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DECRETO LEGISLATIVO 19 MARZO
1996 n° 242
- Preambolo
- Art. 1 (Campo di applicazione)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Obblighi del datore di lavoro del dirigente
e del preposto)
- Art. 4 (Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti,
dei fornitori e degli installatori)
- Art. 5 (Contratto di appalto o contratto d'opera)
- Art. 6 (Servizio di prevenzione e protezione)
- Art. 7 (Modifiche agli articoli 10 e 12 del decreto
legislativo n . 626/1994)
- Art. 8 (Medico competente)
- Art. 9 (Formazione dei lavoratori)
- Art. 10 (Vigilanza)
- Art. 11 (Informazione, consulenza, assistenza)
- Art. 12 (Coordinamento)
- Art. 13 (Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro)
- Art. 14 (Adeguamenti al progresso tecnico)
- Art. 15 (Requisiti di sicurezza e di salute)
- Art. 16 (Adeguamenti di norme)
- Art. 17 (Uso delle attrezzature di lavoro: modifiche
all'art. 36 del decreto legislativo n . 626/1994)
- Art. 18 (Uso di dispositivi di protezione individuale:
modifica dell'art. 43 del decreto legislativo n . 626/1994)
- Art. 19 (Uso di attrezzature munite di videoterminali:
modifiche degli articoli 50, 51, 55 e 58 del decreto legislativo n . 626/1994)
- Art. 20 (Protezione da agenti cancerogeni: modifiche
degli articoli 61, 63, 69 e 70 del decreto legislativo n . 626/1994)
- Art. 21 (Protezione da agenti biologici: modifiche
agli articoli 73, 78, 86 e 87 del decreto legislativo 626/1994)
- Art. 22 (Contravvenzioni commesse dai datori di
lavoro e dai dirigenti)
- Art. 23 (Contravvenzioni commesse dai preposti)
- Art. 24 (Contravvenzioni commesse da altri soggetti)
- Art. 25 (Attuazione degli obblighi)
- Art. 26 (Modifiche all' allegato I del decreto legislativo
n . 626/1994)
- Art. 27 (Integrazioni all' allegato IV del decreto
legislativo n . 626/1994)
- Art. 28 (Modifiche all' allegato V del decreto legislativo
n . 626/1994)
- Art. 29 (Integrazioni all' allegato VII del decreto
legislativo n . 626/1994)
- Art. 30 (Disposizioni transitorie e finali)
- Art. 31 (Entrata in vigore)
DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996 n . 242
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n . 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro
(G.U. n. 104, 6 maggio 1996, Supplemento Ordinario)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n . 142, ed in particolare l'art.
43;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n . 146, ed in particolare l'art.
1, comma 5, nonché l'articolo 6, comma 7;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n . 626, recante
attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE e 91/383/CEE, riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro;
Considerata la necessità di apportare integrazioni e correzioni
al citato decreto legislativo n . 626 del 1994;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 7 novembre 1995;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 18 marzo 1996;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea
e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Campo di applicazione)
1 . L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n . 626, di seguito denominato decreto legislativo n . 626/1994, è
sostituito dal seguente:
"2 . Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di
protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle
attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle
rappresentanze diplomatiche e consolari, e dei mezzi di trasporto aerei
e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto
delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate
con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.".
2 . All'art. 1 del decreto legislativo n . 626/1994, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
"4-bis . Il datore di lavoro che esercita le attività di
cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse
attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente
decreto.
4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto,
il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'art .
4, commi 1, 2, 4, lettera a ), e 11 primo periodo.".
