Documenti storici

La professione medica

 

1) La approvazione (all’esercizio professionale) dei medici ebrei scade col 30 settembre 1938.

2) Il ministro degli interni o l’autorità delegata può consentire, salva la facoltà di revoca, l’esercizio della professione ai medici ebrei che siano sottoposti alle disposizioni del par. precedente.

3) Ai medici ebrei nei confronti dei quali sia scaduto il termine per la approvazione e che non abbiano conseguita l’autorizzazione di cui al par. precedente, è fatto divieto di esercitare la professione medica.

Un ebreo a cui sia stata concessa l’autorizzazione di cui al par. 2 è abilitato ad esercitare la professione solo nei confronti di ebrei, fatta eccezione per la moglie e i figli legittimi.

4) Non può esser conferita ad un ebreo la approvazione all’esercizio della professione medica.

5) Ai medici ebrei ai quali sia scaduta la approvazione può secondo il bisogno esser concessa una indennità revocabile, quando siano stati combattenti nella grande guerra.

Disposizioni particolari saranno emanate dalla associazione professionale di concerto col ministro degli interni e col ministro delle finanze.

 

La professione di dentista

 

4) La inscrizione all’albo è consentita quando il richiedente abbia la cittadinanza tedesca e sia in possesso dei diritti civili; e quando il richiedente e la moglie siano di discendenza ariana.

5) La richiesta deve essere corredata dal certificato di nascita e dai documenti da cui risulti che il richiedente ed eventualmente la moglie siano di origine ariana.

Quando un dentista contragga matrimonio, egli deve darne immediatamente comunicazione all’albo professionale e deve presentare i documenti da cui risulti se la moglie sia di discendenza ariana.

 

La professione di avvocato

 

1) La autorizzazione all’esercizio dell’avvocatura può essere revocata sino al 30 settembre 1933 alle persone che non siano di discendenza ariana ai sensi della legge sul riordinamento dei pubblici impieghi.

Tale disposizione non si applica agli avvocati che siano autorizzati all’esercizio della professione dal 1° agosto 1914, o che abbiano combattuto in guerra per il Reich o per i suoi alleati, o i cui padri o figli siano caduti in guerra.

2) La concessione dell’esercizio della professione può essere revocata anche per motivi non previsti dall’ordinamento professionale.

 

Quinta ordinanza di esecuzione della legge sulla cittadinanza, 27 settembre 1938

 

1) Gli ebrei non possono esercitare la professione di avvocato. Gli ebrei che esercitino la professione al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza saranno esclusi dalla professione secondo le seguenti direttive: a) nel vecchio territorio del Reich la esclusione degli avvocati ebrei avrà luogo col 30 novembre 1938; b) in Austria:

1 Gli avvocati ebrei devono entro il 31 dicembre 1938 esser cancellati dall’albo con disposizione del ministro della giustizia;

2 per gli ebrei che siano inscritti nell’albo di Vienna, quando la famiglia sia in Austria da almeno 15 anni, ed essi siano combattenti della grande guerra, la cancellazione potrà esser sospesa: il ministro della giustizia determinerà in questi casi l’epoca in cui dovrà avvenire la cancellazione.

3 Sino alla decisione della cancellazione dall’albo il ministro della giustizia potrà interdire provvisoriamente l’esercizio della professione agli avvocati ebrei.

4) L’assistenza nelle questioni giuridiche è vietata agli ebrei esclusi dall’esercizio della professione in base alle precedenti disposizioni.

8) Per la consulenza giuridica e la rappresentanza degli ebrei l’amministrazione della giustizia consente il ricorso a consulenti ebrei.

 

 La direzione dei giornali

 

5) Direttore di giornale può essere solamente chi sia di discendenza ariana e non sia coniugato con persona di discendenza non ariana.

6) Per il requisito della discendenza ariana e del matrimonio ariano si applica il par. 1/a della legge sugli impiegati.

 

Ordinanza di applicazione, 19 dicembre 1933

 

16) Possono richiedere di essere esonerati dal requisito della discendenza ariana: a) le persone che durante la guerra mondiale abbiano combattuto al fronte per il Reich o i suoi alleati, ovvero siano padri o figli di caduti in guerra, secondo le norme stabilite nella ordin. di esecuzione della legge sul riordinamento degli impieghi pubblici; b) le persone che intendono esercitare la professione in un periodico ebraico: ad essi tuttavia l’autorizzazione verrà concessa con opportune limitazioni per l’esercizio della loro attività. In generale i dirigenti delle associazioni regionali debbono sostenere le richieste di esenzione dal requisito della discendenza ariana solo in casi speciali e per determinati rami di attività.

 

(da Le leggi razziali tedesche, Officine grafiche Amedeo Nicola, Milano 1940)

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