Community
 
Aggiungi lista preferiti Aggiungi lista nera Invia ad un amico
------------------
Crea
Profilo
Blog
Video
Sito
Foto
Amici
   
 
 
 
     

 

 

 

   
 
Sezioni del sito
 
home
contratti di lavoro
sicurezza alimentare
sicurezza sul lavoro
dossier
informazione
rsu rls

 
Community
 
Aggiungi lista preferiti Aggiungi lista nera Invia ad un amico
------------------
Crea
Profilo
Blog
Video
Sito
Foto
Amici
   
 
 

 

 

 

 
 

 

Iscriviti alla FLAI CGIL

la carta dei servizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
ACCORDI SINDACALI DI APPLICAZIONE DEL D.Lgs 626
Agricoltura Alimentazione Agricoltura coop Artigiani
 

VERBALE DI ACCORDO
 

COMPARTO AGRICOLO
 

Il giorno 18 Dicembre 1996 presso la sede della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (confagricoltura) in Roma, Corso Vittorio Emanuele 101
 

TRA

la Confederazione Generale dell’Agricolture Italiana

la Confederazione Nazionale dei Coltivatori diretti

la Confederazione Italiana Agricoltori
 
 
 


 

la CONFEDERDIA

la FLAI-CGIL

la FISBA-CISL

la UILA-UIL
 

Visto il Decreto Legislativo 19 Settembre 1994 n. 626 che demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo del lavoro;
 

Visto il "Protocollo d’Intesa" allegato al Verbale di Accordo del 13.11.1996 per il rinnovo del CCNL quadri e impiegati agricoli;
 

Considerato che le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 626/94 così come modificato dal D.L. n. 242/96, non tengono adeguatamente conto delle particolari caratteristiche delle aziende agricole e dello svolgimento delle attività di lavoro nel settore agricolo, le parti hanno convenuto con le norme di seguito indicate, di dare attuazione alla definizione dei suddetti aspetti concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici da valere per i quadri, gli impiegati e gli operai agricoli e florovivaisti.
 
 
 

1. RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA
 

Considerato che in base al 1° comma dell’art. 18 del decreto legislativo 626/94 in tutte le aziende è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza, le parti convengono:
 

a - che in tutte le aziende con più di 150 giornate di occupazione complessiva annua e nelle quali ci sia almeno un rapporto di lavoro individuale superiore a 51 giornate di lavoro, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori dipendenti nell’ambito delle R.S.A., (o delle R.S.U.) ove esistenti, ovvero tra i lavoratori medesimi;

b - in sede provinciale, le organizzazioni firmatarie del presente accordo, potranno definire le forme di individuazione del rappresentante alla sicurezza per le aziende con caratteristiche occupazionali inferiori e/o diverse di quelle di cui al punto precedente.
 
 
 

2. MODALITÀ ELEZIONE
 

La riunione dei dipendenti per l’elezione dei rappresentanti per la sicurezza deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva.
 

La riunione può essere convocata dalle RSA (o dalle RSU), ove esistenti.In tal caso alla riunione possono partecipare dirigenti delle Organizzazioni sindacali sopra richiamate, previo avviso al datore di lavoro.
 

Possono essere eletti tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o quelli a tempo determinato il cui rapporto di lavoro con l’azienda ha una durata non inferiore a 51 giornate.
 

La preferenza alla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dovrà essere riservata ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a coloro che hanno un rapporto di lavoro con l’azienda di maggiore durata.
 

L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
 

Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
 

La durata dell’incarico è di 3 anni o pari al periodo di permanenza nell’azienda per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
 

L’incarico in ogni caso cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro.
 

Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, in servizio al momento della elezione.
 

Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il segretario, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione.Tale verbale dovrà essere trasmesso al datore di lavoro e al comitato paritetico provinciale a cura del segretario.
 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto o designato potrà svolgere il suo compito non appena notificato al datore di lavoro il relativo verbale.
 
 
 

3. PERMESSI RETRIBUITI
 

Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento di compiti previsti dell’art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, permessi retribuiti annui pari a :

6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg.

12" da 1.351 a 2.700 gg.

20" oltre 2.700 gg.
 

Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi sopra indicati sarà proporzionato a l periodo di permanenza nell’azienda.
 

Il numero delle giornate sono considerati in riferimento all’anno precedente.

Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo potranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rappresentanti alla sicurezza per le aziende previste alla lettera b del punto 1.
 

Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 citato, lettera b), c), d), g), i), l), non viene utilizzato il monte ore definito nel presente punto.
 

I permessi retribuiti definiti nel presente punto sono, a tutti gli effetti aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA (o alle RSU) ove esistenti.
 

4 . ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
 

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta all’art. 19 del decreto legislativo 626/94, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni;
 

a) il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive e considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge.
 

- il rappresentante per la sicurezza segnale preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.

- tali visite si possono preferibilmente svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione o protezione o ad un addetto da questi incaricato.
 

b) nei casi in cui il decreto legislativo 626/94 preveda, a carico del datore di lavoro, la consultazione del rappresentante alla sicurezza, questa si deve svolgere nel modo più sollecito possibile.Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su quelle circostanze su cui la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso.Il rappresentante per la sicurezza in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
 

c) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art. 19 del decreto legislativo 626/94.Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare ove previsto il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art. 4 comma 2 custodito presso l’azienda nei casi previsti dal decreto legislativo 626/94 e successive modifiche.Il datore di lavoro deve fornire, anche su istanza del rappresentante per la sicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.

Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto aziendale.
 

Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo definiranno le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro, di informazione e documentazione dei rappresentanti per la sicurezza designati nei casi di cui al punto 1, lettera b.
 

5. FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
 

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art.19 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 626/94.
 

La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico delle aziende, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività.
 

Tale formazione dovrà comunque prevedere un programma base di 20 ore: il programma formativo dovrà comprendere: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio.Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie del presente accordo definiranno le modalità per la formazione dei rappresentanti alla sicurezza di cui alla lettera a) d b) del punto 1, nonché la distribuzione degli oneri relativi al sostegno dell’attività formativa stessa.
 

Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore sopra indicate sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda con un massimo di 20 ore in un triennio.
 

Qualora vengano introdotte importanti innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, va prevista un integrazione della formazione.
 
 
 

6.RIUNIONI PERIODICHE
 

In applicazione dell’art.11 comma 1 del D.L. 626/94 le riunioni periodiche previste sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con un ordine del giorno scritto.
 

Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni d i prevenzione.
 