Art. 2
(Definizioni)
1 . L'art. 2 del decreto legislativo n . 626/1994 è sostituito
dal seguente:
"Art. 2 . (Definizioni). 1 . Agli effetti delle disposizioni di
cui al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze
di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari,
con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci
lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino
la loro attività per conto delle società e degli enti stessi,
e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria
e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare
le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi
degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine,
apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici
e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati
ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente
decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione
dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità
produttiva, quale definita ai sensi della lettera i ), in quanto titolare
dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n . 29, per
datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei
soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle
persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività
di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero
unità produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva
dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro
ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del
Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza, in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale
o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n . 277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona
designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità
adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero
persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne
gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito
denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate
o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare
o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione
e dell'integrità dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante
il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata
alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico
funzionale.".
Art. 3
(Obblighi del datore di lavoro del dirigente e delpreposto)
1 . L'art. 4 del decreto legislativo n . 626/1994, è sostituito
dal seguente:
"Art. 4 . (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto).
1 . Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la
sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2 . All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro
elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e
la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati
per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione
e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione
di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3 . Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità
produttiva.
4 . Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno
o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall'art . 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza
e la salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi
e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza
del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità
e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispostivi di protezione
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori
che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme
vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza
e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi
previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi
all'attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio
in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori,
in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto
di lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni
prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante
per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere
alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19,
comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare
l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli
infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un
giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale
dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché
la data di abbandono e di ripresa del lavoro . Il registro è redatto
conformemente al modello approvato con decreto dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente,
di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n . 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo
di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza . Fino all'emanazione
di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli
già disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti
dall'art . 19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi
e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo
grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività,
alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al
numero delle persone presenti.
6 . Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma
1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei
casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma
2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative
ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8 . Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità
produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto
a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e
ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da
emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla
natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure
standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo.
Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n . 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione
o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali
termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive
ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e
il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture
di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10 . Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con
uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei
quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione
e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un
numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta
all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di
lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà
di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'allegato
I, il datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende
che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di
cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per
iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento
degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata
al rappresentante per la sicurezza . Sono in ogni caso soggette agli obblighi
di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che
occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio,
individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto
di rispettiva competenza.
12 . Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei
locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a
pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative,
restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni,
alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal
presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti,
da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con
la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l'obbligo giuridico.".
Art. 4
(Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, deifornitori e degli
installatori)
1 . All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n . 626/1994 le
parole: "legislazione vigente" sono sostituite dalle seguenti parole: "
disposizioni legislative e regolamentari vigenti".
2 . L'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n . 626/1994 è
sostituito dal seguente:"2 . Sono vietati la fabbricazione, la vendita,
il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro
e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di sicurezza . Chiunque concede in locazione finanziaria
beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria
è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni
o dagli altri documenti previsti dalla legge.".
Art. 5
(Contratto di appalto o contratto d'opera)
1 . L'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n . 626/1994, è
sostituito dal seguente:"3 . Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2 . Tale obbligo non si
estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici
o dei singoli lavoratori autonomi.".
Art. 6
(Servizio di prevenzione e protezione)
1 . L'art. 8, comma 4 del decreto legislativo n . 626/1994, è
sostituito dal seguente:"4 . Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore
di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso
delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione
o protezione.".
2 . L'art. 8, comma 5 del decreto legislativo n . 626/1994, è
sostituito dal seguente:"5. L'organizzazione del servizio di prevenzione
e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva,
è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali
di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n . 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione
o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso; b) nelle
centrali termoelettriche; c) negli impianti e laboratori nucleari;d) nelle
aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri
e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 dipendenti; f)
nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti; g) nelle
strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.".
3 . L'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n . 626/1994 è
sostituito dal seguente:"6 . Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità
dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva
sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone
o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza.".
Art. 7
(Modifiche agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n .626/1994)
1 . All'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n . 626/1994 la
lettera b) è sostituita dalla seguente:"b) una dichiarazione attestante
gli adempimenti di cui all'art. 4,
Art. 8
(Medico competente)
1 . Nell'art. 17 del decreto legislativo n . 626/1994, al comma 3,
le parole: "comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "comma
2 " e, al comma 7, le parole: "ai sensi del comma 5, lettera a)", sono
soppresse.
commi 1, 2, 3 e 11;".
