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Teologia del Diritto canonico: note per individuare la nuova Disciplina accademica



La nuova Disciplina accademica. Presupposti e dottrina maggioritaria. Autori e idee dominanti. Proposte minoritarie. L’approccio ‘antropologico’. Il grande equivoco. L’aporia di Corecco. Un’impostazione ‘teologica’ alternativa.


In data 2 settembre 2002 la Congregazione per l’Educazione Cattolica ha emanato un Decreto , approvato (“contrariis quibuslibet non obstantibus”) dal romano Pontefice, con cui si rinnovava l’ordinamento degli studi nelle Facoltà di Diritto canonico .
Questa quarta riforma nell’arco di soli 85 anni costituisce una nuova tappa di grande importanza per la ‘portata’ delle modifiche introdotte, non solo all’iter accademico canonistico che risulta allungato nei tempi (cinque anni per la Licenza), ma soprattutto alla struttura degli studi canonistici a partire proprio dall’impianto generale e dalla tipologia delle materie d’insegnamento.
E’ da questa riforma che nasce ufficialmente la Disciplina accademica denominata “Teologia del Diritto canonico” con una propria specificità ed autonomia —anche formale— rispetto alla situazione precedente. La mancanza, tuttavia, di specifiche ‘ufficiali’ di qualunque tipo a riguardo della nuova Disciplina pone il problema della sua adeguata individuazione, ancor prima che della determinazione del suo statuto epistemologico. In queste note ci occuperemo della ‘prima tappa’ di questo percorso: l’individuazione, storica ed attuale.

1. La nuova Disciplina accademica
Nel 1979 le Norme applicative della C.A. Sapientia Christiana avevano previsto per la prima volta l’insegnamento nelle Facoltà giuridiche ecclesiastiche di “Elementi di sacra Teologia (specialmente di Ecclesiologia e di Teologia sacramentaria)” , indicando così quali avrebbero dovuto essere i contenuti teologici da offrire ai futuri canonisti, iniziando a ricomporre, seppur timidamente, quel ‘divorzio’ tra Canonistica e Teologia, che si era introdotto con la promulgazione del CIC pio-benedettino e delle conseguenti norme per il suo studio; il CIC 17 infatti aveva costituito, secondo eminenti studiosi, il punto di massima separazione fra Canonistica e Teologia, Diritto e Morale .
Occorre anche considerare come al tempo della promulgazione di Sapientia Christiana quella che veniva chiamata “Teologia del Diritto (canonico) ” , mostrasse una evidente ‘giovinezza’ ben testimoniata dagli stessi suoi cultori .
Di questa Disciplina, per di più, è difficile trovare tracce significative nella dottrina, nella manualistica e nella letteratura di buona metà del XX sec. e la sua fondamentazione veniva fatta riposare per la maggior parte su discorsi di Papa Paolo VI richiamanti il valore —genericamente— teologico del Diritto canonico. Uno per tutti, il discorso rivolto ai partecipanti al 2° Congresso Canonistico Internazionale di Milano del 1973; in esso Paolo VI utilizzò espressamente la formula “Teologia del Diritto” ma in modo assolutamente generico: “una Teologia del Diritto”, il cui compito avrebbe dovuto essere di perfezionare lo sforzo conciliare.
“Dopo il Concilio, il Diritto canonico non può non essere in relazione sempre più stretta con la Teologia e con le altre Scienze sacre, perché è anch’esso una Scienza sacra, e non è certo quella “arte pratica” che alcuni vorrebbero, il cui compito sarebbe solo quello di rivestire di formule giuridiche le conclusioni teologiche e pastorali, ad esso pertinenti. Col Concilio Vaticano II si è definitivamente chiuso il tempo in cui certi Canonisti ricusavano di considerare l’aspetto teologico delle discipline studiate, o delle leggi da essi applicate. Oggi è impossibile compiere studi di Diritto canonico senza una seria formazione teologica. […] Il rapporto intimo tra Diritto canonico e Teologia si pone dunque con urgenza; la collaborazione fra canonisti e teologi deve farsi più stretta; nessun dominio della Rivelazione può rimanere ignorato, se si vuole esprimere ed approfondire nella fede il mistero della Chiesa, il cui aspetto istituzionale è stato voluto dal suo Fondatore e appartiene di essenza al suo carattere fondamentalmente sacramentale. […]
[E’ pertanto] oggi necessaria una Teologia del Diritto che assuma tutto quanto la Rivelazione Divina dice sul mistero della Chiesa. Nei vari aspetti in cui si articolano la persona e l’ordinamento nella Chiesa, è presente l’azione segreta e pur esteriormente manifesta dello Spirito: e questa azione deve costituire l’oggetto della vostra riflessione. […]
Il lavoro compiuto dal Concilio postula una Teologia del Diritto, che non solo approfondisca, ma perfezioni lo sforzo già iniziato dal Concilio stesso” .

A proposito dell’uso pontificio —anche ricorrente— di questa formula occorre considerare come in quegli anni si trattasse più di un fattore di ‘tendenza’ che non di un chiaro indirizzo teoretico, tanto che C.M. Redaelli scrive in merito:
“un primo modo di pensare che ha confuso la situazione invece di chiarirla è quello che ha visto nella rivendicazione della qualificazione teologica del Diritto canonico e della Canonistica una scorciatoia per superarne la crisi. Può sembrare strano e ingenuo, ma in un momento storico caratterizzato da una profonda difficoltà del Diritto della Chiesa e della Canonistica con un sostanziale rifiuto da parte del Popolo di Dio e, di contro, da un diffuso consenso e valorizzazione ecclesiale della Teologia, poter dire che il Diritto canonico ha un fondamento teologico, ha basi teologiche ecc. e che la Canonistica è —magari sui generis— una Scienza teologica, era come affermare che Diritto e Canonistica sono qualcosa che valgono nella Chiesa.
Il semplicismo dell’argomentazione può far sorridere: eppure almeno parte del dibattito sulla teologicità del Diritto canonico è stata condizionata, più o meno implicitamente, da questa impostazione o, se si vuole, da questo desiderio di riabilitare il Diritto, la Canonistica e […] i canonisti, dando a tutto e a tutti una generica, ma ambita, qualificazione teologica.
Evidentemente una tale impostazione non porta lontano: non spiega, al di là del termine, in che cosa consista la teologicità della Canonistica; non porta a dare un’autentica e convincente fondazione al Diritto ecclesiale; non inserisce in maniera seria ed efficace la Canonistica nel quadro delle Scienze teologiche” .

Di fatto l’introduzione nel 1979 degli “Elementi di Sacra Teologia e Filosofia” tra le Discipline —obbligatorie— complementari a quelle ‘codiciali’ non costituiva altro che un’applicazione delle direttive conciliari di OT 16 , integrando gli indirizzi esegetici e storici di base della Canonistica con quelli, soprattutto ecclesiologici, espressi dal Vaticano II principalmente nella Costituzione Dogmatica Lumen Gentium.
A conferma dello stato di confusione che regnava sul tema sta anche il fatto che la disposizione di Sapientia Christiana fu osservata solo formalmente dai destinatari: molte Facoltà canonistiche infatti si contentarono semplicemente dell’inserimento tra le materie accademiche di un non meglio determinato corso di “Philosophia et Theologia juris” di sostanziale natura filosofica , senza dar corso al vero contenuto (innovativo) della riforma che, d’altra parte, non era stato indicato in modo inequivocabile.

Lunga era già stata negli anni ’60 e ’70 la discussione circa le componenti teologiche e giuridiche del Diritto canonico, fino alla pretesa ‘nascita’ della “Teologia del Diritto (canonico)” come nuova Disciplina canonistica cui molti, incoraggiati anche dagli interventi pontifici, iniziavano a far concreto riferimento ed affidamento anche sull’onda dottrinale della c.d. Scuola di Monaco (K. Mörsdorf, W. Aymans, A. Rouco Varela, E. Corecco et alii) oppure in modo del tutto autonomo, come il Salesiano D. Composta che si spinse a teorizzare e caldeggiare addirittura la creazione di una “Teologia del Diritto divino positivo” .
La ‘nuova Disciplina’ tuttavia, del tutto ignorata nelle disposizioni sia papali che della Congregazione per l’Educazione cattolica, non riuscì in occasione della C.A. Sapientia Christiana a diventare ‘accademica’ e rimase di fatto esclusa dal nuovo ordinamento degli studi canonistici, e dalla stessa Scienza canonistica.
Né la suddetta introduzione degli “Elementa Theologiæ et Philosophiæ” nelle Facoltà canonistiche comportò l’adozione della prospettiva dottrinale monacense che voleva la “Teologia del Diritto” quale necessaria ‘fondazione epistemologica’ del Diritto canonico e base indiscussa di qualunque attività canonistica anche a livello metodologico, e non un semplice richiamo ecclesiologico-sacramentale.

Partendo da queste ‘premesse’, il fatto che la Riforma del settembre 2002 abbia introdotto all’interno del Secondo Ciclo di studi per la Licenza in Diritto canonico una Disciplina accademica denominata “Teologia del Diritto canonico” (senza ulteriori specifiche) apre il problema della sua definizione.
Uno sguardo minimamente attento alle nuove prescrizioni rivela il ruolo non-contenutistico —questa volta— della nuova Disciplina accademica, che si trova preceduta da una lunga lista di vere e proprie ‘Teologie’ di ben altra portata e significatività quanto a ‘contenuti’; l’affiancamento poi ad una “Filosofia del Diritto”, anch’essa preceduta da corsi di specifico ‘contenuto’ filosofico, contribuisce ancor maggiormente a suggerire di queste due materie un profilo di semplice ‘mediazione’ tra le Discipline fondamentali ‘pure’ (Teologie e Filosofie) ed il cuore dell’ambito canonistico, tecnico-giuridico.
La scelta posta alla base della riforma del 2002 appare evidente: prima di iniziare gli studi canonistici occorre conoscere la Teologia vera e propria, come insegnava Paolo VI, poiché ciò che caratterizza come proprium il Diritto canonico ab imis fundamentis non è la Teologia ‘interna’ allo stesso Diritto canonico ma quella che lo precede, confermando il principio che la specializzazione in Diritto canonico presuppone una vera —per quanto generale— formazione teologica .
Di fatto il nuovo Art. 76a) dell’aggiornata C.A. Sapientia Christiana introduce materie esclusivamente teologiche per una durata di due anni, facendone l’ossatura di tutto il Primo Ciclo, restituendo in tal modo alla Licenza ed al Dottorato la specifica, ed assodata, natura di specializzazioni rispetto alla formazione teologica già conseguita, come già per le altre Scienze sacre, secondo lo schema: Baccalaureato in Filosofia, Baccalaureato in S. Teologia, Licenza, Dottorato, come organicamente previsto dagli Artt. 47, 72, 81 della C.A. Sapientia Christiana .

2. Presupposti e dottrina maggioritaria
Mentre in ambito cattolico il Diritto —in ciascuna delle sue forme— non aveva mai rappresentato un problema (come testimonia chiaramente l’esperienza millenaria dello jus commune e dell’utrumque jus), ben diversa era stata la situazione nel mondo della Riforma; per i Protestanti, infatti, Teologia e Diritto, epigoni di grazia e legge, non possono coesistere all’interno di uno stesso ‘sistema’ unitario: è il presupposto ‘dogmatico’ della dottrina cosmica luterana dei due regni dalla quale deriva la profonda distinzione tra ‘Diritto naturale spirituale’ e ‘Diritto naturale secolare’ senza più alcuna partecipatio legis æternæ nella ragione umana: la legge naturale spirituale è solo una volontà giuridica di Dio che comanda e giudica alla fine del mondo e, pertanto, fuori della storia. Per Lutero
“se l’uomo non può più raggiungere Dio con la ragione ma solo nella fede, Dio può invece raggiungere l’uomo con la sua volontà e la sua legge; essa però diventa vincolante solo con l’adesione interiore dell’uomo. Il Diritto naturale secolare prodotto dalla ragione è segnato totalmente, anche se voluto da Dio, dalla logica umana e dalla giustizia dell’uomo; la giustizia del decalogo, della lex Moysis non appartiene più per Lutero al Diritto divino naturale, essendo solo un’immagine antropomorfica e torbida della giustizia di Dio. […]
Poiché il Diritto della Chiesa visibile regola solo i rapporti tra Chiesa e individui e degli individui tra di loro, esso si situa sullo stesso piano del Diritto statale” .

In quest’ottica dualistica e contrappositoria il Diritto come tale (non solo quello canonico) assume un’irrinunciabile portata in ambito teologico divenendo un polo primario d’interesse per la stessa Teologia dogmatica: di fatto l’impossibilità concreta di sciogliere la tensione insanabile tra le due realtà porta necessariamente a voler/dover guardare una alla luce dell’altra evitando in tal modo di cercare la necessaria ‘sintesi’ tra i due ‘poli’ concettuali. La collocazione sovraordinata della Teologia rispetto al Diritto (come già della grazia sulla legge e della fede sulla ragione) genera così all’interno della Teologia protestante una vera e propria “Teologia del Diritto” che non ha nessuna ragion d’essere in una prospettiva cattolica (non dualista) né legami specifici con le Discipline giuridiche , mentre
“una Teologia cattolica del Diritto che abbia un proprio statuto non solo non esiste praticamente nei fatti, ma la sua legittimità è contestata per principio […] il Diritto appartiene alla natura umana; esso rileva pertanto nella Filosofia e non nella Teologia” .

Dal punto di vista del ‘metodo’ il fenomeno è conosciuto: quando non si è capaci di gestire la necessaria tensione tra due polarità troppo caratterizzate si finisce per ritenere accettabile la creazione di nuove ‘formule verbali’ che —nominalisticamente— tengano uniti i termini della polarità in un ‘unum’ fittizio e spesso arbitrario che tuttavia, proprio perché ‘unum’, riesce a dissimulare —almeno parzialmente— il problema.