Della riunione viene redatto verbale.
 

7. COMITATO PARITETICO NAZIONALE
 

È istituito un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, espressione di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente accordo.
 

Tale comitato svolgerà compiti di coordinamento delle attività di gestione del decreto legislativo 626/94 in particolare:
 

- promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee guida per la formazione;

- elaborando dati ed analizzando le problematiche rilevanti nelle imprese in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione delle normative di cui al decreto legislativo 626/94;

- elaborando e proponendo alle parti sociali linee guida, valutazioni e pareri sulle normative anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi parlamentari ed amministrative;

- proponendo iniziative di sostegno nei confronti delle piccole imprese ai fini della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione di apposito materiale informativo e divulgativo destinato a lavoratori dipendenti ed imprenditori agricoli;

- eventuali altre attività concordate dai soggetti firmatari del presente accordo;

- le parti convengono di adottare un regolamento per il funzionamento del comitato stesso.
 

8. COMITATO PARITETICO PROVINCIALE 
 

È istituito un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, espressione di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente accordo.
 

Orientativamente tale comitato avrà i seguenti compiti:

- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza;

- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza la formazione prevista;

- promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i rappresentanti alla sicurezza che per gli altri lavoratori dipendenti.
 

9. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
 

Le parti convengono che, per i dipendenti assunti per lavori di breve durata la formazione ed informazione di cui agli art.21 e 22 del D.Lgs. 626/94, possa essere svolta attraverso la diffusione a cura del datore di lavoro di adeguato materiale informativo.
 

10. NORMA DI RINVIO
 

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa diretto riferimento a quanto previsto dal D.L. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Addì, 26 ottobre 1995
 

tra

- le Associazioni alimentari

- con la partecipazione di Federalimentare

- con l’assistenza di Confindustria

- Intersind

- Fat-Cisl

- Flai-Cgil

- Uila-Uil
 

in attuazione di quanto previsto dall’Accordo di rinnovo 6 luglio 1995 in tema di ambiente di lavoro e sicurezza (pag. 44 del citato accordo), le Parti, confermando il comune impegno in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, convengono di sostituire il testo dell’art. 55 del ccnl 7 agosto 1991 con quello di seguito riportato.
 

Art. 62 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO
 

In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs n. 626 del 19 settembre 1994, dall’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 - le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate - d in relazione alle competenze attribuite alla contrattazione nazionale di categoria, è stata definita la seguente disciplina in merito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
 

1) Numero dei rappresentanti
 

a) All’atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all’interno della RSU, il rappresentante per la sicurezza nei seguenti numeri:

1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti a tempo indeterminato;
 

3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti a tempo indeterminato;
 

6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti a tempo indeterminato.
 
 
 

NORMA TRANSITORIA 
 

Nelle aziende o unità produttive e in cui sia già costituita la RSU, la stessa designa al proprio interno il rappresentante per la sicurezza, la cui nomina sarà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
 

Nei casi in cui la RSU sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nelle unità produttive operino le RSA delle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, il rappresentante per la sicurezza è eletto dal lavoratori al loro interno secondo le procedure da tal e Accordo richiamate per le aziende con numero di dipendenti inferiore a sedici, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
 

In assenza delle rappresentanze sindacali di cui sopra, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
 

Prima dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale deve essere comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
 

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell’azienda o unità produttiva.
 

b) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato si applicheranno le specifiche norme dell’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.
 

* * *
 

L’elezione / designazione del rappresentante per la sicurezza dovrà avvenire ed essere comunicata entro il 15 novembre 1995.
 

2) Modalità e procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
 

Per quanto concerne le modalità e le procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza, si intendono qui richiamate le disposizioni sulla materia di cui all’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.
 

3) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
 

Le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza sono quelle previste dall’art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Fermo restando quanto previsto al punto 2.1, parte I del citato Accordo Interconfederale, le visite agli ambienti di lavoro si svolgeranno, al fine di favorire il migliore e più sollecito approfondimento di eventuali problematiche, anche congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con un addetto da questi incaricato, nonché con il responsabile del reparto interessato.
 

4) Modalità di consultazione - informazione e documentazione aziendale
 

Per quanto riguarda le modalità di consultazione, le informazioni e la documentazione aziendale, si intendono richiamati i punti 2.2 e 2.3, parte I dell’Accordo Interconfederale 22 giugno1995.
 

5) Permessi

Nelle aziende o unità produttive che occupano più i 15 dipendenti a tempo indeterminato, a ciascun rappresentante per la sicurezza saranno attribuite, per l’espletamento della sua attività, 40 ore annue di permessi retribuiti, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU.
 

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato si fa riferimento a quanto previsto dalla parte I, punto 1.1 dell’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.
 

6) Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza
 

Nelle 32 ore retribuite previste ai fini della formazione di ciascun rappresentante per la sicurezza di cui alla parte I, punto 3 dell’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 158 dipendenti a tempo indeterminato, dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento le esigenze sia della formazione di base che di quella specifica.
 

7) Riunioni periodiche

In applicazione del comma 1 dell’art. 11 del decreto legislativo 626/94, le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
 

Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
 

Della riunione viene redatto verbale.
 

NOTA A VERBALE
 

Le Parti si danno atto che il rappresentante per la sicurezza è l’interlocutore istituzionale della Direzione aziendale per le materie della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
 

Il rappresentante per la sicurezza è tenuto a fare uso delle notizie e della documentazione ricevute in relazione alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONI ALIMENTARI
 

INTERSIND
 
 
 

FEDERALIMENTARE
 
 
 

CONFINDUSTRIA
 

FAT-CISL
 

FLAI-CGIL
 
 
 

UILA-UIL

 
Addì, 26 ottobre 1995
 

tra

- le Associazioni alimentari

- con la partecipazione di Federalimentare

- con l’assistenza di Confindustria

- Intersind

- Fat-Cisl

- Flai-Cgil

- Uila-Uil
 

in attuazione di quanto previsto dall’Accordo di rinnovo 6 luglio 1995 in tema di ambiente di lavoro e sicurezza (pag. 44 del citato accordo), le Parti, confermando il comune impegno in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, convengono di sostituire il testo dell’art. 55 del ccnl 7 agosto 1991 con quello di seguito riportato.
 