2 . All'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n . 626/1994, la
lettera b) è sostituita dalla seguente:"b) designa preventivamente
i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5,
lettera a);".
Art. 9
(Formazione dei lavoratori)
1 . L'art. 22, comma 1 del decreto legislativo n . 626/1994, è
sostituito dal seguente:"1 . Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore,
ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.".
2 . L'art. 22, comma 5 del decreto legislativo n . 626/1994, è
sostituito dal seguente:"5. I lavoratori incaricati dell'attività
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori
in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso
e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.".
Art. 10
(Vigilanza)
1 . L'art. 23 del decreto legislativo n . 626/1994 è sostituito
dal seguente:
"Art. 23 . (Vigilanza). 1 . La vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è
svolta dall'Unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza,
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore
minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali
e termali dalle ragioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2 . Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite
dalla legislazione vigente all'Ispettorato del lavoro, per attività
lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con
decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata
anche dall'Ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio
di prevenzione e sicurezza dell'Unità sanitaria locale competente
per territorio.
3 . Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro 12 mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4 . Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità
aerea e marittima e alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali,
per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili
ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici
istituiti per le Forze armate e per le forze di polizia; i predetti servizi
sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per
quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel
che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanità. L'amministrazione della giustizia può avvalersi
dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante
convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti
con riferimento alle strutture penitenziarie.".
Art. 11
(Informazione, consulenza, assistenza)
1 . All'art. 24 del decreto legislativo n . 626/1994 il comma 1 è
sostituito dal seguente:"1 . Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione
e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli Ispettorati
del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale
delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato
svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti
delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive
associazioni dei datori di lavoro.".
Art. 12
(Coordinamento)
1 . All'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n . 626/1994, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: " e di radioprotezione.".
Art. 13
(Commissione consultiva permanente per laprevenzione degli infortuni
e l'igiene del lavoro)
1 . All'art. 393, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n . 547, come modificato dall'art . 26, comma 1, del decreto
legislativo n . 626/1994, la lettera d) è sostituita dalla seguente:"d)
il direttore generale competente del Ministero della sanità ed un
funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed
artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e
forestali; ambiente e della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e degli affari regionali;".
2 . Nell'art. 393, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n . 547, come modificato dall'art . 26, comma 1, del decreto
legislativo n . 626/1994, alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "; Istituto italiano di medicina sociale", e alla lettera g) la
parola "quattro", è sostituita con la seguente: "otto".
3 . All'art. 393, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n . 547, come modificato dall'art . 26, comma 1, del decreto
legislativo n . 626/1994, la lettera h) è sostituita dalla seguente:"h)
otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
su designazione delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche
dell'artigianato e della piccola e media impresa maggiormente rappresentative
a livello nazionale;".
4 . All'art. 393, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n . 547, come modificato dall'art . 26, comma 1, del decreto
legislativo n . 626/1994 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:"Ai
predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il
gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n . 5, e successive modificazioni.".
5. All'art. 394, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n . 547, come modificato dall'art . 26, del decreto legislativo
n . 626/1994, la lettera h) è sostituita dalla seguente:"h) esprimere
parere sul riconoscimento della conformità alle vigenti norme per
la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e
sistemi di sicurezza;".
Art. 14
(Adeguamenti al progresso tecnico)
1 . All'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n . 626/1994 la
lettera a) è sostituita dalla seguente:"a) è riconosciuta
la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;".
Art. 15
(Requisiti di sicurezza e di salute)
1 . L'art. 31 del decreto legislativo n . 626/1994, è sostituito
dal seguente:
"Art. 31. (Requisiti di sicurezza e di salute ). 1 . Ferme restando
le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni
di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n
. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n . 517,
i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in
vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di
sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1° gennaio 1997.
2 . Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento
concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare
il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi
entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.
