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Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938 XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica  

REGIO DECRETO LEGGE 9 febbraio 1939-XVII, n. 126

Titolo I - Limitazioni della proprietà immobiliare

 

Capo I. Disposizioni generali

 

Art. 1. Le limitazioni della proprietà immobiliare […] si determinano cumulando separatamente i terreni ed i fabbricati urbani siti nel territorio del Regno e costituenti il patrimonio immobiliare dei cittadini italiani di razza ebraica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2. Si comprendono nel patrimonio immobiliare, soggetto alle limitazioni di cui all’articolo precedente i beni posseduti: a) a titolo di proprietà piena e di proprietà nuda; b) a titolo di concessione enfiteutica. Non è computato il diritto del concedente enfiteutico […].

Art. 3. Non si comprendono nel patrimonio immobiliare di cui all’art. 1: a) gli immobili adibiti ad uso industriale e commerciale quando il proprietario o enfiteuta sia anche il titolare dell’azienda alla quale gli immobili stessi sono destinati; b) i fabbricati appartenenti ad imprenditori edili e costruiti a scopo di vendita; c) i beni per i quali alla data dell’entrata in vigore del presente decreto vi siano in corso procedure di esecuzione immobiliare. Ai beni menzionati nelle lettere a) e b) del precedente comma si applicano le norme del titolo II.

Art. 4. La parte di patrimonio immobiliare eccedente i limiti consentiti ai cittadini italiani di razza ebraica, deve essere trasferita all’Ente indicato nell’art. 11 in conformità delle disposizioni di questo decreto.

Art. 5. Fino alla determinazione definitiva dei beni immobili compresi nei limiti, i cittadini di razza ebraica non possono compiere alcun atto di alienazione a titolo gratuito od oneroso o di costituzione di ipoteca, relativamente ai beni immobiliari di cui al primo comma dell’art. 2.

Se però ricorrono esigenze o circostanze particolari, il Ministro per le finanze può autorizzare il compimento degli atti predetti, prescrivendo le opportune cautele.

Degli immobili eventualmente alienati con l’autorizzazione del Ministro per le finanze sarà tenuto conto, per quanto è possibile, nella formazione della quota consentita.

Gli atti compiuti in violazione del disposto del primo comma, sono improduttivi di effetti, rispetto ai beni che risulteranno eccedenti la quota di patrimonio immobiliare consentita […].

Le locazioni stipulate in ordine ai beni medesimi, posteriormente alla entrata in vigore del presente decreto e senza la preventiva autorizzazione dell’Ente di cui all’art. 11, avranno validità limitatamente all’anno in corso al momento dell’acquisto del bene locato da parte dell’Ente predetto ed osservate in ogni caso, quanto ai termini di disdetta, le consuetudini locali.

Art. 6. In deroga alle disposizione degli articoli 4 e 5, il cittadino italiano di razza ebraica può fare donazione dei beni ai discendenti non considerati di razza ebraica, ovvero ad Enti od Istituti che abbiano fini di educazione od assistenza.

La donazione di questi beni può essere fatta anche al coniuge che non sia considerato di razza ebraica.

Le donazioni devono essere fatte nel termine perentorio di centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Le donazioni stesse perdono ogni efficacia se non sono state accettate entro novanta giorni dall’atto di donazione.

Art. 7. Le procedure esecutive immobiliari iniziate contro cittadini italiani di razza ebraica, anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, saranno proseguite con le norme vigenti secondo la natura del credito.

Art. 8. Dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto, le azioni esecutive immobiliari contro cittadini italiani di razza ebraica potranno essere iniziate e definite con le norme vigenti secondo la natura del credito su ogni bene del patrimonio immobiliare del debitore: a) per tributi dovuti allo Stato, alle provincie ed ai comuni; b) per contributi esigibili con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette; c) per crediti ipotecari iscritti anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto; d) per crediti di data certa anteriore all’entrata in vigore del presente decreto aventi privilegio speciale sull’immobile.

