COMUNE DI VELLETRI

 

 

REGOLAMENTO

SULL' ORDINAMENTO

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

 

 

 

 

 


Indice

COMUNE DI VELLETRI. 1

BOZZA REGOLAMENTO.. 1

Indice. 2

CAPO I - PRINCIPI 6

SEZ. I - PRINCIPI GENERALI 6

Art. 1 - Oggetto del Regolamento. 6

Art. 2 - Strutture Organizzative. 6

Art. 3 - Verifica dei risultati di gestione. 6

Art. 4 - Relazioni con le Organizzazioni Sindacali 6

Art. 5 - Rapporti fra indirizzo Politico - Amministrativo e Gestione. 7

Art. 6 - Organizzazione del Comune. 7

SEZ. II - STRUTTURE. 8

Art. 7 - Dotazione organica. 8

Art. 8 - Le strutture. 8

Art. 9 - Comunicazione tra gli Uffici 9

Art. 10 - Interattività tra gli Uffici 9

Art. 11 - Conflitti di competenza. 9

Art. 12 - Conferenza dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi 9

SEZ. III - PERSONALE. 9

Art. 13 - Dirigenti 9

Art. 14 - Competenze dei Dirigenti in materia di amministrazione e gestione del personale. 11

Art. 14 bis – Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato. 12

Art. 15 - Competenze del Sindaco in materia di personale. 12

Art. 16 - Attività consultiva dei Dirigenti 12

Art. 17 - Determinazioni 13

Art. 18 - Potere sostitutivo. 14

Art. 19 - Dirigenti con contratto a tempo determinato. 14

Art. 20 - Il Segretario Comunale. 15

Art. 21 - Verifica dei risultati 16

Art. 22 - Vicesegretario. 16

Art. 23 - Direttore Generale. 17

Art. 24 - Ufficio Relazioni con il Pubblico. 17

Art. 25 - Conferenza dei Servizi 18

Art. 26 - Assicurazione dei Dirigenti 18

CAPO II - SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO.. 18

Art. 27 - Nucleo di Valutazione. 18

CAPO III - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. 18

Art. 28 - Corsi di aggiornamento e formazione professionale. 18

Art. 29 - Organizzazione interna dei corsi 19

Art. 30 - Partecipazione a corsi esterni 19

Art. 31 - Autorizzazione al personale dipendente a svolgere all’esterno dell’Ente, attività professionali di consulenza  19

CAPO IV - RAPPORTI E RESPONSABILITA' 20

Art. 32 - Obbligo di parere. 20

CAPO V - ACCESSO AGLI IMPIEGHI 20

REGOLAMENTAZIONE DEI CONCORSI PUBBLICI E DELLE PROGRESSIONI INTERNE. 20

Art. 33 - Reclutamento del personale – Principi generali 20

Art. 34 - Progressione di carriera - Procedure selettive interne. 21

Art. 35 - Fasi del procedimento di selezione. 22

Art. 36 - Avviso di selezione. 22

Art. 37 - Domanda di ammissione. 23

Art. 38 - Rinvio. 23

Art. 39 - Progressione verticale. 23

Art. 39 bis - Uffici di supporto agli organi di direzione politica. 25

Art. 39 ter - Disposizioni per la categoria A.. 25

Art. 40 - Procedure di selezione. 26

Art. 41 - Procedure di valutazione. 26

Art. 42 - Profili riservati agli interni 28

Art. 43 - Progressione orizzontale (progressione economica all’interno della categoria) 28

Art. 44 - Principio del costo medio ponderato. 29

Art. 45 - Requisiti di partecipazione. 29

Art. 46 - Procedimento della selezione orizzontale. 29

Art. 47 - Criteri di valutazione per i passaggi orizzontali 30

Art. 48 - Punteggio base per la progressione economica orizzontale. 31

Art. 49 - Procedure selettive esterne. 31

Art. 50 - Preselezione. 31

Art. 51 - Svolgimento delle prove concorsuali tramite soggetto esterno. 31

Art. 52 - Copertura dei posti 32

Art. 53 - Requisiti generali – Limiti d’età. 32

Art. 54 - Requisiti generali - Titoli di studio. 32

Art. 55 - Selezione mediante concorso pubblico - Bando di concorso. 34

Art. 56 - Diffusione del bando di concorso. 35

Art. 57 - Riapertura del termine e revoca del concorso. 35

Art. 58 - Domanda di ammissione al concorso – termini e modalità. 35

Art. 59 - Documenti da allegare alla domanda. 37

Art. 60 - Ammissione ed esclusione dal concorso. 37

Art. 61 - Imposta di bollo. 37

Art. 62 - Commissione esaminatrice. 38

Art. 63 - Adempimenti della commissione esaminatrice. 39

Art. 64 - Compensi 40

Art. 65 - Valutazione dei titoli e degli esami - Punteggio. 40

Art. 66 - Valutazione dei titoli 40

Art. 67 - Valutazione dei titoli di studio. 40

Art. 68 - Valutazione dei titoli di servizio e del servizio militare. 40

Art. 69 - Valutazione del curriculum professionale. 41

Art. 70 - Valutazione dei titoli vari 41

Art. 71 - Valutazione delle prove d’esame. 41

Art. 72 - Prove concorsuali - Svolgimento delle prove. 41

Art. 73 - Prove concorsuali 42

Art. 74 - Prove scritte. 42

Art. 75 - Prova orale. 43

Art. 76 - Svolgimento e valutazione delle prove. 43

Art. 77 - Durata e data delle prove. 43

Art. 78 - Accertamento dell’identità dei concorrenti 43

Art. 79 - Norme comuni alle prove scritte. 44

Art. 80 - Impostazione delle prove scritte. 44

Art. 81 - Svolgimento delle prove scritte. 45

Art. 82 - Valutazione delle prove scritte. 45

Art. 83 - Formazione della graduatoria di merito. 46

Art. 84 - Approvazione degli atti concorsuali 46

Art. 85 - Presentazione dei documenti 47

Art. 86 - Accertamenti sanitari 47

Art. 87 - Contratto individuale di lavoro - Periodo di prova. 47

Art. 88 - Remunerazioni delle prestazioni rese dopo la stipulazione del contratto. 48

Art. 89 - Assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento. 48

Art. 90 - Finalità della selezione – contenuto delle prove. 48

Art. 91 - Svolgimento e conclusione delle operazioni di selezione. 49

Art. 92 - Tempi di effettuazione della selezione e modalità. 49

Art. 93 - Rapporti di lavoro a tempo determinato. 49

CAPO VI - MOBILITA’ INTERNA.. 51

Art. 94 - Mobilità all’interno dei Servizi 51

Art. 95 - Mobilità tra Uffici o Servizi diversi 51

Art. 96 - Cambio di profilo professionale. 51

CAPO VII - MOBILITA’ ESTERNA.. 51

Art. 97 - Mobilità verso altri Enti 51

Art. 98 - Mobilità da altri Enti 52

Art. 99 - Mobilità con sostituzione. 52

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI 52

Art. 100 - Attuazione. 52

Art. 101 - Entrata in vigore. 52


CAPO I - PRINCIPI

SEZ. I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1.      Al fine di perseguire nel miglior modo possibile i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa ed in conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge, il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, le funzioni e le attribuzioni alla struttura organizzativa del Comune.

2.      Il presente Regolamento disciplina, altresì, le modalità di esercizio delle competenze, delle prerogative e delle responsabilità del Segretario comunale, dei Dirigenti, e dei Responsabili dei servizi e degli uffici, nonché del Direttore generale, dei Dirigenti, dei funzionari e professionisti con contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'art. 110 del D.L.vo n. 267/2000 e ne stabilisce modalità di rapporto, di relazione, di coordinamento, al fine di poter realizzare al meglio gli indirizzi politico - amministrativi fissati dagli organi di governo del Comune.

3.      Sempre con il medesimo Regolamento sono definite le modalità di assunzione all'impiego e i requisiti di accesso e le modalità concorsuali relative ai titoli di studio e alle materie d’esame.

Art. 2 - Strutture Organizzative

1.      Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, gli uffici ed i servizi di questo Comune sono organizzati in Settori, ciascuno con una propria competenza specifica attribuita.

2.      Ciascuna struttura organizzativa è organizzata in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

3.      L'ottimale efficienza è perseguita mediante il conferimento di autonomia operativa ai funzionari dell’ente che, in relazione alle rispettive cariche e funzioni, individuano le modalità di realizzazione degli indirizzi formulati dagli organi istituzionali e di governo.

4.      Le clausole di diritto civile, definite con la contrattazione collettiva nazionale e decentrata, integrano automaticamente - per quanto possibile - il presente Regolamento.

Art. 3 - Verifica dei risultati di gestione

1.      Tutti i dipendenti del Comune sono sottoposti periodicamente alla verifica dei risultati operativi.

Art. 4 - Relazioni con le Organizzazioni Sindacali

1.      Il Comune cura lo sviluppo delle relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità di ciascun soggetto, in modo da contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle proprie condizioni di lavoro e del proprio sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevata l'efficacia dell'attività amministrativa e dei servizi.

2.      Il sistema delle relazioni sindacali si realizza secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro e sotto la responsabilità dei Dirigenti, che curano, secondo le direttive e gli indirizzi formulati dalla Giunta, le relazioni sindacali nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 5 - Rapporti fra indirizzo Politico - Amministrativo e Gestione

1.      Il Sindaco, nell'ambito delle funzioni che gli sono attribuite dalle leggi e dallo Statuto, impartisce le direttive per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e dei settori, sovrintende al loro funzionamento e verifica i risultati della gestione amministrativa, avvalendosi degli strumenti procedurali previsti dalle successive disposizioni regolamentari.

2.      La Giunta comunale, con l'adozione del piano esecutivo di gestione:

a)      definisce gli obiettivi ed i programmi che intende realizzare, indica i tempi e le priorità per l'attuazione e specifica le conseguenti direttive per la gestione; provvede alle modifiche che si rendessero necessarie in corso di esercizio e adegua a tali modifiche le conseguenti direttive e determinazioni;

b)     assegna a ciascuna delle strutture organizzative di massimo livello una quota dei bilanci dell'Amministrazione e della dotazione organica e strumentale commisurata agli obiettivi determinati dal P.E.G. ed alle sue eventuali modifiche o integrazioni. Le modifiche della dotazione organica di ciascun settore e, in particolare, l'assegnazione, per qualsiasi motivo, di personale ad altra area funzionale sono assunte, anche su impulso della Giunta o del Sindaco, in base alle norme previste nel Capo VI del presente Regolamento.

Art. 6 - Organizzazione del Comune

1.      Il Comune è articolato in Settori, Uffici e Servizi definiti dalla dotazione organica e come specificati dagli articoli seguenti, ordinati secondo i seguenti criteri:

a)      suddivisioni degli uffici per funzioni omogenee nel limite delle possibilità offerte dalle dimensioni del Comune;

b)     distinzione nella loro suddivisione tra funzioni finali, rivolte all'utenza, e funzioni strumentali e di supporto;

c)      collegamento delle diverse attività attraverso il dovere di comunicazione sia interna che esterna agli uffici grazie anche ad un sempre maggiore sviluppo di sistemi di interconnessione e comunicazione informativi;

d)     trasparenza dell'attività amministrativa con la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e in particolare attraverso l'individuazione dei Responsabili dei diversi procedimenti amministrativi;

e)      responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa contrattuale vigente;

f)       flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane volta a favorire lo sviluppo delle professionalità interne e il miglior apporto partecipativo dei singoli dipendenti, anche mediante i processi di riconversione professionale e di mobilità del personale;

g)      riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso una sistematica ricerca di semplificazione delle procedure interne;

h)      rispetto, in sede di trattamento di dati personali, della legge 675/96 e successive modificazioni e integrazioni.

2.      L'appartenenza dei dipendenti dei settori professionali diversi, come individuate nella vigente dotazione organica, è questione attinente al particolare tipo di professionalità espressa dagli stessi. Nulla vieta che professionalità identiche ricorrano trasversalmente nei diversi servizi, per cui il Settore non ha rilevanza ai fini della suddivisione organizzativa del Comune.

3.      Il Sindaco e la Giunta comunale convocano, quando se ne manifesti la necessità, e, comunque, con regolarità, il Direttore Generale, i Dirigenti e i Responsabili dei Servizi al fine di dare concreta attuazione ai criteri indicati al comma 1 e fornire il necessario coordinamento tra la struttura burocratica del Comune ed i relativi organi di governo, nel pieno rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e compiti di gestione e nella salvaguardia dell'autonomia gestionale di chi svolge funzioni dirigenziali.

4.      Il Segretario Comunale fornisce agli organi di governo, ai Dirigenti e ai Responsabili dei servizi assistenza di ordine giuridico - amministrativo in merito alla conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti comunali dell'attività amministrativa. Tale assistenza deve essere tempestiva e orientata al risultato dell'azione amministrativa e nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

5.      I1 ruolo del Segretario all'interno dell'organizzazione del Comune deve essere di attiva collaborazione rispetto ai diversi organi dell'Ente, siano essi politici o burocratici, al fine di rendere l'azione amministrativa più incisiva e rispondente ai menzionati principi di imparzialità e buon andamento.

6.      I Dirigenti e i Responsabili dei servizi curano l'organizzazione degli uffici e dei servizi nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici espressi dagli organi di governo. assumendo tutti i necessari atti di gestione, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, nonché delle disposizioni contrattuali nazionali e decentrate.

SEZ. II - STRUTTURE

Art. 7 - Dotazione organica

1.      La dotazione organica del Comune costituisce la derivazione immediata e diretta dell’ordinamento degli uffici e dei servizi. Tale atto è di competenza giuntale, unitamente alle modifiche ed agli emendamenti.

