Regolamento
per il funzionamento e la
gestione dell'Istituzione
“Sistema delle Biblioteche Centri
Culturali”
TITOLO I - I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - L’Istituzione Art. 2 - Finalità Art. 3 - Compiti TITOLO II - ORGANI DELL’ISTITUZIONE
Art. 4 - Organi dell’Istituzione Art. 5 - Il Consiglio di Amministrazione: composizione Art. 6 - Consiglio di Amministrazione: compiti Art. 7 - Consiglio di Amministrazione: sedute Art. 8 - Il Presidente Art. 9 - Il Direttore TITOLO III - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Art.10 - Il personale dell’Istituzione Art.11 - Reclutamento Art.12 - Formazione e aggiornamento Art.13 - Personale a tempo determinato Art.14 - Convenzioni Art.15 - Partecipazione del volontariato Art.16 - La dirigenza Art.17 - Coordinamento dei responsabili delle biblioteche e dei servizi TITOLO IV - STRUTTURA DEL SISTEMA
Art.18 - Struttura del sistema Art.19 - Assemblea di coordinamento territoriale Art.20 - Servizi centrali Art.21 - Biblioteca centrale Art.22 - Centri specializzati Art.23 - Biblioteche centri culturali Art.24 - Biblioteche di base Art.25 - Organizzazione delle biblioteche Art.26 - Partecipazione dell’utenza TITOLO V - RELAZIONI CON IL COMUNE
Art. 27 - Funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza del Comune nei confronti dell’Istituzione Art.28 - Strumenti di disciplina dell’Istituzione Art.29 - Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi Art.30 - Piano programma Art.31 - Atti fondamentali da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale Art.32 - Atti da sottoporre al parere preventivo dell’Assemblea di coordinamento territoriale TITOLO VI - GESTIONE ECONOMICA
Art.33 - Il patrimonio e le dotazioni dell’Istituzione Art.34 - Bilancio di previsione annuale Art.35 - Bilancio pluriennale Art.36 - Rendiconto della gestione Art.37 - Controllo di gestione Art.38 - Funzioni di controllo NORME TRANSITORIE E FINALI
TITOLO I
PRINCIPI
GENERALI
ART. 1
L'ISTITUZIONE
E' costituita l'istituzione
SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI ai sensi dell'art. 22 della L. 142/90
e dell'art. 33 dello Statuto del Comune di Roma e nella prospettiva del raccordo
con la città metropolitana quale Ente di riferimento per la programmazione su
area vasta anche dei servizi culturali.
L'Istituzione è organismo strumentale
del Comune per la gestione del Sistema delle Biblioteche Centri Culturali
L'Istituzione, nel rispetto dello Statuto del Comune di Roma e del presente
Regolamento, informa la propria attività agli indirizzi programmatici stabiliti
dal Consiglio comunale e alle direttive definite dal Sindaco.
L'Istituzione
gode di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale nei limiti stabiliti
dalla legge e dallo Statuto del Comune di Roma e organizza la sua attività in
base a criteri di efficacia , efficienza e economicità con l’obbligo del
pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei
ricavi.
La sede legale dell'Istituzione è sita presso ..............
ART. 2
FINALITÀ'
L'Istituzione è un servizio
bibliotecario pubblico che garantisce a tutti il diritto di accesso alla cultura
e all'informazione e promuove lo sviluppo della comunicazione in tutte le sue
forme.
Sue principali finalità sono:
- favorire la diffusione
dell'informazione scritta e audiovisiva e la promozione della pubblica
lettura;
- promuovere la crescita culturale e civile di tutta la comunità
urbana e metropolitana valorizzando la pluralità delle diverse etnie e
culture;
- favorire la conoscenza della storia, delle tradizioni, della
realtà locale.
