Costituzione
Art. 1.
E’ costituita la FEDERAZIONE ITALIANA DELLE UNIONI DIOCESANE
DEGLI ADDETTI AL CULTO/SACRISTI (FIUDAC/S), riconosciuta
dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione
privata di fedeli.
La FIUDAC/S è formata dalle Unioni diocesane e
interdiocesane degli addetti al culto\sacristi, costituite
con autonomia rappresentativa e amministrativa e con proprio
regolamento conforme al presente statuto.
Sede
Art. 2.
La FIUDAC/S ha sede legale in Bergamo.
Scopi della FIUDAC/S
Art. 3.
La FIUDAC/S, escluso ogni scopo di lucro, si propone i
seguenti fini :
a) promuovere la formazione delle Unioni diocesane e
interdiocesane degli addetti al culto\sacristi;
b)
favorire e coordinare le attività delle Unioni
diocesane e interdiocesane, mediante la collaborazione con i
responsabili;
c)
incoraggiare e organizzare interventi di carattere
formativo e di promozione ecclesiale per i soci;
d)
mantenere i contatti con l’Ufficio liturgico
nazionale della Conferenza Episcopale Italiana, per la
trattazione degli aspetti concernenti il compito pastorale
degli addetti al culto.
Unioni Diocesane degli Addetti al Culto/Sacristi (FIUDAC/S)
Art. 4.
L’Unione diocesana degli addetti al Culto/Sacristi (UDAC/S)
è una libera associazione dei sacristi di una Diocesi,
costituita con l’approvazione dell’Ordinario del luogo.
Laddove non sia possibile costituire l'Unione diocesana, si
può erigere secondo le medesime modalità e con i medesimi
diritti e doveri un'Unione interdiocesana, che deve essere
approvata dai rispettivi Ordinari del luogo.
Scopo e attività delle Unioni Diocesane
Art. 5.
Le UDAC/S perseguono lo scopo di :
a)
associare le persone che prestano servizio nelle
chiese di una diocesi;
b)
promuovere la dignità e la stima del loro ruolo
ecclesiale ;
c)
incentivare la loro formazione spirituale, liturgica
e professionale, realizzando iniziative coerenti con tali
finalità.
d) collaborare con le altre associazioni ecclesiali alla
realizzazione dei programmi pastorali della
diocesi; e) mantenere i contatti con l'Ufficio
liturgico diocesano per quanto di loro competenza.
Condizioni di aggregazione alla Federazione
Art. 6.
Per far parte della Federazione, le UDAC/S devono :
a)
essere costituite a livello diocesano o
interdiosesano, con uno regolamento approvato dall’Ordinario
del luogo e conforme alla statuto nazionale;
b)
disporre di almeno cinque soci effettivi,
regolarmente iscritti ;
c)
dotarsi di una Giunta e di un Presidente, eletti in
base alle norme statutarie;
d)
avere un Consulente ecclesiastico, confermato
dall’Ordinario del luogo;
e)
fare domanda di adesione alla FIUDAC/S, documentando
il consenso dell'Ordinario del luogo;
f)
inviare annualmente l’elenco dei soci, unitamente
alla quota associativa stabilita dalla Giunta nazionale ;
g)
accettare le norme sancite dal presente statuto.
Diritti delle Unioni Diocesane
in rapporto alla Federazione
Art. 7.
Alle UDAC/S regolarmente federate spetta il diritto di :
a)
essere rappresentate dal loro Presidente, o da un suo
delegato, alle sedute del Consiglio nazionale;
b)
partecipare con diritto di voto, mediante propri
delegati regolarmente eletti, all'Assemblea nazionale;
c)
ricevere dalla FIUDAC/S le tessere annuali dei
rispettivi soci, la rivista periodica e ogni altro sussidio
utile all'attività associativa.
Soci della Federazione
Art. 8.
Sono soci della FIUDAC/S tutti coloro che annualmente
rinnovano la propria iscrizione, versando la quota
associativa mediante la rispettiva UDAC\S oppure
direttamente, ove non esista
l'Unione. I soci possono
essere:
a)
soci ordinari: quanti svolgono effettivamente le
mansioni di sacrista o di collaboratore, anche volontario;
b)
soci emeriti : quando hanno svolto in passato dette
mansioni;
c)
soci sostenitori : quanti appoggiano in vario modo la
Federazione.