In ogni altro caso, dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto e fino alla definitiva determinazione dei beni compresi nella quota consentita e in quella eccedente, l’autorizzazione alla vendita non potrà essere concessa, rimanendo in conseguenza sospesi, fino a tale determinazione, i procedimenti esecutivi iniziati.

Avvenuta la definitiva ripartizione dei beni nelle due quote anzidette, cesserà di diritto, in ordine ai beni compresi nella quota eccedente, ogni effetto giuridico dei procedimenti esecutivi.

Per i beni compresi nella quota consentita, le azioni esecutive si svolgeranno in base alle norme vigenti, secondo la natura del credito.

Per l’accertamento della qualità di ebreo del debitore si osserveranno le norme dell’articolo seguente.

Art. 9. Ai fini dell’applicazione di quanto è disposto nel secondo comma e seguenti dell’articolo precedente, il creditore istante, nei procedimenti esecutivi iniziati dopo l’entrata in vigore del presente decreto, deve presentare un’attestazione del competente ufficio di stato civile dalla quale risulti se vi sia o no nei riguardi del debitore, annotazione di appartenenza alla razza ebraica o annotazione di provvedimento di discriminazione. Nel caso che non risulti dall’attestazione anzidetta l’appartenenza del debitore alla razza ebraica, il procedimento esecutivo è proseguito e definito, senz’altre indagini, con le norme vigenti secondo la natura del credito; egualmente è definito con le norme ordinarie nel caso di avvenuta discriminazione. […]

 

Capo II. Ente di gestione e liquidazione immobiliare

 

Art. 11. È istituito un Ente denominato “Ente di gestione e liquidazione immobiliare” avente sede in Roma, col compito di provvedere all’acquisto, alla gestione e alla vendita dei beni di cui all’art. 4.

All’Ente anzidetto è assegnata una dotazione di venti milioni da stanziarsi con provvedimenti del Ministro per le finanze sul bilancio del Ministero stesso.

L’Ente è amministrato da un Consiglio composto dal presidente e da altri 9 componenti, nominati con decreto del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato.

Il presidente ed uno degli altri componenti sono nominati su proposta del Ministro per le finanze.

Gli altri componenti sono proposti rispettivamente dal Ministro per l’interno, dal segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato e dai Ministri per la grazia e giustizia, per l’agricoltura e foreste e per le corporazioni, dall’ispettorato del credito, dalla Confederazione fascista degli industriali.

Con decreto del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, sono nominati tre sindaci effettivi, uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti, con funzioni di presidente, uno su proposta del Ministro per le finanze ed uno su proposta del Ministro per le corporazioni. Con lo stesso decreto, su proposta del Ministro per le finanze, sono pure nominati due sindaci supplenti.

L’Ente è retto da uno statuto, da approvarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l’interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni con le forme di cui all’art. 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Il bilancio sarà alla fine di ciascun esercizio annuale sottoposto all’approvazione del Ministro per le finanze.

Per l’assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, l’Ente si avvale dell’Avvocatura dello Stato.

Art. 12. Con decreto del Duce, sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito, saranno determinati gli Istituti di credito fondiario ai quali l’Ente di cui al precedente art. 11 potrà delegare la gestione e la vendita degli immobili ad esso trasferiti.

Gli Istituti di credito suddetti potranno costituire, anche in deroga alle disposizioni di legge o dello statuto, speciali sezioni immobiliari.

Nell’adempimento dei compiti anzidetti gli Istituti avranno l’assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Avvocatura dello Stato.

 

Capo III. Accertamento e valutazione del patrimonio immobiliare

 

Art. 13. I cittadini italiani di razza ebraica dovranno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, denunziare all’ufficio distrettuale delle imposte, nella cui circoscrizione hanno domicilio fiscale, gli immobili di loro pertinenza alla data stessa, a titolo di proprietà o di concessione enfiteutica. […]

 

Capo IV. Contestazioni in ordine alla formazione della quota consentita e della quota eccedente e in ordine alla valutazione dei beni

 

Art. 23. In ogni capoluogo di provincia è costituita una Commissione per la risoluzione dei ricorsi indicati nell’articolo seguente. […]