Di fatto per la Teologia protestante il tema giuridico finisce per coincidere con quello ‘politico’: il rapporto Chiesa-mondo; in tal modo la “Teologia del Diritto”
“tocca profondamente la vita cristiana. Essa contiene —e ciò nel modo teologicamente più radicale— una questione di nuovo dibattuta appassionatamente nell’opinione cristiana: quella del “come” dei rapporti tra Chiesa e mondo politico, tra Chiesa e Stato, ed anche quella, più concreta e concernente in modo personale ogni cristiano, dell’agire “cristiano” autentico nell’ambito del sociale e politico” ,
ciò che, con maggior correttezza e proprietà, J.B. Metz chiamò, appunto, ‘Teologia politica’ .

All’interno dell’ormai secolare tradizione protestante di approccio teologico al Diritto (Thomasius, Troeltsch, Naumann, Schüller, Heckel, Wolf, Liermann, Dombois, Wehrhan), K. Barth è certamente l’autore più significativo, soprattutto sotto il profilo metodologico.
E’ lui che giunse ad accantonare in modo deciso
“questi primi tentativi, del resto falliti, di giustificare teologicamente il Diritto canonico, per riproporre ancora una volta come problema centrale non quello della Teologia del Diritto canonico ma quella del Diritto secolare. […]
Barth, che si pone in diretta polemica con lo storicismo e il positivismo giuridico, ha come orizzonte quello della Teologia dialettica, dove il problema centrale è quello di stabilire la natura del rapporto Dio-uomo a partire non dalla Theologia naturalis, ma dalla constatazione che Dio è Dio in quanto pone l’uomo di fronte ai propri limiti. Per cogliere questa alterità di Dio l’ontologia razionale e il Diritto naturale non servono: solo la Rivelazione può formulare affermazioni vincolanti. […] La giustificazione avviene attraverso Cristo che oltre ad essere il fondamento ontologico è anche il principio gnoseologico di tutta la realtà creata. Nel solco della tradizione più calvinista che luterana Barth abbandona perciò la dottrina dei due regni e delle due Chiese per sostituirla con la visione di un solo ed unico regno di Dio al cui centro sta Cristo e attorno al quale è situata in circoli concentrici tutta la realtà; all’interno la Chiesa e all’esterno lo Stato. Perciò non esiste più differenza assoluta tra Chiesa e Stato, né il loro rapporto può essere concepito, nel segno della tradizione cattolica, come se la Chiesa fosse fondata sul Diritto divino e lo Stato su quello naturale. All’analogia entis Barth sostituisce di conseguenza l’analogia fidei. Ciò significa che tutta la realtà —non solo la Chiesa, ma anche lo Stato e il Diritto in quanto regolano i rapporti intersoggettivi degli uomini— può essere capita solo all’interno del rapporto di giustificazione stabilito da Dio con l’uomo. Quest’unica realtà può essere conosciuta solo con la fede e non con la Filosofia. Nessuna Metafisica umana —quella di Platone come quella di Aristotele o di Hegel— è capace di dire cosa sia lo Stato. […] Comunque, come ogni forma di Diritto, anche quello canonico è irreparabilmente umano poiché vale solo per il tempo che separa la Chiesa dall’escatologia. Senza affrontare direttamente il problema di sapere se il Diritto canonico, dal profilo formale, sia una realtà sostanzialmente diversa da quello statuale, Barth afferma che è un Diritto sui generis, essendo essenzialmente un Diritto liturgico, soggetto all’indicazione biblica valido solo come “servizio” alla communio sanctorum e come profezia rispetto a quello statuale” .

Originando di fatto da tali presupposti largamente diffusi a metà del XX sec. in Germania ed accolti in parte anche dalla c.d. Nouvelle Théologie cattolica o da teologici cattolici di grido come H.U. von Balthasar, la Scuola di Monaco ritenne necessario proporre una comprensione del Diritto canonico a partire non dai tratti socio-antropologici da cui si era levata la critica ‘storica’ di R. Sohm ma dalla stessa fede , cercando un fondamento ‘teologico’ per il Diritto nella Chiesa, un fondamento che —dialetticamente — riportasse tutta la questione nell’alveo teologico da cui ci si era allontanati, travisando così il concreto problema metodologico della Canonistica in problema ecclesiologico, come sempre era stato per il Protestantesimo , e finendo per assumere —infondatamente— quale base teoretica di riferimento categorie e presupposti propri della Teologia protestante coeva .

La ‘svista’ metodologica risultò poi amplificata dalla scelta —possibile quanto problematica—, e spesso non esplicitata, di non procedere nella propria riflessione in modo metodologicamente ‘compatibile’ con l’impostazione sostanzialmente tomistica comunemente recepita ed applicata lungo i secoli in ambito cattolico; riferimento ermeneutico di base per la Scuola bavarese divenne infatti il principio anselmiano “credo ut intelligam” , di grande ‘prossimità barthiana’. Ciò ha portato, evidentemente, ad una strutturale impossibilità di comunicazione metodologica col resto degli autori, rendendo del tutto incommensurabili sia i ragionamenti dottrinali che i loro presunti risultati giunti a volte a
“formulazioni che -per alcuni- sembravano contraddire a convinzioni teologiche fondamentali o ai più diffusi principi scientifici e pratici riguardanti il Diritto canonico” .
In quest’ottica la Scuola di Monaco, basandosi —di fatto— sulle dottrine di vari autori protestanti come J. Heckel, E. Wolf, H. Dombois e K. Barth, cercò di dedurre l’esistenza e la legittimità di tutto il Diritto canonico da principi teologici, soprattutto dalla nozione di comunione , strutturandosi ed operando in vista di una duplice finalità:
“[a] costruire nell’ambito della Canonistica una disciplina che si occupi dell’aspetto fondazionale, sempre da un punto di vista teologico, del Diritto canonico, chiamata Teologia del Diritto canonico;
[b] e quella di considerare la Canonistica una disciplina teologica, con metodo giuridico, o meglio teologico” ;
delineando in tal modo una nuova Scienza canonistica caratterizzata da un nesso stringente tra la Teologia e il Diritto e dalla elaborazione di una vera e propria “Teologia del Diritto canonico” con la conseguenza che anche quella parte della Scienza canonistica, che non si occupa direttamente della formazione teologica del Diritto ecclesiale ma della elaborazione sistematica dei suoi contenuti materiali, appartiene, come Scienza, alla Scienza teologica .

D’altra parte negli anni Cinquanta quando K. Mörsdorf iniziò ad operare la dimestichezza dell’ambiente cattolico con le questioni metodologiche era ancora tutta in fieri e la riflessione epistemologica in ambito teologico non poteva ancora contare pacificamente sulle acquisizioni del Vaticano II in tema, per esempio, di approccio critico alla S. Scrittura o di legittima autonomia delle Scienze, superando definitivamente le false antinomie con alcuni caratteri ‘critici’ della Modernità, tra cui l’accostamento antropologico e fenomenologico alla Religione ed al Diritto. Fu infatti il Vaticano II a chiedere che:
“non venga impedita l’autonomia degli uomini, delle società, delle Scienze […] riconoscendo le esigenze di metodo proprie di ogni singola Scienza o arte, [infatti] la ricerca metodica di ogni Disciplina, se procede in maniera veramente scientifica e secondo le norme morali non sarà mai in reale contrasto con la fede, perché le realtà profane e le realtà della fede hanno origine dal medesimo Dio” .

3. Autori ed idee dominanti
a) Klaus Mörsdorf
Come già indicato, una delle prime apparizioni sistematizzate della “Teologia del Diritto (canonico)” in ambito cattolico è da legarsi alla riflessione della Scuola canonistica di Monaco che prese le mosse dall’insegnamento di K. Mörsdorf, in un ambiente che continuava a soffrire le asprezze del confronto critico col Protestantesimo liberale e razionalista di cui R. Sohm, con le sue tesi anti-istituzionali, aveva rappresentato solo un apice temporaneo .
Pressato dall’antinomia ‘carisma-istituzione’ che —secondo R. Sohm— rendeva il Diritto una realtà ‘ingiustificata’ nella Chiesa, K. Mörsdorf cercò ostinatamente la possibilità di radicare il Diritto della Chiesa al livello più profondo possibile della sua stessa essenza , cercandone una fondazione che fosse libera da ogni condizionamento umano (sociologico o filosofico) e riferita unicamente a Dio ed alla sua ‘volontà’, al (caro) prezzo dell’assunzione —in qualità di presupposti estrinseci— di “problemi legati all’ambiente protestante” .
La tensione apologetica che guidava questo pensiero costrinse l’autore a ‘rincorrere’ —facendole proprie— le tematiche in uso presso la Teologia protestante che, anche col notevole apporto di K. Barth, aveva elaborato in corposi trattati teologici il tema del Diritto ecclesiale, considerato di significato teologico primario, mantenendo il dualismo tra Antropologia ed Ecclesiologia caratteristico della Teologia luterana.
Proprio l’insanabile dualismo luterano tra l’umano ed il divino aveva già prodotto i propri esiti nel pensiero gnoseologico kantiano contrapponendo rigorosamente fede e ragione; tale dualismo gnoseologico era poi ‘rimbalzato’ in buona parte della Filosofia moderna della conoscenza dalla quale ‘dipendeva’ la maggioranza delle metodologie scientifiche contemporanee.
La Scuola canonistica di Monaco pertanto, trascurando come il dogma (fissato dalla Costituzione Dogmatica “Dei Filius” del Vaticano I) avesse insistito per la non contrapposizione di fede e ragione, finì, tragicamente, per seguire invece il protestante K. Barth che, nella contrapposizione dei due principi conoscitivi, enfatizzò il ruolo della sola fides eliminando ogni apporto della ragione!
In tal modo la maggior parte dell’attività della Scuola si focalizzò nel “fondare teologicamente il Diritto ecclesiale” cercando di fornire la prova teologica, e teologicamente corretta, del dover esistere del Diritto nella Chiesa .
Secondo Mörsdorf il Diritto canonico ha un carattere spirituale fondato sull’essenza e la determinazione dello scopo della Chiesa; ogni Diritto, il secolare come il canonico, si fonda ultimamente in Dio , la specificità spirituale del Diritto canonico è dovuta al fatto che esso è l’ordinamento comunitario del nuovo Popolo di Dio e quindi segno visibile di una realtà invisibile fondata in Dio .
“[Più precisamente] esso è Diritto sacro, non solo nel senso che è stabilito a servizio della realizzazione del Regno di Dio sulla terra e di conseguenza della salvezza del mondo, ma più profondamente perché è legato alla vita sacramentale della Chiesa e partecipa dell’essenza sacramentale della Chiesa” .

Parola e Sacramento sono imperativi nella Chiesa: la normatività ecclesiale è fondata così saldamente sulla natura sacramentale della Chiesa che ogni elemento di carattere sociologico o più genericamente ‘storico’ non può essere degnato di nessuna considerazione, men che meno sono adottabili i criteri di metodologia giuridica propri dell’ambito civile . Parola e Sacramento-Simbolo sono i due elementi fondanti, in modo non estrinseco, la giuridicità della Chiesa :
“la parola e il simbolo [infatti] in quanto forme di comunicazione umana sono sempre usati dalla tradizione culturale umana come mezzi ontologicamente capaci di esprimere una intimazione giuridica. Attraverso la parola e il simbolo sono sempre stati posti fatti giuridicamente vincolati. Cristo, ponendosi dentro la tradizione biblica, li ha assunti esplicitandone tutta la forza loro derivante dal fatto di essere Parola pronunciata e Simbolo posto da Dio e conferendo loro —in forza della dinamica propria al fatto dell’Incarnazione— un valore sacramentale neotestamentario” .

All’opera di K. Mörsdorf va tuttavia riconosciuta un’innegabile efficacia, tanto da relegare nell’ombra la proposta di altri autori che non riuscirono a ‘concorrere’ nella stessa sfida rimanendo degli apax in questo campo dottrinale , probabile ‘complice’ il forte richiamo che la Teologia protestante stava esercitando in quei decenni sulla cattolicità post-modernista e ‘conciliare’.
La direzione scelta da Mörsdorf, però, fu tanto ‘teologica’ da diventare addirittura ‘sacrale’: Parola e Sacramento sono la base ‘normativa’ dell’essere stesso della Chiesa :
“Parola e Sacramento sono realtà di natura giuridica per il fatto che si pongono tra due soggetti (Dio e l’uomo) e creano una situazione di doverosità (la risposta dell’uomo a Dio) carica di conseguenze (l’ottenimento della salvezza)” .

E’ tuttavia significativo considerare come questo sforzo teoretico in rapporto alle dottrine protestanti dell’epoca non fu né il primo né l’unico, infatti
“tra i precursori cattolici di questa scuola di pensiero dobbiamo menzionare innanzitutto il nome di G. Söngen. Secondo Söngen, la differenza tra giustezza formale e verità di contenuto è applicabile anche alla dualità tra Diritto e giustizia, cioè di Scienza giuridica e Filosofia del Diritto. A differenza della Filosofia del Diritto la Scienza del Diritto si occupa della giustezza immanente del Diritto. Così si hanno tre piani successivi, tra loro però inscindibili. Il piano più basso è quello della Scienza giuridica, sopra il quale si colloca il piano della Filosofia del Diritto e, infine, sopra tutti e due, si trova il livello della Teologia del Diritto, che penetra e permea i ‘livelli’ inferiori. Per questa ragione non si è mai avuta “una Scienza pura del Diritto o ‘pura dottrina del Diritto’, solo in quanto programma mai realizzato nelle realtà della storia del Diritto o in quella di un concreto Ordinamento giuridico esistente. E neanche si è mai data una pura Filosofia del Diritto: essa deriva infatti dalla Teologia del Diritto, anzi, dalla mitologia del Diritto” (G. SÖHNGEN, Grundfragen einer Rechtheologie, München 1962, 20) […] Secondo la sua concezione non sarebbe possibile trasmettere e realizzare la salvezza senza dogmi e Diritto. Questi però non significano l’avvenimento salvifico in se stessi, ma sono le condizioni definite da Dio e dalla Chiesa per la trasmissione della salvezza” .

