| Accordo applicativo del decreto legislativo n. 626/94
tra Confartigianato - Cna - Casa - Claai - Cgil - Cisl - Uil
Roma, 3 settembre 1996
CONFARTIGIANATO (Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato),
rappresentata dal Presidente Ivano Spalanzani, dal Segretario Generale Francesco
Giacomin, dal Delegato per la Politica Sindacale Giuseppe Sbalchiero con
l'assistenza del Responsabile della Divisione Politica del Lavoro Bruno Gobbi,
del Responsabile del Settore Contrattuale Giovanna De Lucia e del Responsabile
del Settore Ambiente Giorgio Russomanno;
CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole Imprese),
rappresentata dal Presidente Nazionale Filippo Minotti, dal Segretario Generale
Gian Carlo Sangalli e dai Vice Presidenti Nazionali Guido Di Mauro ed Emido
Bartolini, assistiti da Alberto De Crais, Tommaso Campanile, Sergio Silvestrini
e Giorgio Bollini;
CASA (Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani), rappresentata dal
Presidente Comm. Giuseppe Guarino e dal Segretario Generale Dr. Giacomo Basso,
con l'assistenza del Segretario Confederale Dr. Paolo Melfa;
CLAAI (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane,
rappresentata dal Presidente Cav. Isidoro Platania, dal Vice Presidente Comm.
Carlo Perucconi, dal Segretario Generale Comm. Gabriele Lanfredini e dal Vice
Segretario A w. Marco Accornero;
e
CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), rappresentata dal
Segretario Generale Sergio Cofferati e dai Segretari Confederali Walter Cerfeda,
Elisabetta Leone, con l'assistenza di Luisa Benedettini, Maurizio Fabbri,
Stefano Mele, Nunzio Vasta;
CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), rappresentata dal
Segretario Generale Sergio DAntoni e dai Segretari Confederali Natale Forlani e
Luigi Cocilovo, con l'assistenza di Mario Conclave, Pasquale Inglisano e Amalio
Rosati;
UIL (Unione Italiana Lavoratori), rappresentata dal Segretario Generale
Pietro Larizza e dai Segretari Confederali Carlo Fabio Canapa e Paolo Pirani,
con l'assistenza di Gabriella Galli e Franco Lago.
considerato che
il sistema produttivo può contare su un tessuto di aziende artigiane e di
piccole imprese che assicurano un notevole apporto di ricchezza e di
occupazione, di cui, a partire dall'ambito locale, si avvantaggia l'intero
Paese;
il reciproco condizionamento tra piccola impresa-artigianato e territorio
comporta tra le parti sia una comunanza di problematiche relativamente alla
lotta all'inquinamento, sia la condivisione che l'ambiente possa essere
occasione di miglioramento della qualità della vita, di sviluppo economico e
sociale, nonchè di opportunità di qualificazione dei prodotti, dei processi
produttivi ed organizzativi e di miglioramento della competitività;
le stesse problematiche dell'ambiente di lavoro e della sicurezza,
coinvolgendo i lavoratori dipendenti e, pur nella diversa responsabilità, il
titolare dell'impresa, introducono analoghe esigenze di un lavoro sempre più
sicuro e soddisfacente, a livello di soggetti dell'attività produttiva e
dell'associazionismo sindacale e imprenditoriale;
le peculiarità provenienti dal mondo della piccola impresa e dal sistema di
relazioni sindacali devono trovare risposte adatte ed efficaci a tutti i livelli
della politica dell'ambiente e dello sviluppo, soprattutto in sede
istituzionale;
gli atti fondamentali dell'Unione Europea impegnano gli stati e le parti
sociali a collaborare in materia di ambiente di lavoro;
le parti si impegnano ad elaborare proposte ed assumere anche posizioni ed
iniziative comuni, al fine di rendere più efficace l'azione sul piano della
salvaguardia ambientale e dello sviluppo del comparto;
sottoscrivono il presente Accordo Interconfederale di attuazione del decreto
legislativo 626/94 dando seguito alle esperienze di relazioni sindacali, in
termini di modelli territoriali di intervento e di partecipazione, di ricorso
alla bilateralità, di mutualità, cosÏ come sancito nell'Accordo Interconfederale
del 3 agosto-3 dicembre 1992.