3 . Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore
di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta
misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
4 . Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti
di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3.
Art. 16
(Adeguamenti di norme)
1 . I commi 4 e 5 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n . 547, come sostituito dall'art . 33, comma 13, del decreto
legislativo n . 626/1994, sono sostituiti dai seguenti:
"4 . Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8, sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali
sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti
di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione
e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine
di carico.
5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di
cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, si applicano per analogia
ai luoghi di lavoro esterni.".
2 . L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n . 547, come sostituito dall'art . 33, comma 1, del decreto legislativo
n . 626/1994, è così modificato:
a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine la
seguente lettera:"c-bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta:
larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione
di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi
se incernierata (larghezza utile di passaggio).";
b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'apertura
delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è
richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per
altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente
autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per
territorio.";
c) il comma 12 è sostituito dal seguente:"12 . Gli edifici
che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano
pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti
più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte
di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa
antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere
in conformità, quando non ne esista l'impossibilità accertata
dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure
e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse
mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo
di vigilanza.".
3 . L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n . 547, come sostituito dall'art . 33, comma 2, del decreto legislativo
n . 626/1994, è così modificato:
a) al comma 2 le parole: "rischi di esplosione e di incendio" sono
sostituite dalle seguenti: "pericoli di esplosione o specifici rischi di
incendio";
b) al comma 3, lettere a) e c), le parole: "larghezza minima di
m 0,90" sono sostituite dalle parole: "larghezza minima di m 0,80";
c) al comma 5, dopo le parole: "(cinque per cento)." è aggiunto
il seguente periodo:"Alle porte per le quali è prevista una larghezza
minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due
per cento).";
d) il comma 17 è sostituito dal seguente:"17. I luoghi di
lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere
provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono
la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno
durante il lavoro . Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto
meno alle disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 . Per i luoghi
di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano
le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 concernenti la larghezza delle
porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi
di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia
ovvero dalla licenza di abitabilità.".
4 . L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n . 303, come modificato dall'art . 33, comma 5, del decreto legislativo
n . 626/1994, è sostituito dal seguente:
"Art. 6 . (Altezza, cubatura e superficie ). 1 . I limiti minimi
per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi
al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori,
ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate nell'articolo
33, sono i seguenti:
a) altezza netta non inferiore a m 3;
b) cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;
c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di
una superficie di almeno mq 2.2 . I valori relativi alla cubatura e alla
superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine
ed impianti fissi.
3 . L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza
media della copertura dei soffitti o delle volte.
4 . Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo
di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime
inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati
mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti
dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei
locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali
che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse
si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli
alla salute dei lavoratori occupati.
5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente
dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di
altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.".
5. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n . 303, come sostituito dall'art . 33, comma 9, del decreto legislativo
n . 626/1994, è così modificato:
a) al comma 1, dopo le parole: "locali chiusi", è soppressa
la: " i";
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:"6 . Le pareti trasparenti
o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali
o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono
essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino
all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti
di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori
non possono entrare in contatto con le pareti né rimanere feriti
qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengono utilizzati materiali
di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è
elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che
i lavoratori rimangono feriti qualora esse vadano in frantumi.";
c) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma:"13-bis .
Le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 sono altresì applicabili
alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie
di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione
utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa,
nonché alle banchine di carico.".
6 . All'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n . 303, come sostituito dall'art . 33, comma 6, del decreto
legislativo n . 626/1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche
ottenuta con impianti di areazione".
7. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n . 303, come sostituito dall'art . 33, comma 8, del decreto
legislativo n . 626/1994, è sostituito dal seguente:"1 . A meno
che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni
e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono
disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali
e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione
artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere
dei lavoratori.".
8 . L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n . 303, come sostituito dall'art . 33, comma 12, del decreto legislativo
n . 626/1994, è sostituito dal seguente:
"Art. 37. (Docce). 1 . Docce sufficienti e appropriate devono essere
messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o
la salubrità lo esigono.