Il Diritto canonico richiedeva ormai una comprensione a partire dalla fede e non, in prima istanza, dalla ‘semplice’ giuridicità umana, considerata teologicamente non probante perché inficiata di giusnaturalismo, a partire dal quale
“ci si condanna a non poter dare che una giustificazione ed una specificazione teologiche puramente estrinseche del Diritto della Chiesa: sia che ci si limiti a ricondurre questo Diritto alla volontà fondatrice di Cristo, sia che se ne sottolinei la finalità soprannaturale, sia infine che ci si sforzi di mostrare che il Diritto della Chiesa “funzioni” in modo diverso dal Diritto profano. Si resterà nell’incapacità di esprimere il fondamento ontologico del Diritto canonico e della sua natura, cioè di giustificarlo teologicamente nel suo stesso essere, e d’illustrarne la struttura propria. Il Diritto canonico resterà in se stesso un caso particolare del Diritto profano —non distinguendosene tutt’al più che per certe istituzioni specifiche impostegli dal Diritto divino positivo; ma non apparirà in ciò che è realmente, cioè un Diritto originale, proprio della Chiesa, in quanto Popolo di Dio e Corpo di Cristo, che si edifica attraverso la Parola ed i Sacramenti, strutturata da relazioni di grazia e di carità irriducibili alle relazioni regolate dal Diritto profano” .

Il culmine dell’insegnamento di Mörsdorf coincise con lo svolgimento del Concilio Vaticano II e fu proprio questo a fornire nuova linfa al pensiero della Scuola bavarese a favore della quale giocò anche un certo clima antigiuridico e contestatario affermatosi in ambito cattolico durante gli anni del Concilio. La sostituzione delle ormai sclerotizzate categorie giuridiche con termini di portata più ‘spirituale’ quali: Parola di Dio, Sacramento, communio, la distanza sempre maggiore interposta tra la dottrina della Scuola ed il Diritto vigente (ancora il CIC 17), guadagnarono grandi consensi alle idee raggruppate sotto l’etichetta “Teologia del Diritto” che pareva essere divenuta il nuovo volto dell’istituzionalità ecclesiale , quasi in contrapposizione con lo stesso Codice ormai esautorato di qualunque credibilità. Da molte parti —come già detto— s’iniziò ad invocare/evocare una —generica— qualificazione teologica del Diritto canonico e della Canonistica: a questa chance ricorsero in molti, non ultimo il Papa Paolo VI in vari suoi discorsi alla Pontificia Commissione per la Revisione del CIC, a Congressi canonistici e ad altri organismi giuridici della Curia romana .
Mörsdorf e discepoli, da parte loro, non si accontentarono però di questa semplice ‘operazione linguistica’, per quanto diffusa ed ‘autorevole’; per loro una tale impostazione non avrebbe portato lontano: non spiegava infatti, al di là del termine, in cosa consistesse la teologicità della Canonistica, non portava a dare un’autentica e convincente fondazione al Diritto ecclesiale e non inseriva in maniera seria ed efficace la Canonistica nel quadro delle Scienze teologiche ; la Scuola di Monaco s’indirizzò così sempre più in profondità sul tema della ‘fondazione teologica’ del Diritto canonico ritenendo che solo una sua necessità ontologica potesse risolvere la crisi in atto, al di là di una generica teologicità del Diritto come quella evocata dai discorsi di Paolo VI.

b) Eugenio Corecco
Tra i discepoli più convinti ed impegnati nel portare avanti le posizioni di K. Mörsdorf spicca lo svizzero E. Corecco, secondo cui:
“il problema dell’esistenza del “Ius canonicum” è un problema essenzialmente teologico: appartiene al contenuto centrale della Teologia, perché appartiene al contenuto essenziale della fede. Non può essere risolto al di fuori di questa. Sarebbe di conseguenza scorretto affrontarlo partendo con presupposti metodologici di ispirazione filosofica, sia di tipo giusnaturalistico, come ha fatto la scuola del “Ius Publicum Ecclesiasticum” sia di tipo filosofico sociale. Il “locus theologicus” del Diritto canonico è il mistero dell’Incarnazione che si ripropone nella storia attraverso il mistero della Chiesa. In forza della Successione apostolica la Chiesa dà la garanzia che la sua Parola e il suo Sacramento conservano la stessa pretesa giuridicamente vincolante della Parola e del Sacramento di Cristo. Il Diritto è una realtà teologico-soprannaturale, ma come tale è anche una realtà che deve incarnarsi nella storia, assumendo forme giuridiche anche umane” .
L’opzione dialettica, anti-razionale, è per Corecco un imperativo assoluto: occorre sganciare definitivamente l’ambito Canonico da quello filosofico;
“il Diritto canonico, a differenza di quello secolare, non è generato dal ‘dinamismo spontaneo (biologico) della convivenza umana’, ma da quello specifico inerente alla natura stessa della comunione ecclesiale, la cui socialità è prodotta genericamente non dalla natura umana, ma dalla Grazia che instaura rapporti intersoggettivi e strutturali diversi, propri alla costituzione della Chiesa e conoscibili solo attraverso la fede” .
“[Non è sufficiente] usare della Teologia come se fosse solo l’orizzonte esterno entro il quale il discorso giuridico deve muoversi per non sconfinare su conclusioni eterodosse da un punto di vista dell’ecclesiologia o della fede. L’elemento teologico deve informare dall’interno il metodo stesso della teoria generale, perché è una dimensione essenziale del discorso canonico in quanto tale. […]
Il Diritto canonico in quanto realtà teologica porta in se stesso la verità dogmatica perché partecipa della normatività propria alla Parola e al Sacramento, [così che] tra il Diritto canonico e le altre discipline o realtà teologiche come la dogmatica, l’ecclesiologia o la morale, ecc., non esiste differenza essenziale, né intercorre solo un rapporto di interdipendenza, [ma tutte] colgono, con un’autonomia di mezzi propria, l’unico mistero dell’Incarnazione, il quale non si manifesta solo, e neppure principalmente a livello di dottrina dogmatica o morale, ma come fatto storico, come Tradizione che continua nella Chiesa” .

In questa concezione sacrale —che confonde giuridicità e normatività— Diritto canonico e Morale non sono realtà separabili;
“infatti, Diritto e Morale, che non sono realtà adeguatamente distinte dato che l’ambito morale può avere risvolti giuridici e viceversa, hanno in comune il fatto di essere due realtà che toccano gli stessi ambiti: la coscienza e la communio, cioè la Chiesa” .
Conseguentemente, il Diritto canonico non può che essere una vera ‘quæstio fidei’:
“Rouco Varela - Io oserei anche diagnosticare la crisi attuale del Diritto canonico come una crisi di fede di cui sono colpevoli —e vittime allo stesso tempo— canonisti, teologi, pastori e fedeli […]
Corecco - Una crisi di fede si traduce sempre non solo in una crisi di comportamento ma anche, a livello scientifico, in una crisi di metodo, poiché il cristianesimo è essenzialmente un metodo per conoscere e entrare in comunione con il Dio che si rivela” .

Nonostante l’astoricità del sistema sacramental-comunionale, Corecco non riesce tuttavia a negare la rilevanza assoluta dei ‘fatti’ storici, che però diventano essi pure ‘sacramentali’:
“in quanto realtà ecclesiale, formata da istituti giuridici in cui si concretizza nella storia la dimensione giuridica vincolante della Chiesa, il Diritto canonico è una delle realtà essenziali in cui si manifesta per fatti concludenti la Tradizione della Chiesa e di conseguenza la verità contenuta nella Parola e nel Sacramento […] Il fatto giuridico —quando coglie con precisione il mistero della Chiesa— è in se stesso espressione di verità teologica” .
Questo dubbio rapporto con la storia porta però a concludere che il principio soteriologico dell’Incarnazione —direttamente indicato dal Concilio in LG 8 come “non debole analogia”—, quale ‘paradigma’ di unitarietà delle dimensioni visibile ed invisibile della Chiesa, non è sufficiente a spiegarne la giuridicità:
“se è vero che il mistero dell’Incarnazione postula la visibilità della Chiesa, non è altrettanto vero che la visibilità postuli necessariamente la giuridicità, poiché essa potrebbe esprimersi —come ha sostenuto Sohm— anche attraverso una struttura solo carismatica” .

In questo modo l’imperativo di sfuggire ad ogni costo qualunque traccia di riflessione razionale sull’esistente, tacciandola di (ateo) giusnaturalismo, spalanca di fatto le porte all’inevidenza logica, alla negazione storica e ad un ‘teologare’ disincarnato e dogmatistico sui quali si va a costruire il nuovo edificio della “Teologia del Diritto”, teorizzando al contempo —strumentalmente— un metodo senza radici epistemologiche: visto che il ‘fondamento’ viene cercato non per la Disciplina scientifica canonistica, il suo metodo, il suo linguaggio, ma per il suo ‘oggetto’: lo stesso Diritto canonico, la cui ‘esistenza’ —si dice— dev’essere ‘dimostrata’!
L’inconsistenza metodologica di questo genere di posizioni non abbisogna di commenti: il Diritto è identificato tout court con la “relazione interpersonale doverosa”; in essa si pretende individuare l’essenza del rapporto giuridico che da questa stessa tipologia relazionale viene dedotto nelle sue caratteristiche, in quanto ‘Diritto’ e prima ancora di diventare ‘Diritto ecclesiale’!

c) Francesco Coccopalmerio
La proposta bavarese, già manipolata da Corecco con la sostituzione delle categorie originarie di ‘Parola e Sacramento’ con quella di Communio e con la ‘promozione’ del metodo canonistico a ‘teologico’, trovò ben presto uno stabile pied de terre ed araldo in Italia nel milanese F. Coccopalmerio che contribuì notevolmente alla sua diffusione, favorito anche dalla concretezza e lucidità del proprio porsi:
“il problema per la Teologia cattolica non è quello di produrre una prova teologica dell’esistenza del Diritto canonico […] quanto piuttosto di saper dare una giustificazione teologicamente corretta di una realtà che appartiene già al contenuto della fede. […] “Fondare” teologicamente il Diritto ecclesiale è significato per la dottrina ricercare e fornire la prova teologica, e teologicamente corretta, del dover esistere del Diritto nella Chiesa” .

Si tratta cioè, in altri termini, di “stabilire se il Diritto stesso è una realtà così essenzialmente insita nella struttura propria della Chiesa, che senza il Diritto la Chiesa non sarebbe quello che è, secondo l’istituzione di Cristo” :
“il nostro problema verrebbe pertanto così formulato: è possibile risalire a monte della norma puramente positiva e raggiungere un nucleo di realtà giuridica, la quale sia non mero figmentum hominis, bensì essenzialmente connessa con la struttura profonda della Chiesa? In tale caso, “fondare teologicamente” il Diritto della Chiesa equivarrebbe a situarlo nel cuore stesso del fatto rivelato, a considerare, cioè, la realtà giuridica come teologica perché rivelata e a coglierla pertanto come necessaria.
Se, in effetti, il Diritto ecclesiale viene considerato mera norma positiva statuita dal legislatore umano, si potrà arrivare al massimo a fondare teologicamente la esistenza di una serie di norme positive, mai però a fondare teologicamente il Diritto stesso per il fatto che la norma positiva, in quanto figmentum hominis, non può in nessuna maniera essere considerata realtà rivelata e dotata di necessarietà. Può essere utile notare che l’ordinamento positivo ha una valenza non teologica, bensì sociologica, anche se il contenuto e la specificità della norma propriamente ecclesiale sono senza dubbio teologici” .
Questo presupposto viene poi ricondotto al suo fondamento teologico per cui il Diritto (ogni Diritto) è in realtà quæstio theologica:
“il merito di detta impostazione sotto il profilo metodologico consiste indubbiamente nel fatto che la prova dell’esistenza del Diritto ecclesiale viene offerta operando su un fondamento nettamente teologico, che vuol rompere con ogni precomprensione di tipo filosofico-sociologico di marca giusnaturalista” .
“Riteniamo senz’altro che il modo più esatto e quindi convincente di impostare e risolvere il problema “fondazionale” consista nell’assumere un concetto di Diritto adeguato, non quindi quello di norma positiva, bensì quello di realtà dogmatica […] Col che il problema “fondazionale” verrebbe risolto nel senso di “collocare” (“locus theologicus”) la realtà giuridica (semplicemente e profondamente) nella struttura dogmatica della Chiesa e nell’antropologia ecclesiale della persona, nonché nel considerare la realtà giuridica, per la parte di norma positiva, come concretizzazione storica della realtà giuridica dogmatica” .
‘Inutile’ segnalare come questa visione delle cose si fondi su un altro dei presupposti ‘ereditati’ dalla Teologia protestante: la a-priorità del Diritto, il suo pre-esistere come ‘trascendentale’ (in coppia-opposizione alla Grazia):
“una confusione concettuale tra “Diritto” e “norma” appare funesta. Il “Diritto”, tra l’altro, è permanente e in sé dotato di perfezione ideale, la “norma” è mutevole ed è più o meno perfetta a seconda che traduca più o meno bene il Diritto ad essa previo. La norma positiva ripeterà pertanto la propria ragion d’essere e il proprio concreto valore dal fatto di adeguarsi al Diritto quanto più perfettamente, pur sapendo che, come prodotto umano, la norma resterà, o potrà restare, al di sotto del livello di perfezione a cui il Diritto la chiama” .

L’autore tuttavia pare non accorgersi del ‘salto’ contenutistico che tale concezione del Diritto canonico induce (o presuppone): la ‘sacramentalizzazione’ del Diritto ecclesiale; infatti
“se si considera ora la Chiesa in quanto luogo della salvezza presente nel mondo in forma visibile, si può notare che posizione nella Chiesa e inserimento nella salvezza in forma visibile sono concetti che si implicano vicendevolmente. Di qui si può dedurre quell’indole sacramentale del Diritto della Chiesa, che ne costituisce, da una parte, la nota più squisita e, dall’altra, il motivo più patente di essenziale differenziazione dal Diritto umano” .
In tal modo
“se il concetto di “Diritto” è quello di “realtà comunionali”, si deve riconoscere che la Scienza “giuridica” non è che un aspetto della indagine “dogmatica” sulla struttura della Chiesa relativamente a quelle realtà, in tale complesso fenomeno, che possono definirsi “giuridiche”. […] Si può legittimamente ritenere che nella peculiare struttura della Chiesa l’equazione tra giuridico e morale appare verificata nella duplice direzione del giuridico anche morale e del morale anche giuridico” .

