tra
1)Dott.
Gino Viero, nato a Roma il 24 Agosto 1955,residente in Viale Etiopia 14,00199,Roma
VRI GNI 55M24 H501 R
2)Dott.ssa Avezzù Luciana, nata a Milano il 14 Ottobre 1926,residente in Via Val di Lanzo 127,00141,Roma, VZZ LCN 26 R54 F205 N
3)I suddetti convenuti decidono di costituire una associazione denominataA.FA.N.T. (associazione Farmacisti Non Titolari), regolata dai seguenti articoli
-----------------------------------------------Art.1---------------------------------------------------
E’
costituita in Roma, con sede legale in Roma, Via Val di Lanzo 127, 00141,
tel.812 63 56, A.FA.N.T. (Associazione Farmacisti Non Titolari).
-----------------------------------------------Art.2---------------------------------------------------
L’associazione
intende riunire e rappresentare tutti i farmacisti non titolari, siano
dipendenti pubblici o privati ,gestori provvisori o informatori scientifici
,che scelgono di propria iniziativa di aderire.
----------------------------------------------Art.3----------------------------------------------------
L’associazione
è apolitica e apartitica.
----------------------------------------------Art.4----------------------------------------------------
L’associazione
ha per scopo la tutela degli interessi professionali ed economico - sindacali
dei propri iscritti tramite i responsabili sindacali presenti nell’associazione.
A
tal fine :
1)Rappresenta
gli iscritti presso gli organi tecnici ed amministrativi della Provincia
,Regione e Centrali.
2)Tutela gli interessi economici della categoria anche in sede giudiziaria tramite i Sindacati.
3)Collabora con le Autorità per il conseguimento dei propri fini e può assumere gli altri compiti che dalle leggi fossero demandati agli organismi regionali e nazionali di categoria.
4)Partecipa ad accordi per la regolamentazione dei rapporti economici , che implichino interessi di carattere generale.
5)Promuove iniziative di carattere culturale.
6)Esercita tutte le funzioni che le competono per legge e per delibera dell’assemblea.
7)Costituisce commissioni di studio e di lavoro e delega i singoli a rappresentarla nei luoghi deputati ad assumere o patrocinare ogni altra iniziativa di utilità sociale.
8)Si fa carico di promuovere l’apertura di nuove farmacie pubbliche e l’ampliamento di quelle già esistenti.
--------------------------------------------Art.5------------------------------------------------------
L’associazione
può riunire i propri organi direttivi nei luoghi che riterrà
più opportuni , anche se diversi dalla sede legale.
--------------------------------------------Art.
6-----------------------------------------------------
Sono
organi dell’associazione :
1)L’assemblea
degli iscritti
2)Il Consiglio Direttivo
3)Il Presidente
4)Il Vice - Presidente
5)Il Segretario
6)I Collegio dei Probiviri
Le
nomine degli organi direttivi dell’associazione verranno effettuate durante
la prima assemblea dei soci.
--------------------------------------------Art.
7-----------------------------------------------------
L’assemblea
ordinaria annuale è indetta dal presidente o da chi ne fa le veci,
entro il mese di Marzo per l’esame e l’approvazione dei bilanci e la determinazione
dei contributi di iscrizione , su proposte del Consiglio Direttivo , in
via straordinaria su convocazione dello stesso, o per richiesta scritta
di almeno un terzo degli iscritti , sia per argomenti indicati dal Consiglio
e dai soci.
All’assemblea
possono partecipare solo che siano in regola con il pagamento della quota
associativa.
--------------------------------------------Art.8------------------------------------------------------
La
convocazione viene fatta mediante avvisi inviati almeno dieci giorni prima
di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata ,contenente
l’indicazione del luogo , giornoed
ora della riunionee degli argomenti
all’ordine del giorno.
E’
ammessa , in caso di urgenza , la convocazione telegrafica con almeno 24
ore di anticipo. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Isoci
impossibilitati a intervenire , possono farsi rappresentare da un altro
socio mediante delega scritta ; ogni socio non può avere più
di due deleghe.
Le
deleghe non sono valide per l’elezione del consiglio direttivo e per i
casi espressamente indicati.
