STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE
CENTRO CULTURALE
Art.
1 – Denominazione e sede.
E’
costituita dal 13/02/1986 l’Associazione Centro Culturale “Club Dossetti” di
seguito nominata Associazione, con sede in Crevalcore (Bologna), località
Sammartini, piazza don Giuseppe Dossetti, 10, già via del Papa, 4370.
Art. 2 – Scopo.
Scopo dell’Associazione è promuovere, per conto
proprio o in unione ad altri soggetti pubblici e privati, attività ed
istituzioni culturali che tendano a favorire una formazione personale,
consapevole della tradizione cristiana e attenta ai dati della storia: in
questo senso la denominazione dell’Associazione vale come riferimento, un
criterio ispiratore.
L’Associazione intende raggiungere i propri
obbiettivi mediante la promozione di conferenze, cineforum, videoforum, viaggi
finalizzati alla conoscenza di situazioni e problemi, scambi di esperienze,
rendiconti di letture e studi, nonché mediante l’istituzione, la promozione e
il sostenimento di vere e proprie istituzioni e associazioni culturali, come la
scuola paterna già operante nel territorio della Parrocchia di Sammartini, una
biblioteca pubblica, laboratori linguistici, archivi finalizzati di dati, corsi
di studio, anche assistiti da computer ed altre attività affini.
L’Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.
Le attività e le istituzioni promosse
dall’Associazione si rivolgono senza esclusioni di alcun tipo, ai membri
dell’Associazione e ai terzi che domandino di parteciparvi.
Art. 3 – Durata.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 4 – Soci.
I soci dell’Associazione si distinguono in:
a)
soci
ordinari;
b)
soci
onorari, senza diritto di voto.
Possono essere soci ordinari
dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle
finalità dell’Associazione, desiderino aderirvi.
Sono soci onorari le persone
fisiche invitate a far parte dell’Associazione da parte dell’assemblea dei soci
per particolari meriti professionali, culturali e scientifici.
Art. 5 – Ammissione dei
soci.
L’ammissione di un nuovo
socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei voti dei
membri del Consiglio, entro 30 giorni dalla richiesta dell’interessato.
La qualità di socio si perde
per recesso, per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti
del socio che danneggi materialmente o moralmente l’Associazione, ovvero per
mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi.
Il recesso è consentito a
qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.
Art. 6 – Diritti dei soci.
Tutti i soci hanno diritto:
a)
a
partecipare a tutte le attività sociali;
b)
all’elettorato
attivo e passivo alle cariche sociali.
Ciascun socio è tenuto a
versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dal Consiglio
Direttivo.
Art. 7 – Patrimonio sociale
e mezzi finanziari.
L’Associazione trae i mezzi
per finanziare la propria attività:
a)
da
un fondo annuo messo a disposizione dal Parroco di Sammartini;
b)
dalle
quote associative versate annualmente dagli associati;
c)
da
donazioni, elargizioni, lasciti, e contributi di persone, società, enti
pubblici e privati nazionali e internazionali, accettati con apposita delibera
del Consiglio Direttivo;
d)
da
convenzioni stipulate con enti pubblici e privati allo scopo di perseguire gli
scopi sociali con risorse più larghe e in modo più continuativo, secondo
programmi deliberati dal Consiglio Direttivo;
e)
dai
proventi di iniziative attuate o promosse dall’Associazione.
I versamenti a qualunque
titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi, non saranno
rimborsati.
La quota associativa è
intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 8 – Organi sociali.
Sono organi
dell’Associazione:
a)
l’Assemblea
dei Soci;
b)
il
Consiglio Direttivo;
c)
il
Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 9 – Assemblea dei Soci.
L’assemblea si riunisce in
sedute ordinarie e straordinarie.
Sono di competenza
dell’assemblea ordinaria:
a)
l’approvazione
del programma di attività sociale;
b)
l’approvazione
del conto consuntivo, la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per
la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
c)
l’elezione
di n°. 3 soci che costituiranno il Consiglio Direttivo;
d)
la
trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati
alla sua competenza dallo statuto, o sottoposti al suo esame dal Consiglio
Direttivo.
Sono di competenza
dell’Assemblea Straordinaria:
a)
le
modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’Associazione proposte dal
Consiglio Direttivo;
b)
lo
scioglimento dell’Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei
liquidatori.
