Vi diamo qui di seguito la
proposta di legge che noi osteggiamo
Atti Parlamentari -.1- Camera
dei Deputati
XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -
DOCUMENTI
CAMERA DEI DEPUTATI N.6285
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI
GIANNOTTI, FIORONI, DI CAPUA, GALLETTI, ALBERTINI,
CARLESI, BATTAGLIA, CACCAVARI, CHIAVACCI, CIANI, DAMERI, GATTO, GIACCO,
JANNELLI, LUMIA, MASSA, PETRELLA, SCOZZARI, SIGNORINO
Disposizioni per il riordino del servizio farmaceutico
Presentata il 28 luglio 1999
ONOREVOLI
COLLEGHI! - In
una società nella quale il farmaco assume un ruolo sempre più importante, non
solo per la cura delle malattie, ma anche per il raggiungimento o il
mantenimento del benessere psicofisico, l'offerta di un bene così particolare
deve dare alla collettività garanzie adeguate in termini di sicurezza e di
appropriatezza di uso nonché di facilità di accesso. Infatti, proprio perché il
farmaco non è una semplice merce e tanto meno una merce di largo consumo, il
cui mercato possa essere stimolato e ampliato a piacere, bensi un bene etico,
per dare una risposta puntuale alla domanda di salute della collettività, la
sua dispensazione deve essere regolata e il
suo uso controllato e
monitorato, non certo favorito al di fuori delle reali necessità.
La valenza
del farmaco, bene etico finalizzato a garantire il diritto alla salute
costituzionalmente garantito, implica necessariamente un ruolo attivo di
coordinamento dello Stato nella regolamentazione del settore a livello
centrale, che assicuri ai cittadini l'universalità del servizio e l'omogeneità
di trattamento su tutto il territorio.
Alla luce di
queste esigenze e delle necessità di contenimento della spesa pubblica, appare
tanto più importante confinuare in questo settore una politica di
programmazione dell'offerta, che garantisca risposte corrette e mirate alla domanda di
salute della popolazione, evitando accuratamente ogni rischio di aumento non
giustificato dei consumi. Favorire un incontro corretto ed equilibrato tra
offerta dei farmaci e domanda di salute dei cittadini è senz'altro un
passaggio essenziale dell'attuazione del diritto alla salute ed un elemento
caratterizzante di uno Stato moderno attento alle esigenze dei suoi cittadini.
Conseguentemente, obiettivo di un intervento legislativo nel settore non può
essere quello di ridurre le regole che garantiscono la tutela della salute, ma
al contrario quello di rendere più rigorose tali regole.
Le parole
chiave di un giusto intervento in un settore delicato come quello della
dispensazione dei farmaci devono dunque essere programmazione dell’offerta e
educazione della domanda.
La logica e
le ragioni alla base di un riordino del servizio farmaceutico trovano tutta La
loro radice nel principio enunciato che è difficile rifiutare, sia sotto il
profilo etico sia sul piano scientifico: la salute è il bene primario e il
farmaco ne è uno strumento essenziale non riconducibile alla natura di
semplice merce. Questa premessa identifica il ruolo della professione
farmaceutica e ne condiziona l'ordina-mento.
Per <farmacia> si intende la professione
sanitaria dedicata alla preparazione e alla dispensazione dei farmaci. Essa
svolge una funzione di intermediazione tra il cittadino e il farmaco per
assicurarne un corretto e ottimale utilizzo e, poiché per sua natura il farmaco
ha una pericolosità reale e potenziale che lo caratterizza nei confronti di
qualsiasi altro tipo di prodotto, la farmacia garantisce nella sostanza e per
la legge la tutela dell'utilizzatore. Considerata la complessità sempre maggiore
delle molecole farmacologicamente attive, e la difficoltà di controllare le
loro interazioni alla luce del sempre più largo utilizzo che ne viene fatto per
ragioni di cura ma anche di mantenimento della salute, del benessere
psicofisico, della forma e del migliore aspetto, è impensabile sottrarre alla
tutela della farmacia qualunque tipo di farmaco, comunque classificato.
Per
<farmacia > si intende altresì un presidio territoriale della azienda
sanitaria locale (ASL), capillarmente distribuito sul territorio ed integrato
nei distretti socio-sanitari, caratterizzato dalla prestazione farmaceutica ed
organizzato come centro di servizi per l'informazione e la tutela del
cittadino, nell'ambito delle garanzie previste dall'articolo 32 della
Costituzione.
La farmacia è
strettamente connaturata con le funzioni e gli obiettivi della pubblica
amministrazione in materia sanitaria.
<Farmacia
> è anche il complesso di beni organizzati in azienda per lo svolgimento dell'esercizio
professionale, strumento subordinato alle finalità sanitarie, nell'ottica
delle programmazioni e dei controlli che indirizzano e coordinano le attività
economiche a fini sociali, secondo il dettato del terzo comma dell'articolo 41
della Costituzione. Nella farmacia l'attività economica deve dunque essere
orientata e subordinata all'obiettivo della tutela della salute pubblica. Ne
consegue che da tali principi deve essere condizionato il complesso delle
scelte di natura merceologica che costituiscono l'offerta della farmacia.