La dottrina dell’autore palesa così uno dei maggiori problemi della proposta bavarese: il fatto cioè che ci si basasse non sulla ricerca di una risposta ‘realistica’ alla domanda fondamentale circa la natura, la funzione, i presupposti del giuridico nella sua caratterizzazione ‘ecclesiale’, ma su quale avrebbe dovuto essere la domanda giusta da porsi sul giuridico come tale per poi offrile la risposta già precedentemente confezionata:
“sembra al riguardo ovvio che, se tale è il problema, ci si senta immediatamente e previamente interpellati da un altro quesito: qual è il concetto di Diritto ecclesiale? La domanda appare fondamentale, per l’ovvio fatto che, solo stabilito l’oggetto se ne può fondare l’esistenza . In particolare è necessario che ci chiediamo: si vuole aver a che fare con un generico Diritto nella Chiesa o con lo specifico Diritto della Chiesa? Se infatti non si parte da una giusta nozione di Diritto ecclesiale per poi fondarne teologicamente l’esistenza, si finisce col cercare il fondamento dell’esistenza di una realtà ignota oppure di una realtà diversa da quella che si deve fondare” ;
questo procedere argomentativo entra così in cortocircuito logico quando si arriva (conclusivamente) ad affermare che:
“fondare teologicamente il Diritto ecclesiale nel senso di voler portare le prove teologicamente corrette del dover esistere del Diritto stesso, si rivela un problema superato qualora venga assunto un concetto di Diritto ecclesiale che lo faccia apparire come una realtà veramente teologica, cioè essenziale all’essere della Chiesa” .

In questa linea di sviluppo si giunge inevitabilmente anche ad una ridefinizione ‘proprietaria’ del Diritto canonico che, per non volerne sapere di ‘sociologia’ (giusnaturalistica), nega ogni evidenza scientifica derivata dallo studio della relazionalità interpersonale:
“il nostro modo di ricercare e statuire il concetto di Diritto presuppone soltanto che il Diritto stesso sia una realtà che si colloca nell’ambito di una pluralità di persone e quindi così ne enuncia la definizione assolutamente formale: “Diritto” sarebbe tutto ciò che causa o permette il nascere, il permanere, lo svilupparsi di una data aggregazione interpersonale. “Diritto” sarebbe pertanto una serie di elementi che, presupposta una pluralità di persone, ne fanno un “unum”, una aggregazione interpersonale, una comunità o socialità” .

Di fatto l’immenso sforzo di sostenere il nascere e l’affermarsi della “Teologia del Diritto” come Disciplina autonoma nell’ambito della Canonistica, non portò i frutti desiderati infatti, questa ‘nuova’ Disciplina,
“rischia di essere solo giustapposta alla rimanente trattazione del Diritto della Chiesa senza determinarla a partire dalle opzioni fondamentali elaborate teologicamente. Manca di conseguenza l’elaborazione di un effettivo metodo di studio del Diritto della Chiesa, che sia coerente con l’impostazione di fondo” .
E proprio sotto il profilo metodologico questa linea d’azione finì per non raggiungere il proprio fine esplicito; infatti:
“anche gli studiosi più impegnati in questa linea, come Corecco, non riescono a contenutizzare in modo soddisfacente il metodo della Canonistica, che sia giuridico o teologico, e le stesse loro intuizioni fondamentali sulla natura e sulla giustificazione teologica del Diritto della Chiesa non trovano poi una traduzione sufficiente nei diversi ambiti della Canonistica” .

4. Proposte minoritarie
Nel delineare i prodromi della “Teologia del Diritto (canonico)” non si può —tuttavia— ignorare come la riflessione dottrinale della fine del XX sec. si fosse già mostrata propensa anche ad interpretare tale Disciplina in tutt’altra prospettiva rispetto a quella monacense; sono emblematiche —proprio perché assolutamente distanti— le riflessioni in materia di F. D’Agostino e D. Composta.

a) Francesco D’Agostino.
Il noto filosofo, cogliendo nell’animus del Diritto non solo un espresso fondamento antropologico per cui
“il Diritto è una realtà strettamente laica. Su questo non c’è dubbio alcuno; il Diritto è laico, come è laica qualunque forma della prassi che venga costituita attraverso il retto uso della ragione e venga orientata attraverso un retto uso della coscienza e non a partire da un immediato riferimento, prerazionale e precoscienziale, alla parola di Dio” ;
ma altresì un auspicabile (necessario) riferimento teologico, vede risaltare nella Teologia l’ineliminabile elemento ‘profetico’ che risponde alla ‘invocazione’ che il Diritto come tale non scada in
“una sorta di resa alla ragione calcolante, nella formalizzazione e quindi nella deformazione sistematica dei concetti giuridici fondamentali. Da esperienza, il Diritto si riduce a sistema; la responsabilità ad imputazione, l’autorità a potere, l’amministrazione della giustizia ad esecuzione di una procedura, il matrimonio a contratto, la persona a mero soggetto di Diritto” .
Un approccio ‘teologico’ di questo tipo permetterebbe al Diritto —soprattutto secolare— di mantenere e tutelare il proprio tipico humanum, profondamente tale perché divinum nella sua origine più vera, offrendo inoltre uno specifico apporto ermeneutico in grado di stimolare ed indirizzare un approccio integrato ed interdisciplinare all’unica realtà di cui l’uomo —ed il cristiano— fa quotidianamente esperienza nel suo essere-con l’altro, fratello o no nella stessa fede:
“si tratta di riconoscere che la curvatura che la Teologia può offrire ad altri saperi non solo ne aumenta la significatività, ma fornisce loro un’integrazione di senso, che autopoieticamente essi non potrebbero mai elaborare. Prendendo in prestito un’espressione di Luhmann (peraltro da lui usata con riferimento alla religione) potremmo dire che il compito della Teologia è quello di rappresentare l’appresentato, dilatando così non solo i paradigmi specifici di ogni forma del sapere, ma la nostra stessa possibilità di elaborarli” .
Prosegue D’Agostino, saldo nella propria visione filosofica:
“lo studio della rilevanza teologica del Diritto fuoriesce dalle competenze della Teologia morale: esso costituisce un problema teologico specifico: è il problema della Teologia del Diritto. E’ questo un ramo della Teologia che però, va detto subito, ha uno statuto epistemologico particolarmente complesso. [In nota:] Tale complessità dipende in non piccola parte dalla tentazione di risolvere ogni ‘Teologia del Diritto’ in ‘Teologia del Diritto canonico’ o comunque di privilegiare, nell’analizzare teologicamente il Diritto, l’esperienza giuridico-canonistica come esperienza esemplare. […]
La Teologia diviene Teologia del Diritto non perché dia al Diritto contenuti positivi, né a maggior ragione perché metta a disposizione del giurista categorie teologico-dogmatiche, ma perché introduce nel circolo ermeneutico, nel quale ragione e coscienza dei giuristi si dialettizzano, una parola nuova, che né la ragione, né la coscienza, in quanto tali, sono capaci di formulare” .
“La Teologia, a ben vedere, quando rimane fedele alla propria ispirazione originaria, opera quindi sempre in questo modo: non alterando le categorie dell’esperienza “naturale”, ma imponendone una lettura diversa. Ed in tal modo essa è in grado di cambiare efficacemente il mondo, pur rispettandolo nella sua identità; rispettandolo anzi fino a tal punto, che spesso esso perde coscienza della complessità delle sue matrici o si illude di averle autoprodotte. E’ stata la Teologia, in altre parole, a operare i più vistosi mutamenti di paradigma della cultura giuridica occidentale e quindi (sia detto senza orgogli eurocentrici, ma come mera rilevazione di un dato di fatto) della cultura giuridica tout court. E poiché si tratta di una lettura che non è esauribile una volta per tutte, data l’inesauribilità di principio del proprio oggetto (l’oggetto immenso, per dirla con Hegel), essa si ripropone in ogni nuovo contesto culturale come sempre nuova sollecitazione ermeneutica, come sempre nuova tensione in ogni ambito conoscitivo ad un rinnovamento interno delle categorie epistemiche” .

All’interno di questa posizione lo stesso F. D’Agostino si spinge fino all’utilizzo della formula “Teologia del Diritto positivo” che non viene tuttavia né definita né contenutizzata ma soltanto lasciata intravedere quale riflessione sul Diritto (statuale) positivo dal punto di vista dell’annuncio evangelico, proposto come istanza critica “di senso” non imposto ma annunciato, appellando alla percezione e coscienza antropologica di ciascun giurista o legislatore . Fondamento di questa prospettiva, che l’autore indica come autenticamente epistemologico e non assiologico soltanto , è la convinzione che
“i giuristi non possono costruire autopoieticamente il loro sapere, perché la verità del Diritto è al di fuori del Diritto stesso. […] Il kerygma [pertanto] non pretende di dare un fondamento al sapere giuridico, né di indicare contenuti che per altra via sarebbero inaccessibili ai giuristi. La pretesa del kerygma non è quella di fondare né la storia, né lo spazio, né il tempo, né la Scienza: è solo quella di fondare una realtà nuova: l’essere tutti figli di Dio e conseguentemente tutti fratelli. È in questo modo che il kerygma offre al sapere dei giuristi la possibilità di costruire, a partire dall’ascolto della Parola di Dio, un ulteriore e decisivo fondamento di senso, che dona ai giuristi la possibilità di salvare la loro prassi e le loro buone ragioni non attraverso un riferimento apologetico, formulato in un linguaggio e con categorie estranee all’universo dei giuristi, ma attraverso una libera assunzione di significati, che spetta poi ai giuristi stessi elaborare con il loro linguaggio e con le loro categorie” .

Che non si tratti di ‘Teologia’ in senso tecnico ma soltanto di uno specifico ‘punto di vista’ filosofico-metafisico appare del tutto evidente, nonostante la terminologia —impropriamente— utilizzata .

b) Dario Composta.
Il docente Salesiano, muovendosi in ben altri orizzonti , s’impegnò agl’inizi degli anni Settanta per creare non tanto una
Teologia del Diritto canonico (la quale è certamente interessante, utile, ma resta sempre in un livello inferiore al nostro); nemmeno né solamente una Ecclesiologia giuridica (che resta ancora come parte di una Teologia del Diritto divino positivo), bensì una autentica Teologia del Diritto divino positivo” ,
Disciplina che dovrebbe snodarsi in tre distinte trattazioni: “a) dimostrare che Gesù Salvatore è fondatore; b) dimostrare che Gesù Salvatore è legislatore; c) dimostrare che Gesù Salvatore è liberatore” da cui avrebbero origine le tre parti della Disciplina stessa: “Ecclesiologia giuridica, Nomologia teologica, Antropologia teologico-giuridica” .
Per l’autore la —sua— “Teologia del Diritto (divino positivo)” si differenzierebbe, traendone legittimazione ad esistere, tanto dalla Teologia, che dal Diritto canonico che dalla Filosofia, alle cui possibili obiezioni e perplessità offre risposte di tutta immediatezza.
A) Alla Teologia. Sotto il profilo didattico si sa che nelle Università ecclesiastiche il trattato De Ecclesia è svolto in non pochi casi lasciando in ombra quelle questioni che riguardano il Diritto nella Chiesa e le questioni derivate; per riferirsi solo ad alcuni di questi casi, anche quando si incontrasse uno studio organico sugli “status” giuridici nella Chiesa, sulla libertà cristiana, ecc. o su questioni scottanti come l’opinione pubblica nella Chiesa, e il cosiddetto Diritto alla critica, ecc., si tratta di ricerche riservate o ad articoli e monografie (staccate quindi dall’intreccio generale della tematica ecclesiologica) o a note sbrigative, lasciate, in generale, agli specialisti o rinviate allo studio dei canonisti; a loro volta i canonisti non poche volte rinviano ai teologi. Vogliamo allora metterci d’accordo e permettere che queste questioni siano discusse in una sede propria e cioè di Teologia del Diritto? […]
I moralisti —ci sembra— non sempre si sono impegnati a fondo sul problema della legge nella sua amplitudine e differenziazione. […] E’ necessario dunque rendere più teologica la Teologia morale, perché si abbia un concetto più teologico del Diritto.
B) Al Diritto canonico. Non ci sembra che tutto il settore giuridico che è nella Chiesa possa essere assorbito dallo “ius publicum ecclesiasticum”; […] il fine e la formalità differiscono notevolmente. Il primo è prevalentemente negativo, defensorio —la seconda è positiva costruttiva; il primo nel suo momento defensorio è Scienza non rivelata— la seconda riceve i suoi principi esclusivamente dalla Rivelazione; […] la seconda non si propone solo di indagare se il Diritto nella Chiesa sia regolativo del vivere cristiano sociale, ma se anche possa essere considerato come strumento di salvezza personale.
C) Alla Filosofia. Una Filosofia giuridica teistica (non certo atea o indifferente), che non abbia un programma minimo quasi laicistico, ma generosamente si prefigga di derivare i vincoli sociali o di giustificarli dalla divinità (si pensi a Platone, agli Stoici, alla Filosofia cristiana), non può esaurire —anche nell’ambito a lei proprio di una Teodicea del sociale— tutti i temi della legge naturale e della legge eterna; infatti questi stessi temi presentano non pochi lati enigmatici nei quali essa più che affermare chiede, più che definire ricerca. Spetta alla Teologia rispondere sul significato totale —anche se nel mistero— dell’uomo storico, concretamente immerso nell’economia della salvezza. E dunque esiste una trattazione teologica del Diritto naturale, distinta da quella razionale, come si dirà meglio più avanti” .