ART. 3 COMPITI
Sono compiti
dell'Istituzione:
-programmare e coordinare le strutture e i servizi del
Sistema biblioteche centri culturali del Comune di Roma nel rispetto delle
finalità di cui al precedente articolo;
-promuovere il coordinamento dei
servizi bibliotecari, di qualsiasi tipologia o titolarità presenti sul
territorio, anche con l'intento di realizzare un più ampio sistema bibliotecario
su scala metropolitana;
- promuovere lo sviluppo sul territorio del Servizio
Bibliotecario Nazionale;
-gestire le attività di formazione, qualificazione e
aggiornamento del personale in collaborazione con la Provincia e la
Regione
TITOLO II
ORGANI
DELL'ISTITUZIONE
ART. 4 ORGANI
DELL'ISTITUZIONE
Sono organi dell'Istituzione
:
- il Consiglio d'Amministrazione
- il Presidente del Consiglio
d'Amministrazione
- il Direttore
ART. 5 IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE : COMPOSIZIONE
L'istituzione è amministrata da un
Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, nominati dal Sindaco
secondo gli indirizzi e le modalità stabiliti dal Consiglio Comunale.
I
Consiglieri di Amministrazione restano in carica per un periodo corrispondente
al mandato del consiglio Comunale e , comunque, fino all'insediamento dei loro
successori che deve aver luogo non oltre dieci giorni dalla data di nomina.
In caso di gravi irregolarità nella gestione, di impossibilità di
funzionamento del Consiglio di Amministrazione, nonché di mancata adozione
rispettivamente del bilancio di previsione annuale e del rendiconto della
gestione, il Sindaco può revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione,
provvedendo alla loro sostituzione.
I consiglieri vengono sostituiti dal
Sindaco nei casi di morte, dimissioni, o decadenza. I consiglieri subentranti
esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero
rimasti in carica i consiglieri sostituiti.
Le indennità di carica, i gettoni
di presenza e le indennità di missione per il Presidente e i consiglieri sono
deliberate dalla Giunta Comunale e sono a carico
dell'Istituzione.
ART. 6 CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE: COMPITI
Il Consiglio di Amministrazione,
tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea di coordinamento territoriale, di
cui all'articolo del presente regolamento, è competente per gli atti necessari
al raggiungimento di tutte le finalità e gli obiettivi che l'Istituzione è
chiamata a soddisfare, e che non siano, per legge o per regolamento, riservati
al Presidente e al Direttore.
Il Consiglio
d'Amministrazione:
a. approva il Piano - programma
dell'Istituzione, di cui all'articolo del presente regolamento, e ne verifica
l'attuazione;
b. approva il bilancio di
previsione annuale, il bilancio pluriennale ed il rendiconto della
gestione;
c. delibera sull'organizzazione
dell'Istituzione;
d. approva il piano degli orari
dei servizi;
e. propone l'apertura di nuove
sedi e la chiusura di sedi ritenute inadeguate;
f. riferisce al Sindaco e
all'Assemblea di coordinamento territoriale sull'attività dell'Istituzione,
mediante relazione annuale;
g. delibera le spese ed approva i
capitolati e i contratti;
h. delibera la stipula di
convenzioni;
i. presenta alla Giunta Comunale
le proposte di accettazione di donazioni, lasciti e contributi e
sponsorizzazioni a sostegno di iniziative rientranti nei compiti specifici
dell'Istituzione;
l. approva i regolamenti di
organizzazione interna;
m. presenta alla Giunta Comunale
le proposte relative alle tariffe ordinarie dei servizi e determina, di volta in
volta, con apposita deliberazione, i corrispettivi dei servizi e delle
prestazioni nei casi non regolati da tariffe ufficiali;
n. approva proposte di modifica
del presente Regolamento e della dotazione di personale da sottoporre
all'Amministrazione Comunale;
o. decide su ogni atto che
comporti oneri non rientranti nei limiti di autonomia di spesa che il Consiglio
d'Amministrazione attribuisce al Direttore;
p. affida, nei limiti delle
proprie attribuzioni, specifici incarichi ai suoi componenti o al
Direttore.
