Documenti storici

Legge sulla cittadinanza tedesca  (Norimberga 1935)

Il Reichstag  ha approvato all'unanimità la seguente legge che qui viene promulgata:

[par. 1]

1. È cittadino dello Stato (Staatsangehöriger) colui che fa parte della comunità protettiva del Reich tedesco con il quale  ha dei legami che lo impegnano in maniera particolare.
2. L'appartenenza allo stato  viene acquisita in base alle norme della legge che regola l'appartenenza al Reich e allo stato.

[par. 2]

1. Cittadino del Reich (Reichsbürger) è soltanto l'appartenente allo Stato di sangue tedesco o affine il quale con il suo comportamento dia prova di essere disposto ed adatto a servire fedelmente  il popolo e il Reich tedesco.
2. Il diritto alla cittadinanza del Reich viene ottenuto attraverso la concessione del titolo di cittadino del Reich
3. Il cittadino del Reich è il solo depositario dei pieni diritti politici a norma di legge.

[par. 3]

Il Ministro degli Interni del Reich  in accordo con il sostituto del Führer provvederà all'emanazione delle norme giuridiche ed amministrative per l'attuazione  e l'integrazione della legge.


Legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco

Pervaso dal riconoscimento che la purezza del sangue tedesco è la premessa per la conservazione del popolo tedesco, ed animato dal proposito irriducibile ad assicurare il futuro della nazione tedesca, il Reichstag ha approvato all' unanimità la seguente legge che qui viene promulgata:

[par. 1]

1. Sono proibiti i matrimoni tra ebrei e i cittadini dello stato di sangue tedesco o affine. I matrimoni già celebrati sono nulli anche se celebrati all'estero per sfuggire a questa legge.
2. L'azione legale per l'annullamento può essere avanzata soltanto dal Procuratore di stato.

[par. 2]

Sono proibiti i rapporti  sessuali extramatrimoniali tra ebrei e cittadini dello stato di sangue tedesco o affine.

[par. 3]

Gli ebrei non potranno assumere al loro servizio come domestiche cittadine di sangue tedesco o affine sotto i 45 anni.

[par. 4]

1. Agli ebrei è proibito innalzare la bandiera del Reich e quella nazionale ed esporre i colori del Reich.
2. È permesso loro invece esporre i colori ebraici. L'esercizio di questa facoltà è protetto dallo stato.

[par. 5]

1. Chi contravviene al divieto di cui al par. 1, viene punito con il carcere duro..
2. Chi contravviene alle norme di cui al par. 2 viene punito con l'arresto o con il carcere duro.
3. Chi contravviene alle norme di cui ai parr. 3 o 4, viene punito con la prigione sino ad  un anno  e con una multa o pene di questo genere.

[par. 6]

Il Ministro degli Interni del Reich, in accordo con il sostituto del  Führer e il Ministro per la Giustizia del Reich emana le norme giuridiche e amministrative necessarie per l'attuazione e l'integrazione della legge.

[par. 7]


Questa  legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione; il par. 3, invece, a partire dal 1° gennaio 1936.

(da W. HOFER, Il nazionalsocialismo, Milano 1964)

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