Parte Prima
Organismi paritetici
1. Organismi paritetici territoriali (OPTA)
1.1 A livello territoriale sono costituiti, entro 2 mesi dalla firma del
presente accordo, ai sensi dell'art. 20 decreto legislativo n. 626/94, specifici
organismi paritetici tra le Associazioni dei datori di lavoro e le
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, nello spirito e nella
lettera dell'Accordo 3 agosto-3 dicembre 1992.
1.2 A livello regionale, le parti definiscono l'ambito territoriale e le
relative modalità di costituzione degli organismi paritetici. Questi ultimi
fanno immediato riferimento agli ambiti già definiti per le sedi di bacino, di
cui all'Accordo Interconfederale 21.7.1988, ferma restando la successiva
verifica ed armonizzazione a livello regionale.
1.3 Sempre a tale livello, le parti definiscono, in coerenza con quanto
disposto ai punti successivi, le modalità e le garanzie di funzionamento
dell'attività degli organismi territoriali.
1.4 Tali organismi hanno il compito di promuovere la prevenzione, anche con
azioni finalizzate alla tutela ed alla sicurezza in specifici comparti
produttivi. Gli stessi organismi hanno funzioni di orientamento e di promozione
di iniziative formative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, dei lavoratori e, eventualmente, dei datori di lavoro e sono sedi
nelle quali vengono definiti i fabbisogni e gli obiettivi della formazione
stessa, secondo le modalità dei punti successivi.
1.5 Gli organismi paritetici territoriali (OPTA) procedono all'analisi del
bacino di utenza, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti e dagli
osservatori, sia pubblici che istituiti dalla contrattazione di categoria, con
riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei comparti,
all'analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali.
1.6 Gli OPTA sono le sedi in cui si esplicano, secondo le modalità previste
ai successivi punti, gli obblighi di informazione e consultazione ai sensi del
presente accordo, applicativo del decreto legislativo n. 626/94; al fine di
facilitare l'esercizio degli obblighi da parte delle imprese, adottano gli
schemi e le procedure definite a livello regionale; effettuano, sulla base dei
dati forniti dagli enti preposti e dagli osservatori contrattuali, il
monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni o
promossi dalle OO.AA.
Il Comitato Paritetico Nazionale, di cui al successivo punto 3, potrà fornire
indicazioni in merito alle suddette attività degli OPTA.
1.7 Gli organismi paritetici territoriali, inoltre, possono fornire alle USL
indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela
della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento dell'intero arco dei
compiti, compresa la vigilanza, ad essi assegnati, tenga conto della specifica
realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni, congiuntamente assunti
dalle parti territoriali, per agevolare e garantire la realizzazione delle
misure di prevenzione e protezione.
1.8 In particolare, l'organismo paritetico territoriale riceve, con relativa
comunicazione, l'elenco dei responsabili e degli addetti (del servizio, della
evacuazione, dell'antincendio, del pronto soccorso), nonchè dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza; riceve le designazioni dei medici competenti
effettuate dalle imprese. A riguardo lOPTA si procurerà l'elenco dei medici
competenti dalla Regione e quello dei medici convenzionati con le OO.AA.
1.9 Per i servizi esterni promossi dalle OO.AA. territoriali, le stesse
provvedono a dare opportuna comunicazione all'OPTA circa la composizione di tali
servizi.
1.10 Nel caso in cui le aziende aderiscano ai servizi esterni non promossi
dalle associazioni territoriali, l'organismo paritetico riscontra la conformità
formale del contenuto della comunicazione relativa alla composizione ed alla
qualificazione di tale servizio.