Art. 24. […] il denunziante può ricorrere alla Commissione di cui all’articolo precedente, nella cui circoscrizione il ricorrente ha il domicilio fiscale ed in mancanza alla Commissione di Roma, avverso: a) la determinazione del valore dei beni costituenti la quota eccedente; b) la scelta dei beni attribuiti alla quota eccedente o avverso la decisione dell’Ufficio tecnico erariale sulla indivisibilità di un immobile; c) la determinazione dell’estimo o dell’imponibile, ai fini del computo delle quote consentite e di quelle eccedenti. […]

 

Capo V. Trasferimento degli immobili compresi nella quota di eccedenza all’Ente di gestione e liquidazione

 

Art. 26. Divenuta definitiva la determinazione dei beni costituenti la quota eccedente, l’Ente di gestione e liquidazione immobiliare richiede all’Intendenza di finanza, competente per territorio in ordine ai singoli beni, decreto di trasferimento dei diritti spettanti sui beni medesimi al cittadino italiano di razza ebraica. […]

Art. 28. Dopo il decreto di attribuzione dei beni all’Ente, l’avente diritto riacquista la piena disponibilità di quelli compresi nella quota consentita […].

Art. 29. I beni passano all’Ente con le ipoteche e gli oneri reali di cui sono gravati. […]

Art. 30. Se i beni denunziati pervengono in eredità prima del trasferimento dei beni stessi all’Ente, a persona non considerata di razza ebraica, cessa l’applicazione della disposizione dell’art. 4.

Art. 31. Nel caso che sui beni trasferiti all’Ente gravi un diritto di usufrutto a favore di un cittadino di razza ebraica, l’Ente potrà estinguere l’usufrutto stesso mediante il pagamento in contanti di una adeguata indennità.

 

Capo VI. Pagamento del corrispettivo e diritti dei creditori

 

Sezione I - Certificati speciali

 

Art. 32. Il pagamento del corrispettivo degli immobili trasferiti all’Ente a norma dell’art. 26, è fatto con speciali certificati trentennali, che l’Ente è autorizzato ad emettere a tal fine.

I certificati frutteranno l’interesse del 4% annuo pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio.

Il pagamento degli interessi avviene presso gli istituti incaricati dal Consiglio di amministrazione dell’Ente dietro presentazione dei certificati e con fondi somministrati dal Tesoro su appositi stanziamenti nel bilancio dello Stato.

Art. 33. I titoli di cui all’articolo precedente, sono nominativi e possono essere trasferiti a persone appartenenti alla razza ebraica.

La cessione dei certificati a persone non appartenenti alla razza ebraica, per atto tra vivi, potrà essere fatta solo per costituzione di dote o per l’adempimento di una obbligazione di data certa e anteriore a quella entrata in vigore del presente decreto ovvero derivante da fatto illecito. […]

 

Sezione II - Pagamento del corrispettivo e ragioni creditorie dei terzi.

 

Art. 36. Il pagamento del corrispettivo deve essere fatto dopo novanta giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del Regno, del decreto di attribuzione dei beni all’Ente. […]

 

Capo VII. Gestione e vendita dei beni trasferiti all’Ente di gestione e liquidazione immobiliare

 

Art. 39. La vendita degli immobili trasferiti all’Ente è fatta secondo un piano graduale e in base a progetti annuali da approvarsi dal Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze potrà inoltre autorizzare la vendita di determinati immobili, stabilendone le modalità.

Art. 40. I redditi ed il ricavo della vendita degli immobili indicati nell’articolo precedente al netto delle spese di gestione e delle passività inerenti gli immobili stessi e degli altri oneri a carico dell’Ente affluiranno al tesoro dello Stato. I redditi saranno versati al bilancio dello Stato; il ricavo delle vendite sarà versato in un conto speciale presso la Tesoreria centrale.

Art. 41. Le disponibilità del conto di cui all’articolo precedente saranno man mano investite, a mezzo del contabile del portafoglio, in titoli del Debito pubblico. […]

 

Capo VIII. Restituzione degli immobili

 

Art. 42.Il cittadino italiano di razza ebraica che abbia ottenuto il provvedimento di discriminazione […] ha diritto alla restituzione dell’immobile […], purché non sia stato venduto dall’Ente.