ART. 7 CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE: SEDUTE
Il Consiglio d'Amministrazione si
riunisce almeno sei volte l'anno ed è convocato dal Presidente anche su
richiesta di due consiglieri. In caso di inerzia provvede il Sindaco.
Le
sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più
anziano per età. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza
assoluta dei componenti.
Le votazioni sono palesi. In caso di deliberazioni
che implichino apprezzamenti o valutazioni circa la qualità o capacità di
persone, le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.
Il Consiglio
d'Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei
voti prevale il voto del Presidente. Alle sedute partecipa il Direttore con
diritto di voto consultivo.
Il Consiglio d'Amministrazione può invitare alle
proprie riunioni chiunque ritenga opportuno, per comunicazioni o chiarimenti
relativi agli argomenti contenuti nell'ordine del giorno.
Le deliberazioni
adottate dal Consiglio d'Amministrazione sono immediatamente esecutive, fatto
salvo il rispetto della normativa in materia di pubblicità dell'atto
amministrativo. I provvedimenti sono trasmessi, entro i primi cinque giorni del
mese successivo a quello di adozione, all'Amministrazione Comunale, in sunto
contenente la parte dispositiva, al solo fine del riscontro della loro
rispondenza agli indirizzi programmatici del Consiglio comunale ed alla verifica
dei risultati di gestione.
ART. 8 IL
PRESIDENTE
Il Presidente è nominato dal
Sindaco tra i componenti del Consiglio d'Amministrazione
Il Presidente
:
-rappresenta il Consiglio d'Amministrazione nei rapporti con
l'Amministrazione comunale, con l'Assemblea di coordinamento territoriale e con
gli enti esterni;
-sovrintende all'andamento dell'attività
dell'Istituzione;
-ha la rappresentanza legale dell'Istituzione;
-convoca
e presiede il Consiglio d'Amministrazione e ne fissa l’ordine del giorno;
-stipula convenzioni;
-firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio
d'Amministrazione;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal
Consiglio d'Amministrazione e sull'operato del Direttore;
-adotta, in caso di
necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio
d'Amministrazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso, nella prima
seduta utile.
ART. 9 IL
DIRETTORE
Il Direttore è nominato dal
Sindaco, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ed è prescelto tra i
dirigenti del Comune con comprovata esperienza tecnica nel settore culturale,
con particolare riguardo al campo della biblioteconomia, dell'organizzazione e
gestione dei servizi bibliotecari, della documentazione, dell'informazione e
della comunicazione.
Il Direttore può anche essere assunto con contratto a
tempo determinato di diritto pubblico o privato ai sensi dello Statuto del
Comune di Roma.
Il Direttore ha i seguenti compiti:
-ha la responsabilità
gestionale dell'Istituzione;
-dirige il personale e organizza il
funzionamento dei servizi.
-cura l'istruttoria e l'esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
-predispone il bilancio di
previsione annuale e pluriennale e il rendiconto della gestione, nonché le
relazioni illustrative, e li presenta al Consiglio d'Amministrazione per
l'appro- vazione;
-partecipa alle sedute del Consiglio d'Amministrazione con
voto consultivo;
- partecipa alle riunioni del Consiglio del dipartimento
delle politiche culturali;
-stipula contratti;
- firma gli ordinativi di
incasso e di pagamento;
-provvede agli acquisti in economia ed alle spese
necessarie per il normale ed ordinario funzionamento dell'Istituzione entro i
limiti di autonomia stabiliti dal Consiglio
d'Amministrazione.
TITOLO III
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO
ART. 10 IL PERSONALE
DELL'ISTITUZIONE
Il funzionamento dell'Istituzione
è assicurato da personale assegnato dal Comune.
Il personale assegnato
conserva a tutti gli effetti lo status di dipendente del Comune e dipende
funzionalmente dall'Istituzione.