2 . Devono essere previsti locali per docce separati per uomini
e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi
devono comunque facilmente comunicare tra loro.
3 . I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per
permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni
appropriate di igiene.
4 . Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda
e di mezzi detergenti e per asciugarsi.".
9. L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n . 303, è abrogato.
10 . L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n . 303, come sostituito dall'art . 33, comma 12, del decreto legislativo
n . 626/1994, è sostituito dal seguente:
"Art. 39. (Gabinetti e lavabi ). 1 . I lavoratori devono disporre,
in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli
spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda,
se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
2 . Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati;
quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici
e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non
superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.".
11. Al comma 2 dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n . 303 come sostituito dall'art . 33, comma 11, del decreto
legislativo n . 626/1994, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può
essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti
sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti
e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.".
12 . Le lettere a ), b) e c) dell'art. 58 del decreto del Presidente
della Repubblica n . 303/1956, come modificato dall'art . 26, comma 16,
del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n . 758, sono sostituite dalle
seguenti:
"a) con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire
3 milioni a lire 8 milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli
4, comma 1, lettera c ); 6, commi 1 e 3; 7, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 e 13; 8; 9, commi 1, 2 e 4; 10, commi 1, 2 e 3; 13; 18, primo,
terzo e quarto comma; 20; 21, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma;
22; 23, primo e terzo comma; 25; 52 . Alle stesse penalità soggiacciano
i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate
dall'organo di vigilanza ai sensi degli artt. 6, comma 4; 21, sesto e settimo
comma;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 1
milione a lire 5 milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli
4, comma primo, lettera b); 10, comma 4; 11; 12; 14, commi 1, 2, 3, 4,
5 e 7; 16; 17, primo comma; 18, secondo comma; 19; 24; 28; 29; 30; 36;
37; 39; 40; 41, primo e secondo comma; 43; 44; 45; 46; 47, primo comma;
48, primo e secondo comma; 50, primo comma; 51, primo comma; 53; 55; 65,
secondo comma. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro
e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo
di vigilanza ai sensi degli artt. 14, comma 6; 31, terzo comma; 48, terzo
comma; 51, secondo comma;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 500 mila
a lire 2 milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4,
comma 1, lettera d ); 7, comma 5; 9, comma 3; 15; 31, secondo comma; 32;
42, primo e secondo comma; 54, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma;
56 . Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro e i dirigenti
che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai
sensi degli artt. 31, primo e secondo comma; 33, terzo comma.".
13 . L'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n . 303, come modificato dall'art . 26, comma 17, decreto legislativo
19 dicembre 1994, n . 758, è così modificato:
a) nella lettera a) le parole: "9, primo comma" sono sostituite dalle
parole: "9, commi 1, 2 e 4";
b) nella lettera b) le parole: "9, secondo comma" sono sostituite
dalle parole: "9, comma 3 ", e le parole: "37, primo comma" sono soppresse.
14 . Nella lettera b) dell'art. 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n . 303, come modificato dall'art . 26, comma
18, del decreto legislativo n . 758/1994, le parole: " 38, quinto comma"
sono soppresse.
Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo
di vigilanza competente per territorio.".
Art. 17
(Uso delle attrezzature di lavoro: modifiche all'art. 36del decreto
legislativo n . 626/1994)
1 . Il terzo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n . 303, come modificato dall'art . 36, comma
7, del decreto legislativo n . 626/1994, è soppresso.
2 . Al quarto comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n . 547, inserito dall'art . 36, comma 5, del
decreto legislativo n . 626/1994, le parole: "comma 1 " sono sostituite
dalle seguenti: "secondo comma".
Art. 18
(Uso di dispositivi di protezione individuale: modificadell'art.
43 del decreto legislativo n . 626/1994)
1 . All'art. 43, comma 1, lettera d ), del decreto legislativo n
. 626/1994, le parole: " di cui al comma 1 ", sono soppresse.
