STATUTO

DELL’ASSOCIAZIONE

CENTRO CULTURALE

“CLUB DOSSETTI”

 

 

Art. 1 – Denominazione e sede.

E’ costituita dal 13/02/1986 l’Associazione Centro Culturale “Club Dossetti” di seguito nominata Associazione, con sede in Crevalcore (Bologna), località Sammartini, piazza don Giuseppe Dossetti, 10, già via del Papa, 4370.

 

Art. 2 – Scopo.

Scopo dell’Associazione è promuovere, per conto proprio o in unione ad altri soggetti pubblici e privati, attività ed istituzioni culturali che tendano a favorire una formazione personale, consapevole della tradizione cristiana e attenta ai dati della storia: in questo senso la denominazione dell’Associazione vale come riferimento, un criterio ispiratore.

L’Associazione intende raggiungere i propri obbiettivi mediante la promozione di conferenze, cineforum, videoforum, viaggi finalizzati alla conoscenza di situazioni e problemi, scambi di esperienze, rendiconti di letture e studi, nonché mediante l’istituzione, la promozione e il sostenimento di vere e proprie istituzioni e associazioni culturali, come la scuola paterna già operante nel territorio della Parrocchia di Sammartini, una biblioteca pubblica, laboratori linguistici, archivi finalizzati di dati, corsi di studio, anche assistiti da computer ed altre attività affini.

L’Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

Le attività e le istituzioni promosse dall’Associazione si rivolgono senza esclusioni di alcun tipo, ai membri dell’Associazione e ai terzi che domandino di parteciparvi.

 

Art. 3 – Durata.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

 

Art. 4 – Soci.

I soci dell’Associazione si distinguono in:

a)    soci ordinari;

b)   soci onorari, senza diritto di voto.

Possono essere soci ordinari dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell’Associazione, desiderino aderirvi.

Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell’Associazione da parte dell’assemblea dei soci per particolari meriti professionali, culturali e scientifici.

 

Art. 5 – Ammissione dei soci.

L’ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei voti dei membri del Consiglio, entro 30 giorni dalla richiesta dell’interessato.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente o moralmente l’Associazione, ovvero per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

 

Art. 6 – Diritti dei soci.

Tutti i soci hanno diritto:

a)    a partecipare a tutte le attività sociali;

b)   all’elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 7 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari.

L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

a)      da un fondo annuo messo a disposizione dal Parroco di Sammartini;

b)      dalle quote associative versate annualmente dagli associati;

c)      da donazioni, elargizioni, lasciti, e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali, accettati con apposita delibera del Consiglio Direttivo;

d)      da convenzioni stipulate con enti pubblici e privati allo scopo di perseguire gli scopi sociali con risorse più larghe e in modo più continuativo, secondo programmi deliberati dal Consiglio Direttivo;

e)      dai proventi di iniziative attuate o promosse dall’Associazione.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi, non saranno rimborsati.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

 

Art. 8 – Organi sociali.

Sono organi dell’Associazione:

a)    l’Assemblea dei Soci;

b)   il Consiglio Direttivo;

c)    il Presidente del Consiglio Direttivo.

 

Art. 9 – Assemblea dei Soci.

L’assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

Sono di competenza dell’assemblea ordinaria:

a)      l’approvazione del programma di attività sociale;

b)      l’approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;

c)      l’elezione di n°. 3 soci che costituiranno il Consiglio Direttivo;

d)      la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Sono di competenza dell’Assemblea Straordinaria:

a)      le modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’Associazione proposte dal Consiglio Direttivo;

b)      lo scioglimento dell’Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

 

L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del conto consuntivo e del programma sociale per l’anno successivo entro il mese di aprile e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare la copertura di eventuali disavanzi.

L’Assemblea è convocata dal Comitato Esecutivo mediante avviso esposto nei locali della sede dell’Associazione almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea è altresì convocata qualora ne faccia richiesta motivata 1/10 degli associati.

 

Art. 10 – Validità dell’Assemblea.

L’assemblea ordinaria è valida qualunque sia l’oggetto da trattare:

-         in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;

-         in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 dei soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati

 

Art. 11 – Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto di tre membri (compreso il presidente) e dura in carica tre anni. Cura lo svolgimento e l’esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, affida incarichi operativi, anche al proprio esterno, determinandone la durata e gli obbiettivi; accoglie o respinge motivatamente, entro 30 giorni dalla presentazione, le proposte che vengano presentate per iscritto da una o più persone interessate alle attività e ai programmi dell’Associazione; ogni proposta e la relativa risposta sono pubbliche.

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, può proporre che sia modificato l’atto costitutivo e lo statuto; la delibera spetta all’Assemblea Straordinaria dei Soci.

Il Consiglio relaziona almeno una volta all’anno all’Assemblea dei Soci in merito alle attività svolte in conformità ai programmi sociali approvati dall’Assemblea.

 

Art. 12 – Convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta all’anno o dietro richiesta motivata di almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso esposto nei locali della sede dell’Associazione almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire oralmente, sino a due giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente.

 

Art. 13 – Compiti del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo spetta:

a.    la gestione dell’Associazione;

b.    il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;

c.    deliberare sull’ammissione dei soci;

d.    convocare l’assemblea ordinaria e straordinaria;

e.    determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all’assemblea;

f.      predisporre il programma dell’attività sociale per portarlo in approvazione all’assemblea;

g.    predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all’assemblea;

h.    deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione.

 

Art. 14 – Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, eletto dal Consiglio, è Presidente dell’Associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle delibere dell’assemblea e del consiglio.

Il Vice Presidente, eletto nella prima adunanza dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

 

 Art. 15 – Esercizio sociale e conto consuntivo.

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo, almeno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, deve presentare all’assemblea dei soci, il conto consuntivo, per l’approvazione.

E’ vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste dallo statuto.

 

Art. 16 – Libri sociali e registri contabili.

I libri sociali ed i registri contabili che l’Associazione deve tenere sono:

  1. il libro dei soci;
  2. il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  4. il libro della contabilità sociale.

 

Art. 17 – Modifiche allo Statuto e scioglimento dell’Associazione.

Per la modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell’Associazione e per la nomina dei liquidatori, deicide l’assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo in conformità con quanto stabilito all’art. 10 del presente statuto.

L’eventuale saldo attivo della liquidazione sarà devoluto alla Parrocchia di Sammartini che ne avrà la piena disponibilità e proprietà, salvo con delibera dell’assemblea ordinaria il patrimonio residuo dell’Associazione, o parte di essa, venga devoluto ad altri soggetti, pubblici o privati, aventi fini di utilità sociale.

 

Art. 18 – Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.

 

Sammartini, 11 ottobre 2003