2.      Ciascun Settore ha una propria dotazione organica articolata per qualifiche funzionali, figure professionali e aree specifiche di attività le quali costituiscono, nella loro globalità la dotazione organica generale dell’Ente.

Art. 8 - Le strutture

1.      Il Settore è l’unità organizzativa contenente un’insieme di servizi la cui attività è finalizzata a garantire l’efficienza e l’efficacia dell’intervento dell’Ente nell’ambito di settori omogenei. A ciascun Settore è preposto un Dirigente.

2.      Gli Uffici sono unità organizzative interne al Settore che gestiscono l’intervento in specifici ambiti della materia specifica e ne garantiscono l’esecuzione ottimale.

3.      I Servizi sono unità organizzative interne agli Uffici. Essi sono costituiti per l’espletamento delle attività di erogazione di servizi alla collettività.

Art. 9 - Comunicazione tra gli Uffici

1.      Qualora il Dirigente accerti che un atto o procedimento del proprio ufficio possa interessare o, comunque, abbia rilevanza per un altro ufficio, in fase istruttoria o non appena se ne accerti, a darne comunicazione al Dirigente interessato.

Art. 10 - Interattività tra gli Uffici

1.      Nei casi di atti o procedimenti che interessano più servizi, i Dirigenti dei servizi interessati sono tenuti a fornire la massima disponibilità reciproca.

2.      In tali casi, ferma la necessità di non aggravare il procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, i Dirigenti interessati agiscono in posizione di staff firmando congiuntamente gli atti finali.

Art. 11 - Conflitti di competenza

1.      I conflitti di competenza, sia positivi che negativi, sono risolti come segue:

a)       tra più soggetti appartenenti al medesimo servizio, dal relativo Responsabile;

b)      tra più Responsabili di servizi appartenenti al medesimo Settore, dal Dirigente;

c)       tra più Responsabili di servizio appartenenti a Settori diversi e tra Dirigenti, dal Direttore generale.

2.      Nel caso previsto dalla lettera c) e qualora si tratti di conflitti di competenza che possano avere rilevanza per l'assetto organizzativo e funzionale dei Settori, il Direttore generale provvede a convocare la Conferenza dei Dirigenti, di cui all'articolo seguente al fine di chiarire in modo definitivo il conflitto.

Art. 12 - Conferenza dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi

1.      La conferenza dei Dirigenti è presieduta dal Direttore Generale.

2.      Ha funzioni consultive e propositive e per tutto ciò che concerne l’organizzazione del Comune, nonché la gestione delle risorse umane ed economiche.

3.      É convocata dal Direttore Generale di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco.

SEZ. III - PERSONALE

Art. 13 - Dirigenti

1.      Ad ogni Settore è preposto un Dirigente; scelto fra i dipendenti con qualifica dirigenziale del Comune, secondo le modalità previste nei seguenti commi. Salvo diversa disposizione, prevista nel provvedimento di incarico, egli ha la responsabilità di tutti i servizi che fanno capo al Settore da lui preposto.

2.      L'incarico ai Dirigenti dipendenti dell'Ente viene conferito dal Sindaco, sentito il Direttore Generale, se previsto, o il Segretario comunale, con provvedimento motivato, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo e del Piano esecutivo di gestione, avuto riguardo:

a)      alla natura ed alle caratteristiche dei programmi da realizzare;

b)      alle attitudini ed alle capacità professionali del Dirigente;

c)      ai risultati da lui conseguiti in precedenza.

Con l'incarico è assegnata la competenza per materia inerente le relative attribuzioni assegnate e la responsabilità dei relativi servizi.

3.      L'incarico dirigenziale è conferito per tutta la durata del mandato elettivo del Sindaco. Il Dirigente continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo incaricato.

4.      L'incarico è revocato in caso di mancata osservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi – che, peraltro, devono essere chiari e puntuali - assegnati con il Piano economico di gestione, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata - che deve comunque essere dimostrata - e negli altri casi disciplinati dal contratto collettivo di lavoro.

5.      Il Dirigente è direttamente responsabile, nel proprio ambito di competenza, dell'andamento del Settore cui è preposto, secondo criteri di competenza e professionalità e in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo. A tal fine, conformemente alle leggi vigenti, allo statuto comunale, ai contratti collettivi di lavoro, nonché alle direttive e agli indirizzi politici espressi dagli organi di governo, a ciascun Dirigente è conferita piena autonomia organizzativa ed economica.

6.      Spetta, ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-a­mministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente e non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a)      la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b)      la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c)      la stipulazione dei contratti;

d)      gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e)      gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f)        i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g)      tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h)      le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i)        gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;

j)        l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, conferiti precedentemente agli organi di governo, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3, e dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

7.      Per il corretto espletamento di tali attribuzioni e per dare effettiva attuazione agli obiettivi contenuti nel programma amministrativo, i Dirigenti devono poter disporre di adeguate risorse, siano essi materiali, finanziarie e umane. Pertanto, vengono coinvolti nella definizione del bilancio e nella predisposizione del Piano esecutivo di gestione.

Gli obiettivi da raggiungere al termine dell'anno finanziario devono, pertanto, essere adeguati rispetto alle risorse disponibili.

8.      Il Dirigente si avvale della piena e responsabile collaborazione dei dipendenti della struttura in cui opera secondo le scelte organizzative dallo stesso assunte in piena autonomia e nel rispetto della normativa contrattuale vigente.

9.      Per esigenze di servizio inderogabili, il Sindaco, con proprio atto, assegna ad interim uno o più settori ad un Dirigente, riconoscendo una indennità ad personam non inferiore a1 30% e non superiore al 60% della retribuzione tabellare (sola voce «stipendio») assegnata ai Dirigenti dal C.C.N.L.

10.  I Dirigenti non possono svolgere alcun lavoro (autonomo o dipendente), salvo i casi previsti per legge e previa autorizzazione del Sindaco;

Art. 14 - Competenze dei Dirigenti in materia di amministrazione e gestione del personale

1.      Al Dirigente del Servizio Personale compete:

a)      l'indizione dei concorsi e delle prove selettive, in base alla programmazione annuale adottata con deliberazione della Giunta comunale;

b)      l'approvazione dei bandi di concorso e di selezione;

c)      l'approvazione degli avvisi di occasioni di lavoro in tema di lavori socialmente utili;

d)      la nomina dei membri e del segretario delle commissioni di concorso;

e)      la stipulazione dei contratti individuali di lavoro;

f)        la segnalazione all'ufficio competente della violazione di doveri di servizio importanti la comunicazione di sanzioni disciplinari più gravi della censura;

g)      l’informazione preventiva e successiva alle rappresentanze sindacali nei casi previsti dalla legge e dal contratto;

h)      la consultazione delle rappresentanze sindacali;

i)        la partecipazione alla contrattazione collettiva decentrata quale membro della delegazione di parte pubblica.

2.      Al Dirigente responsabile del Servizio Personale compete, inoltre:

a)      la tenuta dei fascicoli personali dei dipendenti del Comune nel rispetto del diritto alla riservatezza di ciascun dipendente, previsto dalle norme di legge;

b)      l'assistenza tecnico - amministrativa all'ufficio competente per l'applicazione delle sanzioni disciplinari;

c)      l'attuazione dei provvedimenti di inquadramento giuridico ed economico nonché la predisposizione degli atti per la cessazione dei rapporti di lavoro.

3.      Il Dirigente del Servizio Personale cura, altresì, la predisposizione e la pubblicazione dei bandi di selezione per assunzioni a tempo determinato.

4.      Ciascun Dirigente cura l'organizzazione del personale sott’ordinato, in modo da assicurare, comunque, la continuità dell'erogazione del servizio. Procede alle segnalazioni di fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare quando non ritenga di poter irrogare la sanzione del rimprovero verbale o scritto. Cura, infine, che siano osservate le disposizioni del Responsabile della sicurezza degli impianti nei luoghi di lavoro in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

5.      Ciascun Dirigente, entro il mese di gennaio di ogni anno, deve trasmettere all'Ufficio Personale, apposita relazione, redatta secondo schemi opportunamente predisposti dal Segretario comunale, diretta ad individuare le modalità seguite per l'utilizzazione del personale e ogni altra informazione utile per la relazione annuale di cui all'art. 60, comma 2, del D.L.vo 165/2001.

Art. 14 bis – Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato

1      Il Dirigente di ruolo dell’Ente può:

a)           su domanda, essere posto in aspettativa senza assegni per svolgere attività presso soggetti e organismi, pubblici e privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento economico. Il/i periodo/i di aspettativa comporta/no il mantenimento della qualifica posseduta.

b)          con il consenso, essere assegnato temporaneamente presso imprese private per singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione.

Art. 15 - Competenze del Sindaco in materia di personale

1.      Restano ferme in capo al Sindaco in materia di personale:

a)      l'attribuzione e la definizione degli incarichi di collaborazione esterna;

b)      l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali;

c)      l'individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

d)      l'individuazione dei collaboratori degli uffici posti alle sue dipendenze;

e)      la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi

2.      Gli atti di competenza del Sindaco che implicano assunzione di impegno di spesa sono adottati di concerto con il Responsabile del servizio finanziario.

3.      Il concerto riguarda esclusivamente l'assunzione dell'impegno di spesa.

Art. 16 - Attività consultiva dei Dirigenti

1.      L'attività consultiva dei Dirigenti si esplica attraverso:

a)      l'espressione del parere di regolarità tecnica, di cui all'art. 49 del D.L.vo 267/2000, sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio e della Giunta;

b)      relazioni, pareri, consulenze in genere.

2.      Destinatari dell'attività consultiva sono gli organi politici.

3.      I1 parere di regolarità tecnica afferisce:

a)      la correttezza e l'ampiezza dell'istruttoria;

b)      l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'azione amministrativa dell'Ente, nonché l'obiettivo specifico, indicati dagli organi politici.

4.      Il parere di regolarità contabile riguarda:

a)      la regolarità della documentazione;

b)      l'imputazione ad idoneo intervento di Bilancio ed eventualmente al capitolo, ove adottato il P.E.G.;

c)      la capienza dell'intervento di Bilancio ed eventualmente del capitolo;

d)      la regolarità della proposta sotto ogni altro aspetto disciplinato da norme contabili e fiscali, nonché da regole di computisteria, ragioneria ed economia aziendale;

e)      la prospettazione delle eventuali spese di gestione derivanti da un investimento;

f)        l'eventuale possibilità od obbligatorietà del recupero almeno parziale dei costi dell'utenza.

Art. 17 - Determinazioni

1.      I provvedimenti dei Dirigenti, del Segretario Comunale, del Direttore Generale sono denominati «determinazioni».

2.      La determinazione deve contenere tutti gli elementi formali e sostanziali caratterizzanti il provvedimento amministrativo, con particolare riferimento alla motivazione, che deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche in base ai quali viene emesso, nonché ogni elemento utile alla trasparenza all'azione amministrativa.

3.      La determinazione deve contenere, inoltre, il luogo, la data, l'indicazione dell'ente, l'intestazione del servizio competente, il numero progressivo annuale del servizio, da annotare su apposito registro e la sottoscrizione del Dirigente. Le determinazioni sono immediatamente esecutive.

4.      Qualora la determinazione comporti l'assunzione di un impegno di spesa, deve essere trasmessa al servizio finanziario e diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, effettuata dal Dirigente del servizio in parola, attestante la copertura finanziaria.

5.      Dopo aver apposto il visto di regolarità contabile, il Dirigente del servizio finanziario ritrasmette la determinazione al Dirigente che l'ha adottata.

6.      Alle determinazioni che non comportano impegni di spesa, non si applicano le disposizioni dei precedenti commi 4 e 5.

7.      Le determinazioni vengono trasmesse al Direttore Generale, Ufficio Ragioneria.

8.      Per la visione ed il rilascio di copie delle determinazioni, si applicano le norme vigenti per l'accesso alla documentazione amministrativa disciplinata da apposito regolamento.

Art. 18 - Potere sostitutivo

1.      In caso di inadempimento del competente Dirigente, il Sindaco o il Direttore Generale può diffidarlo, assegnandogli un congruo termine, anche in relazione all'urgenza dell'atto.

2.      Decorso il termine assegnato, il Direttore generale, d'ufficio o su istanza del Sindaco, può sostituirsi al Dirigente inadempiente, in presenza dei presupposti di assoluta necessità ed urgenza.

3.      In tal caso, nell'atto del Direttore generale va data congrua e specifica motivazione in ordine ai predetti presupposti.

4.      L'atto rimane assoggettato al regime ordinariamente proprio dello stesso.

5.      Il potere sostitutivo non è delegabile.

6.      Analogo potere compete al Segretario comunale, qualora non sia stato nominato il Direttore Generale.

Art. 19 - Dirigenti con contratto a tempo determinato

1.      Possono essere conferiti, nei limiti del 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva, incarichi dirigenziali al di fuori della pianta organica.

2.      Qualora il Sindaco intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 1, con proprio atto denominato «determinazione», manifesta detta volontà ed approva un avviso pubblico di selezione.

3.      L'avviso deve indicare:

a)      la durata dell'incarico;

b)      la presumibile decorrenza;

c)      il corrispettivo proposto;

d)      i requisiti richiesti;

e)      eventuali criteri di priorità nella scelta del candidato;

f)        eventuali ulteriori notizie utili.