Art. 19
(Uso di attrezzature munite di videoterminali:modifiche degli articoli
50, 51, 55 e 58 del decretolegislativo n . 626/1994)
1 . All'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n . 626/1994, dopo
le parole: " presente titolo" è inserita la seguente: " non".
2 . All'art. 51, comma 1, lettera c ), del decreto legislativo n
. 626/1994, la parola: "pause" è sostituita dalla seguente: "interruzioni".
3 . All'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n . 626/1994,
le parole: " di cui all'art. 54 " sono soppresse.
4 . All'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n . 626/1994, le
parole: " 1° gennaio 1996" sono sostituite dalle seguenti: " 1°
gennaio 1997".
Art. 20
(Protezione da agenti cancerogeni: modifichedegli articoli 61, 63,
69 e 70 del decreto legislativon . 626/1994)
1 . All'art. 61, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n .
626/1994, le parole: " in cancro" sono sostituite dalle seguenti: " il
cancro".
2 . All'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n . 626/1994,
le parole: "commi 2 e 3 " sono sostituite dalle seguenti: "comma 2".
3 . All'art. 69, del decreto legislativo n . 626/1994, il comma
5 è sostituito dal seguente:
"5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro
effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'art.
63;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione
dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate.".
4 . L'art. 70 del decreto legislativo n . 626/1994 è sostituito
dal seguente:
"Art. 70. (Registro di esposizione e cartelle sanitarie). 1 . I
lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale è
riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno
utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto
registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura
la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante per la sicurezza
hanno accesso a detto registro.
2 . Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza sul lavoro ed all'organo di vigilanza competente
per territorio e comunica loro ogni 3 anni, e comunque ogni qualvolta i
medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna a richiesta, all'Istituto superiore di sanità
copia del registro di cui al comma 1;
c) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione
del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 69, con le eventuali
variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione delle relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1 . Consegna all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro le relative cartelle
sanitarie e di rischio;
d) in caso di cessazione di attività dell'azienda consegna
il registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore per la prevenzione
e sicurezza sul lavoro copia dello stesso all'organo di vigilanza competente
per territorio. Consegna all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
sul lavoro le cartelle sanitarie e di rischio;
e) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato
attività con esposizione al medesimo agente, richiede all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia delle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia
della cartella sanitaria e di rischio;
f) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati
le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma
1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza
i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
3 . Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore
di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro fino a 40 anni dalla
cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni.
4 . La documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è custodita
e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
5. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui
al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con
decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
6 . L'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza trasmette
annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle
risultanze dei requisiti di cui al comma 1".
Art. 21
(Protezione da agenti biologici: modifiche agliarticoli 73, 78, 86
e 87 del decreto legislativo n .626/1994)
1 . All'art. 73 del decreto legislativo n . 626/1994, il comma 2
è sostituito dal seguente:"2 . Restano ferme le disposizioni particolari
di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo
3 marzo 1993, n . 91, è soppresso.".
2 . All'art. 78 del decreto legislativo n . 626/1994, il comma 2
è sostituito dal seguente:"2 . Il datore di lavoro applica i principi
di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati,
le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole
alle particolarità delle situazioni lavorative.".
3 . All'art. 86 del decreto legislativo n . 626/1994, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
"2-bis . Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei
lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di
anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa
il datore di lavoro.
2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di
lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità
all'art. 78.
2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni
sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività
che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati
nell'allegato XI, nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione
e della non vaccinazione.".
4 . All'art. 87, comma 3, del decreto legislativo n . 626/1994, le
lettere a ), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore
di sanità, all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando
ad essi, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta,
le variazioni intervenute;
b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione
del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo
l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto
le relative cartelle sanitarie e di rischio;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna
all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente
per territorio, copia del registro di cui al comma 1 e all'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché
le cartelle sanitarie e di rischio;".
