Documenti storici

La legge sul riordinamento degli impieghi pubblici

 

3) Gli impiegati che non sono di discendenza ariana sono collocati a riposo: gli impiegati onorari sono esonerati dai loro rapporti d’ufficio. La presente disposizione non si applica agli impiegati che già avevano tale qualità dal 1° agosto 1914, o che nella guerra mondiale abbiano combattuto al fronte per il Reich o per i suoi alleati, o che ebbero il padre o i figli caduti in guerra. Altre eccezioni per gli impiegati all’estero potranno venir concesse dal ministro degli interni di concerto coi ministri interessati.

 

Prima ordinanza di esecuzione, 11 aprile 1933

 

2) È considerato non ariano chi discende da genitori o avi non ariani, in particolare ebrei. È sufficiente che uno dei genitori o degli avi non sia ariano. Ciò si rileverà particolarmente dall’avere uno dei genitori o degli avi appartenuto alla religione ebraica. Quando un impiegato non sia titolare dell’ufficio dal 1° agosto 1914 deve dare la prova di essere di discendenza ariana ovvero combattente nella grande guerra, o padre o figlio di un caduto in guerra. La prova sarà raggiunta colla esibizione di documenti (certificati di nascita e di matrimonio dei genitori, foglio militare).

 

Seconda ordinanza di esecuzione, 4 maggio 1933

 

3) I contratti che siano stati conchiusi con persone di discendenza non ariana nella loro qualità di impiegati dovranno essere denunciati entro il termine di un mese. In questo caso sarà lasciato agli impiegati il corrispettivo di tre mesi di servizio. Tale disposizione non si applica agli impiegati che abbiano partecipato alla grande guerra o i cui padri o figli siano caduti in guerra.

Per le imprese commerciali che siano tenute alla denuncia dei contratti, saranno consentite delle eccezioni per gravi motivi.

4) Gli impiegati che per la loro passata attività politica non diano assicurazione di una completa adesione al regime e allo stato potranno essere esonerati dalla prestazione del servizio a tempo indeterminato, per dichiarazione unilaterale. In tal caso si applicano le disposizioni del paragrafo precedente.

 

Terza ordinanza di esecuzione, 6 maggio 1933

 

1) Per discendenza, ai sensi del par. 3 della legge, si intende anche la discendenza fuor di costanza di matrimonio. La adozione non costituisce rapporto di filiazione ai sensi del par. 3 della legge.

2) La prima eccezione prevista dal par. 3, 1° cpv. della legge si ha quando l’impiegato sia nel ruolo organico dal 1° agosto 1914 e abbia mantenuto tale qualità ininterrottamente. Ad un impiegato nel senso suesposto è parificato chi, al 1° agosto 1914, possedesse tutti i requisiti per il conseguimento della sua inserzione nel ruolo organico: in particolare avesse superato con successo gli esami di concorso. La prestazione di attività quale incaricato di pubblico servizio dal 1° agosto 1914 non è sufficiente.

3) Combattenti al fronte, ai sensi della legge, sono considerati coloro che abbiano partecipato colle truppe regolari ad una battaglia, ad uno scontro armato, ad una battaglia di posizione: non è sufficiente esser stato nella zona di guerra per ragioni di servizio senza aver preso contatto col nemico. Sono considerati combattenti particolarmente coloro che siano stati insigniti del distintivo di feriti. La partecipazione alle battaglie nel Baltico, nella Slesia, contro spartachisti e separatisti e contro i nemici del risorgimento nazionale è parificata alla partecipazione alle battaglie della grande guerra.

4) È considerato caduto in guerra anche chi sia morto a seguito di ferite riportate in guerra.

5) L’ultima parte del par. 3, cpv. 1 della legge si riferisce solo ai casi in cui per la rappresentanza del Reich all’estero non sia a disposizione un rappresentante di discendenza ariana.

6) Ulteriori eccezioni non potranno essere concesse; conseguentemente tutti gli impiegati di discendenza non ariana che non rientrino in una delle disposizioni surriferite dovranno essere collocati a riposo.

7) Il par. 3 non si estende agli insegnanti ebrei che prestino il loro servizio in pubbliche scuole ebraiche o che siano insegnanti di religione ebraica in altre scuole, per disposizione di legge. La stessa disposizione vale per gli impiegati onorari che siano stati chiamati in tale loro qualità in base a una disposizione di legge.

(da Le leggi razziali tedesche, Officine grafiche Amedeo Nicola, Milano 1940)

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