4.      In ogni caso deve essere richiesta la produzione del curriculum.

5.      L'avviso deve essere pubblicato all'Albo pretorio del Comune.

6.      II Sindaco, esaminate le domande pervenute, ed eventualmente anche con l'ausilio di consulenti di provata competenza, invita ad un colloquio i candidati ritenuti in possesso dei requisiti maggiormente rispondenti alle esigenze dell'Ente in relazione al programma amministrativo da attuarsi, nell'ambito dei quali si effettuerà successivamente la scelta.

7.      Anche in occasione del colloquio, il Sindaco ha facoltà di farsi assistere da consulenti qualificati.

8.      Esperite le procedure di cui ai commi precedenti, il Sindaco con proprio provvedimento provvede alla nomina di concerto con il responsabile del servizio finanziario.

9.      II concerto con il Responsabile del servizio finanziario ha ad oggetto la sola assunzione dell'impegno di spesa.

10.  II contratto non può avere durata superiore al mandato elettivo residuale del Sindaco.

11.  Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere attribuite le funzioni di Dirigente. La nomina è effettuata dal Sindaco con decreto.

12.  I1 trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam, sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

13.  Il contratto è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto, o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni.

14.  L'incarico è revocato in caso di mancata osservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi – che, peraltro, devono essere chiari e puntuali - assegnati con il Piano economico di gestione, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata - che deve comunque essere dimostrata - e negli altri casi disciplinati dal contratto collettivo di lavoro.

15.  Ai dirigenti assunto con contratto di lavoro a tempo determinato è consentito di svolgere la libera professione e di accettare altri incarichi.

Art. 20 - Il Segretario Comunale

1.      In conformità al dettato dell'art. 99 del D.L.vo 267/2000, il Segretario comunale è nominato e scelto dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, nell'ambito degli iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

2.      La nomina del Segretario comunale ha la durata corrispondente a quella del mandato elettivo del Sindaco, ma egli continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.

La nomina viene disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

3.      Durante lo svolgimento delle proprie funzioni può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.

4.      Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza tecnico – giuridico -amministrativa nei confronti degli organi istituzionali e burocratici del Comune, ivi compresi i Dirigenti ed i Responsabili dei servizi, riguardo la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti del comune.

5.      Nel rispetto dell'autonomia gestionale attribuita ai Dirigenti e ai Responsabili dei servizi, il Segretario esercita funzioni di coordinamento e di vigilanza su tutta la struttura operativa del Comune.

Verifica, in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento, il raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione degli indirizzi formalizzati dagli organi istituzionali.

6.      Oltre alle competenze attribuite da disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e specificamente dal Sindaco, il Segretario:

a)      verifica costantemente l'efficienza dell'organizzazione degli uffici e relaziona, almeno con periodicità annuale, sull'ottimale distribuzione degli organici proponendo apposite soluzioni operative;

b)      propone al Dirigente del Servizio Personale terne di tecnici ed esperti per la nomina a membri di commissioni di concorso e selezione del personale;

c)      approva preventivamente i progetti obiettivo, e, successivamente, ne verifica l'attuazione, in entrambi i casi previo parere conforme del Nucleo di valutazione;

d)      dispone dell'apposita quota del fondo per il miglioramento dei servizi, da prevedere in sede di contrattazione decentrata e da utilizzare secondo le procedure previste dal sistema premiante.

7.      In riferimento al comma precedente, lettera d, si precisa che il progetto obiettivo può essere previsto solamente qualora risponda a criteri di legittimità, efficacia, economicità e razionalità. Esso deve essere presentato al Segretario, che provvede alla convocazione del Nucleo di valutazione, dal Dirigente proponente, con allegata una relazione che motivi la necessità di tale progetto e quantifichi la relativa spesa. Analoga relazione deve essere trasmessa al termine dell'esecuzione del progetto obiettivo ai fini della relativa liquidazione.

8.      Il Segretario svolge, inoltre, tutte le funzioni del Direttore Generale, nel caso in cui il Sindaco si avvalga della facoltà prevista dall'art. 108, 4° comma D.L.vo 267/2000.

9.      Il trattamento economico del Segretario comunale è determinato dai contratti collettivi nazionali della categoria. La revoca delle funzioni comporta la perdita dei relativi emolumenti.

Art. 21 - Verifica dei risultati

1.      Ciascun Dirigente, entro il 15 febbraio di ogni anno, redige apposita relazione, redatta sulla base dei criteri elaborati dal Nucleo di valutazione e riferita all'attività svolta nell'anno precedente. Entro lo stesso termine, la relazione deve essere trasmessa alla Giunta comunale.

2.      Le relazioni, da utilizzare come supporto per l'elaborazione del conto del bilancio, riferito ai programmi ed obiettivi realizzati, devono contenere l'indicazione:

a)      degli obiettivi realizzati in termini di utenza servita, di beni e servizi prodotti ed eventuali economie realizzate;

b)      delle risorse utilizzate;

c)      di nuove eventuali proposte dirette a migliorare il rapporto tra obiettivi raggiunti e risorse utilizzate.

Art. 22 - Vicesegretario

1.      E’ istituita la figura del Vicesegretario del Comune.

2.      In particolare, al Vicesegretario comunale è assegnata la titolarità di un Settore Amministrativo. Egli, pur restando titolare della struttura, di norma coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

3.      L'incarico di Vicesegretario è conferito dal Sindaco con provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 97 comma 5, D.L.vo 267/2000.

Art. 23 - Direttore Generale

1.      Il Direttore generale può essere assunto con contratto a tempo determinato sulla base di una o più convenzioni tra i comuni interessati, la cui popolazione complessiva, peraltro, non può essere inferiore ai 15.000 abitanti, e in cui sia resa esplicita la volontà delle diverse amministrazioni di voler procedere all'assunzione dello stesso, ma siano anche definite le modalità di gestione coordinata o unitaria dei servizi.

2.      Ove ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, il Direttore Generale è assunto con contratto a tempo determinato, al di fuori dei posti previsti dalla dotazione organica, per una durata complessiva non superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco.

3.      I1 Direttore Generale è nominato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere indicati gli emolumenti da corrispondere allo stesso, secondo le convenzioni di cui al comma 1.

4.      I1 Direttore generale deve essere in possesso del diploma di laurea ed è scelto tra esperti di organizzazione aziendale e/o di pubblica amministrazione sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità gestionali ed organizzative.

I criteri di valutazione dei requisiti e la scelta dei candidati sono effettuati secondo le modalità definite nella convenzione di cui al comma 1.

5.      I1 Direttore Generale, vista la natura fiduciaria del rapporto di lavoro, può essere revocato in qualsiasi momento dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale e secondo le modalità previste nella citata convenzione.

6.      Qualora non venga stipulata la convenzione di cui al comma 1, e in ogni altro caso, le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale. In tal caso, ad egli spetta un compenso retributivo aggiuntivo di una indennità ad personam pari al 50% del trattamento economico massimo previsto per il Direttore Generale delle A.S.L. per tredici mensilità.

7.      Il Direttore Generale provvede a dare concreta attuazione agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo e sovrintende alla gestione complessiva del Comune, nel rispetto dei principi indicati all'art. 1 del presente regolamento, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa.

Il Direttore generale risponde direttamente al Sindaco del proprio operato e riferisce sul grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo.

8.      II Direttore Generale predispone il piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2, lett. a) D.L.vo n. 267/2000, nonché la proposta del Piano esecutivo di gestione.

9.      Il Direttore Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti, ne coordina l'attività, adotta gli atti di gestione che li riguardano; è, inoltre, responsabile del controllo della gestione dell'attività del Comune. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti del Comune, ad eccezione del Segretario Comunale, e i Responsabili dei servizi.

Art. 24 - Ufficio Relazioni con il Pubblico

1.      L'Ente istituisce l'Ufficio relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DPR 352/92 e dell'art. 11 del D.L.vo 165/01.

2.      A detto Ufficio è assegnato personale appositamente addestrato, dotato di idonea qualificazione e di elevata capacità relazionale nei rapporti con il pubblico, secondo la dotazione organica.

Art. 25 - Conferenza dei Servizi

1.      Momento essenziale per il raccordo tra le varie articolazioni della macchina comunale, e per la costante sottoposizione a verifica dell'attuazione dei programmi e del grado di corrispondenza tra gestione e obiettivi indicati dagli organi di governo, è l'individuazione di uno specifico ambito di confronto tra organi di governo e apparato burocratico del Comune.

Tale ambito viene individuato nella Conferenza dei servizi.

2.      Essa viene convocata con cadenza almeno bimestrale dal Sindaco, che ne è il Presidente ed è costituita, oltre che dallo stesso Sindaco, dagli Assessori, dal Segretario Comunale, dal Direttore Generale (se nominato), dai Dirigenti e dai Responsabili dei servizi.

3.      Compito della Conferenza dei servizi è la verifica dell'attuazione dei programmi, l'individuazione di punti di criticità nella realizzazione degli stessi e nell'organizzazione dell'azione amministrativa, la valutazione dell'andamento economico-finanziario dell'esercizio in corso, la formulazione e l'esame di proposte del miglioramento organizzativo dei servizi e degli uffici.

4.      Le risoluzioni emerse dalla conferenza dei servizi vengono poi tradotte, se necessario, in provvedimenti amministrativi degli organi comunali competenti.

Art. 26 - Assicurazione dei Dirigenti

1.      II Comune stipula, con una Compagnia Assicurativa scelta con i sistemi di gara previsti dalla legge, apposito contratto per assicurare l'attività dei Dirigenti, degli Amministratori e per responsabilità patrimoniale, erariale e contabile, escluso il dolo o la colpa grave, verso l'Amministrazione e verso terzi e per le spese giudiziali e stragiudiziali ad esse connesse.

CAPO II - SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO

Art. 27 - Nucleo di Valutazione

1.      E’ istituito il nucleo di valutazione il cui funzionamento è regolamentato secondo le modalità di cui alla delibera G. C. n. 85 del 22.2.2000.

CAPO III - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Art. 28 - Corsi di aggiornamento e formazione professionale

1.      Il Comune organizza, con cadenza annuale, corsi di aggiornamento e di formazione per il personale dipendente, anche ai fini della riconversione e della mobilità dei dipendenti.

2.      Nell'ambito delle disponibilità di bilancio ed eventualmente avvalendosi degli strumenti di cui ai successivi articoli, i corsi sono organizzati in funzione delle obiettive esigenze dell'Ente ed in modo da assicurare equo trattamento al personale tecnico ed a quello amministrativo.

3.      La scelta della tipologia di corsi da organizzare deve avvenire nel rispetto del piano di cui al successivo articolo.

4.      Per le funzioni di cui al presente articolo possono essere utilizzati, oltre ai Dirigenti o ai Responsabili dei servizi dipendenti dell'Ente, esperti o funzionari pubblici, anche a riposo.

5.      Il periodo di partecipazione ai corsi è da considerare, a tutti gli effetti di legge, di servizio.

6.      Per l’espletamento dei corsi viene garantito uno stanziamento nel bilancio di previsione annuale non inferiore al 3% della spesa complessivamente prevista per il personale.

Art. 29 - Organizzazione interna dei corsi

1.      L'aggiornamento professionale dei dipendenti può avvenire anche in collaborazione con altri Enti mediante stipulazione di apposite convenzioni.

2.      Ai corsi di aggiornamento organizzati dal Comune possono partecipare anche dipendenti di altri Enti, previo pagamento di una quota da stabilirsi con atto deliberativo della Giunta comunale avuto riguardo al costo sostenuto dall'Amministrazione comunale.

3.      Per finalità relative a preparazione e partecipazione ai concorsi pubblici possono essere ammessi a frequentare altresì, previo pagamento della quota di cui al comma precedente, soggetti non appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

4.      Entro il mese di febbraio di ogni anno la Giunta comunale individua, eventualmente su proposta della Conferenza dei servizi, le materie ed i profili professionali ai quali sono diretti i corsi di aggiornamento e formazione.

5.      Dell'avvenuta approvazione della delibera e del relativo programma ne è dato avviso pubblico da trasmettere anche ai Comuni vicini.

6.      Alla fine di ciascun corso, i dipendenti cine vi hanno preso parte, devono sottoporsi ad apposito esame tendente ad accertare il profitto conseguito. L'esame è tenuto dai docenti del corso.

7.      A coloro che superano con profitto l'esame di cui al precedente comma, viene rilasciato apposito attestato che costituisce titolo valutabile nelle procedure concorsuali di cui ai successivi articoli.

Art. 30 - Partecipazione a corsi esterni

1.        I1 Comune, per le materie non trattate dai corsi di cui al presente capo, agevola, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, la partecipazione dei dipendenti a corsi di specializzazione, formazione ed aggiornamento professionale organizzati da altri Enti.

Art. 31 - Autorizzazione al personale dipendente a svolgere all’esterno dell’Ente, attività professionali di consulenza

1.      Il Dirigente autorizza, previa deliberazione della G.M., caso per caso, il personale dipendente a svolgere attività professionale o di consulenza o di docenza, o a partecipare a commissioni di concorso o di altro genere, all'esterno dell'Amministrazione comunale, nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni di legge e di contratto vigenti al momento della richiesta avanzata dagli interessati.

2.      L'autorizzazione è subordinata all'esercizio delle attività suddette al di fuori dell'orario di lavoro, salvo eccezione, a condizione che tale esercizio non pregiudichi l'attività ed il rendimento dei dipendente né determini conflitti di interesse con l'Amministrazione comunale.

CAPO IV - RAPPORTI E RESPONSABILITA'

Art. 32 - Obbligo di parere

1.      I pareri di cui all'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000 sono espressi dai Dirigenti o, in mancanza dai Responsabili dei servizi, su relazione istruttoria sottoscritta del Responsabile del procedimento o comunque del dipendente che ha curato la fase istruttoria della pratica.