Circa la
natura della prestazione farmaceutica, così come è, e soprattutto come deve
compiutamente essere, essa si presenta nella forma generale del servizio
farmaceutico, complesso di attività volte alla cura e alla riabilitazione del
paziente e, secondo una linea di grande sviluppo, alla prevenzione e alla
tutela globale dell'individuo, mediante la preparazione e la dispensazione del
farmaco e dei prodotti ad esso complementari. A tali tradizionali e
fondamentali funzioni si affiancano la farmacovigilanza, la consulenza e il controllo
su proprietà ed effetti collaterali e interrelati di farmaci ed alimenti, in
collaborazione con il medico, e altre prestazioni che formano, in sintesi,
l'insieme di attività, controlli, servizi e garanzie che l'Europa identifica
con il termine tecnico e filosofico di Pharmaceutical Care.
La necessità
di garantire la presenza della farmacia, intesa come luogo dell'esercizio
della professione, si può soddisfare soltanto mediante un intervento preventivo
di natura programmatoria che trova riscontro nella maggioranza dei Paesi dell'Unione
europea, con le notevoli eccezioni della Germania e della Gran Bretagna, dove
si ha la libera apertura degli esercizi. Occorre rilevare che in Germania si ha
il massimo di instabilità, con un turn over annuale di mille farmacie
che si aprono a fronte di altrettante che si chiudono, mentre nel Regno Unito
la libera apertura è in realtà disciplinata da restrizioni all'accesso alle
prestazioni a favore del Natiornal Health Service che ne condiziona
pesantemente la possibilità. È singolare che in entrambi i Paesi il numero
delle farmacie per abitanti è inferiore a quello italiano; infatti, mentre in
Italia il numero di abitanti per ogni farmacia è attualmente di 3.538, tale
valore è di 4.640 in Germania e di 4.683 in Gran Bretagna. [Dati Istituto di
misurazioni statistiche (IMS) relazione 1999].
Il numero di abitanti per farmacia
nei Paesi dell'Unione europea (manca il Lussemburgo) è il seguente:
Grecia = 1.318;
Germania = 4.640;
Belgio = 1.917;
Regno Unito = 4.683;
Spagna = 2.127;
Finlandia = 6.530;
Francia = 2.589;
Austria = 7.913;
Irlanda = 3.186;
Olanda = 10.216;
ITALIA = 3.538;
Svezia = 10.959;
Portogallo = 3.990;
Danimarca = 17.351
Alcune brevi considerazioni.
Il servizio è in generale migliore
e più professionale dove minore è il numero delle farmacie sul territorio.
In Grecia la
libera apertura è stata soppressa dalla legge per cercare di eliminare
progressivamente la polverizzazione attuale recuperando un minimo di dignità
sanitaria all'esercizio.
Il Belgio
sostiene l'alto numero di piccole farmacie con benefici economici indiretti
alla totalità della categoria dei titolari di farmacia, titolari anche, per
esempio, come associazione nazionale, del laboratorio di analisi e controllo
dei farmaci e dei prodotti parasanitari commercializzati nel Paese.
In Spagna i
benefici indiretti sono collegati all'esistenza di importanti istituti bancari
facenti capo alla categoria professionale.
In Francia le
farmacie si presentano, anche esteriormente, come delle profumerie, a
dimostrare che il profit compensatono tende a prevalere sulla natura
sanitaria dell'esercizio. Infatti il Governo Jospin ha adottato misure di
disincentivazione all'apertura di nuove farmacie.
Della
Germania e del Regno Unito si è già riferito.
Interessante
è notare come esempio la differenza di densità di esercizi tra Belgio e Olanda
che sono Paesi contigui e con caratteristiche simili (Benelux). Oltre alle tradizioni
che giocano sempre un ruolo determinante in ogni realtà nazionale, tanto da
rappresentare un elemento fondamentale per qualsiasi giudizio, la scelta del
Belgio è di quantità, con basso profilo della qualità dei servizi, esattamente
il contrario di quanto avviene in Olanda, dove la tutela del cittadino nel
settore della cura e prevenzione è al massimo livello di qualità, con garanzie
che rappresentano un obiettivo e un modello per gli altri Paesi, così come,
seppure in misura minore, in Austria.
Altissimo è
il profilo della qualità nelle farmacie del nord Europa, dove il basso numero è
anche funzione della natura del territorio ed è parzialmente ingannevole,
considerando per esempio che in Danimarca farmacie con organici fino a cinquanta
addetti svolgono anche attività produttiva e mantengono spesso piccole dependairce, specie di dispensari, nelle
località minori e disperse.
Una recente
pubblicazione dell'Associazione europea dei distributori intermedi (GIRP),
basata sui dati dell'IMS per 111997, mette in luce un aspetto che qui è utile
rimarcare.
La spesa
farmaceutica pro capire detta Francia è di circa 290 euro (lire
561.518), del Belgio 240 euro (lire 464.704), della Svizzera 229 (lire
443.405), della Germania 221 (lire 427.915), eccetera.
L'Italia ha
una spesa per anno e per persona di 178 euro (lire 344.656).
L'equazione
che se ne ricava è la seguente; più fatturato più farmacie oppure, leggendo in
senso inverso, più farmacie più fatturato per farmaci, esattamente come più
medici, più prescrizioni. Il fatto rappresenta un dato storico che, senza arrivare
al paradosso, via medici e farmacie e niente medicine, induce ad una
riflessione sulla stimolazione di mercato in un settore che deve invece, in
ogni senso, essere calibrato rispetto alle necessità e non al consumismo.