Il trattamento economico e giuridico dei
dirigenti e del personale dell'Istituzione è disciplinato dalle disposizioni di
legge e dai rispettivi contratti collettivi di lavoro della categoria.
La
dotazione organica dell'Istituzione è formata dal numero di unità appartenenti
ai profili professionali specifici previsti per i servizi bibliotecari e
culturali ed in generale agli altri profili necessari al funzionamento
dell'Istituzione.
ART. 11
RECLUTAMENTO
Il reclutamento del personale,
sentito il parere obbligatorio e vincolante del Consiglio d'Amministrazione,
avviene :
a) mediante concorso pubblico indetto dal Comune e successiva
assegnazione all'Istituzione;
b) tramite assegnazione da parte del Comune di
personale proveniente dai propri ruoli previa qualificazione e addestramento,
ove necessario.
ART. 12 FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO
L'Istituzione provvede, in accordo
con il Comune e la Regione Lazio, all'attività di aggiornamento e formazione
professionale del personale.
ART. 13 PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO
Il Consiglio di Amministrazione
può deliberare la stipula, per la realizzazione di progetti, ricerche, studi o
attività a termine, di contratti di diritto pubblico o privato di prestazione
d'opera e di consulenza professionale con soggetti
esterni.
ART. 14 CONVENZIONI
Il Consiglio d'Amministrazione, al
fine di assicurare prestazioni e servizi che non rientrano nelle competenze del
personale dell'Istituzione o per i quali non vi è una sufficiente dotazione
organica, può deliberare la stipula di convenzioni a tempo determinato con Enti,
Associazioni, Cooperative o Società, nel rispetto dei programmi
dell'Amministrazione Comunale in materia di politiche occupazionali.
Il
Consiglio d'Amministrazione può altresì deliberare la stipula di convenzioni con
Università, Enti di ricerca e di formazione, che prevedano lo svolgimento di
attività di tirocinio all'interno delle strutture
dell'Istituzione.
ART 15 PARTECIPAZIONE DEL
VOLONTARIATO
L'Istituzione può avvalersi della
collaborazione delle strutture del volontariato e di associazioni aventi fini
sociali per la realizzazione delle attività di propria competenza.
Il
Consiglio d'Amministrazione delibera, a tal fine, la stipula delle necessarie
convenzioni, le quali devono disciplinare le modalità di partecipazione con
chiara distinzione dei ruoli e con la precisazione delle rispettive
responsabilità.
ART. 16 LA
DIRIGENZA
Spettano ai dirigenti
dell'Istituzione, nell'ambito delle rispettive competenze, le responsabilità e i
poteri afferenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. Ad essi si
applica la normativa vigente per i dirigenti del Comune di Roma. Gli incarichi
di direzione possono essere conferiti anche a soggetti esterni
all'Amministrazione comunale con contratto a tempo determinato di diritto
pubblico o privato ai sensi dello Statuto del Comune di
Roma.
ART. 17 COORDINAMENTO DEI
RESPONSABILI DELLE BIBLIOTECHE E DEI SERVIZI
Il Direttore è coadiuvato nella
gestione e nella programmazione dell’attività dell'Istituzione dai responsabili
delle biblioteche e dei servizi, che vengono riuniti periodicamente per
esaminare i problemi di ordine tecnico, discutere gli obiettivi e valutare i
risultati conseguiti.
TITOLO IV
STRUTTURA DEL
SISTEMA
ART. 18 STRUTTURA DEL SISTEMA
Il Sistema realizza le proprie
finalità attraverso strutture e servizi di vario tipo e livello: - assemblea di
coordinamento territoriale;
-servizi centrali;
-biblioteca
centrale;
-centri specializzati;
-biblioteche centri
culturali;
-biblioteche di base.
L’articolazione delle strutture e dei
servizi tecnici è definita all’interno del Regolamento degli uffici e dei
servizi.