1.11 Le aziende con servizio interno provvedono a fornire la relativa
comunicazione all'organismo paritetico direttamente o attraverso l'associazione
territoriale di appartenenza.
1.12 L'organismo paritetico territoriale è prima istanza di riferimento in
merito a eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge
regolamentate dal presente accordo.
2. Comitato Paritetico Regionale Artigianato (CPRA)
2.1 Tra le parti firmatarie del presente accordo viene costituito, entro due
mesi, a livello regionale il Comitato Paritetico Regionale Artigianato (CPRA).
Il CPRA ha sede presso l'Ente Bilaterale Regionale che ne curerà la
segreteria tecnica.
2.2. Tale organismo, in tema di prevenzione, sicurezza e tutela della salute
nelle imprese, avrà il compito di:
promuovere, monitorare e coordinare l'attività degli organismi paritetici
territoriali;
individuare in ambito regionale, con l'apporto sistematico degli organismi
paritetici territoriali e degli osservatori regionali categoriali, i fabbisogni,
al fine di proporre ai soggetti a vario titolo interessati le iniziative
conseguenti; a tale scopo saranno effettuati specifici incontri tra il CPRA e
gli organismi bilaterali di cui sopra;
raccogliere ed archiviare le esperienze territoriali di prevenzione,
sicurezza tutela della salute, al fine della loro diffusione;
raccogliere i nomi dei rappresentanti alla sicurezza;
raccogliere ed archiviare gli atti di costituzione degli OPTA e degli altri
adempimenti formali che le parti regionali, anche su indicazione del CPNA,
dovessero decidere;
promuovere e programmare l'attività formativa degli OPTA e delle
rappresentanze alla sicurezza in sintonia con le linee e le indicazioni di
carattere generale del Comitato Paritetico Nazionale Artigianato di cui al punto
3;
proporre moduli formativi dedicati ai lavoratori o ai datori di lavoro;
interloquire con gli enti istituzionali preposti per promuoverne e
qualificarne le azioni, anche al fine di ricercare forme di sostegno economico
finalizzato ai programmi di risanamento ambientale e per la sicurezza,
soprattutto quelli concordati tra le parti regionali e per favorire l'adozione
di criteri omogenei di intervento, compresa l'attività di vigilanza;
effettuare il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa in
ambito regionale; fornire, anche sulla base delle indicazioni del CPNA,
orientamenti applicativi; comporre eventuali controversie non composte a livello
territoriale, sottoposte dall'OPTA o da una delle parti componenti l'OPTA
(l'intera componente datoriale o sindacale) in merito all'applicazione in ambito
regionale delle norme di legge regolamentate dal presente accordo;
attuare tutto ciò che in campo di prevenzione, igiene, sicurezza, tutela
della salute nelle imprese, le parti regionali congiuntamente decidono di
demandare.
2.3 Il CPRA integra e non sostituisce gli Osservatori regionali di categoria
con i quali istituisce rapporti specifici per la definizione delle particolarità
settoriali.
3. Comitato Paritetico Nazionale Artigianato (CPNA)
3.1 Viene costituito tra le parti firmatarie il Comitato Paritetico Nazionale
per la sicurezza e la salute sul lavoro.
3.2 Il CPNA ha sede presso l'Ente Bilaterale Nazionale, che ne curerà la
segreteria tecnica.