2.      In caso di vacanza, assenza o impedimento del Dirigente, qualora non sia stato nominato il Responsabile del servizio, i pareri sono espressi dal dipendente di grado immediatamente inferiore in servizio nell'Ufficio interessato.

CAPO V - ACCESSO AGLI IMPIEGHI

REGOLAMENTAZIONE DEI CONCORSI PUBBLICI E DELLE PROGRESSIONI INTERNE

Art. 33 - Reclutamento del personale – Principi generali

1.      L’accesso agli impieghi del Comune avviene con contratto individuale di lavoro:

a)      tramite procedure selettive, per titoli ed esami o per soli esami, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano l’accesso dall’esterno in misura che viene, di volta in volta, fissata con la deliberazione di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale, di cui al successivo comma 4, tenendo conto, in particolare, delle professionalità esistenti all’interno;

b)      mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi della legislazione vigente per le categorie e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;

2.      Per le assunzioni obbligatorie dei soggetti aventi diritto, previa verifica della compatibilità dell’invalidità con le mansioni da svolgere, trova applicazione la legge 12 marzo 1999 n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

3.      Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi:

a)      adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b)      adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c)      rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d)      composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari di pubblica amministrazione, docenti, ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4.      Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

5.      Il comune, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvale delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. Sarà data applicazione ai contratti collettivi nazionali per la disciplina della materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall’articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall’articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall’articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione normativa e contrattuale della relativa disciplina.

6.      In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. L’amministrazione ha l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

7.      Le procedure per l’assunzione sono stabilite dal presente regolamento, ai sensi di quanto dispone l’art. 35 del D.L.vo n. 165/01, integrando le disposizioni contenute nel D.P.R. 30 maggio 1994, n. 487, recante “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.

8.      Nell’ambito della programmazione triennale del personale di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco, qualora sia stata attivata la mobilità collettiva di cui agli articoli 33 e 34 del D.L.vo n. 165/01.

Art. 34 - Progressione di carriera - Procedure selettive interne

(progressione verticale e orizzontale)

1.      Le procedure selettive interne devono svolgersi in modo da valorizzare la professionalità acquisita o acquisibile dal personale dipendente, esclusivamente all’interno dell’Ente, nell’ambito dei processi gestiti e delle funzionalità espresse dall’amministrazione, nell’interesse precipuo di quest’ultima di conseguire significativi risultati sugli investimenti operati, attraverso l’impiego ottimale e compiuto delle qualità individuali conseguite e delle attitudini lavorative dimostrate dal personale.

2.      I posti non destinati all’accesso dall’esterno di cui al comma 1, lett. a) del precedente articolo, possono essere ricoperti mediante procedure selettive interne finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.L., sottoscritto il 31 marzo 1999, tenendo conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle categorie di cui all’allegato A del citato C.C.N.L..

3.      Sono destinati alle selezioni interne, in particolare, i posti vacanti nei profili caratterizzati da professionalità acquisibile esclusivamente all’interno dell’Ente, individuati dalla giunta in sede di programmazione sul fabbisogno triennale.

4.      Alle procedure selettive del presente articolo è consentita la partecipazione del personale interno anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l’accesso dall’esterno, fatti salvi i titoli prescritti dalle norme vigenti.

5.      Anche i posti ammessi a selezione ai sensi del comma 2 sono coperti mediante accesso dall’esterno se la selezione stessa ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all’interno le professionalità da selezionare.

6.      Il personale riclassificato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive previste dal presente articolo, non è soggetto al periodo di prova.

7.      I criteri generali per le procedure di selezione interna, di cui ai successivi articoli, sono stabiliti dall’ente, previo esperimento del processo di concertazione mediante confronto, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. a) del citato C.C.N.L.

8.      La percentuale dei posti riservati agli interni è stabilita nella misura complessiva del 40% dei posti da ricoprire, con possibilità di giungere al 50% per particolari aree o qualifiche, fatte salve successive norme di maggior favore.

Art. 35 - Fasi del procedimento di selezione

1.      Il procedimento di selezione interna si articola, di norma, nelle seguenti fasi:

a)      adozione delle deliberazioni della giunta relative al fabbisogno triennale;

b)      approvazione e pubblicazione dell’avviso di selezione;

c)      presentazione delle domande e procedimento di ammissione;

d)      nomina della commissione giudicatrice;

e)      svolgimento delle prove;

f)        formazione della graduatoria e inquadramento dei vincitori della selezione;

Art. 36 - Avviso di selezione

1.      L’avviso di selezione è approvato con determinazione dirigenziale ed è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni.

2.      Dello stesso, durante il periodo della pubblicazione, è data comunicazione a cura dell’Ufficio Personale, a ciascun dirigente di settore che provvederà a darne adeguata informazione ai propri dipendenti, ancorché assenti per qualunque causa dal servizio ed alle organizzazioni sindacali interne, affinché sia assicurata l’opportuna diffusione.

3.      L’avviso contiene:

a)      il numero dei posti a selezione, la posizione economica e il trattamento economico lordo;

b)      le materie oggetto delle prove e la sede di svolgimento;

c)      il termine e le modalità di presentazione delle domande, con indicazione dei documenti da allegare;

d)      i requisiti per l’accesso, il titolo di studio richiesto, i titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni, i termini e le modalità della loro presentazione.

Art. 37 - Domanda di ammissione

1.      La domanda di ammissione, indirizzata al Comune di Velletri - Ufficio Personale, deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando e deve essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Velletri o spedita a mezzo R.R.R. entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio.

2.      La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante o dell’ufficio Protocollo. L’Ente non assume responsabilità per la dispersione di domande e/o di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito o da disguidi postali. Quando il termine di scadenza è festivo, è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

3.      Nella stessa domanda il candidato deve dichiarare:

4.      E’ consentita l’integrazione della domanda, con le modalità di cui al primo comma, entro il termine utile di presentazione della domanda stessa.

5.      L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti o di documentazione non sanabile è disposta con determinazione dal dirigente dell’Ufficio Personale.

Art. 38 - Rinvio

1.        Per gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande, alla dichiarazione di ammissione, alla nomina e al funzionamento della commissione giudicatrice si rimanda alle corrispondenti disposizioni stabilite per le selezioni esterne, in quanto applicabili.

Art. 39 - Progressione verticale

Criteri per l’accesso alla selezione

1.      La progressione verticale è limitata alla categoria immediatamente superiore a quella rivestita dal dipendente.

2.      Non è consentito il doppio salto di progressione di categoria attraverso un’unica procedura selettiva.

3.      Possono partecipare alle selezioni interne per il passaggio alla categoria superiore i dipendenti in servizio, non in prova, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, anche prescindendo dai titoli di studi ordinariamente previsti per l’accesso dall’esterno, fatti salvi quelli previsti dalle norme vigenti.

4.      La progressione si realizza mediante percorso selettivo per titoli ed esami/colloqui.

5.      Per la progressione dalla categoria A alla categoria B (posizione economica B1), costituiscono requisiti di accesso:

6.      Per il passaggio dalla categoria B1 alla categoria B3 giuridica, costituiscono requisiti d’accesso:

7.      Per la progressione dalla categoria B alla categoria C (posizione economica C1), costituiscono requisiti di accesso:

8.      Per il passaggio dalla categoria C alla categoria D (posizione economica D1), costituiscono requisiti di accesso:

9.      frequenza con profitto a corso/i di formazione plurispecialistici afferenti alle funzioni da assumere di almeno 60 ore complessive con verifica finale (quiz attinenti alle materie del corso/i seguito/i).

10.   Per il passaggio dalla categoria D1 alla categoria D3 giuridica, costituiscono requisiti d’accesso:

11.  Alle selezioni interne per il passaggio a profili professionali con trattamento tabellare corrispondente alle posizioni B3 e D3, possono accedere i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, classificato nei profili delle rispettive categorie con trattamento tabellare in posizione B1 e D1, a prescindere dall’effettiva posizione economica ricoperta in base alla progressione orizzontale.

12.  Il titolo di studio deve essere attinente al profilo e sarà, di volta in volta, specificato dal bando di concorso, secondo l’elenco di cui al successivo art. 54.

13.  Ai fini del conseguimento dell’idoneità è necessario il raggiungimento di una valutazione non inferiore a 7/10. L’idoneità è condizione per la successiva valutazione dell’anzianità e del titolo e presupposto per l’accesso alla prova d’esame.

Art. 39 bis - Uffici di supporto agli organi di direzione politica

1.    Potranno essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge. Tali uffici potranno essere composti dal personale dell’Ente o potranno essere formati da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato per un periodo non superiore alla durata del mandato del Sindaco in carica ovvero degli assessori al cui ufficio è destinato il collaboratore: in tal caso si applicherà ai predetti il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Enti Locali. La dotazioni di detti uffici sarà di due unità massimo per l’ufficio del Sindaco e di una unità massimo per gli uffici degli assessori. Ai collaboratori assunti con contratto a tempo determinato è attribuita la 6° qualifica funzionale.

2.    Per l’assunzione a tempo determinato dei predetti collaboratori si procederà al reclutamento mediante assunzione diretta, in quanto l’elemento fiduciario è determinante nell’individuazione dei soggetti, previsti al di fuori della pianta organica, purché in possesso dei seguenti requisiti, da specificarsi in apposito curriculum:

a)           tutti i requisiti generali previsti dalla vigente normativa per accedere agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni;

b)          diploma di istruzione di 2° grado o attestato professionale, non inferiore a tre anni, rilasciato da enti pubblici.

3   Ai collaboratori addetti all’Ufficio del Sindaco potrà essere richiesta una specifica competenza professionale nel campo amministrativo da specificare in apposito curriculum, potranno anch’essi essere assunti direttamente a tempo determinato e qualora ricorrano i requisiti professionali e culturali, con retribuzione o compenso riferiti alle qualifiche dell’area direttiva del CCNL del comparto enti locali.

Art. 39 ter - Disposizioni per la categoria A

1.      Nell’ambito della riorganizzazione dell’Ente si procederà, per la categoria A, a favorire, tramite progressioni verticali, il passaggio del personale nella categoria B, in ossequio agli accordi sindacali sottoscritti. Il personale attualmente collocato nella stessa, che ha acceduto ai percorsi formativi, conclusi con votazione finale, sarà inquadrato nella posizione economica iniziale della categoria B.

 

 

Art. 40 - Procedure di selezione

1.      La progressione si realizza mediante percorso selettivo per titoli ed esami.

2.      I candidati risultati idonei nelle verifiche dei corsi di formazione, saranno ammessi alla successiva prova selettiva così articolata:

Art. 41 - Procedure di valutazione

1.      Nella valutazione dei titoli culturali, dell’anzianità di servizio e della prova d’esame va ricercato un opportuno equilibrio. A tal fine, su una valutazione massima di 30/30, si conviene di attribuire 10/30 alla prova d’esame, 10/30 all’anzianità di servizio e 10/30 ai titoli culturali.

2.      L’anzianità di servizio viene valutata, tenendo conto di quella prestata presso altre pubbliche amministrazioni.

3.      titoli culturali sono così valutati:

 

Selezione per il passaggio dalla categoria A alla categoria B

Titoli culturali (punteggio massimo 10/30)

Punti

Media inferiore

4

Diploma scuola secondaria (assorbente il punteggio previsto per la scuola elementare e media inferiore)

7

Idoneità a procedura selettiva per categoria superiore

3

 

Anzianità di servizio nella categoria A (punteggio massimo 10/30)

Punti

Per i primi due anni

1

Per gli anni successivi (per ogni anno)

3

Selezione per il passaggio dalla categoria B1 alla categoria B3

Titoli culturali (punteggio massimo 10/30)

Punti

Diploma scuola secondaria con frequenza quadriennale

5,5

Diploma scuola secondaria con frequenza quinquennale

7

Idoneità a selezione per categoria superiore

3

Selezione per il passaggio dalla categoria B alla categoria C

Titoli culturali (punteggio massimo 10/30)

Punti

Diploma scuola secondaria con frequenza quadriennale

5

Diploma scuola secondaria con frequenza quinquennale

6,5

Laurea breve (si aggiunge alla valutazione del diploma di scuola secondaria)

2

Laurea (si aggiunge alla valutazione del diploma di scuola secondaria)

3

Idoneità a selezione per categoria superiore

3

 

Anzianità di servizio nella categoria B (punteggio massimo 10/30)

Punti

Per i primi tre anni

1

Per gli anni successivi (per ogni anno)

3

Selezione per il passaggio dalla categoria C alla categoria D

Titoli culturali (punteggio massimo 10/30)

Punti

Laurea breve

5

Laurea

6,5

Abilitazione professionale, Master, Dottorato, Specializzazione

0,5

Idoneità a selezione per categoria superiore

3

 

Anzianità di servizio nella categoria C (punteggio massimo 10/30)

Punti

Per i primi tre anni

1

Per gli anni successivi (per ogni anno)

3

 

Selezione per il passaggio dalla categoria D1 alla categoria D3

Titoli culturali (punteggio massimo 10/30)

Punti

Laurea breve

5

Laurea

6,5

Abilitazione professionale, Master, Dottorato, Specializzazione

0,5

Idoneità a selezione per categoria superiore

3

 

Anzianità di servizio nella categoria D (punteggio massimo 10/30)

Punti

Per i primi tre anni

1

Per gli anni successivi (per ogni anno)

3

 

Art. 42 - Profili riservati agli interni

1.      Ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. L.vo n. 267 del 2000, che prevede espressamente per gli Enti che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie la possibilità di attivare concorsi interamente riservati al personale interno, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita all’interno dell’Ente, il Comune, in deroga al comma 1 dell’art. 4 del C.C.N.L. del 31.03.1999, provvederà a definire in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale e del piano annuale delle assunzioni, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali, i profili professionali in cui il profilo appartenente alla categoria superiore rappresenti il naturale sviluppo del profilo appartenente alla categoria inferiore, ed implichi per la sua idonea copertura, l’avvenuta acquisizione di una conoscenza del territorio o delle problematiche interne all’Ente.