5. All'art. 87, comma 3, lettere d) ed e ), e comma 4, del decreto
legislativo n . 626/1994, le parole: " di cui all'art. 86, comma 5," sono
soppresse.
6 . All'art. 87 del decreto legislativo n . 626/1994, il comma 6
è sostituito dal seguente:"6 . I modelli e le modalità di
tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio
sono determinati con decreto del Ministro della sanità e del lavoro
e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva permanente.".
Art. 22
(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro edai dirigenti)
1 . L'art. 89 del decreto legislativo n . 626/1994, è sostituito
dal seguente:
"Art. 89. (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti).
1 . Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli
articoli 4, commi 2, 4, lettera a ), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi
1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a ); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
2 . Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni
a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere
b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e)
e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi
3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b),
d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56,
comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1
e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79;
80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1, 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire 5 milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere
b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2;
10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37;43, comma 4, lettere c), e)
ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70,
comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4;
87, commi 1 e 2.
3 . ll datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni per la violazione
degli articoli 4, commi 5, lettera o ), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi
2 e 3; 87, commi 3 e 4.".
Art. 23
(Contravvenzioni commesse dai preposti)
1. L'art. 90 del decreto legislativo n. 626/1994, è sostituito
dal seguente:
"Art. 90. (Contravvenzioni commesse dai preposti). 1. I preposti
sono puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire 500 mila
a lire 2 milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b),
d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e), e 4;
15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2,
4 e 5; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55,
commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2;
68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82;
83; 86, commi 1 e 2;
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire 300 mila
a lire 1 milione per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c
), f), g ), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9, comma 2; 12, comma
1, lettere a) e c ); 21; 37; 43, comma 4, lettere c ), e) ed f); 49, comma
1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4.".
Art. 24
(Contravvenzioni commesse da altri soggetti)
1 . La rubrica dell'art. 91 del decreto legislativo n . 626/1994
è sostituita dalla seguente: "Contravvenzioni commesse dai progettisti,
dai fabbricanti e dagli installatori".
2 . Al comma 1, lettera a ), dell'art. 92 del decreto legislativo
n . 626/1994 le parole: "70, commi 1 e 2 " sono sostituite dalle seguenti:
"86, comma 2-bis".
3 . Al comma 1, lettera b), dell'art. 92 del decreto legislativo
n . 626/1994 le parole: "69, comma 6 " sono soppresse.
4 . Al comma 1, lettera a ), dell'art. 93 del decreto legislativo
n . 626/1994 dopo le parole: "articoli 5, comma 2;", sono inserite le seguenti:
" 12, comma 3, primo periodo;".
Art. 25
(Attuazione degli obblighi)
1 . Dopo l'art. 96 del decreto legislativo n . 626/1994, è
inserito il seguente:"Art. 96-bis . (Attuazione degli obblighi). 1 . Il
datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui all'art.
1 è tenuto a elaborare il documento di cui all'art. 4, comma 2,
del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.".
Art. 26
(Modifiche all'allegato I del decreto legislativo n .626/1994)
1 . L'allegato I al decreto legislativo n . 626/1994, è modificato
come segue:
a) al punto 1, dopo la parola: "industriali" è aggiunta la
seguente espressione: "(1)";
b) al punto 2, dopo la parola: "addetti" l'espressione "(1)" è
sostituita dalla seguente: "(2)";
c) al punto 4 i rinvii alle note sono soppressi;
d) le note: "( 1 )" e "( 2 )" sono sostituite dalle seguenti: "(
1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n . 175, e successive modifiche, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli artt. 4 e 6 del
decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori
nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le
aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri
e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.(
2) Addetti assunti a tempo indeterminato.".
