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A differenza degli altri casi, chi cambia soltanto la caldaia ( "mera sostituzione" ) ,non deve sottostare a molti obblighi :
Progetto : nel caso di "mera sostituzione" non è necessario, in linea di massima, presentare al Comune alcuna relazione progettuale. Lo stesso Ministero, relativamente a questo caso, non ha ritenuto opportuno predisporre un modello su cui presentare la relazione tecnica ( attenzione! : queste note valgono solo per impianti di potenza inferiore ai 35 kW ). Ciò non toglie che ogni singolo Comune possa aver stabilito autonomamente ben precise modalità con le quali debbano essere comunicate ai competenti uffici anche le semplici sostituzioni di caldaie. E' quindi buona norma informarsi presso gli uffici comunali, prima della sostituzione della caldaia, se siano richiesti adempimenti in questo caso specifico e, in caso affermativo, quali essi siano.
Scarico dei prodotti della combustione : nel caso di "mera sostituzione" non sussiste l'obbligo di portare lo scarico dei prodotti della combustione oltre il colmo del tetto, ciò significa che se una caldaia scaricava in facciata, una volta sostituita può continuare a scaricare in facciata ( a prescindere dal fatto che quella sostituita fosse di tipo "B" e quella nuova sia di tipo "C" o viceversa ). Ha suscitato qualche discussione il caso di mera sostituzione di una caldaia di tipo "B", avente scarico oltre il colmo del tetto, con altra di tipo "C" : in questo caso l'installatore, non fidandosi dell'esistente canna fumaria, affermava che era possibile portare lo scarico in facciata trattandosi di "mera sostituzione"; in proposito si può fare la seguente considerazione : l'attuale normativa sembra orientata a contenere al massimo la presenza di scarichi in facciata; appare quindi più logico che, se lo scarico già avveniva oltre il colmo del tetto, continui ad essere tale anche dopo la sostituzione della caldaia; se sussistono dubbi sull'idoneità della canna fumaria la cosa migliore è procedere ad una sua verifica secondo la recente UNI 10845 che dà, tra le altre cose, i criteri di verifica dell'idoneità e le modalità di adeguamento per i "Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas". E' bene comunque precisare che la legge su questo caso specifico lascia spazio al dubbio, e fino ad ora non vi sono stati chiarimenti in merito da parte del Ministero ; si consiglia quindi a chi si trovasse in questa situazione di rivolgersi all'ente preposto ai controlli (Comune o Provincia) per chiedere chiarimenti su come comportarsi ( per scritto se necessario ) e, soprattutto, di non fidarsi di quello che gli dice l'installatore.
Si ricorda infine che lo scarico dei prodotti della combustione ( sopra il tetto o in facciata che sia ) dovrà sempre rispettare i criteri di posizionamento dati dalla norma tecnica UNI 7129/92.
Sistema di regolazione della temperatura : nel caso di "mera sostituzione" non è richiesto l'inserimento di un sistema di regolazione della temperatura ( "cronotermostato" ) ; comunque metterlo, se ancora non c'è, dà degli innegabili vantaggi e non costa molto
Quale tipo di caldaia si può installare ? : possono essere installate caldaie di tipo "B" o di tipo "C" ; le caldaie di tipo B, se installate in locali abitati, devono essere dotate di dispositivo di sicurezza contro il riflusso in ambiente dei prodotti della combustione. Due punti restano ancora non ben definiti, e quindi oggetto di diverse interpretazioni :
- in caso di "mera sostituzione", se si scarica in facciata bisogna installare una caldaia a bassa emissione inquinante? ( per capirsi quelle che costano il doppio rispetto ad una caldaia normale e che sono tanto raccomandate da case costruttrici ed installatori) Il dubbio nasce dal fatto che nell'articolo di legge non è chiaro se la frase subordinata"qualora si adottino generatori di calore......." debba intendersi riferita solo ai due casi che il testo di legge riporta di seguito o se coinvolga anche il caso di mera sostituzione citato nel testo poco prima. In attesa che il Ministero faccia luce su questo punto, se vi trovate in questa situazione DOMANDATE CHIARIMENTI ( fatelo per scritto ) ALL'ENTE PREPOSTO AI CONTROLLI (Comune o Provincia) e soprattutto NON FIDATEVI DI QUELLO CHE VI DICE L'INSTALLATORE
- in caso di "mera sostituzione" se si installa una caldaia di tipo "B" in un locale abitato va realizzata una un'apertura di sezione libera pari a 0,4 metri quadrati ? (si ricorda che 0,4 m2 corrispondono ad una "finestrella" di 80x50 cm) A leggere l'articolo della normativa purtroppo sembra proprio di sì; alcuni però affermano il contrario. Come prima : se vi trovate in questa situazione non fidatevi dell'installatore ma rivolgetevi all'Ente preposto ai controlli.
- far eseguire un'analisi di combustione
- comunicare all'ente preposto ai controlli l'avvenuta installazione della nuova caldaia
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