ART. 19 ASSEMBLEA DI COORDINAMENTO
TERRITORIALE
L'Assemblea di coordinamento
territoriale rappresenta le istanze del decentramento nella definizione degli
indirizzi dell'Istituzione.
L'Assemblea è composta dai Presidenti delle
circoscrizioni, o da consiglieri circoscrizionali da questi designati, ed è
presieduta dall'Assessore alle Politiche culturali.
L'Assessore alle
Politiche culturali convoca l'Assemblea almeno due volte l'anno ed ogni
qualvolta lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.
L'Assemblea esamina il
piano programma annuale predisposto dal Consiglio d'Amministrazione e ne valuta
la rispondenza alle esigenze specifiche di ciascun territorio circoscrizionale e
alla domanda culturale espressa dalla cittadinanza, esprimendo in merito
osservazioni e proposte. L'Assemblea propone la realizzazione di iniziative
volte a favorire una corretta integrazione dei servizi dell'Istituzione con le
altre realtà socio culturali del territorio.
In particolare
l'Assemblea:
-esprime parere preventivo e obbligatorio sulla proposta di
piano programma e bilancio previsionale annuale, predisposta dal Consiglio
d'Amministrazione, entro 30 giorni dal suo ricevimento;
-esprime parere
preventivo e obbligatorio sulla relazione annuale, relativa all'attività svolta
dall'Istituzione, e sul conto consuntivo , entro 30 giorni dal ricevimento della
proposta.
-esprime parere preventivo e obbligatorio sulla proposta di
apertura di nuove sedi o di chiusura di sedi ritenute
inadeguate.
ART. 20 SERVIZI
CENTRALI
I servizi centrali hanno le
seguenti finalità:
- assicurare il coordinamento e fornire la consulenza
tecnico-biblioteconomica alle singole strutture;
- elaborare studi e ricerche
per lo sviluppo del sistema ed in particolare di nuovi servizi;
- garantire
il funzionamento e la gestione unitaria del sistema dal punto di vista tecnico e
amministrativo.
ART. 21 BIBLIOTECA
CENTRALE
La biblioteca centrale conserva e
mette a disposizione del pubblico raccolte librarie, documentarie e multimediali
di particolare rilievo ed entità. Sviluppa e offre una articolazione di servizi
e attività in grado di rispondere alla domanda dell’utenza di livello
cittadino.
ART. 22 CENTRI
SPECIALIZZATI
I centri specializzati sono
strutture che si caratterizzano per la specificità delle raccolte e delle
attività ovvero si rivolgono ad una particolare fascia di utenza. Offrono
servizi sia all’utenza cittadina che alle altre biblioteche del
Sistema.
ART. 23 BIBLIOTECHE CENTRI
CULTURALI
Le biblioteche centri culturali,
ciascuna per il proprio territorio di riferimento, sono le strutture che
garantiscono alla collettività locale il soddisfacimento delle esigenze di
crescita culturale, mediante la diffusione dell’informazione e della
lettura.
ART. 24 BIBLIOTECHE DI
BASE
Le biblioteche di base
garantiscono a livello locale l’accesso al servizio di informazione, lettura e
prestito in collegamento con la biblioteca centro culturale di riferimento
territoriale.
ART. 25 ORGANIZZAZIONE DELLE
BIBLIOTECHE
L’organizzazione e le modalità di
erogazione dei servizi e delle attività di ciascuna biblioteca sono definite dai
responsabili che, coadiuvati dagli operatori, esercitano in piena autonomia le
loro competenze pur nella necessaria condivisione degli obiettivi del
Sistema.
ART.26 PARTECIPAZIONE
DELL'UTENZA
L'Istituzione favorisce, nei modi
previsti dallo Statuto del comune di Roma e dai relativi regolamenti, la
partecipazione degli utenti singoli e associati alla definizione degli obiettivi
del sistema.