Art. 62 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO
 

In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs n. 626 del 19 settembre 1994, dall’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 - le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate - d in relazione alle competenze attribuite alla contrattazione nazionale di categoria, è stata definita la seguente disciplina in merito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
 

1) Numero dei rappresentanti
 

a) All’atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all’interno della RSU, il rappresentante per la sicurezza nei seguenti numeri:

1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti a tempo indeterminato;
 

3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti a tempo indeterminato;
 

6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti a tempo indeterminato.
 
 
 

NORMA TRANSITORIA 
 

Nelle aziende o unità produttive e in cui sia già costituita la RSU, la stessa designa al proprio interno il rappresentante per la sicurezza, la cui nomina sarà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
 

Nei casi in cui la RSU sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nelle unità produttive operino le RSA delle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, il rappresentante per la sicurezza è eletto dal lavoratori al loro interno secondo le procedure da tal e Accordo richiamate per le aziende con numero di dipendenti inferiore a sedici, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
 

In assenza delle rappresentanze sindacali di cui sopra, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
 

Prima dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale deve essere comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
 

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell’azienda o unità produttiva.
 

b) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato si applicheranno le specifiche norme dell’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.
 

* * *
 

L’elezione / designazione del rappresentante per la sicurezza dovrà avvenire ed essere comunicata entro il 15 novembre 1995.
 

2) Modalità e procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
 

Per quanto concerne le modalità e le procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza, si intendono qui richiamate le disposizioni sulla materia di cui all’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.
 

3) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
 

Le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza sono quelle previste dall’art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Fermo restando quanto previsto al punto 2.1, parte I del citato Accordo Interconfederale, le visite agli ambienti di lavoro si svolgeranno, al fine di favorire il migliore e più sollecito approfondimento di eventuali problematiche, anche congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con un addetto da questi incaricato, nonché con il responsabile del reparto interessato.
 

4) Modalità di consultazione - informazione e documentazione aziendale
 

Per quanto riguarda le modalità di consultazione, le informazioni e la documentazione aziendale, si intendono richiamati i punti 2.2 e 2.3, parte I dell’Accordo Interconfederale 22 giugno1995.
 

5) Permessi

Nelle aziende o unità produttive che occupano più i 15 dipendenti a tempo indeterminato, a ciascun rappresentante per la sicurezza saranno attribuite, per l’espletamento della sua attività, 40 ore annue di permessi retribuiti, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU.
 

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato si fa riferimento a quanto previsto dalla parte I, punto 1.1 dell’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.
 

6) Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza
 

Nelle 32 ore retribuite previste ai fini della formazione di ciascun rappresentante per la sicurezza di cui alla parte I, punto 3 dell’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 158 dipendenti a tempo indeterminato, dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento le esigenze sia della formazione di base che di quella specifica.
 

7) Riunioni periodiche

In applicazione del comma 1 dell’art. 11 del decreto legislativo 626/94, le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
 

Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
 

Della riunione viene redatto verbale.
 

NOTA A VERBALE
 

Le Parti si danno atto che il rappresentante per la sicurezza è l’interlocutore istituzionale della Direzione aziendale per le materie della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
 

Il rappresentante per la sicurezza è tenuto a fare uso delle notizie e della documentazione ricevute in relazione alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONI ALIMENTARI
 

INTERSIND
 
 
 

FEDERALIMENTARE
 
 
 

CONFINDUSTRIA
 

FAT-CISL
 

FLAI-CGIL
 
 
 

UILA-UIL

COOPERATIVE AGRICOLE

Il giorno 16 gennaio 1997 in Roma, presso la sede ci Confcoperative, Borgo S.Spirito 78
 

tra

AGICA-AGCI
 

Anca-Lega Coop
 

Federazione Nazionale Cooperative Agricole e Agroalimentari e

Federlavoro e Servizi-CCI
 
 
 

FLAI-CGIL

FISBA-CISL

UILA-UIL
 

COOPERATIVE
 

In attuazione di quanto previsto dall’art.7 del CCNL 2.3.1995, si è stipulato il seguente accordo per la determinazione del rappresentante per la sicurezza ai sensi dell’art. 18 del 19 Settembre 1994 n. 626 in materia di salute sul posto di lavoro.

Considerato che in base al 1 comma dell’articolo 18 del succitato Decreto "in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza" le parti convengono quanto segue:
 
 
 

Art. 1 - REALTÀ LAVORATIVE
 

Le parti convengono che il rappresentante per la sicurezza viene designato o eletto all’interno di ciascuna impresa o unità produttiva della stessa.

Per unità produttiva s’intende la sede o stabilimento avente autonomia operativa e amministrativa.
 
 
 

Art. 2 - MODALITÀ DI ELEZIONE
 
 
 

La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva.

Tale riunione può svolgersi nell’ambito di ciascuna impresa o unità produttiva e coinvolgere tutti i lavoratori dipendenti interessati.

La riunione è convocata dalle R.S.A. o dalle R.S.U., ove esistenti, congiuntamente alle Organizzazioni sindacali provinciali aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.La durate dell’incarico è di 3 anni.

Hanno diritto di voto tutti i lavoratori non in rova, in servizio al momento dell’elezione, ivi compresi i dipendenti assunti a termine solo se inclusi nell’organigramma della cooperativa ( o dell’unità produttiva della stessa) necessario ad assicurarne la normale attività per l’intera annata agraria o, quantomeno, per un rilevante periodo di essa.Ai fini dell’applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. 626/94 il computo dei dipendenti va effettuato con riferimento ai soli assunti a tempo indeterminato.

Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il Segretario, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione.Tale verbale verrà trasmesso al datore di lavoro e alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie il presente accordo.

L’elezione dei rappresentanti alla sicurezza avverrà possibilmente entro il 31 Marzo 1997.

Nelle realtà produttive nelle quali sia stata eletta la R.S.U., il R.L.S. viene nominato all’interno delle stesse.In caso di elezione delle RSU successiva alla firma del presente accordo, il RLS verrà

espressamente indicato nelle liste della elezione medesima.
 
 
 

Art. 3 - PERMESSI RETRIBUITI
 

Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dell’art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 permessi retribuiti pari a :

12 ore annue, nelle realtà lavorative che occupano fino a 5 dipendenti;

30 ore annue, nelle realtà lavorative che occupano dipendenti da 6 a 15 ;

40 ore annue, nelle realtà lavorative che occupano oltre 15 dipendenti.

Ai rappresentanti territoriali o di area per la sicurezza, ove vengano nominati, spettano permessi retribuiti in misura da definire a livello regionale o territoriale; in tal caso le singole unità produttive concorreranno alla spesa complessivamente prevista in quota proporzionale secondo modalità da concordare dalle parti regionali o territoriali delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo.

Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 citato, lettere b), c), d), g), i), l) non viene utilizzato il monte ore definito nel presente articolo.

I permessi retribuiti definiti nel presente articolo sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle R.S.A: o alle R.S.U., ove esistenti.

Le ore di permesso già riconosciute in azienda a questo titolo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono assorbibili da quelle previste dal presente accordo.
 
 
 

Art. 4 - ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
 

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 19 del decreto legislativo 626/94, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:

a) diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive e considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge.Tali visite si possono svolgere anche congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

b) Nei casi in cui il decreto

legislativo 626/94 preveda, a carico del datore di lavoro, la consultazione del rappresentante alla sicurezza,questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli enti per i quali la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso.Il rappresentante per la sicurezza ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.Il verbale della consultazione, di cui l’azienda deve dotarsi, deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.

Lo stesso conferma l’avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale.

c) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art. 19 del decreto legislativo 626/94.Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art. 4 comma 2 custodito presso l’azienda nei casi previsti dal decreto legislativo 626/94 e successive modifiche.Il datore di lavoro deve fornire, anche su istanza del rappresentante per la sicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.

Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto aziendale.

Le parti regionali delle organizzazioni firmatarie del presente accordo definiranno le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro, di informazione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.

Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riferite alla singola unità produttiva.
 
 
 

Art. 5 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
 

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art.19 comma 1 lettera g) del decreto legislativo n. 626/94.

La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico delle azienda, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività.

Tale formazione dovrà comunque prevedere un iniziale programma base di 20 ore.Il programma formativo dovrà comprendere: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio. Le parti regionali delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo definiranno le modalità per la formazione dei rappresentanti territoriali alla sicurezza nonché gli oneri relativi al sostegno dell’attività formativa stessa, servendosi dell’organismo bilaterale COOP-FORM. Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.
 
 
 

Art.6 - RIUNIONI PERIODICHE
 

In applicazione dell’art.11 del D.L. 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
 

Il presidente per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione.

Della riunione viene redatto verbale.
 
 
 

Art. 7 - COMITATI TECNICI
 

Nell’ambito del Comitato tecnico nazionale costituito e di quelli regionali o territoriali del COOP-FORM, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e cooperative formatarie del presente accordo possono promuovere la costituzione di appositi comitati per l’assunzione di iniziative riguardanti il settore della cooperazione agricola ed agroalimentare, in particolare:
 

- ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee guida per la formazione;

- elaborazione dati ed analisi di problematiche rilevanti nelle aziende in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione delle normative di cui al decreto legislativo 626/94;

- proposte alle parti sociali di linee guida, valutazioni e pareri sulle normative anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi parlamentari ed amministrative;

- iniziative di sostegno nei confronti delle associazioni e dei lavoratori ai fini della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione di apposito materiale informativo e divulgativo destinato a lavoratori ed imprenditori;

- indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i rappresentanti alla sicurezza che per i lavoratori;

- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza;

- eventuali altre attività concordate tra le parti regionali delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo.

Il comitato regionale o territoriale avrà inoltre il compito di esaminare in prima istanza tutti i casi di insorgenza di controversie relative all’applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.
 
 
 

Art. 8 - USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE
 

Per quanto riguarda la tutela del lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico ed abituale, si fa espresso riferimento alla normativa vigente.
 
 
 
 
 

Art. 9 - NORME DI RINVIO
 
 
 

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa diretto riferimento a quanto previsto dal D.L. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni ed all’accordo interconfederale Centrali Cooperative CGIL, CISL, UIL del 5 Ottobre 1995.

 
Accordo applicativo del decreto legislativo n. 626/94

tra Confartigianato - Cna - Casa - Claai - Cgil - Cisl - Uil

Roma, 3 settembre 1996

CONFARTIGIANATO (Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato), rappresentata dal Presidente Ivano Spalanzani, dal Segretario Generale Francesco Giacomin, dal Delegato per la Politica Sindacale Giuseppe Sbalchiero con l'assistenza del Responsabile della Divisione Politica del Lavoro Bruno Gobbi, del Responsabile del Settore Contrattuale Giovanna De Lucia e del Responsabile del Settore Ambiente Giorgio Russomanno;

CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole Imprese), rappresentata dal Presidente Nazionale Filippo Minotti, dal Segretario Generale Gian Carlo Sangalli e dai Vice Presidenti Nazionali Guido Di Mauro ed Emido Bartolini, assistiti da Alberto De Crais, Tommaso Campanile, Sergio Silvestrini e Giorgio Bollini;

CASA (Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani), rappresentata dal Presidente Comm. Giuseppe Guarino e dal Segretario Generale Dr. Giacomo Basso, con l'assistenza del Segretario Confederale Dr. Paolo Melfa;

CLAAI (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane, rappresentata dal Presidente Cav. Isidoro Platania, dal Vice Presidente Comm. Carlo Perucconi, dal Segretario Generale Comm. Gabriele Lanfredini e dal Vice Segretario A w. Marco Accornero;

e

CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), rappresentata dal Segretario Generale Sergio Cofferati e dai Segretari Confederali Walter Cerfeda, Elisabetta Leone, con l'assistenza di Luisa Benedettini, Maurizio Fabbri, Stefano Mele, Nunzio Vasta;

CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), rappresentata dal Segretario Generale Sergio DAntoni e dai Segretari Confederali Natale Forlani e Luigi Cocilovo, con l'assistenza di Mario Conclave, Pasquale Inglisano e Amalio Rosati;

UIL (Unione Italiana Lavoratori), rappresentata dal Segretario Generale Pietro Larizza e dai Segretari Confederali Carlo Fabio Canapa e Paolo Pirani, con l'assistenza di Gabriella Galli e Franco Lago.