2.      Alla riserva può accedere il personale in possesso dei seguenti requisiti concorrenti:

a)      aver maturato tre anni di servizio nella medesima area professionale;

b)      inquadramento nella categoria immediatamente inferiore al posto a concorso;

c)      possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto, fatti salvi i titoli abilitativi previsti dalla legislazione vigente.

3.      I concorsi interni si articolano nelle medesime prove previste per la progressione verticale. E’ possibile avvalersi della procedura del corso - concorso interno.

4.      In caso di infruttuosità del concorso per carenza di partecipazione o per inidoneità dei partecipanti, i posti verranno coperti con la procedura di accesso dall’esterno.

Art. 43 - Progressione orizzontale (progressione economica all’interno della categoria)

1.      La progressione economica all’interno di ciascuna categoria si realizza con l’organizzazione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive risultanti dalla tabella B), allegata al C.C.N.L. stipulato il 31 marzo 1999, nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall’art. 14, comma 3, del medesimo contratto. Detta progressione economica si realizza, altresì, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 5 del citato C.C.N.L. 31 marzo 1999, completati ed integrati in sede di contrattazione decentrata giusta quanto disposto dell’art. 16, comma 1 del sopraccitato C.C.N.L.

2.      Ai sensi dell’integrazione disposta nel contratto collettivo decentrato all’interno di ogni categoria sono previste le progressioni economiche.

3.      I periodi di aspettativa regolarmente accertati e fruiti dal dipendente in astensione obbligatoria di cui alla legge 1204/71 o in aspettativa per attività sindacale di cui alla legge 300/70, vengono considerati come presenza effettiva ai fini delle valutazioni per eventuali progressioni orizzontali. Per gli altri fattori di valutazione l’Amministrazione Comunale dovrà operare le valutazioni con riferimento ai periodi di lavoro precedenti prestati dal dipendente, avvalendosi anche di esperienze lavorative risultanti dai documentati curricula.

4.      La progressione economica orizzontale si sviluppa secondo i percorsi interni alle categorie di seguito indicate:

·          da A1 a A4

·          da B1 a B6

·          da C1 a C4

·          da D1 a D5

5.      Ai sensi dell’art. 12, comma 3 del CCNL 31 marzo 1999, a decorrere dall’anno 2002 i percorsi delle categorie B e D sono unificati in un unico percorso da B1 a B6 e da D1 a D5.

Art. 44 - Principio del costo medio ponderato

1.      Al fine di favorire una equilibrata collocazione del personale in tutte le posizioni di sviluppo, a decorrere dall’1 gennaio 2001, è stabilito il vincolo di spesa secondo cui il costo medio ponderato del personale, collocato in ciascun percorso economico di sviluppo, non può superare il valore medio del percorso dello stesso, secondo il principio stabilito nell’art. 16, comma 2, del CCNL 1999 e salva diversa disciplina eventualmente definita tra le parti stipulanti il CCNL.

2.      Ai fini di cui al comma 1, l’ufficio contabile dovrà calcolare il valore medio degli importi stabiliti per lo stesso percorso economico di ciascuna categoria e verificare che il costo medio ponderato del personale, collocato in ciascun percorso economico di categoria, non superi il valore medio calcolato.

Art. 45 - Requisiti di partecipazione

1.      Alle selezioni per i passaggi in ciascuno dei percorsi economici di categoria possono partecipare i dipendenti in servizio, non in prova, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, classificati nella stessa categoria, ma in posizione economica immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione.

Art. 46 - Procedimento della selezione orizzontale

1.      Il procedimento delle selezioni per i percorsi orizzontali si articola nelle seguenti fasi:

·        pianificazione annuale del responsabile del Servizio dei percorsi selettivi orizzontali, in relazione ai criteri specificati in sede di contrattazione decentrata;

·        approvazione e pubblicazione dell’avviso di selezione;

·        presentazione delle domande e procedimento di ammissione;

·        formazione della graduatoria e inquadramento dei vincitori della selezione nelle nuove posizioni economiche.

2 . L’Amministrazione da la possibilità a ciascun dipendente di partecipare ,avendone i requisiti, alle procedure di selezione orizzontali, compatibilmente con le disponibilità finanziarie , con cadenza annuale

Art. 47 - Criteri di valutazione per i passaggi orizzontali

1.      La valutazione delle prestazioni e dei risultati ai fini della progressione economica orizzontale, di competenza dei Dirigenti, viene effettuata a cadenza periodica (semestralmente) ed è tempestivamente comunicata al dipendente attraverso le schede di valutazione, di cui agli allegati D e D1 del contratto collettivo decentrato.

2.      Per garantire un idoneo riscontro della metodologia adottata viene istituita una commissione per la valutazione dell’efficacia, affidabilità, correttezza e trasparenza del metodo adottato, costituita dal direttore generale (o segretario generale, in mancanza della figura del direttore, in qualità di coordinatore dei dirigenti) dai dirigenti di area e, in materia paritetica, da componenti della RSU e delle RSA.

3.      I dipendenti potranno presentare delle osservazioni laddove si evidenzino carenze strutturali, economiche, strumentali od organizzative, che possano incidere sul risultato e, conseguentemente, sulla valutazione.

4.      La commissione, al fine di attuare un raffreddamento dei conflitti, si esprime in merito alle osservazioni presentate dai dipendenti ed alle controdeduzioni dei dirigenti. Il parere della commissione è vincolante.

5.      Ai fini della selezione per la progressione orizzontale costituiscono elementi di valutazione, secondo i criteri di seguito indicati:

 

Anzianità di servizio (Max 40 punti per 15 anni)

Punti

I primi due anni di servizio congiuntamente

1

Per ogni anno successivo ai primi due

3

 

Giudizio del Responsabile del servizio (Max 30 punti)

Punti

Insufficiente

0

Sufficiente

6

Buono

15

Distinto

20

Ottimo

30

 

Titoli di studio/Corsi di aggiornamento/Qualificazione professionale (Max 30 punti)

Punti

Per ogni corso di aggiornamento e qualificazione di durata non inferiore a 15 ore

5

Per ogni encomio e/o elogio

6

Per il possesso della laurea nelle fasce in cui non è prevista come titolo di studio minimo  per le progressioni verticali

10

Per il possesso del diploma nelle fasce in cui non è previsto come titolo di studio minimo per le progressioni verticali

5

Per idoneità a concorso relativo a mansioni superiori a quelle svolte

7

Eventuali invalidità contratte come causa di servizio

Punti

Dalla prima alla sesta categoria

7

Settima e ottava categoria

5

Infermità contratte per infortunio sul lavoro

Punti

Fino a 10 punti d’invalidità assegnate dall’INAIL

5

Oltre 10 punti

7

Punteggio negativo per sanzioni disciplinari (confluiscono nel giudizio del responsabile del servizio)

Punti

Per ogni richiamo scritto

-2

Per ogni censura o multa

-5

Per ogni sospensione

-7

Art. 48 - Punteggio base per la progressione economica orizzontale

1.      Il punteggio minimo per la progressione economica orizzontale all’interno di ciascuna categoria è così stabilito:

·        punti 60 per le categorie A e B;

·        punti 65 per la categoria C;

·        punti 70 per la categoria D.

Art. 49 - Procedure selettive esterne

1.      L’assunzione all’impiego dall’esterno avviene in base alle procedure selettive di cui all’art. 1 lett. a) del Regolamento approvato con D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, secondo la previsione dell’art. 35, in conformità ai principi ivi indicati.

Art. 50 - Preselezione

1.      L’Amministrazione può prevedere nel bando di concorso di ricorrere, quando le circostanze o il profilo professionale lo richiedono, al metodo della preselezione che consiste nel selezionare i concorrenti attraverso specifiche prove attitudinali, così da ammettere alle prove scritte un numero limitato di concorrenti, da indicare nel bando di concorso.

Art. 51 - Svolgimento delle prove concorsuali tramite soggetto esterno

1.      Ai fini di operare nel rispetto dei principi di economicità, celerità e trasparenza nello svolgimento delle procedure di concorso, l’Ente valuta l’opportunità di far ricorso ad imprese specializzate nell’applicazione di procedure automatizzate per la gestione di concorsi pubblici, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica.

2.      L’impresa si pone in un rapporto di collaborazione con la Commissione, adempiendo le direttive da questa indicate per lo svolgimento delle procedure, costituendo un ausilio tecnico – operativo all’attività di quest’ultima.

3.      L’Ente può affidare all’impresa lo svolgimento operativo di una o più fasi ovvero dell’intera procedura concorsuale, ivi compresa la fornitura dei modelli delle domande ai fini di una gestione automatizzata del riscontro di regolarità, fino alla fase concorsuale vera e propria ed alla formazione della graduatoria finale.

4.      Per alcuni profili caratterizzati da assunzione di particolari responsabilità, intensità di ritmi lavorativi, gestionali, organizzativi, l’impresa, su richiesta della Commissione, predispone appositi test che siano in grado di fornire un’obbiettiva valutazione dei seguenti elementi:

·        conoscenza tecnica e/o tecnologica applicabile a casi concreti;

·        capacità di adattamento alle situazioni;

·        capacità di lavorare in situazioni che possono comportare coinvolgimento emotivo ed assunzione di elevati livelli di responsabilità.

Art. 52 - Copertura dei posti

1.      Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data della selezione, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei tre anni successivi. I posti disponibili da mettere a selezione devono essere coperti entro 6 mesi dalla data del relativo bando.

2.      Nel bando di selezione l’amministrazione indica soltanto il numero di posti disponibili alla data del bando stesso, precisando che la graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nella stessa posizione funzionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione della selezione medesima, ai sensi dell’art. 91 comma 4 del D.L.vo 267/00.

Art. 53 - Requisiti generali – Limiti d’età

1.      Per accedere all’impiego dall’esterno, gli interessati dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693; la partecipazione alle selezioni non è soggetta ai limiti d’età, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

2.      Limitatamente alle professionalità appartenenti al Corpo di P.M. (cat. C e D) è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a)      non essere stati riconosciuti “obiettori di coscienza” (legge 8.7.98, n. 230);

b)      non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge n. 68/99 (art. 3, comma 4);

c)      non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

d)      non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

Art. 54 - Requisiti generali - Titoli di studio

DIRIGENTI

Dirigenti amministrativi: Laurea in Giurisprudenza o titolo equipollente

Dirigenti del settore finanziario: Laurea in Economia o titolo equipollente

Dirigenti dei settori tecnici: Laurea in Ingegneria o in Architettura

 

Al concorso per esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale possono essere ammessi i candidati, muniti della laurea come sopra previsto, e che si trovino in una delle seguenti posizioni:

-         Essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolto in posizioni funzionali per l’accesso alle qualiè richiestoli possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo è ridotto a quattro anni;

-         Essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricompresse nel campo di applicazione dell’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/01, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;

-         Aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;

-         Essere cittadini italiani che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;

-         Essere muniti di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione;

-         Essere dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle previste per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 17 comma 3 L. 400/88. Tali dipendenti devono aver maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all’interno delle strutture stesse;

-         Aver svolto almeno cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto, con relativa iscrizione all’Albo ove necessaria.

CATEGORIA D

Area Amministrativa: Laurea in Giurisprudenza o titolo equipollente

Area Tecnica: Laurea in Ingegneria o Architettura

Area Finanziaria: Laurea in Economia o titolo equipollente

Avvocato: Laurea in Giurisprudenza e abilitazione all’esercizio della professione

Analista: Laurea in Informatica o Ingegneria con indirizzo informatico o titolo equipollente

Farmacista: Laurea in Farmacia ed abilitazione alla professione

Psicologo: Laurea in Psicologia e abilitazione alla professione

Addetto stampa: Laurea ed iscrizione all’Albo dei Pubblicisti

Archeologo: Laurea in Archeologia o titolo equipollente

Bibliotecario: Laurea in Lettere o titolo equipollente

Assistente sociale: apposita laurea e iscrizione all’Albo

Conservatore: Laurea in Lettere o titolo equipollente

Archivista: Laurea in Lettere o titolo equipollente

CATEGORIA C

Programmatore e operatore informatico: Diploma di perito informatico ovvero diploma equivalente con specializzazione in informatica, o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto e con esame finale.