Di fatto dalla metà degli anni ’70 la tematica, ed il suo autore, caddero nel più completo oblio rimanendo semplicemente una delle ‘voci’ attraverso le quali ricomporre una storia teoretica, ma nulla di più.

5. L’approccio ‘antropologico’
a) Gianfranco Ghirlanda
Sulla scia sostanziale della Scuola di Monaco, seppur in prospettiva sensibilmente accresciuta sotto il profilo antropologico, si colloca la proposta di G. Ghirlanda (Pontificia Università Gregoriana) che fa propri i presupposti teologici già assunti da Mörsdorf e discepoli circa la necessità di una “Teologia del Diritto” tout-court: “una Teologia del Diritto ecclesiale presuppone una Teologia del Diritto in genere” . La posizione del canonista gesuita al riguardo appare cristallina nella definizione che ne offre:
“Teologia del Diritto: Disciplina che riflette, alla luce del dato rivelato, innanzitutto in generale sulla natura del Diritto come esperienza dell’uomo e sulla funzione di esso nella convivenza umana come tale; quindi sulla natura e sulla funzione del Diritto nella Chiesa; infine sulle istituzioni ecclesiastiche che danno la struttura fondamentale della Chiesa” .

L’impostazione ‘teologica’ originale proposta dalla Scuola tedesca non basta dunque più. La proposta di G. Ghirlanda si spinge ben più avanti alla ricerca di una ‘profondità’ ancor maggiore per il radicamento dell’approccio teologico al Diritto canonico la cui limitazione all’Ecclesiologia (vedi Coccopalmerio) non riesce a sfuggire il sostanziale ‘estrinsecismo’ del tutto palese in una delle maggiori affermazioni di Corecco secondo cui “non è scontato che la visibilità postuli la giuridicità”. Per superare la debolezza del solo fondamento ecclesiologico si scende allora più in ‘profondità’ giungendo all’uomo stesso, assunto a vero fondamento ontologico della giuridicità:
“si può distinguere tra Teologia del Diritto in genere, come esperienza umana, e Teologia del Diritto ecclesiale, ma la seconda, che si fonda sull’Ecclesiologia, presuppone e comprende la prima, che si fonda sull’Antropologia teologica, in quanto non si dà un’Ecclesiologia senza un’Antropologia. Due i precipui luoghi teologici del Diritto ecclesiale: l’Antropologia teologica e l’Ecclesiologia, ai quali se ne aggiunge un terzo: la Teologia morale” .

In questo modo Ghirlanda è il primo tra i seguaci della Scuola tedesca a cercare di ristabilire la ‘cattolicità’ superando il dualismo luterano tra Antropologia ed Ecclesiologia che i ‘padri fondatori’ della Scuola non avevano saputo cogliere e gestire.
I richiami magisteriali alla centralità in ambito giuridico della persona umana (è la persona che fonda la vita sociale: “l’uomo non è persona per il fatto che è sociale, bensì sociale perché è persona” ) spingono così l’autore oltre la categoria ‘soltanto’ ecclesiologica della Communio per cercare nell’uomo ‘come tale’ i presupposti del Diritto; il rifiuto preconcetto, tuttavia, dell’approccio socio-antropologico proprio delle Scienze umane (fondate filosoficamente) lo ‘costringe’ ad assumere un’altra nozione di uomo, ‘fondata teologicamente’: quello “creato e redento in Cristo” (come se ne esistessero altri!).
In quest’ottica
“il problema del Diritto ecclesiale tocca immediatamente la fede, perché tocca la natura dell’uomo creato da Dio e redento in Cristo e la natura della Chiesa: l’uso, necessario, dei concetti della Teoria generale del Diritto è subordinato ai dati che emergono dalla riflessione teologica sul mistero dell’uomo e della Chiesa” .

A G. Ghirlanda va così riconosciuto lo sforzo per ricuperare l’elemento più debole della concezione teologica monacense: il dato antropologico del tutto ignorato dagli autori della Scuola che —non ritrovandolo all’interno delle dottrine protestanti assunte a riferimento teroretico— si erano in realtà arrestati ad una nuova forma di societarietà teologica . L’analisi del canonista gesuita in merito è piuttosto puntuale, così come le contestazioni mosse ai singoli autori: a K. Mörsdorf sfuggirebbe la connessione tra Antropologia ed Ecclesiologia, ad A.M. Rouco Varela sfuggirebbero le implicazioni antropologiche dell’Incarnazione, in E. Corecco l’uomo in quanto creatura, artefice insieme a Dio del mondo, sembrerebbe scomparire, a R. Sobanski mancherebbe una penetrazione antropologica della realtà del Diritto come esperienza umana, fondata teologicamente che entra nella vita della Chiesa .
“L’attività giuridica è inerente all’uomo in quanto uomo, per il fatto che è un essere sociale; l’uomo redento in Cristo entra nella Chiesa, nuovo popolo di Dio, con tutte le esigenze intrinseche alla sua natura, che, anzi, per opera della grazia, vengono in essa pienamente realizzate. L’Ecclesiologia non può prescindere dall’Antropologia teologica, in quanto la Chiesa è la comunità dei redenti in Cristo.
Poiché l’uomo è creato ad immagine e somiglianza di Dio (Gn 1, 26), è persona, creatura razionale e libera, come Dio, capace di conoscerlo ed amarlo. Per il fatto stesso che è persona, l’uomo è capace di essere in relazione con l’altro e di realizzarsi mediante il dono di sé. Proprio per il suo essere relazionale e sociale, l’uomo non è chiamato da solo alla salvezza, ma insieme ad altri, e quindi per il battesimo è aggregato ad una comunità, che è la congregazione e l’assemblea di tutti coloro che nella fede sono salvati in Gesù Cristo” ;
“il Diritto canonico [d’altra parte] nella sua essenzialità è contenuto in questa realtà dogmatica della Chiesa come popolo di Dio; in quanto insieme di norme positive, poi, esprime storicamente tale realtà a livello istituzionale, regolando la vita di questo popolo” .

Proprio questo ‘innovativo’ fondamento esclusivamente ecclesiologico ed antropologico costringe però l’autore a non abbandonare le vecchie dottrine d’inizio del Novecento, ancora incapaci di distinguere tra Diritto, Morale e Dogma (teologico) , mantenendo sostanzialmente indistinto tutto ciò che comunque deriverebbe in modo ‘vincolante’ dalla fede:
natura Ecclesiæ iuris canonici naturam determinat [...] De theologia iuris agitur, non autem de philosophia iuris. Error est methodologicus ex principiis philosophiæ iuris exordium sumere et illa principia, quodam colore theologico vestita, sic et simpliciter ad ius canonicum apponere, quia ratio theologica rationi philosophicæ ab extrinseco iuxta poneretur, quin realitas ab intrinseco profundius comprehenderetur. Problema de iure canonico ante omnia theologicum est, non tantum iuridicum, quia ecclesiologia moralem tangit. Est problema quod fidem tangit. Non tantum de methodologia technica iuris, sed de methodologia theologica agitur” .

All’interno di quest’orizzonte di comprensione continua anche a permanere, come una ‘falla’ strutturale, la pacifica accoglienza del presupposto (protestante) della irriducibile ‘originarietà’ del giuridico quale elemento costitutivo del reale all’interno della polarità Legge-Vangelo, Diritto-Grazia, cui l’uomo, comunque, non partecipa se non di riflesso. Anche l’istanza antropologica rimane così del tutto formale, come la stessa articolazione della proposta didattica dell’autore mostra in modo eloquente:
“fondamenti antropologici del Diritto come esperienza umana. Ci si chiede se:
- il Diritto faccia parte anche dell’ordine della Grazia;
- sia inserito nell’economia della salvezza;
- ci sia rapporto tra la giustizia divina e la giustizia umana, tra il Diritto divino e il Diritto umano” .

In questo modo si continua a non evitare la trasformazione del Diritto in un ‘trascendentale’, una ‘essenza’, un ‘noumeno’, che partecipa quasi ontologicamente alla struttura stessa della realtà senza riuscire, tuttavia, a superare l’inevitabile estrinsecismo di una visione volontaristica e positivistica del Diritto stesso ‘imposto’ da Dio (ius quia iussum) nelle sue forme di Diritto divino naturale e Diritto divino rivelato :
“la Rivelazione completa la conoscenza che l’uomo con i suoi soli mezzi naturali può avere di se stesso, della giustizia, della dignità umana, dei diritti naturali fondamentali.
Perché il Diritto positivo sia un vero Diritto si deve basare sulla volontà di Dio sull’uomo e la comunità umana, iscritta nella stessa coscienza dell’uomo e manifestata nella Rivelazione.
La Rivelazione dà la ragione per cui l’uomo è un “ente-in-relazione”; dice perché la relazione sia la sua ratio essendi.
La stessa natura umana voluta da Dio, con le sue strutture riguardo alle relazioni con gli altri, è normativa per l’uomo.
La funzione del Diritto positivo è una funzione “divina”, nella misura in cui è un mezzo per l’instaurazione della giustizia di Dio tra gli uomini” .
Non solo; a partire da queste ‘premesse’ si giunge inevitabilmente ad una concezione sacrale —più che ‘teologica’— del Diritto stesso …di ‘ogni’ Diritto:
“quello che chiamiamo “Diritto naturale” è di fatto, storicamente, un “Diritto soprannaturale”, […] un Diritto “profano” di per sé non esiste perché o il Diritto è attuazione della giustizia di Dio nei rapporti sociali tra gli uomini, e allora è veramente Diritto, oppure è oppressione e violazione dei diritti fondamentali che Dio ha dato all’uomo e allora è un non-Diritto” .

b) Matteo Visioli
La continuità con l’impostazione bavarese, promossa ed integrata da G. Ghirlanda in chiave antropologica, si ritrova nell’elaborazione di suoi ‘studenti/discepoli’ che continuano a radicalizzare la concezione teologica del Diritto canonico portandola oltre ogni soglia:
“il Diritto ecclesiale non ha solo la funzione di regolamentare la Chiesa, affidandole un Ordinamento capace di dimensionare la vita cristiana attraverso la precisazione di diritti e doveri, ma anche quella di realizzare la Chiesa nel suo aspetto istituzionale. In altri termini: il Diritto non è una realtà intermedia tra la natura comunionale della Chiesa e la vita dei battezzati, ma appartiene al “codice genetico” della Chiesa, così che, prima ancora di tradursi in scelte operative e normative, il Diritto ecclesiale è elemento di realizzazione della Ecclesia Christi. […]
Prima di svolgere la sua funzione organizzativa a servizio della vita ecclesiale, il Diritto assolve il suo compito ricomprendendo la propria connaturalità alla Chiesa stessa: la sua formulazione positiva è solo conseguenza e momento successivo della precisazione della propria natura. L’utilità del Diritto nasce dalla sua connaturalità intrinseca alla dimensione ecclesiale” .
Un barlume di correttezza fa tuttavia ammettere all’autore che il ‘costo’ di tale procedere comporta tendenzialmente di “rinunciare alla sicurezza del positum” (lo ius vigens, l’unico Diritto che ‘esiste’), evidenziando in tal modo come il discorso non abbia elementi di attinenza con la realtà concreta del giuridico canonico, né del vissuto umano. In tal modo i presupposti (e la ‘falla’) trasmessi dal Maestro appaiono del tutto condivisi ed operativi: la giuridicità appartiene non al vivere umano (dimensione storica contingente) ma all’‘essere’ umano stesso (la sua dimensione ontologica),
“il nostro cammino di ricerca parte dalla convinzione che l’uomo in quanto pensato alla luce della rivelazione porta in sé elementi fondamentali dell’esistenza della giuridicità. Ovvero: che l’uomo creato e redento in Cristo presenta una dimensione teologale che lo costituisce a pieno titolo in un contesto giuridico” .

Lo spostamento di baricentro dall’Ecclesiologia all’Antropologia teologica è ormai acquisito definitivamente e questa diventa la ‘dimensione teologica’ originaria ed originante del Diritto (non solo canonico); tutto il resto appare come il risultato di una semplice deduzione, probabilmente corretta in sé ma del tutto irrealistica (arbitraria) nella scelta delle premesse maggiori che non trovano fondamento in nessun dato esperienziale, né socio-antropologico, né storico-canonistico:
“ora, se il Diritto è manifestazione della realtà umana, se è posto come espressione naturale di un uomo creato e redento che vive nella storia la salvezza offertagli da Dio, se realizza nelle relazioni istituzionali […] tale offerta divina, se interagisce nel teatro della storia secondo quel ruolo che Dio gli affidato come missione... dunque: se la giuridicità non è solo relazione formale ma anche e soprattutto luogo espressivo della realtà umana (intesa per un cristiano teologicamente), allora essa non può non riflettere, declinare, tradurre nel reale ciò che l’uomo è nella sua prospettiva storico-salvifica” ;
“la giuridicità teologicamente intesa è espressione peculiare dell’uomo nella sua dimensione creazionale e nella sua valenza mondana: […] La Teologia pertanto fornisce all’uomo credente gli strumenti per comprendersi in quanto relazionato agli altri uomini credenti in un vincolo giuridico che ne esprime i diritti e gli obblighi: anche attraverso di essi l’economia di salvezza di Dio si realizza nella storia, creando quella comunione ecclesiale che abbiamo visto essere la specifica natura della Chiesa, e rinsaldandone i vincoli di carità attraverso la prassi e le istituzioni. Senza una profondità teologica la Scienza giuridica ecclesiale risulta diminuita. Si comprende in questo modo che la fondazione del Diritto canonico non può che assumere una caratterizzazione dogmatica, al di fuori della quale si perderebbe il suo senso proprio e si ridurrebbe il Diritto della Chiesa a un mero complesso di norme positive: cosa che peraltro si è verificata più volte. La caratterizzazione dogmatica permette invece di affrontare in termini propositivi il problema fondazionale” .