Nel caso di avvenuta vendita, ha diritto ad ottenere in contanti il prezzo di vendita, previa restituzione all’Ente dei certificati avuti in pagamento. […]

 

Capo IX. Aumenti di patrimonio immobiliare

 

Art. 44. I cittadini italiani di razza ebraica debbono fare denunzia […] degli aumenti di patrimonio verificatisi, per successivi acquisti, a qualsiasi titolo, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. […]

Qualora i beni successivamente acquistati a qualunque titolo determinano, alla data in cui l’acquisto si verifichi, una eccedenza dai limiti consentiti, i beni stessi sono trasferibili all’Ente limitatamente alla parte eccedente […].

È ammesso il ricorso alla Commissione provinciale per ottenere che all’Ente sia trasferito, in sostituzione dell’immobile successivamente acquistato, uno degli immobili rimasti in piena disponibilità. […]

Art. 46. Presso ogni Ufficio tecnico erariale è costituito uno speciale elenco descrittivo dei beni appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, che riceveranno la denunzia di cui all’art. 44, ne daranno comunicazione ai detti Uffici tecnici erariali.

 

Titolo II - Limitazioni alla partecipazione in aziende industriali e commerciali

 

Capo I. Denunzia delle aziende

 

Art. 47. I cittadini italiani di razza ebraica debbono denunziare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le aziende industriali e commerciali, esistenti nel Regno alla data stessa: a) delle quali sono proprietari o gestori a qualunque titolo; b) appartenenti a società non azionarie, regolari o irregolari, nelle quali essi sono soci a responsabilità illimitata.

Sono escluse dalla denunzia le aziende artigiane rappresentate sindacalmente dalla Federazione nazionale fascista degli Artigiani.

Art. 48. La denunzia deve essere presentata al Consiglio delle corporazioni nella cui circoscrizione ha sede l’azienda e, nel caso di denunzia di più aziende, al Consiglio delle corporazioni nella cui circoscrizione ha sede l’azienda che ha un numero di dipendenti maggiore. […]

 

Capo II. Accertamento delle aziende e formazione degli elenchi relativi

 

Art. 49. Il Consiglio provinciale delle corporazioni, in base a rilievi d’ufficio, completa o rettifica, ove ne sia il caso, le denunzie presentate dagli interessati.

Nei casi di mancata denunzia procederà ad accertamenti d’ufficio.

Art. 50. Colui che, essendo obbligato a presentare denunzia, a norma dell’art. 47, omette di farla nel termine prescritto o la presenta con indicazioni inesatte o incomplete in modo da determinare incertezza in ordine agli elementi della denunzia stessa, è punito con l’ammenda da lire cinquecento a diecimila. […]

 

Capo III. Inalienabilità delle aziende e delle quote sociali durante il periodo di accertamento e classificazione

 

Art. 54. Dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto e fino alla determinazione delle aziende […], i cittadini italiani di razza ebraica non possono alienare le aziende stesse né cedere le quote sociali.

Non possono neanche alienare i singoli immobili o i beni mobili destinati all’attrezzatura delle aziende medesime né costituire ipoteche sugli immobili.

Gli atti compiuti in trasgressione delle disposizioni del presente articolo non producono alcun effetto giuridico […].

Art. 55. In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 54, il cittadino italiano di razza ebraica può fare donazione dell’intera azienda o della quota sociale ai propri congiunti indicati nell’art. 6, salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci non considerati di razza ebraica.

Per compiere tali donazioni non sono richieste le autorizzazioni di cui agli articoli 58 e 63.

 

Capo IV. Vigilanza, amministrazione e liquidazione delle aziende

 

Art. 56. […] è nominato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni, un commissario di vigilanza, scelto nel ruolo degli amministratori giudiziari o nell’albo dei revisori dei conti. […]

Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di nomina del commissario, la gestione dell’azienda è sottoposta alla vigilanza del commissario stesso.