considerato che

il sistema produttivo può contare su un tessuto di aziende artigiane e di piccole imprese che assicurano un notevole apporto di ricchezza e di occupazione, di cui, a partire dall'ambito locale, si avvantaggia l'intero Paese;

il reciproco condizionamento tra piccola impresa-artigianato e territorio comporta tra le parti sia una comunanza di problematiche relativamente alla lotta all'inquinamento, sia la condivisione che l'ambiente possa essere occasione di miglioramento della qualità della vita, di sviluppo economico e sociale, nonchè di opportunità di qualificazione dei prodotti, dei processi produttivi ed organizzativi e di miglioramento della competitività;

le stesse problematiche dell'ambiente di lavoro e della sicurezza, coinvolgendo i lavoratori dipendenti e, pur nella diversa responsabilità, il titolare dell'impresa, introducono analoghe esigenze di un lavoro sempre più sicuro e soddisfacente, a livello di soggetti dell'attività produttiva e dell'associazionismo sindacale e imprenditoriale;

le peculiarità provenienti dal mondo della piccola impresa e dal sistema di relazioni sindacali devono trovare risposte adatte ed efficaci a tutti i livelli della politica dell'ambiente e dello sviluppo, soprattutto in sede istituzionale;

gli atti fondamentali dell'Unione Europea impegnano gli stati e le parti sociali a collaborare in materia di ambiente di lavoro;

le parti si impegnano ad elaborare proposte ed assumere anche posizioni ed iniziative comuni, al fine di rendere più efficace l'azione sul piano della salvaguardia ambientale e dello sviluppo del comparto; 

sottoscrivono il presente Accordo Interconfederale di attuazione del decreto legislativo 626/94 dando seguito alle esperienze di relazioni sindacali, in termini di modelli territoriali di intervento e di partecipazione, di ricorso alla bilateralità, di mutualità, cosÏ come sancito nell'Accordo Interconfederale del 3 agosto-3 dicembre 1992.
 
 

Parte Prima
 
 

Organismi paritetici

1. Organismi paritetici territoriali (OPTA)

1.1 A livello territoriale sono costituiti, entro 2 mesi dalla firma del presente accordo, ai sensi dell'art. 20 decreto legislativo n. 626/94, specifici organismi paritetici tra le Associazioni dei datori di lavoro e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, nello spirito e nella lettera dell'Accordo 3 agosto-3 dicembre 1992.

1.2 A livello regionale, le parti definiscono l'ambito territoriale e le relative modalità di costituzione degli organismi paritetici. Questi ultimi fanno immediato riferimento agli ambiti già definiti per le sedi di bacino, di cui all'Accordo Interconfederale 21.7.1988, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale.

1.3 Sempre a tale livello, le parti definiscono, in coerenza con quanto disposto ai punti successivi, le modalità e le garanzie di funzionamento dell'attività degli organismi territoriali.

1.4 Tali organismi hanno il compito di promuovere la prevenzione, anche con azioni finalizzate alla tutela ed alla sicurezza in specifici comparti produttivi. Gli stessi organismi hanno funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e, eventualmente, dei datori di lavoro e sono sedi nelle quali vengono definiti i fabbisogni e gli obiettivi della formazione stessa, secondo le modalità dei punti successivi.

1.5 Gli organismi paritetici territoriali (OPTA) procedono all'analisi del bacino di utenza, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti e dagli osservatori, sia pubblici che istituiti dalla contrattazione di categoria, con riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei comparti, all'analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali.

1.6 Gli OPTA sono le sedi in cui si esplicano, secondo le modalità previste ai successivi punti, gli obblighi di informazione e consultazione ai sensi del presente accordo, applicativo del decreto legislativo n. 626/94; al fine di facilitare l'esercizio degli obblighi da parte delle imprese, adottano gli schemi e le procedure definite a livello regionale; effettuano, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti e dagli osservatori contrattuali, il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni o promossi dalle OO.AA.

Il Comitato Paritetico Nazionale, di cui al successivo punto 3, potrà fornire indicazioni in merito alle suddette attività degli OPTA.

1.7 Gli organismi paritetici territoriali, inoltre, possono fornire alle USL indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento dell'intero arco dei compiti, compresa la vigilanza, ad essi assegnati, tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni, congiuntamente assunti dalle parti territoriali, per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione.

1.8 In particolare, l'organismo paritetico territoriale riceve, con relativa comunicazione, l'elenco dei responsabili e degli addetti (del servizio, della evacuazione, dell'antincendio, del pronto soccorso), nonchè dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; riceve le designazioni dei medici competenti effettuate dalle imprese. A riguardo lOPTA si procurerà l'elenco dei medici competenti dalla Regione e quello dei medici convenzionati con le OO.AA.

1.9 Per i servizi esterni promossi dalle OO.AA. territoriali, le stesse provvedono a dare opportuna comunicazione all'OPTA circa la composizione di tali servizi.

1.10 Nel caso in cui le aziende aderiscano ai servizi esterni non promossi dalle associazioni territoriali, l'organismo paritetico riscontra la conformità formale del contenuto della comunicazione relativa alla composizione ed alla qualificazione di tale servizio.

1.11 Le aziende con servizio interno provvedono a fornire la relativa comunicazione all'organismo paritetico direttamente o attraverso l'associazione territoriale di appartenenza.

1.12 L'organismo paritetico territoriale è prima istanza di riferimento in merito a eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentate dal presente accordo.

2. Comitato Paritetico Regionale Artigianato (CPRA)

2.1 Tra le parti firmatarie del presente accordo viene costituito, entro due mesi, a livello regionale il Comitato Paritetico Regionale Artigianato (CPRA).

Il CPRA ha sede presso l'Ente Bilaterale Regionale che ne curerà la segreteria tecnica.

2.2. Tale organismo, in tema di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nelle imprese, avrà il compito di:

promuovere, monitorare e coordinare l'attività degli organismi paritetici territoriali;

individuare in ambito regionale, con l'apporto sistematico degli organismi paritetici territoriali e degli osservatori regionali categoriali, i fabbisogni, al fine di proporre ai soggetti a vario titolo interessati le iniziative conseguenti; a tale scopo saranno effettuati specifici incontri tra il CPRA e gli organismi bilaterali di cui sopra;

raccogliere ed archiviare le esperienze territoriali di prevenzione, sicurezza tutela della salute, al fine della loro diffusione;

raccogliere i nomi dei rappresentanti alla sicurezza;

raccogliere ed archiviare gli atti di costituzione degli OPTA e degli altri adempimenti formali che le parti regionali, anche su indicazione del CPNA, dovessero decidere;

promuovere e programmare l'attività formativa degli OPTA e delle rappresentanze alla sicurezza in sintonia con le linee e le indicazioni di carattere generale del Comitato Paritetico Nazionale Artigianato di cui al punto 3;

proporre moduli formativi dedicati ai lavoratori o ai datori di lavoro;

interloquire con gli enti istituzionali preposti per promuoverne e qualificarne le azioni, anche al fine di ricercare forme di sostegno economico finalizzato ai programmi di risanamento ambientale e per la sicurezza, soprattutto quelli concordati tra le parti regionali e per favorire l'adozione di criteri omogenei di intervento, compresa l'attività di vigilanza;

effettuare il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa in ambito regionale; fornire, anche sulla base delle indicazioni del CPNA, orientamenti applicativi; comporre eventuali controversie non composte a livello territoriale, sottoposte dall'OPTA o da una delle parti componenti l'OPTA (l'intera componente datoriale o sindacale) in merito all'applicazione in ambito regionale delle norme di legge regolamentate dal presente accordo;

attuare tutto ciò che in campo di prevenzione, igiene, sicurezza, tutela della salute nelle imprese, le parti regionali congiuntamente decidono di demandare. 