In particolare vengono riconosciuti all'utente, secondo tempi e
modalità da definire nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi, il diritto
di:
a) avere accesso all'informazione sui singoli atti dell'Istituzione e
sulle valutazioni degli organi di controllo;
b) di presentare reclami e
istanze, di produrre memorie e documenti;
c) di formulare osservazioni e di
offrire suggerimenti per il miglioramento del servizio;
d) di accedere alle
relazioni relative ai risultati quantitativi e qualitativi
conseguenti.
Presso le singole biblioteche vengono, infine, promosse
assemblee di utenti, al fine di favorire la più ampia discussione sulla qualità
del servizio erogato.
TITOLO V
RELAZIONI CON IL COMUNE
ART. 27 FUNZIONI DI INDIRIZZO,
COORDINAMENTO E DI VIGILANZA DEL COMUNE NEI CONFRONTI
DELL'ISTITUZIONE
Il dipartimento delle politiche
culturali assicura il rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal
Consiglio comunale e delle direttive definite dal Sindaco ed ha compiti di
coordinamento e vigilanza sulle funzioni esercitate dall'Istituzione.
La
predisposizione di criteri valutativi sulla economicità della gestione
dell'Istituzione ed il controllo economico sono di competenza dell'Ufficio per
la vigilanza sui servizi pubblici locali non gestiti in economia, istituito
presso il dipartimento per le politiche di bilancio e delle risorse.
ART. 28 STRUMENTI DI DISCIPLINA
DELL'ISTITUZIONE
L'attività dell'Istituzione è
disciplinata, oltre che dal presente Regolamento, dal Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi e dal piano
programma.
ART. 29 REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Il Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi, adottato dal Consiglio d'Amministrazione, regola le
modalità di organizzazione interna, di funzionamento dei servizi e di
partecipazione dell'utenza all'attività dell'Istituzione.
Il regolamento
definisce, altresì, il sistema di contabilità dell'Istituzione e il regolamento
dell'economato.
ART. 30 PIANO
PROGRAMMA
Il piano programma è deliberato -
entro tre mesi dal suo insediamento - dal Consiglio d'Amministrazione secondo
gli indirizzi determinati dal Consiglio Comunale. Esso contiene le scelte e gli
obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle
scelte ed agli obiettivi suddetti:
a. le linee di sviluppo dei diversi
servizi;
b. il programma di investimenti e le relative modalità di
finanziamento;
c. le collaborazioni con soggetti terzi;
d. i modelli
organizzativi e gestionali del personale;
e. i programmi per l'acquisizione e
la valorizzazione delle risorse umane;
f. le previsione e le proposte in
ordine ai servizi soggetti a tariffazione.
Il Piano programma viene
aggiornato annualmente in occasione dell'adozione del bilancio di previsione
annuale e pluriennale ed inviato, unitamente a questi documenti, entro il 31
luglio all' Amministrazione Comunale.
ART. 31 ATTI FONDAMENTALI DA
SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sono soggetti all'approvazione da
parte del Consiglio Comunale i seguenti atti fondamentali
dell'Istituzione:
-regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi;
-piano programma annuale ;
-bilancio di previsione annuale e
pluriennale e relative variazioni;
-rendiconto della gestione e relazione
annuale dell'attività svolta;
-spese che impegnino a qualsiasi titolo i
bilanci successivi a quello d'esercizio.
Gli atti fondamentali devono essere
trasmessi all'Amministrazione Comunale entro cinque giorni dalla loro adozione,
per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.
Gli altri
provvedimenti sono trasmessi, entro i cinque giorni del mese successivo a quello
di adozione, all'Amministrazione Comunale, in sunto contenente la parte
dispositiva, al solo fine del riscontro della loro rispondenza agli indirizzi
programmatici del Consiglio Comunale ed alla verifica dei risultati di
gestione.