La
programmazione è riconducibile
alla pianta
organica, strumento di programmazione territoriale delle farmacie, che si
definisce a livello regionale per ambiti comunali e contestualmente per i
comuni di ciascuna provincia, in base ad una serie di criteri che qui si
riassumono, alcuni dei quali nettamente innovativi rispetto alla situazione
attuale.
Criterio
demografico, mediante la definizione di un quorum di abitanti per ciascuna
farmacia.
Criterio topografico,
parzialmente derogatorio del precedente, per consentire flessibilità nella
istituzione di farmacie in relazione alle necessità locali e alla natura del
territorio.
Criterio
urbanistico che consente, in relazione ai flussi di popolazione interni al
comune, di ottimizzare la collocazione delle farmacie esistenti mediante il
decentramento, ovvero di istituire ulteriori farmacie.
Criterio
demo-topografico nella istituzione di farmacie stagionali nelle località
turistiche e di dispensari stabili o provvison.
Criterio
derogatorio speciale in relazione alle necessità e opportunità di servizio in
sedi particolari di transito, quali le stazioni ferroviarie e marittime e gli aeroporti.
La presente
proposta di legge
tende a coniugare
un alto livello di qualità di servizi differenziati in farmacia con un numero
adeguato e capillarizzato di esercizi. Il punto di equilibrio non può che
coincidere con il punto di equilibrio
economico dell'azienda farmacia che ne consenta l'operatività costante ed efficace
nei confronti della popolazione servita. Tale criterio condiziona
sostanzialmente la scelta dei livelli quantitativi di servizio.
Un aspetto
fondamentale di tale obiettivo è la copertura a condizioni accettabili delle
sedi più disperse e disagiate. In certi
casi solo l'intervento
economico a sostegno può compensare la insufficienza di ricavi dell'esercizio. È a questo
proposito indispensabile una rivisitazione delle provvidenze a favore
delle farmacie rurali, principalmente inserendo criteri di valutazione
economica per rendere il sostegno né superfluo né inefficace.
Giova
ricordare, in questa preliminare enunciazione di alcuni dei principali criteri-guida
della presente proposta di legge, lo stretto legame che intercorre tra programmazione
del servizio e programmazione della formazione, sia in senso qualitativo e di contenuti, sia nella
disciplina degli accessi,
non esistendo settore dove sia altrettanto logico e relativamente semplice calcolare il fabbisogno di
addetti al settore.
Ultima delle
linee guida scelte nella proposta di legge è quella della garanzia totale di
professionalità elevata e costante in farmacia, prevedendo norme che definiscano
il minimo di presenza professionale necessaria e il livello stabile nel tempo
della acquisita e via via aggiornata capacità professionale.
L'articolo I
della proposta di legge definisce il ruolo del farmacista nella farmacia
privata e pubblica aperta al pubblico, sotto il profilo dei doveri e dei
diritti, sottolineando la funzione di raccordo tra ospedale e territorio che
sarà meglio de-finita al successivo articolo 2. Codifica in una norma di
principio la consegna di farmaci a domicilio con le debite garanzie
professionali.
Il comma 4
dell'articolo 1 riserva allo Stato, mediante una procedura di concertazione con la categoria professionale,
la definizione della qualità ed estensione dell'offerta commerciale delle
farmacie, con lo scopo principale di tutelarne la coerenza e la funzionalità
latamente sanitaria.
L'articolo 2
fissa il rapporto tra farmacia e Servizio sanitario nazionale (SSN), inteso come inserimento della medesima nel distretto
di base e di un rappresentante dei titolari e direttori di farmacia privata e
pubblica nella équipe dell'ufficio di coordinamento distrettuale di cui
al decreto legislativo n. 229 del 1999. Indica la natura e le modalità del
rapporto, la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni e, attraverso la precisazione sul regime
dì assistenza alle residenze assistenziali
sanitarie,
fissa il
principio che quanto ricade nell'ambito operativo del medico di base per ciò
stesso si collega alla competenza della farmacia distrettuale.
L'articolo 3
elenca, nel comma 1, recante novella all'articolo 8 del decreto legislativo
n. 502 del 1992, i servizi che la farmacia deve o può assicurare al cittadino; al comma 2 ribadisce la funzione
essenziale di tutela della salute assicurata incrociando i dati prescrittivi e di consumo dei medicinali al
fine di rendere ottimale l'uso del
prodotto ed evitarne o ridurne gli effetti collaterali e le conseguenze
iatrogene. Il comma 3 affida alle regioni la messa a regime dei servizi, la cui copertura economica è stabilita
ai sensi dell'articolo 2.
Il comma 4
indica la configurazione dell'organico della farmacia in termini di certezza di
adeguata presenza professi6-nale a garanzia della qualità delle prestazioni
primaria e collaterali.
Analogamente,
l'articolo 4 stabilisce i requisiti imprescindibili della struttura della
farmacia, come articolazione minima dei locali e come dato ottimale e
prescritto di ambientazione dei farmaci.
All'articolo
5 sancisce la libera scelta della farmacia da parte del cittadino.