Amministrativo: Diploma di maturità

Tecnico: Diploma di maturità di geometra

Ragioniere: Diploma di maturità in ragioneria

Perito industriale: Diploma di maturità di perito industriale

Perito agrario: Diploma di maturità di perito agrario

Assistente archivio storico: Diploma di maturità

Operatore sala macchine: Diploma di maturità tecnica

Istruttore P.M.: Diploma di maturità

Assistente di museo: Diploma di maturità

Vigile Urbano: Diploma di maturità

CATEGORIA B3

Capo operaio: Diploma di maturità

Video terminalista: Diploma di maturità

Disegnatore tecnico: Diploma di maturità

Autista macchine: Diploma di maturità e abilitazione specifica

Altri profili di cat. B3: Diploma di maturità

Coordinatori autisti: Diploma di maturità

Messo terminalista: Diploma di maturità

Art. 55 - Selezione mediante concorso pubblico - Bando di concorso

1.      Il bando di concorso pubblico, indetto con provvedimento del responsabile del servizio personale, deve contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall’art. 3, comma 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487:

a)      il numero dei posti messi a concorso, il profilo professionale, l’area e la categoria di appartenenza con il relativo trattamento economico;

b)      l’indicazione dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso;

c)      se trattasi di concorso per titoli ed esami o per soli esami;

d)      le dichiarazioni da farsi nella domanda a cura dell’aspirante;

e)      le lingue straniere tra cui scegliere quella per il colloquio previsto nell’ambito della prova orale ai sensi dei successivi articoli.

f)        i documenti ed i titoli da allegarsi alla domanda;

g)      l’ammontare della tassa da corrispondere per la partecipazione al concorso e le modalità di versamento;

h)      la dichiarazione relativa al rispetto delle norme di cui alla legge n. 68/99;

i)        i termini per l’assunzione in servizio dei vincitori;

j)        le modalità che saranno seguite per convocare i concorrenti ammessi alle prove concorsuali;

k)      ogni altra notizia ritenuta necessaria o utile;

l)        l’informativa, ai sensi della legge 675/96, sull’utilizzo e il trattamento dei dati personali dei candidati risultati idonei, anche per finalità analoghe a quelle del bando.

2.      Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti per tutti coloro che sono chiamati ad operare nella procedura concorsuale, possono essere variate prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande e con contestuale protrazione del termine di presentazione dell’istanza per un periodo di tempo pari a quello già trascorso dalla data del bando. Alla variazione dovrà essere assicurata la stessa pubblicità osservata per il bando.

3.      Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il titolo di studio, così come precisato dall’art. 54.

Art. 56 - Diffusione del bando di concorso

1.      Il bando, ovvero l’avviso del concorso, sarà pubblicato nel rispetto delle procedure vigenti alla data della sua approvazione.

2.      Il bando integrale deve essere pubblicato tramite affissione all’albo pretorio comunale e dei comuni confinanti, nonché nei consueti luoghi di affissione del comune.

Art. 57 - Riapertura del termine e revoca del concorso

1.      L’Ente può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorché il numero delle domande presentate entro tale termine appaia, a giudizio insindacabile dell’organo preposto, insufficiente per assicurare un esito soddisfacente del concorso.

2.      L’Amministrazione ha inoltre facoltà di revocare il concorso, per ragioni di interesse pubblico in qualunque fase.

Art. 58 - Domanda di ammissione al concorso – termini e modalità

1.      La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice conformemente allo schema approvato con il bando, dovrà essere inviata per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentata a mano entro il termine fissato dal bando. Sulla busta di spedizione dovrà essere chiaramente riportato il concorso, il nome e il cognome del candidato.

2.      La data di spedizione della domanda é stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

3.      Il comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause, non imputabili al comune stesso.

4.      Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’assunzione nel pubblico impiego alla data di scadenza del termine stabilito dal bando.

5.      In ogni caso la domanda deve contenere:

a)      il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;

b)      il codice fiscale;

c)      l’espressa indicazione del concorso al quale si intende partecipare;

d)      il possesso della cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale, n. 61;

e)      iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f)        di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;

g)      la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h)      l’idoneità fisica all’impiego;

i)        il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dalla legge n. 68/99;

j)        la non destituzione dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero la non decadenza dall’impiego stesso ai sensi dell’art. 12 lett. d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1995, n. 3;

k)      la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

l)        il possesso del titolo di studio richiesto;

m)    i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e, nel caso di concorsi per titoli ed esami, il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini dalla valutazione;

n)      l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale nonché del numero telefonico.

o)      il proprio consenso al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui all’art. 10 della legge 675/96.

6.      I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

7.      La domanda deve essere sottoscritta dal candidato.

8.      La mancanza delle dichiarazioni di cui alle lett. a) e c), ovvero la mancata sottoscrizione della domanda determina l’esclusione dal concorso. L’incompletezza o inesattezza delle restanti dichiarazioni comporta irregolarità della domanda, da sanarsi mediante la produzione di dichiarazione integrativa, da effettuarsi nel termine indicato dall’amministrazione.

Art. 59 - Documenti da allegare alla domanda

1.      I concorrenti dovranno allegare alla domanda, in carta semplice:

a)      il documento comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso;

b)      eventuali altri documenti e titoli la cui produzione sia esplicitamente prescritta dal bando di concorso;

c)      eventuali titoli ai fini della riserva della precedenza o della preferenza nella nomina, così come individuati dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 5 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, nonché dall’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127; come modificato dall’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. I periodi di servizio prestati come “lavoratori socialmente utili” costituiscono titolo di preferenza nei concorsi per i quali è richiesta la medesima professionalità ai sensi di cui all’art. 12, commi 1 e 3 del D.L.vo n. 468/97;

d)      tutti i titoli di merito ritenuti rilevanti agli effetti del concorso per la loro valutazione.

2.      Tra i titoli di merito può essere valutato anche il curriculum professionale, la cui presentazione è facoltativa. Lo stesso deve comprendere solo dichiarazioni che possono essere formalmente documentate e deve essere debitamente sottoscritto dal candidato.

3.      Tutti i documenti allegati in copia alla domanda devono essere debitamente autenticati, anche con autocertificazione. Tutti i documenti, ove non siano già stati specificatamente elencati nella domanda, devono essere descritti in un elenco in carta semplice da unirsi alla domanda stessa, sottoscritto dall’interessato.

Art. 60 - Ammissione ed esclusione dal concorso

1.      Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l’Ufficio Personale procede all’esame delle stesse e della documentazione allegata ai soli fini dell’ammissibilità dei concorrenti, provvedendo a formare un elenco:

·        dei candidati ammessi in via definitiva;

·        dei candidati ammessi con riserva la cui posizione è suscettibile di regolarizzazione;

·        dei candidati esclusi.

2.      L’esclusione dal concorso viene disposta dal Dirigente dell’Ufficio Personale ed è comunicata immediatamente al candidato, con indicazione dei motivi che l’hanno determinata a termini di legge del presente regolamento.

3.      Qualora sia necessaria la preselezione, tutti i candidati che hanno presentato domanda nei termini sono ammessi alla preselezione stessa con riserva. In tal caso il giudizio di ammissibilità di cui al presente articolo sarà effettuato dopo la preselezione, con riferimento alle domande dei soli candidati che l’avranno superata.

Art. 61 - Imposta di bollo

1.      L’istanza di partecipazione ai concorsi, nonché la documentazione allegata, è esente dal bollo (D.M. 20 agosto 1992, Tariffa, parte prima, art. 3, note).

Art. 62 - Commissione esaminatrice

1.      La commissione esaminatrice, unica per le prove di selezione e l’eventuale preselezione, sarà nominata con determinazione dirigenziale nel rispetto delle norme di cui all’art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 9 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, nonché dagli articoli 35 e 57, comma 1, lett. a) del D.lgs. 165/01.

2.      La commissione sarà così composta:

a)      Da un  dirigente pubblico con funzioni di presidente;

b)      da 2 membri effettivi, se dipendenti da ente locale di posizione non inferiore a quella dei posti a concorso, esperti nelle materie oggetto del concorso stesso;

3.      La presidenza della commissione può essere assegnata al segretario comunale o ad un dirigente di un altro ente territoriale.

4.      Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per l’esame di lingue straniere, di informatica e per le materie speciali.

5.      Con lo stesso provvedimento si provvederà alla nomina del segretario della commissione nella persona di un dipendente di categoria superiore o pari a quella del posto oggetto di selezione.

6.      Per la eventuale suddivisione della commissione in sottocommissioni, trova applicazione l’art. 9, comma 3, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’art. 9, comma 4 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.

7.      La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per le procedure selettive dalle progressioni verticali.

8.      I componenti della Commissione, il segretario ed i componenti del comitato di vigilanza non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità tra loro e con i candidati. Gli stessi, prima di iniziare i lavori, verificano l’insussistenza di cause di incompatibilità tra loro e con i candidati, ai sensi del comma seguente, dandone atto nel verbale o rendendo apposita dichiarazione allegata allo stesso.

9.      Costituiscono cause di incompatibilità:

·        il trovarsi in situazione di grave inimicizia;

·        l’essere unito da vincolo di matrimonio o convivenza;

·        l’essere unito da vincolo di parentela o affinità fino al 4° grado compreso;

10.  Chi sia venuto successivamente a conoscenza di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di impedimento sopraccitate, è tenuto a dimettersi immediatamente.

11.  Qualora emerga nel corso dei lavori la sussistenza ab origine di uno dei citati impedimenti, le operazioni di selezione effettuate fino a quel momento sono annullate.

12.  Nel caso di incompatibilità intervenuta nel corso della procedura di selezione si procede unicamente alla surrogazione del componente interessato.

13.  Il Segretario, qualora un membro della Commissione non si presenti senza valida giustificazione ad una seduta della Commissione, deve provvedere a dare tempestiva comunicazione all’Ufficio Personale. In tal caso, e nell’ipotesi d’impedimento grave e documentato dei membri della Commissione, si procederà alla relativa sostituzione. I lavori sono ripresi dal punto in cui si era giunti prima della modifica; al Commissario neo-nominato vengono sottoposti, per presa visione ed atto, i verbali inerenti alle operazioni espletate e le eventuali votazioni già attribuite. In ogni caso le operazioni di selezione già iniziate non devono essere ripetute. Il Commissario uscente è vincolato al segreto per le sedute cui ha partecipato. Nel caso di impedimento temporaneo del Segretario, ne assume le funzioni il membro più giovane di età. Qualora l’impedimento si protragga per più di due sedute, il Segretario viene sostituito su richiesta del Presidente.

14.  Tutti i componenti della Commissione assumono i medesimi obblighi e doveri.

Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta di voti e a scrutinio palese.

Il Presidente e i due esperti tecnici hanno diritto di voto in ciascuna fase della selezione e su tutte le prove. Gli esperti in lingua straniera, in informatica e nelle altre materie speciali in ciascuna fase della selezione, hanno diritto di voto unicamente nella parte di propria competenza.

15.  Durante lo svolgimento delle prove scritte o pratico–operative i componenti della Commissione possono assentarsi solo a fronte di necessità e sempre che siano costantemente presenti almeno due commissari. Al termine della prova scritta o pratico–operativa devono essere presenti tutti i  commissari per effettuare le operazioni di chiusura.

16.  La Commissione, ferme restando le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti allo svolgimento delle prove, può avvalersi del personale messo a disposizione dall’Ente, scelto tra i propri dipendenti.

Art. 63 - Adempimenti della commissione esaminatrice

1.      La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo delibera a maggioranza di voti palesi e con la presenza, a pena di nullità, di tutti i suoi componenti, in relazione:

·        alla cessazione dell’incarico di componente di commissione esaminatrice;

·        agli adempimenti della commissione;

·        alla trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali;

·        agli adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte;

·        agli adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte;

·        al processo verbale delle operazioni d’esame e formazione delle graduatorie;

2.      Trovano applicazione gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, e 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

3.      La composizione della commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del concorso, salvo che in caso di decesso, di incompatibilità o di impedimenti sopravvenuti ovvero per perdita della qualifica di base per i funzionari e salvo il caso di cessazione dal servizio per collocamento a riposo.

4.      Verificandosi una di tali evenienze, viene nominato un membro in sostituzione.

5.      La seduta di insediamento della commissione esaminatrice è convocata dal presidente della stessa entro 30 giorni dalla partecipazione della nomina.

6.      Il segretario della commissione consegna alla stessa, in copia:

·        il bando di concorso;

·        il provvedimento di costituzione della commissione esaminatrice;

·        il provvedimento che approva le operazioni di ammissione;

·        il presente regolamento e, in originale, le domande di ammissione ed i documenti relativi.

Art. 64 - Compensi

1.      Ai componenti le commissioni ed ai componenti del comitato di vigilanza spettano, se e in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta.

Art. 65 - Valutazione dei titoli e degli esami - Punteggio

1.      La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi:

a)      punti 30 per ciascuna prova scritta;

b)      punti 30 per ciascuna prova pratica;

c)      punti 30 per ciascuna prova orale;

d)      punti 10 per i titoli.

Art. 66 - Valutazione dei titoli

1.      Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad essi riservati dal precedente articolo, sono cosi ripartiti:

                   I.      Categoria – Titoli di studio                                       Punti                  4

                 II.      Categoria – Titoli di servizio                                     Punti                  4

              III.      Categoria – Curriculum formativo e professionale     Punti                  1

              IV.      Categoria – Titoli vari e culturali                               Punti                  1

                                                                                              Totale              10

2.      La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e dopo la correzione degli elaborati, solo per i candidati ammessi all’orale.

Art. 67 - Valutazione dei titoli di studio

1.      I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti secondo le indicazione previste nel bando.

2.      Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l’ammissione, che saranno valutati fra i titoli vari.

Art. 68 - Valutazione dei titoli di servizio e del servizio militare

1.      I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti:

a.       servizio prestato nella stessa area del posto a concorso:

(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)

a.1 stessa categoria o superiore                                                                punti 0,25

a.2 in categoria inferiore                                                                           punti 0,15

b.      servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso:

(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)

b.1 stessa categoria o superiore                                                                punti 0,2

b.2 in categoria inferiore                                                                           punti 0,1

c.       servizio militare:

in applicazione dell’art. 22, comma 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e l’arma dei carabinieri, sono valutati come segue:

·        servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico (precedente lett. a.1);

·        servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale o di militare o di carabiniere semplice, come servizio non specifico (precedente lett. b.1).

2.      La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l’unico documento probatorio per l’attribuzione del detto punteggio.

