Modelli di codice di sicurezza per la costruzione di motori a propellente solido adottati dalla FME dal 1960 e rivisitato nel 2004

fmecirc.gif (31061 byte)

 

Il codice di sicurezza qui presentato è un esempio di quei codici stabiliti da diverse associazioni sperimentali di missilistica, ed è considerata una guida per la condotta delle loro attività ed un mezzo per controllare l’attività dei loro membri. Come è chiarito nel testo, il codice di sicurezza non è da considerare come un elenco completo delle precauzioni che debbono essere prese in ogni fase della sperimentazione coi razzi. Un elenco del genere diverrebbe troppo minuzioso e non costituirebbe più un efficace codice. Al contrario esso deve essere inteso a stabilire delle norme tipo per una condotta sicura del gruppo ed indicare le precauzioni fondamentali che è indispensabile osservare. La mancata osservanza delle norme dei codici di sicurezza deve essere considerata come ragione sufficiente all’espulsione di un socio dal gruppo di lavoro.

Tutti i membri della F.M.E. accettano di operare nel modo che meglio assicuri l’incolumità di loro stessi e dei terzi, e di osservare le specifiche norme di sicurezza adottate dall’Associazione.
  1. Tutti i razzi dovranno essere costruiti con materiali leggeri; con un sistema di recupero che permetterà di farli ritornare a terra in sicurezza; progettati in modo che siano stabili nel loro volo; non porteranno a bordo animali vivi o carichi infiammabili o esplosivi.
  2. Tutti i razzi dovranno essere lanciati o provati alla presenza di esperti, e controllati prima di essere adottati per l’impiego; non si dovrà lanciare con il vento superiore ai 30 km/h; la rampa di lancio non deve superare l'inclinazione di 30° dalla verticale, ed avrà un deflettore di gas di scarico per evitare che essi colpiscano direttamente il suolo, che deve essere sgombro di erba, arbusti o altro materiale infiammabile.
  3. L’autorizzazione dei parenti dei soci minorenni deve essere ottenuta per ciascuna delle persone impegnate, o che assista ad un lancio o alla prova statica di un motore-razzo.
  4. La prova di lancio di un qualsiasi razzo deve essere effettuato solamente dopo aver ottenuto il consenso da parte del proprietario del terreno ed aver controllata la non presenza di un qualsiasi aeromobile in volo.
  5. Nessun razzo deve essere lanciato, provato staticamente o in volo di prova se non a mezzo di un sicuro sistema di accensione elettrica, da far funzionare da opportuna distanza di sicurezza.
  6. Alle prove statiche motori ed ai lanci tutti i presenti debbono essere adeguatamente a distanza e protetti con indumenti idonei.
  7. A nessun socio sarà concesso di sperimentare combinazioni di propellenti considerate pericolose o di tenere combustibili o ossidanti nella propria abitazione. Violazioni di queste prescrizioni del codice comporteranno l’immediata espulsione dall’Associazione.
  8. I razzi saranno lanciati, sia pure per prova, negli appositi poligoni di lancio e solo nei giorni designati.
  9. Nessun visitatore sarà ammesso al poligono di lancio, eccetto che su invito dell’Associazione, e dopo che sia stato convenuto il completo conformarsi ai regolamenti di sicurezza che presiedono alle operazioni di lancio.
  10. E’ opportuno stipulare una polizza assicurativa personale a copertura di danni a cose e persone, e compilare e depositare una lettera di dichiarazione di intenti al proprio Comando di Carabinieri o Pubblica Sicurezza.

[Home]