Con
l'articolo 6 inizia il capo Il della proposta di legge recante la disciplina
dell'esercizio della farmacia. Per le considerazioni dì base si rimanda alle
premesse alla presente relazione e si ricorda che la chiave di lettura delle
scelte del numero degli esercizi passa per una comparazione dei diversi
istituti che conducono alla apertura di farmacie. Nella fattispecie,
l'arti-colo in esame prevede un parametro unico del rapporto tra farmacie ed
abitanti per tutti i comuni, pari ad una farmacia ogni 3.800 abitanti, mentre
attualmente tale parametro è di una farmacia ogni 5 mila abitanti per i comuni
con meno di 12.500 abitanti e di una farmacia ogni 4 mila abitanti per i comuni
con più di 12.500 abitanti. Il quorum viene dunque unificato a 3.800,
con la possibilità di una ulteriore autorizzazione se il resto della
popolazione eccedente il parametro supera i due terzi del parametro stesso.
I commi 4 e 5
oltre ad indicare la distanza minima tra gli esercizi, fissano il principio
basilare per il quale la farmacia deve essere posta sul territorio in modo da
soddisfare le esigenze degli abitanti della sua sede, solo incidentalmente
quelli in transito,
e che pertanto eventuali trasferimenti nello stesso ambito sono comunque
condizionati dal
migliore
servizio erogato alla
popolazione residente.
È
interessante qui valutare l'impatto delle modifiche proposte, anticipando anche
il risultato di interventi contenuti in articoli seguenti, quale quello a favore delle farmacie rurali, che
consente una capillarizzazione più penetrante e meglio distribuita nel
territorio nazionale.
Tra la copertura dei comuni senza farmacia,
l'apertura delle farmacie ai sensi della legge n. 362 del 1991 ancora non
attivate, il livellamento del quorum a 3.800 abitanti, l'applicazione
dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto n. 1265 del 1934 - criterio topografico derogatorio - e le aperture
per mancato decentramento, si raggiunge con buona approssimazione un numero
di aperture, tra effettive stimate (prudenzialmente al ribasso ma non meno
certe) almeno pari a 2.981, quindi intorno a 3 mila.
Pertanto, le farmacie italiane, che allo stato assommano,
private e pubbliche, a 16.242, saliranno, a legge approvata ed a regime, a
19.200-19.500, con un quorum di abitanti per farmacia pari a circa
2.990-2.950. Bisogna poi aggiungere, in termini di servizio, i presidi
farmaceutici e Le farmacie dei
nodi ferroviari, eccetera, le farmacie stagionali e i dispensari di cui parleremo in seguito.
L'apertura. di
queste farmacie consentirà di dare Lavoro a circa 4 mila laureati in farmacia, nonché a circa
mille non laureati. Tali operatori andranno ad aggiungersi ai 40 mila
farmacisti che già oggi operano in farmacia, 15 mila come titolari di farmacia
privata, 25 mila come direttori o collaboratori di farmacia. Altre 15 mila
persone non laureate lavorano nelle farmacie con qualifiche diverse
(magazzinieri, cassieri, eccetera). L'incremento occupazionale nel settore,
grazie alle misure previste, sarà pari a più 10 per cento, raggiungendo
praticamente la piena occupazione. Va tenuto conto, infatti, che la facoltà
di farmacia è una di quelle che, ad oggi, garantiscono le migliori possibilità
occupazionali e che le difficoltà di trovare lavoro sono concentrate
essenzialmente in alcune regioni del sud. Secondo uno studio della Fondazione
Agnelli, il numero dei laureati del corso di farmacia che ha trovato lavoro a
tre anni dalla laurea, nel 1995, pari all’81 per cento, è notevolmente più alto
della media dei laureati delle altre facoltà (67 per cento). Tuttavia, tale percentuale
si è notevolmente ridotta a decorrere dal 1991 quando era del 94 per cento,
evidenziando alcuni segnali di crisi, che potrebbero trovare pronta risposta
nelle misure previste dalla presente proposta di legge.
L'articolo 7
enuncia il concetto e precisa le caratteristiche della pianta organica delle
farmacie per ciascun comune. Conferma l'obbligo per ciascun comune di attivare
almeno una farmacia o, in alternativa, almeno un dispensano oppure, in
consorzio con altri comuni, quando proprio il dato economico non sostiene la farmacia autonoma, una farmacia
appunto consortile. È da sottolineare la disposizione della lettera C) del comma I che stabilisce
L'obbligo di tendere, nelle formulazioni della pianta organica, alla massima
possibile coincidenza tra il quorum teorico e quello reale, determinato dalla situazione urbanistica
e territoriale.
La revisione
della pianta organica rimane biennale e la cadenza dovrebbe essere rispettata
agevolmente mediante le nuove procedure concorsuali proposte nell'articolo 10.
L'articolo 8
riapre, precisandolo meglio, un capitolo della legislazione farmaceutica che la
legge n. 362 del 1991 aveva praticamente chiuso. È l'utilizzo di un criterio
derogatorio rispetto a quello principale demografico, di natura topografica,
limitato oggi ai comuni con popolazione inferiore a 12.500 abitanti. La presente proposta di legge
ripropone su tutto il territorio nazionale, quindi in ogni comune, la
possibilità di apertura in deroga, in relazione alle condizioni del territorio
che determinano esigenze particolari di gruppi di popolazione. Al fine di
evitare una polverizzazione di istituzioni sotto livello e non recanti alcun
reale beneficio, si sono previsti due parametri, ovvero il minimo demografico e
La distanza, che consentano sul territorio una distribuzione ordinata e
funzionale delle farmacie. Si mantiene, della legge vigente, la limitazione ad
una sola possibile farmacia per i comuni minori per le considerazioni di
ordine generale precedentemente svolte.