2.3 Il CPRA integra e non sostituisce gli Osservatori regionali di categoria con i quali istituisce rapporti specifici per la definizione delle particolarità settoriali.

3. Comitato Paritetico Nazionale Artigianato (CPNA)

3.1 Viene costituito tra le parti firmatarie il Comitato Paritetico Nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro.

3.2 Il CPNA ha sede presso l'Ente Bilaterale Nazionale, che ne curerà la segreteria tecnica.

3.3 Compiti del CPNA sono:

promozione della costituzione degli organismi paritetici, monitoraggio e coordinamento della loro attività;

proposizione di attività formativa a favore dei componenti degli organismi paritetici;

raccolta e scambio di informazioni e di valutazioni relative alla salute ed alla sicurezza, agli aspetti applicativi della vigente normativa ed alle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni;

proposizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

proposizione di iniziative a favore delle piccole imprese nel campo della informazione, formazione e ricerca, nel quadro dei programmi comunitari nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro; collaborazione con organismi ed istituzioni comunitarie al fine di promuovere la raccolta e lo scambio di informazioni ed esperienze in tale campo;

promozione e coordinamento degli interventi formativi o di altra natura nel campo dell'igiene e della sicurezza del lavoro tramite l'attivazione di canali di finanziamento da parte dell'UE e di altri enti pubblici nazionali e comunitari, da gestire, economicamente, attraverso gli appositi Fondi all'interno del sistema degli Enti Bilaterali;

proporre alle parti sociali valutazioni e pareri in merito alle proposte di normativa comunitaria e nazionale anche al fine della individuazione di posizioni comuni da prospettare nelle sedi europee, governative, al Parlamento ed alle amministrazioni competenti;

individuare e sottoporre a tutti i soggetti interessati, attraverso lapporto dei CPRA e degli osservatori di categoria, i fabbisogni nazionali di attività in campo di prevenzione e sicurezza;

sperimentare moduli formativi, in stretta collaborazione con le realtà interessate, destinati ai soggetti individuati dal presente accordo, al fine di promuoverne la generalizzazione da parte dei soggetti preposti;

valutare le varie convenzioni in campo di prevenzione ed igiene e sicurezza del lavoro;

attuare tutto ciò che, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, le parti congiuntamente decidono di demandare con atto formale;

effettuare il monitoraggio e fornire orientamenti interpretativi sulle controversie applicative della presente intesa, sottoposti dai Comitati Paritetici Regionali;

effettuare il monitoraggio dello stato di applicazione delle presente intesa; indicare e valutare in collaborazione con l'Ente Bilaterale Nazionale la disponibilità di fondi pubblici in campo di igiene e sicurezza del lavoro e promuoverne l'utilizzo.

3.4 Entro 60 giorni dalla costituzione, il CPNA approva ed adotta un proprio regolamento e definisce la proposta di lavoro dalla fase di avviamento.

3.5 I1 CPNA integra e non sostituisce gli Osservatori nazionali di categoria con i quali istituisce rapporti specifici per la definizione delle particolarità settoriali.
 
 

Parte Seconda

Rappresentante per la sicurezza

4. Rappresentante territoriale per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti)

4.1 Vengono istituiti, per le imprese fino a 15 dipendenti, rappresentanti territoriali per la sicurezza, formalizzati dalle OO.SS. stipulanti il presente accordo, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni Confederali unitamente alle rispettive Federazioni di categoria.

Nell'ambito territoriale definito per gli OPTA, i rappresentanti territoriali per la sicurezza potranno essere designati o eletti dai lavoratori dipendenti delle imprese interessate.

In coerenza con le disposizioni legislative vigenti, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti. 

La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, pur rientrando nell'ambito del sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese che occupano fino a 15 dipendenti cosÏ come definito tra le parti, non può essere riconosciuta in capo agli stessi soggetti che svolgono la funzione di rappresentanti sindacali di bacino ai sensi dell'A.I. 21.7.1988. 

4.2 In presenza dei rappresentanti territoriali, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del rappresentante per la sicurezza, vengono assolti nella sede dell'organismo paritetico territoriale, per il tramite della Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, se del caso affiancata dal servizio di prevenzione e protezione, o per il tramite di soggetti qualificati e specificatamente delegati dal datore di lavoro.

4.3 L'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 19, D. Leg.vo n. 626/94, avviene alla presenza dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato. A tal fine il rappresentante territoriale per la sicurezza deve comunicare per iscritto alla componente datoriale dell'OPTA le aziende interessate, in modo da consentire quanto previsto al seguente punto.

A questo scopo la componente datoriale indicherà uno o più referenti.

4.4 L'Associazione a cui l'impresa è iscritta o ha dato mandato dovrà confermare la propria disponibilità entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. I termini temporali per l'accesso all'impresa non potranno superare i successivi 7 giorni. Il rappresentante territoriale per la sicurezza procederà comunque nell'esercizio delle sue prerogative in caso di mancata conferma, nei termini temporali di cui al punto precedente.

4.5 Fermo restando i diritti che la legge attribuisce al lavoratore nei casi di pericolo grave ed immediato, i termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a 3 giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori.

4.6 Per quanto riguarda la valutazione del rischio e documento programmatico, ai sensi di quanto previsto all'art.l9, comma b), D. Leg.vo 626/94, i servizi di prevenzione promossi dalle OO.AA. presentano preventivamente in sede di organismo paritetico territoriale i criteri e le metodologie adottate per effettuare le valutazioni del rischio, ove diverse da quelle stabilite in sede di Comitato Paritetico Regionale, con la partecipazione degli Osservatori regionali di categoria secondo le indicazioni nazionali.