3.      I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri in proporzione.

4.      I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio.

5.      Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.

Art. 69 - Valutazione del curriculum professionale

1.      Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto al posto da ricoprire, ivi compresi i tirocini non valutabili in relazione a particolari norme di legge. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.

Art. 70 - Valutazione dei titoli vari

1.      Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della commissione, tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie precedenti.

Art. 71 - Valutazione delle prove d’esame

1.      Il superamento di ciascuna delle previste prove d’esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 21/30.

2.      Le prove d’esame dovranno svolgersi nel seguente ordine:

a)      prove scritte;

b)      prove orali.

Art. 72 - Prove concorsuali - Svolgimento delle prove

1.      Il diario delle prove scritte sarà reso noto ai candidati almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, secondo le modalità descritte nel bando. Nel medesimo avviso si preciserà anche se è consentita o meno, durante le prove scritte e/o pratiche, la consultazione di testi di legge od altro e di quale tipo.

2.      Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove precedenti e nella valutazione dei titoli. L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

3.      Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

4.      Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che sarà affisso nella sede degli esami.

5.      Il calendario di tutte le prove, scritte ed orali, può formare oggetto di un’unica comunicazione rispettando i termini di cui ai precedenti commi.

6.      Nel fissare le date delle prove concorsuali, la commissione terrà conto dell’esigenza del rispetto del riposo sabbatico e delle festività ebraiche, ai sensi dell’art. 5 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e del D.M. 6 aprile 1989.

Art. 73 - Prove concorsuali

1.      Le prove concorsuali si distinguono in prove scritte, di cui una eventualmente pratica, e in prove orali, idonee a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla funzione da ricoprire.

2.      A seconda della professionalità richiesta, le prove devono inoltre accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra quelle indicate nel bando. Detto accertamento viene inserito nell’ambito della prova orale.

Art. 74 - Prove scritte

1.      La prova scritta può essere teorica, teorico – pratica o pratica. Si intende:

a)      per prova scritta teorica:

·        quella che chiama il candidato ad esprimere cognizioni di ordine dottrinale, valutazioni astratte e costruzioni di concetti attinenti a temi tratti dalle materie oggetto della prova;

b)      per prova scritta teorico – pratica:

·        quella che, oltre a chiamare il candidato alle prestazioni di cui alla prova teorica, sollecita valutazioni attinenti a concreti problemi di vita amministrativa corrente, mediante applicazione delle nozioni teoriche sollecitate;

c)      per prova scritta pratica:

·        quella che si basa principalmente sull’analisi e risoluzione di problematiche di gestione attiva mediante l’uso di casi simulati e nella quale l’aspetto dottrinario e teorico è considerato meramente propedeutico. La prova pratica tende ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere. La commissione procura di mettere a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali, necessari per l’espletamento della prova e può autorizzare i concorrenti ad utilizzare materiale proprio.

Art. 75 - Prova orale

1.      Per prova orale si intende quella nella quale si tende, attraverso interrogazioni sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando, a conoscere la preparazione, l’attitudine e l’esperienza dei concorrenti, il loro modo di esporre ed ogni altro aspetto relazionale.

2.      La commissione, prima dell’inizio della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie d’esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

3.      La prova orale è volta altresì ad accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.

Art. 76 - Svolgimento e valutazione delle prove

Formazione della graduatoria di merito - Criteri di valutazione delle prove d’esame

1.      Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione di ciascuna prova d’esame.

2.      Qualora la valutazione delle prove d’esame non ottenga voto unanime da parte di tutti i commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto – da verbalizzare – e viene assegnato al concorrente, per ciascuna prova, il punteggio risultante dalla somma dei voti espressi da ciascun commissario.

Art. 77 - Durata e data delle prove

1.      Per lo svolgimento delle prove scritte, la commissione assegna, in relazione all’importanza di ciascuna prova, il termine massimo che dovrà essere comunicato ai concorrenti prima dell’inizio della prova.

2.      Il detto termine dovrà essere indicato dalla commissione in calce a ciascun tema o questionario e comunicato ai concorrenti, contestualmente alla dettatura del testo del tema o del questionario da svolgere.

3.      Per le prove scritte e pratiche, la durata, di volta in volta, sarà fissata, a sua piena discrezione, dalla commissione.

4.      I concorrenti dovranno presentarsi per sostenere la prima prova nella sede, nel giorno e nell’ora indicati.

5.      La commissione potrà, in occasione della prima prova, provvedere direttamente alla convocazione dei concorrenti per le successive, procurandosi prova sottoscritta dai singoli concorrenti dell’avvenuta comunicazione.

Art. 78 - Accertamento dell’identità dei concorrenti

1.      La commissione, prima dell’inizio di ciascuna prova di esame, accerta l’identità personale dei concorrenti, per conoscenza diretta ovvero in base ad un documento di identità personale non scaduto di validità.

Art. 79 - Norme comuni alle prove scritte

1.      La commissione, antecedentemente l’ora fissata per l’inizio delle prove, si riunisce nella stessa sala destinata alle prove per individuare i temi da mettere a disposizione dei candidati ai sensi dei successivi articoli.

2.      Ogni commissario ha diritto di presentare una o più proposte. Vengono adottate quelle sulle quali si sia formata l’unanimità di consensi o, mancando questa, quelle sulle quali si sia formata la più alta maggioranza di consensi, che comunque dovrà essere pari o superiore alla maggioranza assoluta dei componenti.

3.      I commissari dissenzienti hanno il diritto – dovere di dichiarare il motivo della loro posizione.

4.      La commissione sceglie un numero di temi pari a tre, il cui testo viene trascritto nella stessa sala, vistato da due membri della commissione e chiuso in una busta non trasparente e senza segni esterni.

5.      I commissari debbono evitare di uscire dalla sala delle prove sino alla dettatura del tema prescelto. In caso di particolari necessità è vietato intrattenersi in alcun modo con i candidati in attesa.

6.      Una volta scelti e imbustati i temi si procede all’autentica dei fogli sui quali saranno accolti gli elaborati. L’autentica avviene a mezzo di timbro dell’ente e firma di uno dei commissari apposti sul lato destro in alto del frontespizio del foglio.

7.      Il presidente e i membri della commissione debbono accertarsi dell’idoneità delle buste nelle quali saranno inseriti i fogli contenenti le generalità del candidato e gli elaborati scritti, in modo da verificare la mancanza di alcuna trasparenza e l’assenza di segni particolari.

8.      Dopo aver ispezionato la sala delle prove, per constatarla sgombra da depositi di libri od altro che possa dar luogo a disturbo della prova stessa, si dà luogo all’accesso dei candidati nella sala previa verifica della loro identità all’ora fissata.

Art. 80 - Impostazione delle prove scritte

1.      I candidati vengono fatti sedere ad una distanza tale, l’uno dall’altro, da rendere difficile qualsiasi copiatura.

2.      Essi vengono invitati a trattenere presso di sé soltanto i testi di legge o quant’altro indicato nel bando di concorso, con deposito di tutto il resto su un tavolo presso la presidenza.

3.      I candidati vengono quindi istruiti ad alta voce, dal presidente o da un commissario da questo designato, sulla metodologia della prova e devono essere avvertiti che gli elaborati dovranno essere privi di qualsiasi indicazione che possa far risalire al nome dell’estensore e comunque che possa essere individuata come segno di riconoscimento e così pure l’esterno della busta contenente le generalità del candidato e quella contenente il tutto.

4.      Verrà indicato il periodo di tempo messo a disposizione, che non potrà essere inferiore alle 4 ore dalla ultimazione della dettatura del tema prescelto, per i concorsi ai livelli professionali sino alla sesta qualifica e 6 ore per i concorsi ai livelli professionali superiori.

5.      Si procede poi alla distribuzione ai candidati di tre fogli vidimati, con avvertenza che nel caso di necessità è possibile avere altri fogli in numero illimitato ma che, in ogni caso, tutti i fogli vidimati ricevuti debbono essere restituiti nella busta contenente l’elaborato a qualunque uso essi siano stati destinati nel corso della prova ed anche se non usati.

6.      È vietato far uso di carta non vidimata. La presenza di essa sul tavolo della prova o nel plico degli elaborati comporta l’annullamento della prova stessa.

7.      Unitamente ai fogli viene distribuita una penna biro, uguale per tutti i candidati, con l’avvertenza che durante la prova dovrà essere usata soltanto la penna distribuita dalla commissione, da restituire al termine della prova stessa.

8.      Infine il presidente invita due candidati a presentarsi al banco della presidenza per scegliere una delle buste chiuse contenenti i temi prescelti, che devono essere presentate in posizione uniforme.

9.      Il presidente, aperta la busta prescelta, legge il testo che viene poi annotato con l’indicazione “tema prescelto”, vistato dal presidente e dal segretario.

10.  Il presidente, o un commissario, legge altresì il testo degli altri temi non estratti.

11.  Successivamente si procede alla dettatura del tema prescelto, che deve essere ripetuta, su richiesta del presidente, da uno dei candidati con lettura dal testo trascritto.

12.  Infine, il presidente dichiara iniziata la prova, indicando con precisione l’ora finale della stessa.

Art. 81 - Svolgimento delle prove scritte

1.      Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non possono comunicare fra loro né scambiarsi pubblicazioni, appunti o quant’altro. Essi possono utilizzare soltanto i testi consentiti dal bando e riscontrati dalla commissione, privi di commento o dottrina.

2.      Il regolare svolgimento della prova è affidato alla presenza continua di almeno due commissari, i quali hanno facoltà di escludere dalla prova i candidati che siano sorpresi in flagrante posizione di copiatura o consultazione di testi non consentiti. Di ciò si dà atto nel verbale.

3.      Terminata la prova, il candidato trascrive le proprie generalità sul foglio all’uopo consegnato, lo immette nella busta apposita che dovrà provvedere a chiudere e a inserire con tutti i fogli vidimati ricevuti entro la busta grande, che chiuderà consegnandola in mano al presidente o ad uno dei commissari presenti.

4.      Il commissario che riceve la busta non dà luogo ad alcuna annotazione, né su di essa né su documenti esterni, non potendo la commissione tener conto del tempo di elaborazione delle prove. Si procede alle operazioni previste dall’art. 14 del D.P.R. 487/94.

5.      Ricevuti tutti gli elaborati o, scaduto il termine, ritirati comunque quelli in atto, si procede alla loro impacchettatura, con robusta carta da pacchi ben legata e sigillata con ceralacca.

6.      All’esterno del pacco dovranno essere apposte, sulle linee di chiusura, le firme dei commissari presenti. Il pacco viene custodito secondo le prescrizioni dettate dal presidente della commissione.

Art. 82 - Valutazione delle prove scritte

1.      Nel giorno fissato per la correzione delle prove scritte, si procede, constatata l’integrità del pacco, alla sua apertura. Indi, si inizia ad aprire, in modo casuale, le buste contenenti gli elaborati provvedendo a contrassegnare la busta aperta, i fogli in essa contenuti, scritti e non scritti e la busta contenente le generalità del candidato che deve restare chiusa, con un unico numero progressivo per candidato.

2.      Una volta terminata, da parte di un commissario, la lettura ad alta voce dell’elaborato, si procede contestualmente alla sua valutazione che viene espressa dalla somma dei voti attribuiti da ciascun commissario.

3.      La commissione non può interrompere i suoi lavori, in ogni singola seduta, se non ha esaminato tutti gli elaborati le cui buste sono state aperte.

4.      Contestualmente alla correzione degli elaborati, si procede alla stesura di un elenco, contenente i voti assegnati a fronte degli elaborati individuati per il numero di contrassegno.

5.      Una volta terminata tale operazione si procede all’apertura delle buste contenenti le generalità dei candidati ed alla formazione di un altro elenco contenente le votazioni attribuite con riferimento al candidato autore dell’elaborato.

6.      Tali operazioni di formazione di elenchi, di cui ai commi 4 e 5, potranno essere compiute anche attraverso ausilio di mezzi informatici.

Art. 83 - Formazione della graduatoria di merito

1.      Ultimata la valutazione dei titoli e le operazioni d’esame la commissione forma la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 5 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e dall’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che rimette all’Ufficio Personale per i conseguenti provvedimenti.

2.      La graduatoria di cui al precedente comma 1 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. Di tale graduatoria è data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 84 - Approvazione degli atti concorsuali

Valutazione di legittimità delle operazioni concorsuali

1.      Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

2.      Il dirigente dell’Ufficio Personale provvede all’approvazione delle operazioni concorsuali sulla base dei verbali trasmessi dalla commissione esaminatrice del concorso. Qualora non sia riscontrato alcun elemento d’illegittimità, approva con propria determinazione la graduatoria presentata e dispone la stipulazione del contratto individuale di lavoro.

3.      Qualora riscontri irregolarità, procede come segue:

a)      se l’irregolarità discende da errore di trascrizione o di conteggio nell’applicazione dei criteri definiti dalla commissione, tale cioè da apparire - ad evidenza – errore di esecuzione, procede direttamente, con apposita determinazione, alla rettifica dei verbali ed alle conseguenti variazioni nella graduatoria di merito;

b)      se l’irregolarità è conseguente a violazione di norma di legge, delle norme contenute nel bando, delle norme contenute nel presente regolamento ovvero, rilevata la palese incongruenza o contraddittorietà, rinvia con proprio atto i verbali alla commissione con invito al presidente di riconvocarla entro dieci giorni perché provveda, sulla base delle indicazioni, all’eliminazione dei vizi rilevati, apportando le conseguenti variazioni alla graduatoria di merito.