L'articolo 9
introduce una innovazione ripetutamente
reclamata dall'opinione
pubblica, prevedendo la istituzione di presidi farmaceutici nei punti nodali
del traffico nazionale quali aeroporti civili, stazioni ferroviarie e
marittime. L'apertura è facoltà e non obbligo delle regioni, ma può consentire
una rete adeguata di servizi minimali e di urgenza in zone che presuppongono
oggi la fuoruscita per soddisfare un bisogno elementare come l'assunzione di
un antinevralgico. Nei nodi più importanti, quali stazioni principali, è prevista,
dopo un periodo di sperimentazione, la eventuale trasformazione del presidio in
farmacia.
L'articolo 10
prevede la riforma radicale delle procedure concorsuali per l'assegnazione di
sedi farmaceutiche, passando dal concorso per ogni singola sede ad un concorso
regionale per la idoneità alla titolarità di farmacia che stabilisce una
graduatoria rinnovata ogni quattro anni, praticamente permanente, alla quale si
ricorrerà con automatismo di procedure ogni qual volta sia da assegnare una farmacia
istituita. È evidente che in tale situazione non sono possibili ingiustificati
tempi di latenza e l'approvazione della pianta organica viene seguita immediatamente
dalle assegnazioni.
L'articolo Il
disciplina l'istituto del decentramento o, con più precisione, della diversa
dislocazione delle farmacie all'interno del territorio comunale, quando non vi
sia aumento di popolazione e tuttavia i flussi legati a nuovi centri
residenziali, quartieri, villaggi satellite, eccetera, richiedono
l'attivazione del servizio farmaceutico.
La relativa
procedura deve sempre precedere il ricorso all'apertura di farmacie ai sensi
dell'articolo 8.
Innovativo è
il fatto che le zone di nuovo insediamento, quando non coperte per traslazione
di esercizi esistenti, vedranno comunque l'apertura della farmacia e
l'attribuzione della medesima con le procedure abituali per l'assegnazione di
nuove sedi. L'articolo incrementa la capiIlarizzazione del servizio a carico
della farmacia nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza.
L'articolo 12
affronta il tema delicato delle prelazioni da parte del comune. La possibilità
di istituire farmacie da parte dei comuni è stata disciplinata nel 1968 mediante
la legge n. 475 e contingentata nella misura del 50 per cento sulle sedi istituite.
Oggi assistiamo ad un mercato delle farmacie pubbliche, che i comuni
utilizzano a fini di quadratura di bilancio, o addirittura alla formazione di
società per azioni che la legge consente alla farmacia pubblica e non alla
privata, con la creazione di catene a prevalente capitale privato, di origine
puramente finanziaria, o di
gruppi della distribuzione intermedia di medicinali, spesso stranieri, con
scopi ed esiti di prevalenza del principio del profit sui principi di
valenza sanitaria. È aggirata per questa via la regola che potremmo definire
della « monoproprietà », pure rispettata praticamente in tutto il contesto
europeo (eccezione di rilievo la Gran Bretagna) perché « rientra nelle
disposizioni di protezione del mercato farmaceutico adottate dallo Stato
sociale. La frammentazione della proprietà costituisce un freno alla concentrazione in gruppi e catene
del sistema dì distribuzione
farmaceutica al dettaglio, e quindi mitiga la concorrenza e il regime di offerta monopolistico in
questo ambito. Ciò riflette l'assunzione di base del welfare state secondo
cui alcuni servizi ed alcuni prodotti debbono essere sottratti, in una certa
misura, al puro gioco delle forze di mercato, in modo che possa accedervi la totalità dei cittadini». (Censis - Farmaco
e distribuzione - 1997). La disparità legislativa tra settore pubblico e settore privato della farmacia italiana pone
il problema di un riallineamento che può assumere due opposte direzioni: la
possibilità generalizzata di costituire catene semi monopolistiche e il
governo del comparto sostanzialmente con le pure leggi del mercato, ovvero la
tendenza a reprimere o quanto meno a circoscrivere la liberalizzazione presente nel versante pubblico.
La proposta
di legge evita di affrontare alla radice il problema, nella consapevolezza che
la disparità legislativa non ha sede nell'ambito del diritto farmaceutico bensì
in altri filoni del diritto, per cui non in questa sede o non solo in questa sede è possibile
affrontare la
questione. Una delle terapie, sia pure parziale e tardiva ma certamente radicale, sarebbe la
soppressione tout
court della
prelazione comunale. La proposta di legge si limita alla scelta di contenimento e,
coerentemente, prevede che il diritto di prelazione del comune si eserciti soltanto
in presenza di farmacie istituite con il puro criterio demografico, chiaro e
matematico, e non in ogni altro caso in cui la istituzione, per contenere
margini di discrezionalità in gran parte propri dello stesso comune, si presta a forzature e
manipolazioni di natura tendenzialmente speculativa.
L'articolo 13
mette meglio a fuoco, di quanto non lo siano nella vigente normativa, le
procedure per l'esercizio della prelazione comunale, stringendo soprattutto i
tempi concessi al comune per deliberare oggi stesso (e che registrano un
plateale ritardo), a pena di decadenza, l'attivazione delle sedi eventualmente
prelate.