Art. 57. Il commissario di vigilanza procede immediatamente, con l’intervento del titolare dell’azienda o di un suo rappresentante, alla verifica della cassa, dei libri e dei documenti e alla formazione dell’inventario.

In mancanza del titolare o di un rappresentante o nel caso di rifiuto a prendere parte alle operazioni anzidette, il pretore, su istanza del commissario, designa un notaio per assistervi.

Il commissario vigila sulle operazioni aziendali, cura la formazione dell’elenco dei creditori, riferisce al Ministro per le finanze in ordine agli atti che ritenga pregiudizievoli alla consistenza dell’azienda. Il Ministro può, con proprio decreto, disporre che ne sia sospesa l’esecuzione, dare le altre provvidenze del caso e può anche, con provvedimento insindacabile, disporre che il commissario di vigilanza assuma la temporanea gestione dell’azienda, anche prima che sia decorso il termine indicato nell’ultimo comma dell’art. 56.

Il commissario di vigilanza ha, a tutti gli effetti, qualità di pubblico ufficiale e può compiere ogni verifica necessaria per l’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 58. Il titolare di un’azienda individuale o i soci illimitatamente responsabili di una società non azionaria, cittadini italiani di razza ebraica, entro il periodo di tempo di cui all’ultimo comma dell’art. 56, possono, con l’autorizzazione del Ministero delle finanze, alienare l’azienda o singoli esercizi od opifici della stessa o la quota sociale a persone non considerate di razza ebraica o a società commerciali regolarmente costituite.

I trasferimenti debbono, a pena di nullità, essere fatti per atto pubblico. […]

Art. 60. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 61. Nei casi di cui all’art. 60, il commissario di vigilanza assume la temporanea gestione delle aziende stesse dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale del regno, e provvede alla cessione dell’azienda alle società di cui all’articolo stesso […].

Ove il proprietario ritenga il corrispettivo inadeguato al valore dell’azienda, può proporre opposizione, notificandola entro quindici giorni tanto al commissario, quanto alla società rilevataria.

Sull’opposizione decide insindacabilmente un Collegio composto di tre membri, nominati uno dal proprietario, uno dall’ente rilevatario e il terzo, con funzioni di presidente, dal Ministro per le finanze. […]

Art. 63. Il commissario di vigilanza di una azienda non compresa nel decreto Ministeriale di cui al primo comma dell’art. 60, deve darne avviso al Consiglio provinciale delle corporazioni dove ha sede l’azienda stessa.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni nomina, per tali aziende, un liquidatore; può però, ove lo ravvisi opportuno, disporre la gestione temporanea, nominando un amministratore.

La gestione si svolge sotto la vigilanza e secondo le istruzioni del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Il periodo di gestione temporanea di cui al comma precedente può anche essere prorogato, ma non può nel complesso eccedere lo spazio di tempo di un anno.

Durante tale periodo l’alienazione dell’azienda o di singoli opifici od esercizi della stessa è fatta dall’amministratore […].

Decorso il periodo anzidetto di gestione temporanea, la azienda è posta in liquidazione.

Della nomina del liquidatore e dell’amministratore è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno. […]

 

Capo V. Disposizioni varie

 

Art. 68. I cittadini italiani di razza ebraica, che abbiano la direzione delle aziende […] il proprietario delle quali non sia considerato di razza ebraica, debbono cessare dalle loro funzioni non oltre il novantesimo giorno dall’entrata in vigore del presente decreto, salvo la liquidazione dei diritti nascenti dal rapporto d’impiego.

Ove essi continuino nelle loro funzioni oltre il detto termine, il datore di lavoro è punito con l’ammenda dal lire cinquecento a lire diecimila ed in caso di mancato successivo licenziamento si applicano all’azienda le disposizioni di questo decreto. […]

 

Titolo III - Disposizioni generali e finali

 

Art. 72. I cittadini italiani di razza ebraica, che abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all’art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII […] sono equiparati, ad ogni effetto del presente decreto, ai cittadini italiani non considerati di razza ebraica. […]

(da Storia della Shoah, UTAT, 2006, vol. V, Documenti)

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