3.3 Compiti del CPNA sono:
promozione della costituzione degli organismi paritetici, monitoraggio e
coordinamento della loro attività;
proposizione di attività formativa a favore dei componenti degli organismi
paritetici;
raccolta e scambio di informazioni e di valutazioni relative alla salute ed
alla sicurezza, agli aspetti applicativi della vigente normativa ed alle
iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni;
proposizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro;
proposizione di iniziative a favore delle piccole imprese nel campo della
informazione, formazione e ricerca, nel quadro dei programmi comunitari nel
settore della sicurezza, dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro;
collaborazione con organismi ed istituzioni comunitarie al fine di promuovere la
raccolta e lo scambio di informazioni ed esperienze in tale campo;
promozione e coordinamento degli interventi formativi o di altra natura nel
campo dell'igiene e della sicurezza del lavoro tramite l'attivazione di canali
di finanziamento da parte dell'UE e di altri enti pubblici nazionali e
comunitari, da gestire, economicamente, attraverso gli appositi Fondi
all'interno del sistema degli Enti Bilaterali;
proporre alle parti sociali valutazioni e pareri in merito alle proposte di
normativa comunitaria e nazionale anche al fine della individuazione di
posizioni comuni da prospettare nelle sedi europee, governative, al Parlamento
ed alle amministrazioni competenti;
individuare e sottoporre a tutti i soggetti interessati, attraverso lapporto
dei CPRA e degli osservatori di categoria, i fabbisogni nazionali di attività in
campo di prevenzione e sicurezza;
sperimentare moduli formativi, in stretta collaborazione con le realtà
interessate, destinati ai soggetti individuati dal presente accordo, al fine di
promuoverne la generalizzazione da parte dei soggetti preposti;
valutare le varie convenzioni in campo di prevenzione ed igiene e sicurezza
del lavoro;
attuare tutto ciò che, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, le parti
congiuntamente decidono di demandare con atto formale;
effettuare il monitoraggio e fornire orientamenti interpretativi sulle
controversie applicative della presente intesa, sottoposti dai Comitati
Paritetici Regionali;
effettuare il monitoraggio dello stato di applicazione delle presente intesa;
indicare e valutare in collaborazione con l'Ente Bilaterale Nazionale la
disponibilità di fondi pubblici in campo di igiene e sicurezza del lavoro e
promuoverne l'utilizzo.
3.4 Entro 60 giorni dalla costituzione, il CPNA approva ed adotta un proprio
regolamento e definisce la proposta di lavoro dalla fase di avviamento.
3.5 I1 CPNA integra e non sostituisce gli Osservatori nazionali di categoria
con i quali istituisce rapporti specifici per la definizione delle particolarità
settoriali.
Parte Seconda
Rappresentante per la sicurezza
4. Rappresentante territoriale per la sicurezza (imprese fino a 15
dipendenti)
4.1 Vengono istituiti, per le imprese fino a 15 dipendenti, rappresentanti
territoriali per la sicurezza, formalizzati dalle OO.SS. stipulanti il presente
accordo, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni Confederali unitamente
alle rispettive Federazioni di categoria.
Nell'ambito territoriale definito per gli OPTA, i rappresentanti territoriali
per la sicurezza potranno essere designati o eletti dai lavoratori dipendenti
delle imprese interessate.
In coerenza con le disposizioni legislative vigenti, gli apprendisti ed i
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono alla
determinazione del limite dei 15 dipendenti.
La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, pur rientrando nell'ambito
del sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese che occupano
fino a 15 dipendenti cosÏ come definito tra le parti, non può essere
riconosciuta in capo agli stessi soggetti che svolgono la funzione di
rappresentanti sindacali di bacino ai sensi dell'A.I. 21.7.1988.
4.2 In presenza dei rappresentanti territoriali, gli adempimenti in capo ai
datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del
rappresentante per la sicurezza, vengono assolti nella sede dell'organismo
paritetico territoriale, per il tramite della Associazione cui l'impresa è
iscritta o alla quale conferisce mandato, se del caso affiancata dal servizio di
prevenzione e protezione, o per il tramite di soggetti qualificati e
specificatamente delegati dal datore di lavoro.
4.3 L'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), comma 1, dell'art.
19, D. Leg.vo n. 626/94, avviene alla presenza dell'Associazione cui l'impresa è
iscritta o alla quale conferisce mandato. A tal fine il rappresentante
territoriale per la sicurezza deve comunicare per iscritto alla componente
datoriale dell'OPTA le aziende interessate, in modo da consentire quanto
previsto al seguente punto.
A questo scopo la componente datoriale indicherà uno o più referenti.