L'articolo 14 sostituisce, nelle stazioni di
soggiorno, le farmacie succursali dell'attuale ordinamento, affidate ai
titolari delle farmacie
principali nelle stazioni di soggiorno vacanziero, con farmacie stagionali
assegnate a farmacisti non titolari di farmacia, purché ubicate nelle località
effettivamente carenti di servizio. Le farmacie succursali di cui al testo
unico approvato con regio decreto n. 1265 del 1934 sono soppresse e possono
essere sostituite dalle nuove stagionali.
L'articolo 15
riordina il settore dei dìspensari farmaceutici, che risalgono a normative
sovrapposte, praticamente trasformandoli in farmacie stabili o stagionali, quando ne ricorrano le
condizioni, cancellandoli quando inutili, attivandoli con funzione di
supplenza, anche temporanea, quando la località interessata all'apertura non è
in grado di sostenere il servizio pieno della farmacia, ma sempre con la
tendenza sottesa, appena e ove possibile, alla trasformazione in farmacia.
Con
l'articolo 16 scompare pratica-mente dall'ordinamento l'istituto della gestione
provvisoria della farmacia, largamente usato e abusato in passato, originando
situazioni di conflitto tra diritti acquisiti sul campo da farmacisti mediante
gestioni provvisorie Lunghe anche diversi anni, e diritti dei vincitori di
concorso delle stesse sedi. Numerosi i provvedimenti di sanatoria che il
Parlamento ha dovuto disporre per tali situazioni. Con le procedure di
assegnazione della presente proposta di legge, scompaiono i tempi di latenza
della burocrazia e comunque i disastrosi ritardi nell'apertura delle farmacie
istituite, così che la gestione provvisoria mantiene una sua valenza solo nel
caso di sospensione
temporanea di unà titolarità
dipendente, per esempio, da cause di salute o disciplinari e cessa
immediatamente al venir meno della causa che l'ha determinata.
Con il comma
i dell'articolo 17 si ripropone la questione già analizzata nel commentare
l'articolo 12. La titolarità dell'esercizio della farmacia privata non prevede tra le sue forme la
società di
capitale, che è
invece consentita dalla
legislazione non
specificamente farmaceutica alla farmacia pubblica. Per i principi enunciati
in premessa e
illustrati nel corso della presente relazione la scelta rimane quella della monoproprietà e, per le
società, equivale alla formula: un farmacista, una società ed una farmacia.
Dai sostenitori di
forme di liberalizzazione nel settore delle farmacie viene sollevata la
questione della compatibilità tra un esercizio gestito sulla base di una
concessione costitutiva (A. Sandulli e altri) o di una autorizzazione
costitutiva (A. Gambino e altri) da parte dello Stato e Istituti quali la trasferibilità
inter vivos o mortis causa (ereditabilità). A prescindere dalla
giurisprudenza formatasi a favore della coesistenza dal 1968 ad oggi, è
opportuno annotare due semplici osservazioni basate su constatazioni di fatto.
La farmacia comunale
è trasferibile per deliberazione dell'amministrazione, quindi per atto concreto positivo
della volontà della maggioranza, in mancanza del quale la farmacia permane al comune in saecula
saeculorum, con
una specie di « ereditarietà implicita »,
trattandosi di
titolarità dell'ente e per esso dei sindaci pro tempore che si succederanno nel
tempo. L'esistenza di forme societarie di gestione della farmacia privata presuppone il facile aggira-mento di norme che tendano, in qualche
modo, bloccare
la trasmissione del bene per via ereditaria. A meno che non si voglia,
accettando come scelta di principio la incompatibilità totale tra concessione o
autorizzazione entrambe costitutive, sopprimere esplicitamente l'istituto
della trasferibilità
inter vivos e mortis causa.
Il che non può essere fatto
senza rivedere tutta la normativa che disciplina le società possibili per la
farmacia pubblica e la normativa per la farmacia privata e soprattutto senza superare la contraddizione
tra una titolarità pubblica che coincide con una concessione senza limiti temporali, e
quindi supera il
concetto stesso di trasmissibilità mortis causa, ed una norma che alla farmacia pubblica
dovrebbe togliere la trasmissibilità inter vivos per deliberazione dei suoi organi rappresentativi.
Era nostra
intenzione inserire un li-mite di età alla titolarità della farmacia con l'evidente scopo di
favorire il furti over delle gestioni, ma la norma presenta profili di sospetta
incostituzionalità. Occorre tenere presenie che l'articolo 24, con
l'introduzione di corsi periodici di verifica al mantenimento della piena ed
aggiornata professionalità individuale, rappresenta probabilmente una
forma di selezione già abbastanza incisiva per i titolari più anziani.
La maggior
parte dell'articolo 17 ricalca norme già sperimentate dalla normativa in
vigore. Si richiama l'attenzione sui commi 10, che porta da dieci a cinque anni
il periodo di moratoria per il titolare che abbia ceduto l'esercizio, e 14, che
regola i tempi e le modalità della trasmissione ereditaria con un termine massimo di conservazione del
diritto notevolmente diminuito rispetto alla normativa vigente.