E’ sulla base di queste premesse, del tutto incongrue rispetto a quanto acquisito nei secoli dalla Scienza canonistica nelle sue diverse Discipline (prima tra tutte la consapevolezza storica dei ‘fatti’), che si giunge a delineare a-prioristicamente le caratteristiche ‘fondative’ del Diritto stesso soprattutto per quanto concerne i rapporti tra Cristologia, Ecclesiologia ed Antropologia:
“il Diritto nella sua formulazione positiva deve assumere il dato antropologico oltre che quello ecclesiologico: ed assumere il dato antropologico cointende il radicamento in quella cristologia che motiva l’esistenza dell’uomo e dà significato alla sua dimensione giuridica. Il fondamento cristologico del Diritto pertanto esiste, ma è “mediato” dall’antropologia e dall’ecclesiologia che, in modi differenti, rendono ragione del legame profondo tra l’istituzione normativa espressiva del giuridico ecclesiale e il mistero cristiano” .

In questo modo le conseguenze dell’impostazione ‘dialettica’ (fede contro ragione; Teologia contro Scienza/Filosofia) non accennano a perdere d’efficacia continuando risolutamente a rifiutare il rapporto con la realtà umana del fenomeno giuridico —estromettendone espressamente le componenti filosofiche e sociologiche— ‘trattenendo’ così la riflessione in un ambito gnoseologico di assoluta limitatezza ed improbabile dialogicità con gli altri approcci, anche ecclesiali al Diritto (canonico). Non ci si rende così conto che la continua riproposizione di un unico punto di vista chiude inevitabilmente l’orizzonte facendo sprofondare nell’ideologia un pensiero già palesemente antistorico ed irrealistico; l’equivocità, inoltre, del significato attribuito al termine ‘antropologico’ risulta in assoluto contrasto col significato normalmente riconosciuto al termine stesso tanto in ambito scientifico che filosofico, continuando ad impedire ogni comunicazione;
“la nostra indagine ha voluto cogliere le componenti antropologiche presenti nel fenomeno giuridico per evidenziare la loro portata all’interno della riflessione sulla natura teologica del Diritto della Chiesa, senza che esse siano necessariamente relegate, come spesso accade, in ambito filosofico o sociologico. […]
Come non può esserci riflessione teologica sull’uomo che non scaturisca nella contemplazione della figura di Gesù, così non si dà connessione tra Diritto e cristologia senza attraversare il mistero dell’uomo” .

La prospettiva che ne deriva a livello generale delinea molto chiaramente cosa s’intenda, alla fine, per “Teologia del Diritto” (pur non indicando le cose con questa espressa terminologia):
“una riflessione sulla fondazione del Diritto della Chiesa dovrà depositare le sue radici sulla riflessione dogmatica senza cadere nella tentazione di isolarne un aspetto per escluderne altri. In particolare tale riflessione dovrà porre in relazione dinamica il mistero della Chiesa, il mistero dell’uomo, e il mistero di Cristo in quanto Verbo incarnato. Ogni fenomeno giuridico trova la sua radice di senso nel mistero di rivelazione che si esprime attraverso la riflessione su Cristo, sull’uomo, e sulla Chiesa. E dall’altra parte ogni riflessione teologica che indaghi il mistero di Dio nella direzione sopra descritta dà luogo a considerazioni che investono il piano giuridico […] L’esistenza di diritti e obblighi nella Chiesa, in riferimento ad una prospettiva antropologica ed ecclesiologica che scaturisce nella cristologia, si fonda in ultima analisi proprio in questa sede: nella persona di Gesù, la cui identità singolare nella dimensione dell’unità e in quella della differenza permette l’esistenza del diverso da sé senza mai separarsi dall’altro. Anche i rapporti giuridici nella Chiesa, come fondamentalmente tutto il fenomeno giuridico teologicamente compreso, sono custoditi, protetti e rivelati nell’unità e differenza cristologica” .

6. Il grande equivoco
Già P. Erdö aveva colto come
“la scuola di Monaco di Baviera (fondata da Klaus Mörsdorf) […] cercava di dedurre l’esistenza e la legittimità di tutto il Diritto canonico da principi teologici, soprattutto dalla nozione di comunione, e di utilizzare la Teologia del Diritto canonico invece della Teoria generale del Diritto”
adottata in ambito civilistico, ma affetta da dipendenze socio-filosofiche non accettate dalla Scuola tedesca per l’ambito canonico.
In questo modo il canonista ungherese evidenziava quello che può e dev’essere riconosciuto e considerato il ‘grande equivoco’ di quel movimento dottrinale: l’aver denominato ‘Teologia’ ciò che consapevolmente non è tale!
E’ tuttavia S.M. Pasini che nella propria Tesi dottorale offre uno scorcio di grande significatività proprio sul problema della concettualizzazione della “Teologia del Diritto (canonico)” nel secolo scorso, permettendo di cogliere con chiarezza —al di là delle sue intenzioni— come ciò che i discepoli di Mörsdorf hanno ostinatamente chiamato “Teologia del Diritto” altro non fosse, anche nelle loro consapevolezze più recondite, che una Teoria generale del Diritto canonico.
Lo stesso E. Corecco si era espresso in questi termini senza possibilità di fraintendimento:
“all’interno di questa ripresa comincia a delinearsi —sia pure su binari diversi— il formarsi di una nuova Scienza del Diritto canonico che potrebbe far entrare la canonistica nella terza fase della sua storia, dopo quella classica medioevale e quella post-tridentina del “Ius Publicum Ecclesiasticum”. […]
Al di là delle diverse metodologie seguite, la tendenza di fondo della canonistica post-conciliare è invece quella di ridare alla Scienza del Diritto canonico un’identità teologica più precisa, che non può non sfociare nell’elaborazione di un sistema giuridico concepito esclusivamente come ordinamento giuridico ecclesiale, cioè come Diritto interno alla Chiesa cattolica. In questa prospettiva la funzione culturale esercitata direttamente dal Diritto canonico medioevale sullo sviluppo della filosofia e della teoria generale del Diritto come del resto il compito apologetico svolto dall’IPE vengono ricuperati indirettamente dalla forza profetica del dato teologico enunciato dal Diritto ecclesiale stesso.
Se la prima preoccupazione in questo nuovo orientamento della canonistica è stata quella di dare una giustificazione teologica all’esistenza del Diritto canonico, il discorso incomincia ora a spostarsi a livello dell’ontologia, cioè della natura intrinseca del Diritto ecclesiale, in vista di elaborare una vera e propria teoria generale del Diritto canonico, che non mancherà di influenzare in qualche modo anche l’elaborazione di una teoria generale del Diritto” .

L’apporto più significativo in merito proviene tuttavia dall’elaborazione dottrinale del polacco R. Sobanski che, unico tra i seguaci della Scuola, non si nasconde dietro l’equivocità suindicata ma, anzi, l’affronta direttamente criticando la non chiarezza terminologica della formulazione testuale normalmente adottata . Sobanski propone in modo esplicito la formula ‘Teoria del Diritto canonico’ affermando di prediligerla poiché essa (positivamente) chiarisce subito la funzione di questa disciplina mettendone in evidenza l’analogia con la teoria generale del Diritto, mentre l’altra (negativamente) risulta abbastanza confusa, potendo suscitare la falsa impressione che esistano due Scienze del Diritto ecclesiale, una teologica e l’altra canonistica ;
“proprio il carattere teologico dell’intera canonistica verrebbe meno se noi distinguessimo nel suo ambito tra una disciplina teologica, che si dedica ai problemi fondamentali del Diritto ecclesiale, e altre discipline canonistiche, ma non teologiche, il cui compito consisterebbe nell’interpretazione del Diritto vigente. Per evitare l’impressione che all’interno delle discipline ecclesiali trovino collocazione due Scienze del Diritto ecclesiale, cioè una di tipo teologico (Teologia del Diritto ecclesiale) e una di tipo giuridico canonistico (canonistica), optiamo per la denominazione ‘Teoria del Diritto’. Questa terminologia corrisponde all’oggetto e ai compiti della disciplina e non lascia spazio a dubbi sul suo ruolo all’interno di una canonistica concepita come Scienza teologica. Con la rinuncia alla denominazione ‘Teologia del Diritto ecclesiale’ crediamo di avvicinarci di più agli obiettivi che avevano in mente i corifei di tale disciplina, e cioè di chiarire la concezione del Diritto ecclesiale in nexu mysteriorum” .

Lo sguardo d’insieme offerto da Pasini è sufficiente a fissare in modo definitivo i termini della questione:
“La comprensione che la Chiesa attualmente ha di se stessa è adeguatamente racchiusa nel concetto di ‘mistero’; per questa ragione una Teoria del Diritto ecclesiale, dovendo occuparsi della spiegazione del fenomeno giuridico e della fondazione del Diritto nella Chiesa, non può presumere di cogliere l’essenza del Diritto ecclesiale attraverso l’analisi giuridica, culturale, sociale e religiosa: “il significato dell’oggetto dell’indagine può essere colto soltanto alla luce della Rivelazione”. La funzione, “critica e assiologica”, della Teoria del Diritto ecclesiale si esprime, dunque, nella “comprensione del Diritto canonico come Diritto della Chiesa-mistero”, cercando di “presentare il Diritto ecclesiale alla luce del mistero stesso, manifestare ed esprimere la efficacia e la natura del Diritto ecclesiale, presentare il suo fine e quello dei meccanismi di efficienza, spiegare il fondamento della sua vincolatività”” .

7. L’aporia di Corecco
Il vero passo tuttavia necessario per cogliere in modo pieno la portata sostanziale dell’utilizzo della formula “Teologia del Diritto (canonico)” all’interno della dottrina dominante del XX sec. è la ‘denuncia’ di quella che potrebbe essere definita la ‘aporia corecchiana’.
Con tale formula s’intende mettere a fuoco il cuore di ciò che ormai viene considerato, in modo pressoché unanime, l’apporto più specifico di E. Corecco alla dottrina canonistica: lo ‘scambio’ della ordinatio rationis con la ordinatio fidei e la —derivata— sostituzione dell’analogia entis con l’analogia fidei quale criterio argomentativo di base.
La tendenza —e consapevolezza— che oggi si va progressivamente diffondendo su questo tema tra gli studiosi è ben testimoniata da S.M. Pasini secondo cui, nonostante l’altisonanza delle affermazioni di Corecco , il nuovo indirizzo dottrinale così ‘imposto’
“non sembra in realtà significare altro che la necessità (peraltro ineludibile) di prendere seriamente in considerazione il profondo mutamento culturale avvenuto nell’epoca moderna, che è caratterizzata proprio dalla separazione tra fede e ragione, le quali invece nell’epoca medioevale erano strettamente unite” .

In questa direzione interpretativa pare ormai indirizzarsi concordemente un certo numero di autori coevi del Vescovo ticinese che, davanti alle fortissime obiezioni sollevategli da gran parte della Canonistica più ‘rigorosa’ sotto il profilo tecnico, ne avrebbero raccolto la diretta testimonianza in merito: l’intenzione, cioè, non tanto di scardinare i principi dell’intera Canonistica, quanto piuttosto di porre in evidenza che la ratio tommasiana godeva di un rapporto con la fides del tutto differente rispetto a quello della Modernità che, soprattutto con/dopo Kant, non poteva più non contrapporre i due principi di conoscenza/operatività.
Muovendo pertanto da queste basi ormai consolidate, la ‘proposta’ di Corecco o si colloca nella più completa —e consapevole— scorrettezza sotto il profilo epistemologico, pretendendo d’imporre un cambio di paradigma epistemologico al solo fine di ‘rilevare’ un problema di concettualizzazioni , oppure dev’essere riconosciuta come scandalon, inciampo inconsapevole, lungo un percorso di una certa legittimità .
Proprio qui, allora, va rinvenuta la ‘aporia’ : la difficoltà irrisolvibile, cioè, legata allo stato oggettivo di un procedimento razionale basato fin dalle origini su di un equivoco/fraintendimento di situazioni e di termini; la difficoltà oggettiva a procedere nel ragionamento, derivante proprio dalla non corretta individuazione dei termini chiave del problema.
Se infatti il vero scopo di Corecco era —soltanto— evidenziare il cambio d’orizzonte culturale storicamente intervenuto tra la Grande Scolastica e la Modernità non c’era nessun bisogno di stravolgere l’intero orizzonte canonistico, svellendone fin dalle radici le principali concettualizzazioni che, seppure in un rinnovando rapporto con la Scienza giuridica secolare moderna, continuavano a mostrarsi all’altezza sostanziale del loro scopo, come ha ben dimostrato l’attività scientifica della c.d. Scuola di Navarra.
Per di più, la serietà della questione (tale da giustificare l’uso di un concetto impegnativo come quello di ‘aporia’) trova ulteriore consistenza sotto il profilo epistemologico. La Scuola bavarese, infatti —e Corecco in particolare—, aveva individuato quale oggetto peculiare d’indagine ed elaborazione proprio l’ambito del ‘metodo’, credendo di aver dedicato ad esso una parte consistente della dottrina sviluppata:
“il problema per la Teologia cattolica non è perciò quello di produrre la prova teologica dell’esistenza del Diritto canonico, che in ultima analisi non è neppure dottrinalmente messo in discussione, quanto piuttosto di saper dare una giustificazione teologicamente corretta di una realtà che appartiene già, se non sempre nella prassi, almeno a livello di coscienza teorica, al contenuto della fede. Il problema è perciò quello del metodo. Si tratta, infatti, di giustificare il Diritto canonico non più a partire da presupposti giusnaturalistici o sociali ma da uno spunto nettamente teologico. Esso deve sapere individuare con precisione il locus theologicus del Diritto ecclesiale, all’interno, del nexus mysteriorum, per eliminare in sede di riflessione esplicita l’affermata esistenza —nel comportamento e nella pubblicistica divulgativa— di un’antinomia tra Diritto e libertà, istituzione e carisma, “legge e grazia”” .