4.7 Le informazioni, la documentazione, le misure di prevenzione, i dati inerenti le sostanze, le macchine, gli impianti pericolosi nonchè i risultati finali delle valutazioni del rischio, previsti dalla legge, sono trasmessi presso la sede degli organismi paritetici anche tramite i servizi di prevenzione, al fine dell'esercizio da parte della rappresentanza territoriale alla sicurezza, nella stessa sede, dei compiti di informazioni, consultazione, formulazione dei pareri, negli ambiti previsti dall'art. l9, comma c) e seguenti, D. Leg.vo 626/94, secondo schemi o progetti concordati a livello regionale.

4.8 I rappresentanti di cui al punto 4.1 verranno messi in condizioni di espletare il loro mandato, utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 4.12. Detti rappresentanti, qualora dipendenti delle imprese interessate, non potranno essere scelti in aziende con meno di 5 dipendenti.

4.9 Qualora i rappresentanti di cui al punto 4.1 siano scelti tra i lavoratori dipendenti delle imprese, essi eserciteranno il loro mandato in via continuativa. Pertanto verrà loro riconosciuto un periodo di aspettativa non retribuita, ai sensi della normativa vigente, per l'intera durata del loro mandato, su richiesta delle OO.SS. che li hanno formalizzati, salvo rinuncia o revoca del mandato stesso.

Durante il periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro senza che ciò comporti, in ogni caso, alcun onere diretto o indiretto per l'impresa di appartenenza. Gli eventuali oneri saranno comunque assunti in toto dal Fondo Regionale di cui al punto 4.11.

Il datore di lavoro può assumere con contratto a tempo determinato in sostituzione del lavoratore distaccato.

4.10 Le OO.SS. firmatarie del presente accordo sono impegnate affinchè i rappresentanti territoriali, comunque espressi, siano in grado di espletare il proprio mandato sulla base di caratteristiche e capacità individuali tali da garantire la massima professionalità. Essi durano in carica 3 anni.

4.11 In relazione ai punti precedenti le imprese accantoneranno in un Fondo Regionale delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento. Convenzionalmente ed ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate a lire 10.000 annue per dipendente, di cui L. 8.000 per l'attività della rappresentanza di cui al punto 4.1.

4.12 A livello regionale, anche in rapporto al concorso di finanziamento di cui al punto 7.6, le parti all'interno di programmi decisi congiuntamente, determinano, fermo restando i costi dell'agibilità del rappresentante territoriale della sicurezza, la ripartizione della rimanente quota (L. 2.000) tra formazione-informazione del rappresentante e programmi dedicati a strutturare e rendere funzionali i rapporti tra rappresentante alla sicurezza e l'organismo paritetico territoriale.

4.13 Ai fini della gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse sopra definite, le stesse affluiranno, con contabilità separata, nell'ambito del Fondo regionale per la rappresentanza sindacale di cui all'A.I. 21.7.1988, gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS. Al fine di verificare il flusso dei versamenti e la loro corretta destinazione, viene costituita all'interno del Fondo una Commissione paritetica di controllo.

A livello nazionale, le parti costituiranno, a loro volta, una Commissione alla quale i Fondi regionali e le Commissioni Paritetiche di controllo faranno pervenire ogni dato ed informazione utili a verificare i flussi delle risorse, il loro corretto utilizzo, nonchè l'effettiva destinazione delle stesse secondo quanto previsto dalla presente intesa.

4.14 Il fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra gli ambiti territoriali individuati congiuntamente coma sopra specificato.

4.15 Il fondo regionale contabilizzerà le quote per ambito territoriale di appartenenza e per settore merceologico.

4.16 Le parti, in sede regionale, si incontreranno periodicamente e comunque, la prima volta, in tempo utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse accantonate, per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse agli ambiti territoriali individuati ed ai soggetti interessati.

A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che adeguino il criterio della provenienza territoriale.

4.17 La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati in base alla formalizzazione che sarà comunicata congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA. firmatarie.

4.18 Le imprese verseranno le quote di cui al punto 4.11 entro il 30 giugno 1996, secondo modalità definite entro il 29 febbraio 1996 in apposita convenzione.

In ogni caso, entro la predetta data del 29.2.1996, dovranno essere stabilite le modalità operative per l'effettuazione dei versamenti.
 
 

Norma transitoria 

In fase di prima applicazione della presente intesa, e fino all'avvenuta riscossione delle risorse da parte del Fondo regionale, CGIL-CISL-UIL indicheranno unitariamente i rappresentanti territoriali per la sicurezza che, pro-tempore, svolgeranno i compiti ad essi attribuiti secondo i princìpi e le modalità stabilite dal presente accordo. 

5. Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti)

5.1 Le parti firmatarie del presente accordo, nel ribadire che il sistema di rappresentanza territoriale è il più adeguato alla realtà delle piccole imprese e che in tal senso sono impegnate affinchè tale modello si affermi in maniera generalizzata, concordano che nelle imprese fino a 15 dipendenti potrà essere individuato un rappresentante aziendale per la sicurezza.

5.2 Le modalità di elezione o designazione nonchè le condizioni necessarie per l'esercizio della funzione, nel rispetto dei princìpi e nell'ambito delle sedi bilaterali previste dal presente accordo, verranno definite dalle organizzazioni nazionali di categoria delle parti firmatarie.

Entro il 30 aprile 1996 le categorie nazionali sono tenute ad avviare le trattative qualora, almeno un mese prima, una delle parti categoriali nazionali ne abbia fatto richiesta.

6. Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese con più di 15 dipendenti)

6.1 Nelle imprese con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori al loro interno.

6.2 L'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto.

Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni.

Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica all'OPTA, per il tramite della Associazione di appartenenza, il nominativo eletto.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.

La durata dell'incarico è di 3 anni.

6.3 Le modalità non previste ai punti precedenti verranno concordate a livello regionale su iniziativa delle OO.SS, in assenza di rappresentanze sindacali elettive in azienda, costituite in base ad intese a qualunque livello stipulate tra le parti firmatarie il presente accordo.

Qualora le parti firmatarie il presente accordo dovessero stipulare un'intesa relativa alle rappresentanze sindacali aziendali per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, il presente accordo verrà armonizzato alla nuova normativa. 

6.4 Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art.19 del D.Leg.vo 626/94 al rappresentante per la sicurezza vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue. L'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al datore di lavoro con almeno 48 ore di preavviso, fatti salvi i casi di forza maggiore, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizzative dell'impresa.

Non vengono imputate a tale monte-ore le ore autorizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dallart. 19 del D. Leg.vo 626/94, lettere b), c), d), g), i), l).