L'articolo 18
elimina le differenze oggi esistenti tra incompatibilità previste per il singolo titolare e quelle
previste per i soci di farmacia societaria, rendendole identiche.
L'articolo 19
raccoglie sostanzialmente la normativa in vigore, in qualche caso ormai da
trenta o più anni, e che ha dimostrato nel tempo la sua validità anche alla prova concreta della
applicabilità quotidiana. Si limita pertanto a pochissime modifiche e precisazioni
sulle quali non sembra opportuno spendere particolari osservazioni.
L'articolo 20
detta norme in materia di trasferimento della titolarità di farmacie comunali,
principalmente mirate alla tutela del personale in termini di prelazione per l'acquisizione e di salvaguardia
del posto di lavoro.
Particolare
rilievo assume, nell'economia generale della proposta di legge, l'articolo 21
per varie ragioni:
a) viene mantenuta la classificazione di farmacia rurale, che è
pertanto la farmacia
posta in comuni o frazioni o centri abitati o località con popolazione fino a 5.000 abitanti, con
riferimento alla loro menzione nei rispettivi statuti comunali;
b) cambiano le premesse per la concessione di una
sovvenzione alle farmacie in situazione di disagio. Si introduce infatti un criterio di valutazione economica, oggi ignorato.
Il corretto
funzionamento della norma condiziona ed accresce la possibilità di attivazione del servizio
farmaceutico in comuni e in zone che ne sono privi, sostenendo in maniera
apprezzabile le farmacie in situazioni di reale disagio.
L'articolo 23
affronta, dopo anni di ipocrisie e fraintendimenti, un problema di preparazione della riserva
di personale destinato alla farmacia aperta al pubblico. La laurea in chimica
e tecnologia farmaceutiche, creata negli anni sessanta per fornire
all'industria produttrice di farmaci una competenza specifica a livello di alta tecnologia esecutiva e di
ricerca, è rimasta largamente sottoutilizzata perché ritenuta dagli industriali
inadeguata per la prima funzione come per la seconda, superata rispettivamente
dalla laurea in chimica industriale e dalla laurea in chimica pura,
quest'ultima costantemente ritenuta più mirata ed attrezzata per la messa a
punto delle molecole dei principi attivi farmaco-logici. Così, progressivamente
nel tempo e con sempre maggiore intensità, i cosiddetti « CTF » (chimici
tecnologi faimaceutici) tra una università superproduttiva ed una organizzazione
ordinistica più sensibili ai numeri propri che alla funzionalità sociale, si
sono riversati nella farmacia sul territoflo dove la laurea in chimica e
tecnologia è per sua natura sovradimensionata per quantità ed eterorientata per
qualità di apprendimenti, troppo distante dalla pratica professionale
quotidiana, immersa anziché nell'aura rarefatta dei laboratori di ricerca
nell'atmosfera densamente umana dell'ambiente sanitario territoriale. Riteniamo che
la laurea in chimica e tecnologia farmaceutica possa e debba continuare a
progredire e prosperare nelle sedi idonee aI suo compiuto e corretto
espletamento.
I commi 2, 3
e 4, in sintonia anche con i contenuti e le proposte della riforma-ter SSN,
offrono una soluzione di programmazione degli accessi alla facoltà di farmacia
tanto logica da apparire ovvia in una realtà di programmazione degli esercizi aperti al pubblico basata su
parametri la cui applicazione conduce ad esiti largamente e con buona
approssimazione prevedibili. Nè crediamo difficile una flessibilità del
contingentamento tale da impedire l'adattabilità del sistema a variazioni
della domanda.
Con
l'articolo 24 si completa il cammino di coerenza intrapreso nella proposta di
legge, di cui esempio significativo è l'articolo 23. La giusta e funzionale formazione
del farmacista, come del resto di qualunque professionista, non può rimanere
ferma al conseguimento di una laurea e alla certificazione di abilità
nell'esercizio della professione. È necessario che essa si mantenga e si aggiorni nel tempo, se vuole, come deve, garantire la tutela dei
soggetti che ad essa si affidano e dalla quale dipendono. Del resto la pratica
della accumulazione di « crediti », cioè di punteggi a fronte di acquisizione
e conferma di nozioni culturali e professionali, è praticata largamente in
diversi Paesi europei e negli USA con ottimi risultati.
Come è facile
constatare dalla lettura dell'articolo in esame, severe sono le conseguenze
della negligenza nel settore dell'aggiornamento e spetta alla saggezza della Federazione nazionale degli
ordini e del Ministero
della sanità trovare il punto di equilibrio tra il giusto rigore e le concrete
esigenze del sapere da una
parte e, dall'altra, le situazioni umane e professionali nelle quali operano, con
orari e turni che assicurano un servizio ininterrotto in tutto
il Paese, coloro che sono
chiamati a soddisfar le.
L'articolo 25
apre il capo III recante le disposizioni transitorie e finali. Esso si riferisce al ripristino della
sostanza di una norma
che dal 1984, praticamente nella totalità, prima delle regioni, poi delle
aziende sanitarie locali (ASL) attuali e delle ex unità sanitarie locali del
Paese, èstata applicata, dalla pubblica amministrazione, dai titolari di
farmacia e dagli stessi collaboratori, nel senso che l'esercizio della
professione è considerato garanzia della pratica professionale. È assurdo concepire che, per
esempio, due anni o forse dieci di collaborazione a pieno titolo in una farmacia
privata o pubblica non diano sufficienti garanzie di « pratica professionale
». Tuttavia la lettera e la lettura burocratica della legge n. 892 del 1984
porterebbero a tale
conclusione. La « pratica », biennale, sostituisce il conseguimento della
idoneità (sei/decimi)
in concorso ai fini dell'acquisto di una farmacia. Riteniamo doveroso porre rimedio alla situazione
denunciata e contemporaneamente, con l'articolo 26, abrogare la norma in
questione.