4.      Qualora il presidente non provveda alla convocazione della commissione o la stessa non possa riunirsi per mancanza del numero legale o, se riunita, non intenda accogliere le indicazioni ricevute, si procede con atto formale alla dichiarazione di non approvazione dei verbali, all’annullamento delle fasi delle operazioni concorsuali viziate e conseguenti e alla nomina di una nuova commissione che ripeta le operazioni concorsuali a partire da quella dichiarata illegittima con formulazione di nuova ed autonoma graduatoria.

Art. 85 - Presentazione dei documenti

1.      Il funzionario dell’Ufficio Personale, al fine di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale per l’assunzione, invita il destinatario a presentare in carta semplice la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere incrementato di ulteriori trenta giorni in casi particolari. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni d’incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.lgs. 165/01. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.

2.      Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, l’amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Art. 86 - Accertamenti sanitari

1.      L’amministrazione ha facoltà di accertare, a mezzo di un sanitario della struttura pubblica, se il lavoratore da assumere ha l’idoneità fisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni che è chiamato a prestare.

2.      Se il giudizio del sanitario è sfavorevole l’interessato può chiedere, entro il termine di cinque giorni, una visita collegiale di controllo.

3.      Il collegio sanitario di controllo è composto da un sanitario della A.S.L., da un medico designato dall’amministrazione e da un medico designato dall’interessato.

4.      Le spese e le indennità relative sono a carico dell’interessato.

5.      Se il candidato non si presenta o rifiuta di sottoporsi all’una o all’altra visita sanitaria, ovvero se anche il giudizio sanitario collegiale sia sfavorevole, decade dall’impiego.

Art. 87 - Contratto individuale di lavoro - Periodo di prova

1.      Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L.. L’inserimento nel nuovo sistema di classificazione di cui al C.C.N.L 31 marzo 1999, deve risultare dal contratto individuale. In caso di progressione verticale, nel sistema di classificazione dovrà essere comunicato ai dipendenti il nuovo inquadramento conseguito.

2.      Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a)      l’identità delle parti;

b)      la sede di destinazione dell’attività lavorativa;

c)      la data di inizio del rapporto di lavoro;

d)      la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;

e)      la durata del periodo di prova se previsto o il motivo della esenzione;

f)        l’inquadramento, la categoria, la posizione economica (ed il profilo professionale) attribuiti al lavoratore, le mansioni corrispondenti alla categoria di assunzione;

g)      l’importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi.

3.      Copia del contratto, con le informazioni di cui al comma 2, va consegnata al lavoratore entro 30 giorni dalla data di assunzione, unitamente ad una copia del codice di comportamento.

4.      L’informazione circa le indicazioni di cui al comma 2, lett. e) e g), può essere effettuata mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.

5.      Il datore di lavoro comunica per iscritto al lavoratore, entro un mese dall’adozione, qualsiasi modifica degli elementi di cui al comma 2 che non deriva direttamente da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.

6.      Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

7.      Gli obblighi di informazione previsti dal presente articolo non trovano applicazione nei rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore ad un mese e il cui orario non superi le otto ore settimanali.

Art. 88 - Remunerazioni delle prestazioni rese dopo la stipulazione del contratto

1.      Le prestazioni di servizio rese fino al giorno della risoluzione del contratto devono essere comunque compensate.

Art. 89 - Assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento

Procedure per l’assunzione mediante selezione

1.      Le assunzioni mediante selezione sono disposte con l’osservanza delle disposizioni del capo III del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, in relazione a quanto disposto dall’art. 35 del D.L.vo n. 165/01.

2.      Data la finalità della selezione, che tende all’accertamento dell’idoneità, la commissione, i cui componenti possiedano la professionalità necessaria alla valutazione e non si trovino nei casi di incompatibilità previsti dal presente regolamento, deve seguire costantemente l’esecuzione delle prove pratiche o sperimentazioni con la permanente presenza di tutti i suoi componenti.

3.      La commissione decide a maggioranza con la presenza di tutti i suoi componenti.

Art. 90 - Finalità della selezione – contenuto delle prove

1.      Il giudizio reso dalla commissione nei confronti del concorrente o dei concorrenti alla procedura di selezione deve consistere in una valutazione di idoneità o non idoneità a svolgere le mansioni connesse al posto da ricoprire.

2.      Le prove di selezione consistono nello svolgimento di attività pratiche – attitudinali ovvero nella esecuzione di sperimentazioni lavorative; le prime possono essere definite anche mediante test specifici consistenti in domande, preventivamente elaborate, a risposta chiusa e/o aperta; le seconde possono riguardare l’effettiva esecuzione di un lavoro di mestiere o della professionalità non altamente specializzata, se richiesta.

3.      I contenuti delle prove pratiche o delle sperimentazioni lavorative sono determinati dalla commissione subito prima dell’inizio delle prove o nella giornata precedente qualora sia necessario l’approntamento di materiale e mezzi.

Art. 91 - Svolgimento e conclusione delle operazioni di selezione

1.      Le operazioni di selezione sono curate dalla stessa commissione fino all’individuazione dei soggetti idonei, nella qualità indicata dalla richiesta di avviamento.

2.      Ove i lavoratori avviati non abbiano risposto alla convocazione ovvero non abbiano superato le prove, il responsabile del procedimento, su segnalazione dell’organo selezionatore, comunica alla competente sezione circoscrizionale l’esito dell’avviamento e chiede un successivo avviamento di lavoratori in numero doppio ai posti ancora da ricoprire. Alla ricezione della nuova comunicazione di avviamento, lo stesso organo selezionatore rinnova le operazioni di selezione.

Art. 92 - Tempi di effettuazione della selezione e modalità

1.      La commissione esaminatrice, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avviamento, convoca i lavoratori interessati alle prove selettive indicando:

a)      il giorno e l’ora di svolgimento delle prove;

b)      il luogo, aperto al pubblico, ove saranno effettuate le prove.

2.      Gli elementi di cui sopra, sono resi noti al pubblico mediante apposito avviso da affiggersi all’albo dell’ente il giorno stesso della diramazione degli inviti e fino a prove avvenute.

3.      Le operazioni di selezione sono effettuate, a pena di nullità, nel luogo aperto al pubblico indicato nell’avviso.

4.      La selezione è effettuata seguendo l’ordine di avvio indicato dalla sezione circoscrizionale.

5.      Prima di sottoporre a selezione il lavoratore avviato, la commissione ne verifica l’identità.

6.      Per l’effettuazione delle prove di selezione, la commissione stabilisce un termine che non può essere superiore, di norma, ai 60 minuti.

7.      Per le sperimentazioni lavorative, il tempo è fissato in relazione alle loro caratteristiche.

8.      Allo scadere del termine dato, la commissione provvede immediatamente a valutare gli elaborati nel caso che la prova sia consistita nella compilazione di un apposito questionario, o a giudicare il risultato della sperimentazione nel caso in cui la prova sia consistita nell’esecuzione di un lavoro di mestiere.

9.      Il giudizio della commissione è reso con la valutazione complessiva di “idoneo” o “non idoneo”.

Art. 93 - Rapporti di lavoro a tempo determinato

Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato - Assunzioni stagionali

1.      La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, sia pieno che parziale, avviene nell’ambito delle previsioni di legge, con le modalità di seguito indicate:

a)      le assunzioni di personale a tempo determinato ascrivibili a figure professionali per le quali è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo sono effettuate mediante ricorso al competente ufficio di collocamento, secondo le procedure di cui al capo III del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;

b)      il reclutamento del restante personale avviene mediante prova selettiva alla quale sono ammessi, sulla base di una graduatoria formata previa valutazione dei titoli, i candidati che, in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, abbiano presentato domanda nei termini e con le modalità indicati nell’apposito avviso di reclutamento.

2.      L’avviso dovrà contenere l’indicazione del rapporto, a tempo pieno o parziale, del numero delle unità richieste, dei requisiti culturali e professionali necessari.

3.      L’avviso dovrà essere pubblicizzato mediante affissione di manifesti negli appositi spazi riservati all’amministrazione e dovrà essere inviato, per la pubblicazione all’albo pretorio, ai comuni limitrofi.

4.      Con riferimento ai singoli profili professionali ed ai regimi di orario a tempo pieno o a tempo parziale, indicati nell’avviso di reclutamento, l’amministrazione comunale predisporrà apposite graduatorie, sulla base dei seguenti titoli che i candidati dovranno dichiarare nella domanda:

a)      votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio richiesto;

b)      precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a tempo determinato, purché non siano conclusi per demerito.

5.      Alla votazione conseguita nel titolo di studio richiesto per l’accesso alla categoria è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 4 punti.

6.      Per ciascun periodo di nove mesi prestato con rapporto a tempo indeterminato e per ciascun periodo di novanta giorni prestato con rapporto a tempo determinato sono attribuiti, in aggiunta, punti 0,50 fino ad un massimo di punti 6. A parità di punteggio, precede in graduatoria il candidato più giovane di età, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. In nessun caso sono valutati i periodi di servizio a tempo indeterminato che hanno dato luogo a trattamento pensionistico.

7.      È ammesso a sostenere la prova selettiva un numero di candidati, individuati secondo l’ordine della graduatoria formata con le modalità di cui sopra, pari al quintuplo del numero degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale.

8.      All’espletamento della prova selettiva attende apposita commissione costituita con le procedure di cui al precedente art. 23.

9.      La prova selettiva è intesa da accertare il possesso del grado di professionalità necessario per l’accesso alla qualifica e profili professionali relativi all’incarico da attribuire, mediante la soluzione, in tempi predeterminati dalla commissione, di appositi quiz a risposta multipla, sulle materie oggetto della prova. Per la valutazione della prova, la commissione dispone di 10 punti. Essa si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 7/10.

10.  La graduatoria di merito è formulata sommando al punteggio relativo ai titoli quello conseguito nella prova selettiva.

11.  Con le modalità di cui ai precedenti commi e nel rispetto delle condizioni e dei principi di cui all’art. 35 del D.L.vo 165/01, possono essere disposte assunzioni per esigenze di carattere stagionale, facendo ricorso alle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale, di cui all’art. 36.

12.  Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

CAPO VI - MOBILITA’ INTERNA

Art. 94 - Mobilità all’interno dei Servizi

1.      Gli atti di gestione del personale all’interno dei singoli servizi, qualora non comportino modifiche di profili professionali, sono di competenza del relativo Dirigente nell’ambito delle funzioni di gestione del personale.

Con tali atti, il Dirigente distribuisce i compiti, risorse e responsabilità conformandosi ai principi stabiliti nel presente Regolamento.

2.      Il provvedimento di assegnazione definitiva di funzioni diverse da quelle ricoperte deve essere trasmesso senza indugi al Direttore Generale che, in caso di violazione di leggi o regolamenti o, qualora risulti compromessa l’efficienza e la funzionalità dell’Ufficio, potrà rimuoverlo con decorrenza immediata.

Art. 95 - Mobilità tra Uffici o Servizi diversi

1.      I provvedimenti di mobilità che comportano assegnazioni di funzioni relative ad un servizio diverso da quello di appartenenza sono di competenza del Dirigente sempre che la nuova funzione sia da riferire al medesimo Settore.

2.      Qualora, invece, l’assegnazione di funzioni sia relativa ai servizi di Settore diverso da quello di appartenenza, il provvedimento viene adottato dal Dirigente del sevizio Personale, sentiti i Dirigenti interessati.

Art. 96 - Cambio di profilo professionale

1.      Gli atti che comportino il cambio del profilo professionale sono adottati dal Dirigente del Servizio Personale, previa comunicazione all’interessato, nel rispetto della vigente normativa e con le procedure previste dai contratti collettivi.

CAPO VII - MOBILITA’ ESTERNA

Art. 97 - Mobilità verso altri Enti

1.      La mobilità di dipendenti di ruolo verso altri Enti è subordinata all’accertamento che, dalla medesima, non derivi pregiudizio all’efficiente gestione ed erogazione dei servizi.

2.      Il provvedimento, a seguito di richiesta motivata dell’interessato, è adottata dal Dirigente del Settore.

Art. 98 - Mobilità da altri Enti

1.      Fatta eccezione per le ipotesi di mobilità previste dalla vigente disciplina in materia di Enti in dissesto economico e finanziario, i dipendenti di altri Enti che hanno intenzione di chiedere la mobilità presso questo Comune devono inoltrare apposita domanda alla quale deve essere allegato, pena l’inammissibilità, il curriculum vitae.

2.      Ogni decisione è competenza del Dirigente del Settore interessato, ovviamente in presenza di posti vacanti e disponibili dello stesso profilo e categoria. All’inizio di ciascun anno, la Giunta Comunale individua i posti che possono essere ricoperti attraverso l’istituto della mobilità esterna. Nel caso di comprovata necessità la Giunta Comunale, anche nel corso dell’anno, individua detti posti.

Art. 99 - Mobilità con sostituzione

1.      Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche nelle ipotesi di mobilità di un dipendente di questo Comune presso altro Ente pubblico con contestuale sostituzione di altro dipendente assunto anch’esso per mobilità.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 100 - Attuazione

1.      Qualunque disposizione di legge, posteriore all’entrata in vigore del presente Regolamento, introduca nell’Ordinamento giuridico norme in contrasto con esso, determina la sostituzione automatica delle disposizioni ad essa contrarie.

Art. 101 - Entrata in vigore

2.      Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della delibera di approvazione, viene inserita nella Raccolta dei Regolamenti di questo Comune e tenuto a disposizione del pubblico affinché chiunque vi abbia interesse ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

3.      Per tutto quanto espressamente non  previsto nel presente Regolamento si applicano le norme di legge, dei Regolamenti dello Stato, dello Statuto, del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Regioni – Enti Locali.