4.4 L'Associazione a cui l'impresa è iscritta o ha dato mandato dovrà
confermare la propria disponibilità entro 7 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione di cui sopra. I termini temporali per l'accesso all'impresa
non potranno superare i successivi 7 giorni. Il rappresentante territoriale per
la sicurezza procederà comunque nell'esercizio delle sue prerogative in caso di
mancata conferma, nei termini temporali di cui al punto precedente.
4.5 Fermo restando i diritti che la legge attribuisce al lavoratore nei casi
di pericolo grave ed immediato, i termini complessivi delle precedenti procedure
sono ridotti a 3 giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della
sicurezza dei lavoratori.
4.6 Per quanto riguarda la valutazione del rischio e documento programmatico,
ai sensi di quanto previsto all'art.l9, comma b), D. Leg.vo 626/94, i servizi di
prevenzione promossi dalle OO.AA. presentano preventivamente in sede di
organismo paritetico territoriale i criteri e le metodologie adottate per
effettuare le valutazioni del rischio, ove diverse da quelle stabilite in sede
di Comitato Paritetico Regionale, con la partecipazione degli Osservatori
regionali di categoria secondo le indicazioni nazionali.
4.7 Le informazioni, la documentazione, le misure di prevenzione, i dati
inerenti le sostanze, le macchine, gli impianti pericolosi nonchè i risultati
finali delle valutazioni del rischio, previsti dalla legge, sono trasmessi
presso la sede degli organismi paritetici anche tramite i servizi di
prevenzione, al fine dell'esercizio da parte della rappresentanza territoriale
alla sicurezza, nella stessa sede, dei compiti di informazioni, consultazione,
formulazione dei pareri, negli ambiti previsti dall'art. l9, comma c) e
seguenti, D. Leg.vo 626/94, secondo schemi o progetti concordati a livello
regionale.
4.8 I rappresentanti di cui al punto 4.1 verranno messi in condizioni di
espletare il loro mandato, utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al
punto 4.12. Detti rappresentanti, qualora dipendenti delle imprese interessate,
non potranno essere scelti in aziende con meno di 5 dipendenti.
4.9 Qualora i rappresentanti di cui al punto 4.1 siano scelti tra i
lavoratori dipendenti delle imprese, essi eserciteranno il loro mandato in via
continuativa. Pertanto verrà loro riconosciuto un periodo di aspettativa non
retribuita, ai sensi della normativa vigente, per l'intera durata del loro
mandato, su richiesta delle OO.SS. che li hanno formalizzati, salvo rinuncia o
revoca del mandato stesso.
Durante il periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque
garantita la conservazione del posto di lavoro senza che ciò comporti, in ogni
caso, alcun onere diretto o indiretto per l'impresa di appartenenza. Gli
eventuali oneri saranno comunque assunti in toto dal Fondo Regionale di cui al
punto 4.11.
Il datore di lavoro può assumere con contratto a tempo determinato in
sostituzione del lavoratore distaccato.
4.10 Le OO.SS. firmatarie del presente accordo sono impegnate affinchè i
rappresentanti territoriali, comunque espressi, siano in grado di espletare il
proprio mandato sulla base di caratteristiche e capacità individuali tali da
garantire la massima professionalità. Essi durano in carica 3 anni.
4.11 In relazione ai punti precedenti le imprese accantoneranno in un Fondo
Regionale delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al
momento del versamento. Convenzionalmente ed ai soli fini contabili dette
quantità saranno ragguagliate a lire 10.000 annue per dipendente, di cui L.
8.000 per l'attività della rappresentanza di cui al punto 4.1.
4.12 A livello regionale, anche in rapporto al concorso di finanziamento di
cui al punto 7.6, le parti all'interno di programmi decisi congiuntamente,
determinano, fermo restando i costi dell'agibilità del rappresentante
territoriale della sicurezza, la ripartizione della rimanente quota (L. 2.000)
tra formazione-informazione del rappresentante e programmi dedicati a
strutturare e rendere funzionali i rapporti tra rappresentante alla sicurezza e
l'organismo paritetico territoriale.