L’Assemblea ordinaria si riunisce
almeno una volta l’anno per l’approvazione del conto consuntivo e del programma
sociale per l’anno successivo entro il mese di aprile e per la destinazione
degli avanzi di gestione o per deliberare la copertura di eventuali disavanzi.
L’Assemblea è convocata dal
Comitato Esecutivo mediante avviso esposto nei locali della sede
dell’Associazione almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’assemblea è altresì convocata qualora ne faccia richiesta motivata 1/10 degli
associati.
Art. 10 – Validità
dell’Assemblea.
L’assemblea ordinaria è
valida qualunque sia l’oggetto da trattare:
-
in
prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza
dei soci iscritti al libro soci;
-
in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni sono valide
quando siano approvate dalla maggioranza dei voti dei soci presenti o
rappresentati.
L’assemblea straordinaria è
validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, quando sono
presenti o rappresentati almeno i 2/3 dei soci.
Per la validità delle
deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o
rappresentati
Art. 11 – Consiglio
Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è
composto di tre membri (compreso il presidente) e dura in carica tre anni. Cura
lo svolgimento e l’esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, affida
incarichi operativi, anche al proprio esterno, determinandone la durata e gli
obbiettivi; accoglie o respinge motivatamente, entro 30 giorni dalla
presentazione, le proposte che vengano presentate per iscritto da una o più
persone interessate alle attività e ai programmi dell’Associazione; ogni
proposta e la relativa risposta sono pubbliche.
Il Consiglio Direttivo,
all’unanimità, può proporre che sia modificato l’atto costitutivo e lo statuto;
la delibera spetta all’Assemblea Straordinaria dei Soci.
Il Consiglio relaziona
almeno una volta all’anno all’Assemblea dei Soci in merito alle attività svolte
in conformità ai programmi sociali approvati dall’Assemblea.
Art. 12 – Convocazione del
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo viene
convocato dal Presidente almeno una volta all’anno o dietro richiesta motivata
di almeno due consiglieri.
La convocazione è fatta con
avviso esposto nei locali della sede dell’Associazione almeno sette giorni
prima di quello fissato per l’adunanza.
In caso di urgenza la
convocazione potrà avvenire oralmente, sino a due giorni prima di quello
fissato per l’adunanza.
Per ogni seduta del
Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali
del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente.
Art. 13 – Compiti del
Consiglio Direttivo.
Al Consiglio Direttivo
spetta:
a.
la
gestione dell’Associazione;
b.
il
reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;
c.
deliberare
sull’ammissione dei soci;
d.
convocare
l’assemblea ordinaria e straordinaria;
e.
determinare
il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all’assemblea;
f.
predisporre
il programma dell’attività sociale per portarlo in approvazione all’assemblea;
g.
predisporre
lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli
in approvazione all’assemblea;
h.
deliberare
su ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione.
Art. 14 – Presidente del
Consiglio Direttivo.
Il Presidente del Consiglio
Direttivo, eletto dal Consiglio, è Presidente dell’Associazione.
Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell’Associazione ed ha la firma sociale, convoca il
Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle delibere dell’assemblea e del
consiglio.
Il Vice Presidente, eletto
nella prima adunanza dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso
di assenza o impedimento.
Art. 15 – Esercizio sociale e conto consuntivo.
L’esercizio sociale si
chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo,
almeno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, deve presentare
all’assemblea dei soci, il conto consuntivo, per l’approvazione.
E’ vietata, anche in modo
indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione.
L’eventuale avanzo di
gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste
dallo statuto.
I
libri sociali ed i registri contabili che l’Associazione deve tenere sono:
Art.
17 – Modifiche allo Statuto e scioglimento dell’Associazione.
Per
la modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell’Associazione e per
la nomina dei liquidatori, deicide l’assemblea straordinaria su proposta del
Consiglio Direttivo in conformità con quanto stabilito all’art. 10 del presente
statuto.
L’eventuale
saldo attivo della liquidazione sarà devoluto alla Parrocchia di Sammartini che
ne avrà la piena disponibilità e proprietà, salvo con delibera dell’assemblea
ordinaria il patrimonio residuo dell’Associazione, o parte di essa, venga
devoluto ad altri soggetti, pubblici o privati, aventi fini di utilità sociale.
Art.
18 – Rinvio.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.
Sammartini,
11 ottobre 2003