ART.31 BIS VERIFICA DEL CONSIGLIO
COMUNALE
A conclusione di ogni anno di
attività viene fatta una verifica dalla Commissione consiliare permanente per le
politiche culturali,e dalla Commissione Consiliare Bilancio e Patrimonio,
unitamente al Consiglio d'Amministrazione e al Direttore dell'Istituzione, sui
risultati raggiunti , con la possibilità che vengano proposti emendamenti e
integrazioni al presente regolamento: In corso d'anno il Sindaco, ove ne ravvisi
l'opportunità, convoca il Consiglio d'Amministrazione dell'Istituzione per
verificarne l'attività.
ART. 32 ATTI DA SOTTOPORRE AL
PARERE PREVENTIVO DELL'ASSEMBLEA DI COORDINAMENTO
TERRITORIALE
Il Consiglio d'Amministrazione
sottopone al parere obbligatorio dell'Assemblea di coordinamento , che deve
pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento, i seguenti atti:
-proposta di
Piano programma annuale e di bilancio di previsione annuale;
-rendiconto
della gestione e relazione annuale dell'attività svolta;
-proposta di
apertura di nuove sedi o di chiusura di sedi ritenute inadeguate.
Decorso il
termine stabilito senza che il parere sia stato reso, il Consiglio
d'Amministrazione approva gli atti di cui al comma precedente.
I pareri resi
dall'Assemblea di coordinamento sono allegati ai relativi atti da sottoporre
all'approvazione del Consiglio comunale, motivando l'eventuale mancato
accoglimento delle proposte.
ART. 32 BIS CONVENZIONI DI
SERVIZIO
L'Istituzione stipula con le
singole Circoscrizioni altrettante convenzioni di servizio in cui vengono
definiti:
a) l'attuazione, a livello territoriale, degli obiettivi generali
del servizio, definiti nel Piano Programma di cui all'art. 30;
b) le modalità
di svolgimento del servizio, a livello circoscrizionale, per quanto attiene in
particolare alle sedi, ai tipi di servizi erogabili e agli orari di apertura al
pubblico;
c) le eventuali ulteriori collaborazioni tra l'Istituzione e la
Circoscrizione, anche in rapporto con altri soggetti e realtà socio-culturali
presenti sul territorio;
d) le modalità di coordinamento delle attività
culturali dell'Istituzione con quelle promosse dalla Circoscrizione;
e) gli
obblighi reciproci e le procedure di verifica relative ai punti
precedenti.
Le convenzioni di servizio sono sottoscritte dal Presidente della
Circoscrizione su specifico atto di assenso del Consiglio della Circoscrizione.
La mancata stipula della convenzione non pregiudica in ogni caso
l'erogazione del servizio a livello circoscrizionale.
TITOLO VI
GESTIONE ECONOMICA
ART. 33 IL PATRIMONIO E LE
DOTAZIONI DELL'ISTITUZIONE
Il patrimonio dell'Istituzione è
costituito dal patrimonio permanente e dal patrimonio finanziario assegnati dal
Comune al momento della costituzione e successivamente. I beni ricevuti in
assegnazione sono catalogati in un apposito elenco. Annualmente il riepilogo dei
beni è allegato al bilancio di previsione e al rendiconto della
gestione.
ART. 34 BILANCIO DI PREVISIONE
ANNUALE
Il Consiglio d'Amministrazione
delibera, entro il 30 giugno precedente l'esercizio di competenza, il bilancio
di previsione annuale, unitamente al Piano programma dell'Istituzione.
Il
bilancio di previsione annuale viene redatto in termini economici secondo lo
schema previsto con decreto del Ministero del Tesoro.
Il bilancio di
previsione annuale non può essere redatto con previsione di disavanzo.