Si aggiunga a queste considerazioni il rilievo, non certo secondario, circa l’estrema ‘disinvoltura’ linguistica —e più ancora concettuale— dell’autore che, in modo assolutamente nominalistico, afferma la sostanziale non-significatività del ricondurre la normatività canonica all’ambito concettuale giuridico:
“il canonista si occupa di una realtà che nella cultura umana universale ha preso il nome di Diritto (invece che di etica o di arte), ma che all’interno del mistero della salvezza ha assunto una natura diversa rispetto al Diritto secolare e allo stesso ius divinum naturale della tradizione filosofica cristiana” .
Anche in altre occasioni il puro gioco linguistico a-concettuale assume per l’autore un rilievo argomentativo di primaria importanza, come quando giunge a sostenere che la nozione di Diritto, pre-filosofica e pre-teologica, in uso in tutta la cultura umana, che permette sia ai filosofi che ai teologi di fare un discorso reciprocamente intelligibile (pur usando definizioni diverse del Diritto) non comporta in realtà una pre-concezione filosofica fondamentale di Diritto ; la conoscenza umana, in tal modo, finisce per reggersi su ‘segni’ e phantasmata anziché su concettualizzazioni che, pur nella loro finitezza e parzialità, attingerebbero però alla substantia rerum dell’intera realtà cui la mente umana non accede per ‘evocazione’ (o per ‘rivelazione’) ma concettualizzando razionalmente.
Una tale leggerezza sotto il profilo ontologico-cognitivo rischia di dover essere bollata di ‘irresponsabilità’, contribuendo a confermare la fondatezza e la portata della ‘aporia’ sopra indicata.

Il frutto concreto di questo modo di procedere —che pone problemi di fatto inesistenti, fornendo loro risposte non-pertinenti— configurando —appunto— l’aporia così delineata, è posto in evidenza (suo malgrado) da S.M. Pasini:
“il tentativo di fondare teologicamente la riflessione sul Diritto canonico rischia così di risolversi in una duplice sostituzione: del concetto di societas con quello di communio, e del concetto di ordinatio rationis con quello di ordinatio fidei; questa duplice sostituzione ha il merito di segnalare il problema epistemologico, ma non anche quello di risolvere il problema metodologico” .

Concretamente: una gran confusione, ma nulla di fatto!

8. Approccio critico alla “Teologia del Diritto”
Quanto sin qui illustrato in riferimento sostanziale alla dottrina proposta dalla Scuola ‘clericale’ tedesca in tema di “Teologia del Diritto (canonico)”, pur con alcune intromissioni di tutt’altro genere (D’Agostino e Composta), non può tuttavia ignorare né la decisa posizione alternativa sviluppata da Pedro Lombardia e dalla sua Scuola (in continuità con la Scuola laica italiana ), né il movimento risolutamente contrario sviluppatosi a partire dagli anni conciliari intorno alla Rivista Concilium ad opera di un gruppo di canonisti (paradossalmente?) appartenenti alla stessa area culturale mittel-europea (con significativa presenza di olandesi e tedeschi), tra cui anche ex-allievi della Scuola bavarese stessa (come K. Walf).
Di fatto mentre la Scuola canonistica di Monaco aveva estrapolato dal Vaticano II la categoria teologico-istituzionale della communio che le permetteva di continuare il proprio cammino ideologico di ‘conservazione’ della visione sacrale e moralistica del Diritto canonico e del suo utilizzo ‘sacramentale’ nella vita della Chiesa, la Rivista Concilium si propose —invece— di scendere ben oltre le prime apparenze lessicali del ‘nuovo corso’ soprattutto teologico, non accontentandosi di questioni semplicemente terminologiche ma cercando di portare alla luce le vere acquisizioni della dottrina ecclesiologica conciliare.
L’iniziativa esordì con un Editoriale programmatico a firma di N. Edelby (Vescovo cattolico orientale e Padre conciliare), T. Jiménez Urresti (Bilbao, Spagna) e P. Huizing (Nimega, Olanda) che polarizzò l’attività ed i contributi di parecchi teologi e canonisti nell’intento di attuare un approccio al Diritto canonico in chiave non tanto ‘assiologica’ ma ‘pastorale’.
Fondamento dell’approccio proposto era la convinzione (autenticamente conciliare) che “il Diritto canonico e la Teologia hanno tra loro rapporti essenziali” così tematizzati nell’Editoriale: pur potendo parlare di una Teologia ‘del’ Diritto canonico e di una Teologia ‘nel’ Diritto canonico, non è tuttavia possibile identificare la Teologia col Diritto canonico, né tanto meno il Diritto canonico con la “Teologia del Diritto”; c’è poi una legittima pretesa da parte dei (teologi) pastoralisti nei confronti del Diritto canonico perché abbia una maggiore agilità ed una reale efficacia strumentale a servizio della quotidianità della vita ecclesiale, basandosi sul principio della relatività canonica e della genericità degli imperativi teologici.

L’elemento dottrinale maggiormente ‘condiviso’ all’interno di Concilium era proprio la concezione del rapporto tra Teologia e Diritto canonico: l’una fonda, anche se in modo ‘generico’, ciò che l’altro specifica ‘in’ e ‘per’ un determinato tempo storico, come ben dimostra, p. es., l’evoluzione delle dottrine —dogmatiche— sui Sacramenti o la collegialità episcopale. Per questo motivo Teologia e Diritto sono Discipline così diverse che non è possibile, né tanto meno legittimo, accostarle e valutarle allo stesso modo ; il loro ‘rapporto’ è tuttavia vitale e vivente nella Chiesa, al punto che è la stessa vita ecclesiale che, spesso impercettibilmente, prende spunto dai contenuti teologici per tradurli in concreti modi di agire, che diventano anche ‘regole’ d’azione a servizio di una più efficace opera evangelizzatrice e pastorale: le norme di Diritto canonico.
Secondo questa visione la Teologia offre al Diritto canonico le basi ‘pre-giuridiche’ ed il fine ‘meta-giuridico’ in funzione dei quali operare, lasciando al Diritto canonico l’incombenza concreta di declinare questi elementi ‘generici’, ma altrettanto immutabili, nelle diverse situazioni concrete di vita della Comunità di fede . A sua volta proprio la consapevolezza della ‘relatività canonica’ dovrebbe aiutare a non assolutizzare teologicamente i comportamenti canonici della storia, come se un ‘fatto canonico’ potesse costituire immediatamente anche un legittimo locus theologicus da cui dedurre direttamente principi teologici di pronto utilizzo speculativo e pastorale. Di fatto proprio la varietà e contradditorietà delle Discipline canoniche (anche simultaneamente vigenti in varie parti della stessa Chiesa cattolica) manifesta la presenza e ‘possibilità’ di diverse Teologie, servata fide catholica, anche in ambito sacramentale: vedasi p. es., l’Iniziazione cristiana nelle Chiese Cattoliche Orientali o il ‘loro’ ministro del Matrimonio.
Il Diritto canonico, poi, è uno strumento a servizio della Pastorale e, come tale, è necessario adeguarlo continuamente, revisionandone la fedeltà teologica e la reale rispondenza operativa; proprio in questa luce si evidenzia come la ‘teologizzazione’ del Diritto canonico, assolutizzandone le disposizioni normative, immobilizzi la verità teologica trasmettendo questa stessa immobilità alla Pastorale che diventa, inevitabilmente, moralistica e giuridista, com’era già da molti secoli.
Gli autori paiono tuttavia convinti anche del contrario: esiste cioè una doverosa ‘pressione’ del Diritto canonico, sospinto dalla Pastorale, sulla Teologia perché questa gli detti i limiti teologici immutabili all’interno dei quali il Diritto canonico possa continuare a muoversi in ciascun ‘oggi’ della vita ecclesiale.

Alla base di questo pensiero stava la convinzione, frutto di vero rigore tanto nell’approccio teologico che giuridico, che la normatività presente ed attiva nel corpo ecclesiale è di natura molto diversa a seconda degli ‘ambiti’ di riferimento: la normatività liturgica è del tutto diversa da quella giuridica e questa rispetto a quella morale, per non considerare la normatività dogmatica di natura magisteriale . In base a questa differenziazione degli ambiti normativi appare chiaro che la ‘norma teologica’, per quanto perentoria ed immutabile nel proprio contenuto, è e rimane del tutto ‘generica’ quanto alla sua realizzazione: “fate questo in memoria di me”, p. es., non è certo dubitabile in quanto a vincolatività, né potrà mai essere ignorata in alcun modo nella vita ecclesiale ; dedurre tuttavia di qui la c.d. forma dell’Eucaristia o anche la sua stessa materia o il ministro o il rito da seguire sono ‘operazioni’ non altrettanto immediate.
Ne consegue che davvero la maggioranza assoluta delle norme canoniche che la Chiesa ha creduto opportuno o necessario adottare, tanto in materia sacramentaria che gerarchica, altro non è stata che una delle molteplici determinazioni concretamente possibili (‘relatività’ del Diritto) come, d’altra parte, la stessa storia del dogma ha mostrato con chiarezza a riguardo delle formule adottate per esprimere correttamente la fides catholica.
Da questo principio basilare (genericità - relatività) che regola i rapporti tra norme teologiche e norme giuridiche deriva la conseguenza metodologica espressa dallo slogan “de-teologizzare il Diritto e de-giuridizzare la Teologia”, che non può però essere preso indipendentemente da questa premessa se non si vogliono correre seri rischi tanto in ambito canonistico che teologico. Il canonista deve infatti continuare a chiedersi da dove viene la ratio teologica della norma canonica (quid Theologiæ) ed il teologo deve preoccuparsi delle conseguenze vitali e quotidiane (pastorali) delle sue esposizioni sistematiche della fede .
Come già per l’uso della formula “Teologia del Diritto” anche “de-teologizzazione del Diritto canonico” e “de-giuridizzazione della Teologia” furono però due formule troppo sintetiche per poter essere correttamente comprese ed applicate da chi si contentava semplicemente di proclamarle senza coglierne l’irrompente portata metodologica; così come anche la loro decontestualizzazione sostanziale ne falsò gravemente le prospettive .
La de-teologizzazione invocata da Concilium non era tanto una inutile, quanto assurda, eliminazione dal Diritto canonico della componente teologica (la Teologia ‘nel’ Diritto), quanto piuttosto l’eliminazione della teologizzazione ‘del’ Diritto canonico. Proprio perché c’è Teologia ‘nel’ Diritto canonico, questa dev’essere colta e rispettata nella sua peculiarità e pregnanza, senza tuttavia sostituirsi al Diritto canonico stesso, né pretendere l’immediata fissazione giuridica della —eventuale— ‘norma teologica’ originaria.
Il problema non è quindi la Teologia —contenuta— ‘nel’ Diritto canonico, ma la teologizzazione del contenuto ‘del’ Diritto canonico; la de-teologizzazione del Diritto canonico si configura pertanto come eliminazione dei teologismi (=ciò che è stato teologizzato) di cui il Diritto canonico è (stato) vittima.
Araldo di questa posizione autenticamente metodologica fu T. Jiménez Urresti, vera mente epistemologica del gruppo, che vedeva il ‘teologismo’ come la peggior piaga della Canonistica degli anni Settanta del XX sec.; d’altra parte, se contro il giuridismo era già stata tale la critica nel periodo —pre e post— conciliare che non valeva la pena di soffermarsi ulteriormente, sulla ‘teologizzazione’ non si era ancora giunti a quel minimo di coscienza, né pastorale né scientifica, che permettesse di smascherarne le insidie; anzi, gli apprezzati interventi degli autori della Scuola di Monaco contribuivano quotidianamente ad accrescerne la portata, in una escalation mistificatoria giunta ben presto a travalicare lo stesso Concilio Vaticano II, interpretato secondo categorie ben più radicali delle timide formule dogmatiche approvate dai Padri conciliari con precisione spesso millimetrica .

La posizione di Concilium rispetto alla necessità di una ‘fondazione teologica’ del Diritto (canonico) a partire dalla fede invece che dalla semplice razionalità, è assolutamente frontale, come osserva efficacemente S. Berlingò secondo cui:
“di là delle effettive intenzioni ascrivibili all’indirizzo di Teologia del Diritto canonico esso sottenderebbe una pretesa ‘spiritualistica’ e, in definitiva, ‘ideologica’. Gli Autori appartenenti a questo indirizzo occulterebbero -a detta dei critici- dietro l’affermazione che la fede è un modo diverso o, se si vuole, più alto e completo di conoscenza, la convinzione che la fede è idonea a soppiantare e sostituire la ragione ed è capace di offrirci, già da ora e da subito, le risposte definitive” .
In ciò, appunto, consiste il ‘teologismo’ che assume la Teologia come un discorso universale e totalitario; per di più la ‘mescolanza semantica’ ed il ‘bilinguismo’ non permettono di pensare, in termini appropriati, la collocazione e la funzione specifiche delle diverse Scienze, anche socio-antropologiche, con relazione alla Teologia e viceversa .
“Procedere come se la Teologia dovesse dare ordini alle altre Discipline è non solo un anacronismo, per di più inutile, ma anche l’espressione di quell’eccesso che tenta di saper tutto e che nella Teologia assume la figura del ‘teologismo’. In ambito d’incontro con le Scienze, il ‘teologismo’ si caratterizza per questa volontà panlogista di spiegare tutto e totalmente col ricorso esclusivo alle forze spirituali o ai fattori soprannaturali. In tal modo non sospetta la necessità di introdurre, tra i fenomeni in questione ed il significato teologico, le innumerevoli mediazioni disvelate dalle Scienze” .
“Il teologismo consiste nel considerare l’interpretazione teologica come l’unica versione veritiera o adeguata del reale. Questo spirito porta il teologo ad opporre artificialmente la lettura teologica ad altre letture, come se l’unica lettura legittima fosse la sua. Egli critica il ‘materialismo’ o la ‘parzialità’ delle altre letture, come se quella teologica fosse la lettura totale ed esaustiva della realtà […] Si dà teologismo laddove una Teologia ha la pretesa di incontrare dentro le proprie mura tutto ciò che è necessario per esprimere adeguatamente il politico [ed il canonico], nello stesso istante in cui essa ignora i presupposti silenziosi, dal punto di vista delle Scienze Sociali, implicati nella sua trattazione” .