4.13 Ai fini della gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle
risorse sopra definite, le stesse affluiranno, con contabilità separata,
nell'ambito del Fondo regionale per la rappresentanza sindacale di cui all'A.I.
21.7.1988, gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS. Al fine di verificare
il flusso dei versamenti e la loro corretta destinazione, viene costituita
all'interno del Fondo una Commissione paritetica di controllo.
A livello nazionale, le parti costituiranno, a loro volta, una Commissione
alla quale i Fondi regionali e le Commissioni Paritetiche di controllo faranno
pervenire ogni dato ed informazione utili a verificare i flussi delle risorse,
il loro corretto utilizzo, nonchè l'effettiva destinazione delle stesse secondo
quanto previsto dalla presente intesa.
4.14 Il fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra
gli ambiti territoriali individuati congiuntamente coma sopra specificato.
4.15 Il fondo regionale contabilizzerà le quote per ambito territoriale di
appartenenza e per settore merceologico.
4.16 Le parti, in sede regionale, si incontreranno periodicamente e comunque,
la prima volta, in tempo utile al decollo della ripartizione iniziale delle
risorse accantonate, per valutare la congruità della distribuzione delle risorse
stesse agli ambiti territoriali individuati ed ai soggetti interessati.
A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le
stesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che
adeguino il criterio della provenienza territoriale.
4.17 La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati in base alla
formalizzazione che sarà comunicata congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie alle
OO.AA. firmatarie.
4.18 Le imprese verseranno le quote di cui al punto 4.11 entro il 30 giugno
1996, secondo modalità definite entro il 29 febbraio 1996 in apposita
convenzione.
In ogni caso, entro la predetta data del 29.2.1996, dovranno essere stabilite
le modalità operative per l'effettuazione dei versamenti.
Norma transitoria
In fase di prima applicazione della presente intesa, e fino all'avvenuta
riscossione delle risorse da parte del Fondo regionale, CGIL-CISL-UIL
indicheranno unitariamente i rappresentanti territoriali per la sicurezza che,
pro-tempore, svolgeranno i compiti ad essi attribuiti secondo i princìpi e le
modalità stabilite dal presente accordo.
5. Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti)
5.1 Le parti firmatarie del presente accordo, nel ribadire che il sistema di
rappresentanza territoriale è il più adeguato alla realtà delle piccole imprese
e che in tal senso sono impegnate affinchè tale modello si affermi in maniera
generalizzata, concordano che nelle imprese fino a 15 dipendenti potrà essere
individuato un rappresentante aziendale per la sicurezza.
5.2 Le modalità di elezione o designazione nonchè le condizioni necessarie
per l'esercizio della funzione, nel rispetto dei princìpi e nell'ambito delle
sedi bilaterali previste dal presente accordo, verranno definite dalle
organizzazioni nazionali di categoria delle parti firmatarie.
Entro il 30 aprile 1996 le categorie nazionali sono tenute ad avviare le
trattative qualora, almeno un mese prima, una delle parti categoriali nazionali
ne abbia fatto richiesta.
6. Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese con più di 15
dipendenti)
6.1 Nelle imprese con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza
è eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori al loro interno.
6.2 L'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio
segreto.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti
espressi.
Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del
seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a
redigere il verbale delle elezioni.
Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Ricevuto il
verbale di elezione, il datore di lavoro comunica all'OPTA, per il tramite della
Associazione di appartenenza, il nominativo eletto.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e
possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo
indeterminato, che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
La durata dell'incarico è di 3 anni.
6.3 Le modalità non previste ai punti precedenti verranno concordate a
livello regionale su iniziativa delle OO.SS, in assenza di rappresentanze
sindacali elettive in azienda, costituite in base ad intese a qualunque livello
stipulate tra le parti firmatarie il presente accordo.