Nel
caso in cui, durante l'esercizio, sopravvengano particolari situazioni che non
consentano il rispetto del pareggio di bilancio, il Consiglio di Amministrazione
dispone le conseguenti variazioni al bilancio di previsione, indicando, in
apposito documento da sottoporre alla Giunta Comunale, le cause che hanno
determinato il peggioramento della situazione economica ed i provvedimenti
adottati o programmati per ricondurre in equilibrio la gestione aziendali.
Al bilancio di previsione annuale devono essere allegati:
a) la
situazione previsionale relativa alle singole voci di costo e ricavi;
b) il
programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio in conformità al piano
programma con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità
della sua copertura;
c) il riassunto dei dati del rendiconto della gestione
al 31 dicembre dell'esercizio precedente, nonché i dati statistici ed economici
disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
d) la relazione del
Consiglio d'Amministrazione e del Direttore.
Il bilancio di previsione
annuale è allegato al bilancio di previsione del Comune e con lo stesso è
proposto all'approvazione del Consiglio Comunale.
ART. 35 BILANCIO
PLURIENNALE
Al bilancio di previsione annuale
viene allegato un bilancio pluriennale di durata pari a quella del bilancio
pluriennale del Comune. Esso è annualmente aggiornato in coerenza con il piano
programma.
ART. 36 RENDICONTO DELLA
GESTIONE
Entro il 31 marzo di ogni anno il
Consiglio d'Amministrazione delibera il rendiconto della gestione relativo
all'esercizio precedente e lo trasmette all'Amministrazione Comunale, con una
propria relazione, entro i cinque giorni successivi all'approvazione.
Il
rendiconto della gestione si compone dello stato patrimoniale, del conto
economico, della relazione sulla gestione e sui servizi erogati a cura del
Direttore, della relazione del Consiglio di Amministrazione sugli obiettivi
conseguiti nel corso dell'esercizio.
Le risultanze del rendiconto della
gestione sono comparate con il bilancio di previsione.
La relazione
illustrativa del rendiconto della gestione indica:
a) i criteri di
valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;
b) i criteri
seguiti nella determinazione degli eventuali accantonamenti di fondi, nonchè
nella valutazione delle scorte di magazzino, dei ratei e dei risconti;
c) le
motivazioni degli scostamenti rispetto al Bilancio di previsione.
Il
rendiconto della gestione dell'Istituzione è allegato al rendiconto della
gestione del Comune e con lo stesso è proposto all'approvazione del Consiglio
Comunale.
ART. 37 CONTROLLO DI
GESTIONE
Il controllo di gestione si attua
attraverso una serie di rendiconti ottenuti da sistemi informativi contabili ed
extracontabili, che vanno a configurare il sistema informativo di controllo e
con le modalità di cui all'art.29 dello Statuto del Comune di
Roma.
ART. 38 FUNZIONI DI
CONTROLLO
Il controllo sulla regolarità
contabile, finanziaria, patrimoniale e fiscale della gestione dell'Istituzione è
svolto dal Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di
Roma.
NORME TRANSITORIE E
FINALI
ART. 1
Sono abrogate tutte le
disposizioni contenute nelle deliberazioni precedentemente adottate in materia
di Sistema di biblioteche centri culturali limitatamente a quanto in contrasto
con il presente Regolamento.
Il Regolamento per il decentramento
amministrativo, laddove interviene in materia di biblioteche centri culturali,
si intende modificato dal presente Regolamento.
ART. 2
Il Consiglio d'Amministrazione
sottopone al Consiglio Comunale il proprio Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi, comprensivo del sistema di contabilità e del regolamento
dell'economato, di cui all'art.29 del presente regolamento entro 90 giorni dal
suo insediamento.
ART. 3
Nei termini intercorrenti il
completo passaggio di funzioni dal Comune di Roma all’Istituzione gli organi che
precedentemente erano titolari di tale gestione continuano ad esercitare i
propri compiti in raccordo funzionale con il Consiglio d'Amministrazione
dell’Istituzione.
ART. 4
Il presente Regolamento entra in
vigore dal 15° giorno dalla sua pubblicazione.