Organi e cariche della Federazione
Art. 9.
La struttura organica delle cariche della FIUDAC/S è
costituita da :
a)
l'Assemblea nazionale;
b)
il Consiglio nazionale;
c)
la Giunta nazionale;
d)
il Presidente e il Vicepresidente nazionale;
e)
l’Ufficio di Segreteria costituito dal Segretario
nazionale e dal Tesoriere;
f)
il Collegio dei probiviri e dei Revisori dei
conti;
g) il Rappresentante della Commissione giovani;
h)
il Consulente ecclesiastico nazionale.
Assemblea nazionale
Art. 10.
L'assemblea nazionale è formata dai Presidenti diocesani o
interdiocesani, dai delegati delle UDAC/S, dal Presidente e
dalla Giunta nazionale.
I delegati sono eletti in
ragione di uno ogni venticinque soci o frazione di almeno
tredici. Tutti i partecipanti eletti hanno diritto al voto.
L'Assemblea nazionale è convocata dal Presidente ogni cinque
anni. La convocazione deve essere notificata agli aventi
diritto almeno un mese prima della data fissata.
Compiti dell'Assemblea nazionale
Art. 11.
Compete all'Assemblea nazionale:
a)
eleggere il Presidente
nazionale;
b) eleggere la Giunta nazionale, composta da otto membri.
Sono eleggibili i Presidenti diocesani o interdiocesani e
tutti gli iscritti alla Federazione, che siano stati
preventivamente presentati
all'Assemblea; c) eleggere i tre
Provibiri e i tre Revisori dei conti;
d)
discutere e deliberare su tutte le questioni proposte
all’ordine del giorno dalla Giunta nazionale e su altri temi
presentati almeno da tre Presidenti e/o delegati delle
UDAC/S;
e)
esaminare e decidere le modifiche dello statuto, che
dovranno essere approvate dalla Conferenza Episcopale
Italiana;
f) deliberare l'eventuale scioglimento della
Federazione.
Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della
maggioranza semplice dei presenti. Per deliberare le
modifiche dello statuto e lo scioglimento della Federazione
è necessario il voto favorevole della maggioranza semplice
degli aventi diritto. Le elezioni avvengono a scrutinio
segreto.
Consiglio Nazionale
Art. 12.
Il Consiglio nazionale è costituito dai Presidenti diocesani
o interdiocesani, dal Presidente nazionale e dalla Giunta
nazionale. Fanno parte del Consiglio nazionale, senza
diritto di voto, il Consulente ecclesiastico nazionale, i Consulenti ecclesiastici diocesani e il Rappresentante della
Commisioni giovani.
Possono
partecipare alle riunioni, se invitati dal Presidente
nazionale, eventuali esperti scelti ai sensi dell'art.13. Il
Consiglio nazionale è convocato dal Presidente normalmente
una volta l’anno ; può essere convocato anche su richiesta
di almeno la metà più dei membri con diritto di voto.
Scopo del Consiglio nazionale è di discutere e deliberare
sugli aspetti organizzativi, disciplinari, formativi e
gestionali della Federazione.
Giunta nazionale
Art. 13.
La Giunta nazionale è composta dal Presidente nazionale e da
otto membri. Alle sue riunioni partecipano, senza diritto di
voto, il Consulente ecclesiastico nazionale e il
Rappresentante della Commissioni giovani.
La Giunta si riunisce ogni volta che il Presidente lo
ritiene opportuno e, comunque, non meno di due volte
all’anno, e quando ne faccia richiesta almeno la metà più
uno dei componenti.