--------------------------------------------Art.9------------------------------------------------------
L’assemblea
è presieduta dal Presidente dell’associazione o ,in sua assenza
, dal Vice - presidente, in difetto ,l’assemblea elegge per appello nominale
il Presidente . Le regole e modalità di detto appello sono disciplinate
dal socio più anziano d’età.
-------------------------------------------Art.10-----------------------------------------------------
L’assemblea
è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati
la metà più uno dei soci iscritti ,in seconda convocazione
quando il numero dei presenti o rappresentantiè
superiore a quello del Consiglio direttivo. La seconda convocazione deve
essere fatta almeno un ora dopo la prima .
L’assemblea
delibera per appello nominale o per scrutinio segreto ,se almenoun
terzo dei presenti ne farichiesta.
------------------------------------------Art.11------------------------------------------------------
Il
consiglio direttivo si compone di due Consiglieri sino a cinquecento iscritti
e di quattro oltre i cinquecento iscritti.
------------------------------------------Art.12------------------------------------------------------
Il
Consiglio Direttivo èeletto
dall’assemblea dei soci per scrutinio segreto . La durata in carica degli
organi direttivi è di un anno.
Il
presidente uscente convoca una pre - assemblea almeno quindici giorni prima
di quella elettorale , durante la quale ogni socio che desideri candidarsi
,sottoscriva la propria candidatura. Ai candidati viene assegnato un numero
in ordine alfabetico.
Le
preferenze che ciascun socio può esprimere devono essere in numero
pari a quello dei membri del Consiglio Direttivo . Le votazioni devono
avvenire in giorno festivo e per sei ore consecutive.
------------------------------------------Art.13------------------------------------------------------
Il
consigliere più anziano di età convoca entro otto giorni
dalla avvenuta Assemblea elettorale ,il consiglio Direttivo e lo presiede.
Si procede distintamente all’elezione del Presidente del Vice - Presidente
e del Segretario. Il consiglio Direttivo ha validità legale quando
è presente la maggioranza relativa dei consiglieri.
-----------------------------------------Art.14-------------------------------------------------------
Un
consigliere decade dalla carica quando non partecipa a tre sedute ordinarie,
consecutive , senza motivazione documentate.
Al
decaduto subentra il primo dei non eletti.
-----------------------------------------Art.15-------------------------------------------------------
Il
presidente ha la rappresentanza legale sia in giudizio , sia nei confronti
delle autorità e dei terzi .Presiede inoltre le riunioni del consiglio
Direttivo.
-----------------------------------------Art.16-------------------------------------------------------
Il
presidente ha l’obbligo di riunire , per via telefonica o a mezzo di raccomandata
inviata almeno sette giorni prima del Consiglio , almeno una volta ogni
due mesi, il Consiglio stesso può riunire in seduta straordinaria
il Consiglio, quando sia richiesto da situazioni di particolare importanza
o su richiesta di un terzo dei soci , fatta per iscritto .Nelle sedute
straordinarie, gli argomenti da trattare sono quelli dell’ordine del giorno
e secondo la cronologia indicata.
----------------------------------------Art.17--------------------------------------------------------
Il
parere del Consiglio Direttivo diviene deliberante quando è voluto
dalla maggioranza relativa dei presenti. A parità di voti , quello
del presidente è considerato doppio.
----------------------------------------Art.18--------------------------------------------------------
Il
Collegio dei Probiviri , composto dai primi due soci non eletti , ha potere
di controllo sul bilancio dell’Associazione , e di intervento , su richiesta
unanime del Consiglio Direttivo , per tutte le controversie nei confronti
dei soci iscritti. In tal caso le decisioni verranno verbalizzate e discusse
dallo stesso Consiglio Direttivo.
----------------------------------------Art.19--------------------------------------------------------
Non
è preclusa l’iscrizione alla suddetta Associazione a colleghi già
iscritti ad altra Associazioni di Farmacisti non titolari.
----------------------------------------Art.20--------------------------------------------------------
Per
quanto non previsto dal presente Statuto si demanda a quanto disposto dal
D.L.P.S. del 13/09/1946 n. 233,del D.-P.R. 5/4/1950 n.221 e successive
modifiche.
----------------------------------------Art.21--------------------------------------------------------
Luciana
AVEZZU’
Gino
VIERO