Qualora le parti firmatarie il presente accordo dovessero stipulare un'intesa
relativa alle rappresentanze sindacali aziendali per le imprese che occupano più
di 15 dipendenti, il presente accordo verrà armonizzato alla nuova normativa.
6.4 Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art.19 del D.Leg.vo 626/94
al rappresentante per la sicurezza vengono riconosciuti permessi retribuiti pari
a 40 ore annue. L'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al datore di
lavoro con almeno 48 ore di preavviso, fatti salvi i casi di forza maggiore,
tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizzative
dell'impresa.
Non vengono imputate a tale monte-ore le ore autorizzate per l'espletamento
degli adempimenti previsti dallart. 19 del D. Leg.vo 626/94, lettere b), c), d),
g), i), l).
Il monte-ore di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto riconosciuto allo
stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede
stipulati.
6.5 In applicazione dell'articolo 19, comma 1, lettere e) e f) del D. Leg.vo
626/94, al rappresentante verranno fornite, anche su sua richiesta le
informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo
espletamento dell'incarico. Il rappresentante può consultare il rapporto di
valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda ai
sensi dell'art. 4, comma 3. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia
messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso
strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.
Laddove il D.Leg.vo 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la
consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in
modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro,
pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i
quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo
necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni, sulle
tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale
della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal
rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dellavventura consultazione,
appone la propria firma sul verbale della stessa.
6.6 In applicazione all'art. 11 del D.Leg.vo 626/94 le riunioni periodiche
previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso
e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della
riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di
significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
Parte Terza
Formazione
7. Formazione per i rappresentanti territoriali per la sicurezza (imprese
fino a 15 dipendenti)
7.1 Per i rappresentanti territoriali, gli Organismi paritetici regionali
specificano i programmi di formazione di cui agli articoli 18, comma 7, e 22,
commi 4 e 7, del D.L.vo n. 626/94. Al riguardo, il CPNA potrà fornire
indicazioni.
Tale formazione è finanziata da una quota, definita a livello regionale, del
versamento di cui al punto 4.12, secondo i piani formativi decisi dalle parti
regionali.
La quota suddetta rientra, con contabilità separata, tra le risorse che
alimentano il Fondo per la Formazione, costituito in seno all'Ente Bilaterale
regionale ai sensi dell'A.I. 2.2.1993.
Le regioni con un limitato fabbisogno formativo riguardante la rappresentanza
alla sicurezza possono aderire a programmi interregionali, predisposti in
collaborazione con il CPNA.
7.2 Formazione dei rappresentanti aziendali per la sicurezza (imprese con più
di 15 dipendenti)
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista
all'art. 19, comma 1 lett. g) del D.Leg.vo 626/94.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico
del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli
già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore; tale
programma deve comprendere:
1. conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in
materia di igiene e sicurezza del lavoro;
2. conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di
prevenzione e protezione;
3. metodologie sulla valutazione del rischio;
4. metodologie minime di comunicazione.
Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione nazionale di categoria può
individuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anche in tema di
metodologia didattica) con riferimento a specificità dei propri comparti.
I1l datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che
abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, prevede una integrazione della formazione.
7.3 Formazione dei lavoratori
I lavoratori ricevono una formazione sufficiente ed adeguata con riferimento
al proprio posto di lavoro o alle proprie mansioni. Tale formazione è a carico
dei datori di lavoro ed i suoi contenuti rispondono ai requisiti definiti dai
CPRA. Il CPNA potrà fornire indicazioni in materia. Gli OPTA, nel promuovere
l'adozione da parte delle imprese di tali contenuti, organizzano e mettono a
disposizione delle aziende materiale informativo-formativo per i lavoratori,
corsi o schemi di formazione per gruppi di lavoratori a rischio.
7.4 Gli Organismi paritetici predispongono, sulla base di orientamenti
definiti in sede di CPRA, appositi schemi di corsi per gli incaricati alle
attività di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione. Anche a tale riguardo
il CPNA potrà fornire indicazioni.
