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Per un impianto ristrutturato valgono sostanzialmente le stesse prescrizioni relative ad un impianto di nuova installazione :
Per quanto concerne i punti 1 e 3 si può fare direttamente riferimento a quanto è detto relativamente al progetto o alla regolazione della temperatura per un impianto nuovo
Invece, per quel che riguarda lo scarico dei prodotti della combustione sopra il tetto dell'edificio, è opportuno spendere qualche parola in più :
Negli altri casi di ristrutturazione di impianto l'obbligo di portare lo sbocco dei prodotti della combustione "sopra il tetto dell'edificio" è pressochè totale. Il DPR 551/99 all'art. 2 fa eccezione solo per le "singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore" , tale possibilità è però subordinata, come per il caso di impianto nuovo, all'adozione di un generatore che "per i valori di emissione appartenga alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297". Fate molta attenzione a questo punto perchè spesso, negli ultimi tempi, gli installatori propongono ai clienti caldaie a bassa emissione inquinante, affermando che è sufficiente la loro installazione per avere in ogni caso la possibilità di scaricare direttamente in facciata senza andare a tetto. Ciò non corrisponde a verità : per poter scaricare in facciata è necessario prima di tutto che l'unità immobiliare non disponga di camini o canne fumarie.... "funzionali ed idonei o comunque adeguabili" e solo in questo caso, con l'adozione di una caldaia a bassa emissione inquinante come previsto dalla legge, si può portare lo scarico in facciata.
Naturalmente la "non idoneità" e/o la "non adeguabilità" della canna fumaria devono essere attestate dal tecnico che ha in carico il progetto di ristrutturazione dell'impianto. Si potrà pensare a questo punto che siano sufficienti due righe da parte del progettista per dichiarare un condotto "non idoneo" e "non adeguabile" ma non è così: il progettista, nella sua relazione, dovrà giustificare le sue affermazioni facendo riferimento alla normativa tecnica attualmente in vigore riguardo a camini, canne fumarie e condotti di evacuazione fumi come, per fare un esempio, la recente UNI 10845 che dà, tra le altre cose, i criteri di verifica dell'idoneità e le modalità di adeguamento per i "Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas"
Lo scarico dei prodotti della combustione( sopra il tetto o in facciata che sia ) dovrà sempre rispettare i criteri di posizionamento dati dalla norma tecnica UNI 7129/92.
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Per il tipo di caldaia da installare vale quanto è detto per un impianto nuovo
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Per la "prima accensione" vale quanto è detto per un impianto nuovo
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