9. Un’impostazione ‘teologica’ alternativa
Giunti a questo punto, nonostante la grande enfasi che, ancor oggi, viene attribuita da molte parti all’impostazione ‘antropo-teologica’ della “Teologia del Diritto canonco”, risulta evidente che quanto in essa prospettato, seppur in diverse forme e modulazioni, non costituisce più che un’assonanza con la nuova Disciplina accademica voluta dalla Riforma del settembre 2002 .
E’ pertanto necessario provare ad offrire alcune prospettive capaci, non solo di riequilibrare la panoramica illustrata, ma effettivamente utili ad individuare la nuova Disciplina accademica (ed il suo statuto epistemologico) pena l’impossibilità di procedere al suo insegnamento.
Si tratta, innanzitutto, di superare un approccio falsamente ‘unitario’ al problema, distinguendo —non solo didatticamente— concetti ed ambiti.

a) Il problema della ‘giuridicità’ nella Chiesa o, comunque, della ‘normatività’ all’interno della vita di fede non è prima di tutto un problema né metodologico, né filosofico; si tratta, invece, di una delle tematiche portanti della Teologia fondamentale .
E’ compito infatti della Teologia fondamentale l’indagare in quali modi ed a quali condizioni la Rivelazione divina, attestata nella Tradizione affidata alla Chiesa (cui appartiene anche la S. Scrittura), raggiunga l’uomo all’interno della sua storia e come questa chiamata alla salvezza eterna interagisca con la creaturalità umana segnata dal peccato. E’ il grande problema della ‘natura’ della salvezza/giustificazione a cui Cattolici e Protestanti danno soluzioni punto differenti, coinvolgendo in ciò anche la maggior parte dei concetti teologici fondamentali per la trattazione di tutte le altre problematiche più specifiche: Legge-Vangelo, Diritto-Grazia, giustizia-giustificazione ecc. che, come sin qui accennato, tanta parte hanno avuto nell’impostazione della tematica.
Appartiene a quest’ambito il tema discriminante della relazione tra norma e carisma su cui è scivolato R. Sohm, e chi lo ha seguito, anche solo nel tentativo —inutile— di rispondergli.

b) Il problema del ricorso alla Filosofia —o a categorie filosofiche— nell’approcciare il Diritto canonico (in quanto ‘fenomeno’ storicamente determinato e constatabile) non può soggiacere ad un rifiuto pregiudiziale che veda la ragione essenzialmente opposta alla fede (dialettica post kantiana). L’utilizzo a livello esplicativo e strutturale di categorie filosofiche (appartenenti come tali alla ‘Creazione’ ) non comporta necessariamente la scelta di fondare il Diritto (o il giuridico) sulle ‘ragioni’ della ragione, trovando in esse i principi genetici del Diritto anziché —soltanto— le sue linee di sviluppo logico nell’ottica della storicità dell’essere umano (per quanto chiamato alla salvezza/vita eterna). In caso diverso la storicità risulterebbe per l’uomo un puro accidens, del tutto trascurabile ma, con la storicità, cadrebbe anche il Diritto.
La stessa Teologia, d’altra parte, ha sempre avuto necessità —funzionale— di appoggiarsi a qualche sistema filosofico di riferimento per essere aiutata a procedere in modo rigoroso nello svolgimento delle —del tutto— proprie riflessioni. Il richiamo di Fides et Ratio sotto questo profilo è decisivo:
“è necessario, dunque, che la ragione del credente abbia una conoscenza naturale, vera e coerente delle cose create, del mondo e dell’uomo, che sono anche oggetto della Rivelazione divina; ancora di più, essa deve essere in grado di articolare tale conoscenza in modo concettuale e argomentativo . […]
Alla luce di queste considerazioni, il rapporto che deve opportunamente instaurarsi tra la Teologia e la Filosofia sarà all’insegna della circolarità. Per la Teologia, punto di partenza e fonte originaria dovrà essere sempre la Parola di Dio rivelata nella storia, mentre obiettivo finale non potrà che essere l’intelligenza di essa via via approfondita nel susseguirsi delle generazioni. Poiché, d’altra parte, la Parola di Dio è Verità, alla sua migliore comprensione non può non giovare la ricerca umana della verità, ossia il filosofare, sviluppato nel rispetto delle leggi che gli sono proprie . […]
La Teologia ha sempre avuto e continua ad avere bisogno dell’apporto filosofico. Essendo opera della ragione critica alla luce della fede, il lavoro teologico presuppone ed esige in tutto il suo indagare una ragione concettualmente e argomentativamente educata e formata. La Teologia, inoltre, ha bisogno della Filosofia come interlocutrice per verificare l’intelligibilità e la verità universale dei suoi asserti” .

c) A fare da queste premesse diventa, allora, possibile articolare in modo sufficientemente chiaro un ‘percorso’ che, proprio partendo da una precisa visione teologica, possa mettere i canonisti (tecnici del Diritto canonico) nelle condizioni maggiormente appropriate per svolgere in modo rigoroso la loro attività nella Chiesa e per la Chiesa.
Poiché —cattolicamente— l’accoglienza del dono della salvezza richiede nell’uomo un’adesione libera ed attiva alla volontà salvifica di Dio , nella Chiesa c’è posto per la normatività, tanto di ‘contenuto’ (norma fidei), che di ‘comportamento’ (norma communionis) ; questa seconda, poi, si rivolge tanto al singolo, che all’intera comunità credente.
Di fatto la Rivelazione suppone una visione di uomo come ‘persona’ aperta alla ‘relazione’ interpersonale, anche spirituale: (dimensione —teologica— ‘sociale’ dell’uomo): è l’ambito dell’Antropologia teologica.
Non di meno, questo ‘dato’ che scaturisce dalla Rivelazione, per una sufficiente ed opportuna penetrazione ed articolazione (anche teologica), implica/richiede una previa visione dell’uomo personalista-relazionale-trascendente: è l’ambito dell’Antropologia filosofica.
Partendo da queste basi (tutt’altro che giusnaturalistiche) occorre formarsi un’idea del sistema regolamentare del relazionale sociale adatto a sostenere gli uomini nel loro perseguimento comune (non-individualistico) della salvezza offerta da Dio già a partire dalla storia, specificamente caratterizzata dall’umana fragilità: è l’ambito della Scienza del Diritto canonico che tratta il Diritto di cui la Comunità escatologica di salvezza si è progressivamente dotata.

d) In quest’ottica i legittimi appelli affinché i canonisti ricerchino “più profondamente nella sacra Scrittura e nella Teologia le ragioni della propria dottrina” non vanno necessariamente interpretati come esigenza della creazione di nuove Discipline canonistiche autarchiche quanto, molto più efficacemente, come acquisizione di una nuova consapevolezza metodologica in grado di scandire appropriatamente i ‘passaggi’ dalla generica normatività teologica a quella canonica concreta: nulla di nuovo rispetto all’adagio plurisecolare “canonista sine civilista parvum, canonista sine theologus nullum”.
Proprio il fatto che “dopo il Concilio il Diritto canonico non può non essere in relazione sempre più stretta con la Teologia e le altre Scienze sacre” , richiede al canonista non una visione ‘proprietaria’ del teologico-nomativo, costruita dall’interno della Canonistica stessa, ma una corretta relazione e collaborazione con gli altri ‘tecnici’ delle diverse Discipline sacre in un’ottica di vera sintesi, evitando la sola estrapolazione di qualche categoria concettuale ‘adatta’ ai singoli scopi dottrinali che puntualmente ci si possano prefiggere.

e) In base pertanto all’impostazione teologica alternativa che si sta proponendo non pare accettabile il principio secondo cui
“oggetto dell’indagine del canonista dev’essere innanzitutto la considerazione globale del posto che ha l’attività giuridica nel mistero complessivo della Chiesa, quindi lo studio di quel “giuridico dommatico”, che costituisce il Diritto divino rivelato, da cui scaturisce la definizione dei rapporti fondamentali tra i Fedeli e della loro obbligatorietà non solo nella sfera della coscienza, ma dell’esterno vivere sociale della comunità ecclesiale” .
Il “posto dell’attività giuridica”, infatti, la sua collocazione e considerazione globale nel mistero complessivo della Chiesa riguarda ex suapte natura l’Ecclesiologia.
Ai canonisti spetta il compito di tradurre correttamente in linguaggio canonistico (giuridico) i dati irrinunciabili che la Teologia dogmatica pone alla base della vita ecclesiale; compito dei tecnici del Diritto canonico non è perciò il semplice studio e la spiegazione
“nel loro senso e applicazione pratica [di] quelli che nell’Ordinamento canonico attuale sono gli elementi che ne fanno parte, cioè le leggi e le norme vigenti, nonché le istituzioni, nella loro singolarità e insieme complessa relazione”
ma, molto più profondamente ed utilmente, il ricondurre la normativa vigente e l’Ordinamento canonico tutto (jus conditum) all’interno dell’Ecclesiologia proposta dal Vaticano II (OT 16), oltre al continuo sforzo di conformare sempre più le diverse, contingenti, espressioni della vita ecclesiale (jus condendum) allo stesso spirito espresso dall’Assise conciliare e mai compiutamente esprimibile attraverso il linguaggio giuridico .

10. La nuova Disciplina accademica
Nella necessaria ‘circolarità’ tra Scienze Teologiche e Scienze giuridiche ecclesiali sin qui indicata (in consonanza con Fides et Ratio), la nuova Disciplina accademica potrebbe dunque presentarsi come un ‘crinale’ da cui scorgere le precise specificità dell’uno e dell’altro sapere, individuando i migliori ‘valichi’ per la loro interconnessione, evitando accuratamente fondamentalismi e corto-circuiti metodologici: non si fa Diritto in modo teologico né Teologia in modo giuridico, ma ogni Scienza dev’essere conosciuta e sviluppata secondo la propria natura più specifica ed il proprio statuto epistemologico . Come insegnava T. Jiménez Urresti:
la Teologia studia i dati rivelati; il suo intento è di formulare la verità rivelata, muovendosi sul piano della propria adeguazione a questa verità, la definisce con giudizi dottrinali.
Il Diritto canonico, invece, ricevendo questi dati teologici che riguardano, in maniera generica, la struttura sociale della Chiesa, li positivizza nelle sue leggi; suo fine è il bene politico della Chiesa; muovendosi sul piano della strumentalità e della positivizzazione, ordina i suoi mezzi sociali strumentali (leggi) al suo fine e prescrive una condotta sociale con giudizi pratici, di modo che la ‘verità canonica’ consiste in questa adeguazione dei suoi mezzi al fine inteso dal legislatore, cioè nella sua efficacia. Solo la Teologia può emettere un giudizio dottrinale, quello dell’adeguazione alla verità oggettiva rivelata, e formularlo in varie lingue, prospettive e con diversi gradi di profondità. Il Diritto canonico, invece, può formulare tanti giudizi quante sono le concretizzazioni o positivizzazioni, che gli permette la ‘sostanza teologica’, e secondo la prudenza del legislatore.
In altre parole: la Teologia studia la volontà del Cristo, mentre il Diritto canonico prescrive come compiere, nell’ambito sociale della Chiesa, questa volontà di Cristo, cioè studia la volontà della Chiesa, che deve mantenersi conforme alla volontà di Cristo” .

Proprio in ragione di questa distinzione sostanziale e formale tra le due Scienze spetta ad un ulteriore livello, quello sovra-disciplinare, fissare le modalità migliori per l’incontro, lo scambio e l’eventuale sintesi tra le diverse acquisizioni dei due ambiti scientifici: la ‘nuova’ Disciplina accademica dovrà quindi costituire il primo livello sovra-disciplinare tra le Scienze canonistiche e quelle teologiche, aprendosi progressivamente al dialogo col resto del sapere ecclesiastico.
L’animus della nuova Disciplina dovrà pertanto caratterizzarsi per una spiccata sensibilità metodologica finalizzata all’individuazione delle ‘logiche’ secondo cui Canonistica e Teologia devono relazionarsi reciprocamente in una dimensione d’interdisciplinarità capace di creare non solo ‘ponti’ estemporanei tra le due Scienze ma una vera forma mentis che sappia integrare il dato di fede e quello comportamentale sociale (giuridico).

Ciò corrisponderebbe finalmente all’indirizzo stabilito già a suo tempo dal Concilio stesso in Optatam Totius 16:
“tutte le Discipline teologiche vengano rinnovate per mezzo di un contatto più vivo col mistero di Cristo e con la storia della salvezza. Si ponga speciale cura nel perfezionare la Teologia morale in modo che la sua esposizione scientifica, maggiormente fondata sulla sacra Scrittura, illustri l’altezza della vocazione dei Fedeli in Cristo e il loro obbligo di apportare frutto nella carità per la vita del mondo. Così pure nella esposizione del Diritto canonico e nell’insegnamento della Storia ecclesiastica si tenga presente il mistero della Chiesa, secondo la Costituzione dogmatica “De Ecclesia” promulgata da questo Concilio” .

E’ anche l’indirizzo che Giovanni Paolo II ha indicato con chiarezza nella C.A. “Sacræ Disciplinæ Leges” con cui promulgava il primo dei Codici di Diritto canonico revisionati a seguito del Vaticano II:
“lo strumento, che è il Codice, corrisponde in pieno alla natura della Chiesa, specialmente come vien proposta dal Magistero del Concilio Vaticano II in genere, e in particolar modo dalla sua dottrina ecclesiologica. Anzi, in un certo senso, questo nuovo Codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico questa stessa dottrina, cioè la Ecclesiologia conciliare. Se poi è impossibile tradurre perfettamente in linguaggio ‘canonistico’ l’immagine della Chiesa, tuttavia a questa immagine il Codice deve sempre riferirsi, come a esempio primario, i cui lineamenti esso deve esprimere in se stesso, per quanto è possibile, per sua natura” .
prof. Gherri Paolo
Inc. Teologia del Diritto canonico
Pont. Univ. Lateranense - Roma


pubblicato in: IUS CANONICUM, XLIV (2005), vol. 90, 693-754.