7.5 Formazione dei datori di lavoro
Gli Organismi paritetici possono predisporre programmi formativi anche per i
datori di lavoro con particolare riferimento al trasferimento ai lavoratori
delle nozioni apprese in tema di sicurezza e di salute.
7.6 Finanziamento delle attività formative
Al finanziamento delle attività formative di cui ai punti 7.3, 7.4 e 7.5 si
provvede attraverso l'individuazione di forme di finanziamento pubblico, secondo
fabbisogni ed obiettivi proposti dagli OPTA e/o dai CPRA.
Tali attività saranno altresÏ in parte finanziate, sulla base di intese a
livello regionale, da quote provenienti dal capitolo delle risorse riservate ai
datori di lavoro nell'ambito del Fondo per la tutela del patrimonio di
professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale di cui all'A.I.
21.7.1988 e successive modificazioni.
Su tale capitolo possono essere recuperate risorse da destinare alla
costituzione dei servizi per la prevenzione.
Ad eventuale integrazione delle risorse sopra indicate, possono essere
definiti, a livello regionale, gli oneri a carico delle imprese per le
iniziative formative predisposte dagli Organismi paritetici.
Tali oneri mutualistici sono versati dalle imprese nel Fondo per la
Formazione, costituito in seno all'Ente Bilaterale regionale ai sensi
dell'Accordo Interconfederale del 2.2.1993.
Tali versamenti mantengono, in ogni caso, una contabilità separata
all'interno del Fondo, in relazione alla specifica finalità formativa cui sono
destinati.
Laddove il Fondo per la Formazione non sia stato ancora costituito, si
procederà alla sua costituzione al fine di garantire la gestione delle risorse
in coerenza con quanto previsto dal presente accordo.
Il Fondo è tenuto a comunicare tempestivamente al CPRA il flusso delle
risorse al fine di supportare la programmazione delle attività affidate allo
stesso CPRA ed agli OPTA.
La realizzazione delle iniziative di carattere formativo, individuate e
promosse dagli Organismi paritetici e finanziariamente sostenute dal Fondo per
la Formazione, è, in ogni caso, affidata ad enti o istituti scelti
congiuntamente dalle parti a livello regionale.
La formazione del rappresentante aziendale per la sicurezza potrà essere
realizzata nell'ambito dei programmi previsti dagli OPTA e/o dai CPRA.
Ai rappresentanti aziendali per la sicurezza è altresÏ garantita, ove
richiesta, la frequenza ai corsi di formazione predisposti dagli OPTA e/o dai
CPRA.
Le parti, a livello regionale, provvederanno a definire i costi di
partecipazione ai suddetti corsi dei rappresentati aziendali per la sicurezza.
8. Albo territoriale dei rappresentanti per la sicurezza
8.1 Nell'ambito degli OPTA sarà costituito l'Albo dei Rappresentanti
Territoriali ed Aziendali per la Sicurezza, con procedure che saranno definite a
livello regionale.
Campo di applicazione
Il presente accordo si applica, ad esclusione del settore dell'edilizia,
nelle aziende o unità produttive aderenti a Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI
e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle
parti firmatarie del presente accordo.
Norma Transitoria
Il presente accordo, sino alla data di stipula dei CCNL, si applica - per i
vari settori - a tutte le imprese associate alle Organizzazioni delle
Confederazioni Artigiane firmatarie.
Durata e verifiche
Il presente accordo avrà validità fino al 31.12.1997 e, se non disdetto
almeno 6 mesi prima della sua scadenza da una delle parti firmatarie, si
intenderà rinnovato di anno in anno.
In caso di modifica del D.Leg.vo 626/94, entro un mese le parti si
incontreranno per apportare le necessarie integrazioni e/o correzioni al
presente accordo.
Le parti firmatarie si incontreranno, comunque, entro la data del 30 novembre
1996 al fine di verificare lo stato di applicazione del presente accordo.
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