Dopo tre assenze ingiustificate un membro è considerato
decaduto dall'incarico. La decadenza è notificata mediante
comunicazione scritta da parte del Presidente nazionale ed è
ratificata nella riunione successiva. Spetta alla
Giunta:
a) eleggere fra i soci della Federazione il Segretario
nazionale e il
Tesoriere; b)
formulare la terna dei nominativi di sacerdoti da presentare
alla Conferenza Episcopale Italiana per la scelta del
Consulente ecclesiastico
nazionale;
c) designare, su proposta del Presidente nazionale e sentito
il parere del Consiglio nazionale, eventuali esperti che
possono partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni
degli organi associativi;
d) discutere e deliberare sulle questioni di ordinaria e
straordinaria
amministrazione; e)
preparare l'ordine del giorno dell'Assemblea e del Consiglio
nazionale;
f) predisporre i bilanci consuntivi e
preventivi;
g) proporre le modifiche allo statuto,
Presidente Nazionale e Vicepresidente
Art. 14.
Il Presidente nazionale è il legale rappresentante della
Federazione. E' autorizzato ad aprire conti correnti
bancari e postali, e, con l'approvazione della Giunta, può
delegare a operare su essi i componenti della
stessa.
Cura e mantiene, insieme al Consulente ecclesiastico
nazionale, i rapporti con l’Ufficio liturgico nazionale
della Conferenza Episcopale Italiana. Cura altresì i
rapporti con la Federazione tra le Associazioni del Clero in
Italia.
Il Vicepresidente nazionale viene scelto dal Presidente fra
i membri della Giunta. Egli sostituisce il Presidente a
tutti gli effetti, in caso di assenza o di impedimento.
Segretario, Tesoriere. Probiviri e Revisori
Art. 15.
Spetta al Segretario nazionale mandare a esecuzione i
deliberati degli organismi direttivi della Federazione.
Il Tesoriere tiene la registrazione dei conti e cura
l’amministrazione della Federazione.
Spetta al Collegio dei Probiviri decidere l'eventuale
espulsione di un socio per indegnità o gravi comportamenti
contrari allo statuto.
Spetta al Collegio dei Revisori dei conti verificare la
correttezza contabile dei bilanci e preparare una relazione
sullo stato economico della Federazione per l'Assemblea e il
Consiglio
nazionale. Le
cariche di Provibiro e di Revisore dei conti sono
incompatibili con ogni altro incarico all'interno della
Federazione.
Commissione giovani
Art. 16.
La Commissione giovani è composta da un rappresentante
designato da ogni Unione diocesana fra i soci più giovani
per promuovere particolari iniziative di formazione e
approfondimento sul ruolo dell'addetto al culto. Un membro
della Commissione, scelto dal Presidente nazionale,
partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale e della
Giunta.
Consulente Ecclesiastico Nazionale
Art. 17.
Spetta al Consulente ecclesiastico nazionale promuovere e
coordinare l'attività dei Consulenti ecclesiastici diocesani
o interdiocesani e curare, di concerto con il Presidente
nazionale, i rapporti con l'Ufficio liturgico nazionale
della Conferenza Episcopale Italiana.
Durata e successione delle cariche
Art. 18.
Tutte le cariche associative hanno durata quinquennale. Non
è consentito ricoprire lo stesso ruolo per più di due
mandati consecutivi.
Qualora uno dei componenti eletti dovesse essere sostituito,
gli subentra il primo dei non eletti. Al Presidente
nazionale succede il Vicepresidente, sino alla fine del
mandato.
Patrimonio e finanziamento
Art. 19.
La Federazione provvede allo svolgimento e allo sviluppo
delle proprie attività con:
a)
quote associative;
b)
oblazioni volontarie da parte di associati, amici e
simpatizzanti;
c)
altri contributi, compresi eventuali legati
testamentari;
La Federazione, inoltre, ha facoltà di compiere ogni altra
operazione patrimoniale e finanziaria consentita dalle
vigenti leggi.
Scioglimento
Art. 20.
In caso di sciogliemento della Federazione, l'Assemblea
nazionale determina le modalità della liquidazione del
patrimonio e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i
poteri. In ogni caso il patrimonio sociale non può essere
diviso tra i soci nè sottratto ai suoi scopi originari, ma
deve essere devoluto a enti che perseguono fini analoghi a
quelli della Federazione.
Norma Finale
Art. 21. Per quanto non
disciplinato dal presente Statuto, valgono le vigenti
disposizioni canoniche e civili.
Ogni modifica del presente Statuto deve essere approvata
dalla Confederazione Episcopale Italiana.