Il monte-ore di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto riconosciuto allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.

6.5 In applicazione dell'articolo 19, comma 1, lettere e) e f) del D. Leg.vo 626/94, al rappresentante verranno fornite, anche su sua richiesta le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico. Il rappresentante può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda ai sensi dell'art. 4, comma 3. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.

Laddove il D.Leg.vo 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.

Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dellavventura consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.

6.6 In applicazione all'art. 11 del D.Leg.vo 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.

Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.

Della riunione viene redatto verbale.
 
 

Parte Terza

Formazione

7. Formazione per i rappresentanti territoriali per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti)

7.1 Per i rappresentanti territoriali, gli Organismi paritetici regionali specificano i programmi di formazione di cui agli articoli 18, comma 7, e 22, commi 4 e 7, del D.L.vo n. 626/94. Al riguardo, il CPNA potrà fornire indicazioni.

Tale formazione è finanziata da una quota, definita a livello regionale, del versamento di cui al punto 4.12, secondo i piani formativi decisi dalle parti regionali.

La quota suddetta rientra, con contabilità separata, tra le risorse che alimentano il Fondo per la Formazione, costituito in seno all'Ente Bilaterale regionale ai sensi dell'A.I. 2.2.1993.

Le regioni con un limitato fabbisogno formativo riguardante la rappresentanza alla sicurezza possono aderire a programmi interregionali, predisposti in collaborazione con il CPNA.

7.2 Formazione dei rappresentanti aziendali per la sicurezza (imprese con più di 15 dipendenti)

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1 lett. g) del D.Leg.vo 626/94.

La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.

Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore; tale programma deve comprendere:

1. conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;

2. conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;

3. metodologie sulla valutazione del rischio;

4. metodologie minime di comunicazione.

Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione nazionale di categoria può individuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anche in tema di metodologia didattica) con riferimento a specificità dei propri comparti.

I1l datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.

7.3 Formazione dei lavoratori

I lavoratori ricevono una formazione sufficiente ed adeguata con riferimento al proprio posto di lavoro o alle proprie mansioni. Tale formazione è a carico dei datori di lavoro ed i suoi contenuti rispondono ai requisiti definiti dai CPRA. Il CPNA potrà fornire indicazioni in materia. Gli OPTA, nel promuovere l'adozione da parte delle imprese di tali contenuti, organizzano e mettono a disposizione delle aziende materiale informativo-formativo per i lavoratori, corsi o schemi di formazione per gruppi di lavoratori a rischio.

7.4 Gli Organismi paritetici predispongono, sulla base di orientamenti definiti in sede di CPRA, appositi schemi di corsi per gli incaricati alle attività di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione. Anche a tale riguardo il CPNA potrà fornire indicazioni.

7.5 Formazione dei datori di lavoro

Gli Organismi paritetici possono predisporre programmi formativi anche per i datori di lavoro con particolare riferimento al trasferimento ai lavoratori delle nozioni apprese in tema di sicurezza e di salute.

7.6 Finanziamento delle attività formative

Al finanziamento delle attività formative di cui ai punti 7.3, 7.4 e 7.5 si provvede attraverso l'individuazione di forme di finanziamento pubblico, secondo fabbisogni ed obiettivi proposti dagli OPTA e/o dai CPRA.

Tali attività saranno altresÏ in parte finanziate, sulla base di intese a livello regionale, da quote provenienti dal capitolo delle risorse riservate ai datori di lavoro nell'ambito del Fondo per la tutela del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale di cui all'A.I. 21.7.1988 e successive modificazioni.

Su tale capitolo possono essere recuperate risorse da destinare alla costituzione dei servizi per la prevenzione.

Ad eventuale integrazione delle risorse sopra indicate, possono essere definiti, a livello regionale, gli oneri a carico delle imprese per le iniziative formative predisposte dagli Organismi paritetici.

Tali oneri mutualistici sono versati dalle imprese nel Fondo per la Formazione, costituito in seno all'Ente Bilaterale regionale ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 2.2.1993.

Tali versamenti mantengono, in ogni caso, una contabilità separata all'interno del Fondo, in relazione alla specifica finalità formativa cui sono destinati.

Laddove il Fondo per la Formazione non sia stato ancora costituito, si procederà alla sua costituzione al fine di garantire la gestione delle risorse in coerenza con quanto previsto dal presente accordo.

Il Fondo è tenuto a comunicare tempestivamente al CPRA il flusso delle risorse al fine di supportare la programmazione delle attività affidate allo stesso CPRA ed agli OPTA.

La realizzazione delle iniziative di carattere formativo, individuate e promosse dagli Organismi paritetici e finanziariamente sostenute dal Fondo per la Formazione, è, in ogni caso, affidata ad enti o istituti scelti congiuntamente dalle parti a livello regionale.

La formazione del rappresentante aziendale per la sicurezza potrà essere realizzata nell'ambito dei programmi previsti dagli OPTA e/o dai CPRA.

Ai rappresentanti aziendali per la sicurezza è altresÏ garantita, ove richiesta, la frequenza ai corsi di formazione predisposti dagli OPTA e/o dai CPRA.

Le parti, a livello regionale, provvederanno a definire i costi di partecipazione ai suddetti corsi dei rappresentati aziendali per la sicurezza. 

8. Albo territoriale dei rappresentanti per la sicurezza

8.1 Nell'ambito degli OPTA sarà costituito l'Albo dei Rappresentanti Territoriali ed Aziendali per la Sicurezza, con procedure che saranno definite a livello regionale.
 
 

Campo di applicazione

Il presente accordo si applica, ad esclusione del settore dell'edilizia, nelle aziende o unità produttive aderenti a Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie del presente accordo.

Norma Transitoria

Il presente accordo, sino alla data di stipula dei CCNL, si applica - per i vari settori - a tutte le imprese associate alle Organizzazioni delle Confederazioni Artigiane firmatarie.
 
 

Durata e verifiche

Il presente accordo avrà validità fino al 31.12.1997 e, se non disdetto almeno 6 mesi prima della sua scadenza da una delle parti firmatarie, si intenderà rinnovato di anno in anno.

In caso di modifica del D.Leg.vo 626/94, entro un mese le parti si incontreranno per apportare le necessarie integrazioni e/o correzioni al presente accordo.

Le parti firmatarie si incontreranno, comunque, entro la data del 30 novembre 1996 al fine di verificare lo stato di applicazione del presente accordo.
 


 


 

 

 

 

mappa sito  sedi fondi pensione link utili chi siamo