Art. 27
(Integrazioni all'allegato IV del decreto legislativon . 626/1994)
1 . All'allegato IV al decreto legislativo n . 626/1994, sono aggiunti,
in fine, i seguenti paragrafi:
"- Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;
- scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
- stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;
- zoccoli;
- ginocchiere;
- dispositivi di protezione amovibili del collo del piede;
- ghette;
- suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);
- ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
Dispositivi di protezione della pelle- Creme protettive/pomate.
Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni
meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);
- giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni
chimiche;
- giubbotti termici;
- giubbotti di salvataggio;
- grembiuli di protezione contro i raggi X;
- cintura di sicurezza del tronco.
Dispositivi dell'intero corpo
- Attrezzature di protezione contro le cadute;
- attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti
tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- attrezzature con freno "ad assorbimento di energia cinetica" (attrezzature
complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).
Indumenti di protezione
- Indumenti di lavoro cosiddetti " di sicurezza " (due pezzi e tute);
- indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni,
tagli, ecc.);
- indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;
- indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di
raggi infrarossi;
- indumenti di protezione contro il calore;
- indumenti di protezione contro il freddo;
- indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;
- indumenti antipolvere;
- indumenti antigas;
- indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.), fluorescenza
di segnalazione, catarifrangenti;
- coperture di protezione.".
Art. 28
(Modifiche all'allegato V del decreto legislativo n .626/1994)
1 . L'allegato V al decreto legislativo n . 626/1994, è modificato
come segue:
a) al punto 1, le parole: "elementi di protezione " sono sostituite
dalle seguenti: "elmetti di protezione";
b) al punto 8, le parole: " lavori fosforescenti" sono sostituite
dalle seguenti: " indumenti fosforescenti".
Art. 29
(Integrazioni all'allegato VII del decreto legislativon . 626/1994)
1 . Nell'allegato VII al decreto legislativo n . 626/1994, sono aggiunti,
in fine, i seguenti paragrafi:
"2 . Ambiente
a) Spazio
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo
che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e
di movimenti operativi.
b) Illuminazione
L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade
di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto
appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche
del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.Fastidiosi abbagliamenti
e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati
strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione
dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche
tecniche.
c) Riflessi e abbagliamenti posti di lavoro devono essere sistemati
in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le
pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti
di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo. Le finestre devono
essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare
la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
d) Rumore
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di
lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione
del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione
e la comunicazione verbale.
e) Calore
Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono
produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i
lavoratori.
f) Radiazioni
Tutte le radiazioni, eccenzion fatta per la parte visibile dello
spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili
dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
. g) UmiditàSi deve fare in modo da ottenere e mantenere un'umidità
soddisfacente.
3 . Interfaccia elaboratore/uomoAll'atto dell'elaborazione, della
scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo viene modificato,
come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità
videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:
a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile
a livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo
o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa
dei lavoratori;
c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul
loro svolgimento;
d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un
ritmo adeguato agli operatori;
e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare
all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.".
Art. 30
(Disposizioni transitorie e finali)
1 . Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto gli
organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n . 29, procedono all'individuazione nei soggetti di cui all'art.
2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del presente decreto, tenendo
conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene
svolta l'attività.
2 . I decreti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n . 626/1994, come modificato dall'art . 1 del presente decreto, sono emanati
entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
3 . Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 1, 2, 4 e 11, del decreto
legislativo n . 626/1994, come modificato dall'art . 3 del presente decreto,
devono essere osservate:
a) entro il 1° luglio 1996 dalle imprese di cui all'art. 8, comma
5, lettere a ), b), c ), d ), e) ed f), del decreto legislativo n . 626/1994;
b) entro il 1° gennaio 1997 negli altri settori di attività.
4 . Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al titolo
IX del decreto legislativo n . 626/1994, come modificate dagli articoli
22, 23 e 24, relativamente alla violazione degli obblighi non ancora vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini previsti
dall'art . 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n . 758,
sono raddoppiati e la somma di cui all'art. 21, comma 2, dello stesso decreto
è ridotta della metà.
Art. 31
(Entrata in vigore)
1 . Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.
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