Concludiamo
la presenté relazione con la consapevolezza, che si rivolge al Vostro giudizio
e consenso, di aver cercato, nel delicato settore della assistenza farmaceutica e della dispensazione
dei farmaci, attraverso la programmazione dell'offerta e l'educazione degli addetti,
l'educazione e la tutela della domanda, cioè delle nostre popolazioni che della
domanda sono portatrici.
Per questo
contiamo su una pronta approvazione della proposta di legge.
PROPOSTA DI LEGGE
CAPO I
FUNZIONE PUBBLICA DELLA FARMACIA
ART 1.
(Esercizio
farmaceutico).
1. E’ compito e riserva del farmacista assicurare
la preparazione e la dispensazione professionalmente assistita ai cittadini
dei, medicinali comunque classificati, ai
sensi delle disposizioni vigenti, anche nell'ambito della assistenza domiciliare, mantenendo la continuità
assistenziale tra ospedale e territorio e contribuendo alla integrazione tra
assistenza sanitaria e sociale nell'ambito del distretto socio-sanitario.
2. Le farmacie private e pubbliche aperte al
pubblico assicurano in via esclusiva, sul territorio, il servizio farmaceutico
ai cittadini tramite la dispensazione dei farmaci, ad eccezione di quelli
aventi le caratteristiche di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 539, sia in regime privato, sia in regime di convenzionamento
con il Servizio sanitario nazionale (SSN) nell'espletamento dell'assistenza
'farmaceutica territoriale.
3. Nelle forme di assistenza domiciliare dei pazienti non deambulanti
e di assistenza domiciliare integrata le farmacie pubbliche e private aperte
al pubblico garantiscono la dispensazione in regime di SSN dei farmaci senza
oneri aggiuntivi rispetto ai normali prezzi di rimborso da parte del SSN. Nelle
forme di deospedalizzazion,,e assistita, quali day hospitaL hospice, ospedale
di comunità, la dispensazione dei farmaci è assicurata dalle farmacie
ospedaliere con oneri imputati alla spesa ospedaliera
4. Le aziende sanitarie locali (ASL)
trasmettono con cadenza semestrale all'Osservatorio nazionale sull 'impiego
dei medìcinali di cui al comma 7 dell'articolo 68 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, i dati re~tivi a tutti i farmaci acquistati
direttamente dalle industrie.
5. L'autorizzazione del titolare di farmacia consente la cessione di
prodotti e dispositivi complementari all'assistenza farmaceutica individuati dal Ministro della sanità con
proprio decreto, da emanare entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa concertazione
con le organizzazioni sindacali nazionali delle farmacie private e pubbliche e
con la Federazione degli ordini dei farmacisti. Con il medesimo decreto e le
medesime procedure, il Ministro delta sanità, sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce l'elenco separato
di altri prodotti cedibili nelle farmacie al quale si attengono i comuni per
il rilascio di apposita autorizzazione. Entrambi gli elenchi allegati al citato decreto, ferme restando le procedure previste,
sono sottoposti a revisione ed aggiornati ogni anno.
ART. 2.
(Rapporto
con il SSN).
1. Nel rapporto con il SSN, la farmacia, privata e pubblica, è presidio sanitario dell'ASL, integrato nell'ambito funzionale
del distretto socio-sanitario di base dove esso ha sede.
2. Un rappresentante dei titolari di farmacia privata o dei direttori
di farmacia pubblica, secondo la
prevalenza numerica privata o
pubblica delle farmacie nel distretto, designato dalla rispettiva organizzazione
sindacale provinciale, è nominato dal direttore generale della ASL competente
membro di diritto dell'ufficio di coordinamento di cui al comma 2
dell'articolo 3-sexies del decreto legislativo 18 giugno
1999, n. 229.
3.
Il rapporto
delle farmacie aperte al pubblico con il SSN è disciplinato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazionì.
ART. 3.
(Servizi
della farmacia).
1. Dopo il comma 2 dell'articolo decreto legislativo 30 dicembre n.
502, e successive modificazioni, inseriti i seguenti:
8 del
1992,
sono
« 2-bis. Gli accordi di cui al comma 2, lettera c),
devono altresì prevedere che la farmacia metta a disposizione le proprie
strutture e il proprio personale per prestare i seguenti servizi -alla
popolazione:
a,) segnalazione sistematica concernente la
guardia medica e farmaceutica di distretto
b) informazioni,
fornite dalla ASL di competenza, relative ai servizi e alle prestazioni delle
ASL, degli ospedali, dei poliambulatori e dei centri di terapia specializzati
nell'ambito provinciale e/o regionale;
c) informazione al
cittadino in materia di prevenzione, sia primaria che secondaria;
d) educazione
sanitaria in farmada;
e) acquisizione di
dati ed elementi necessari alla rilevazione statistica sul consumo di farmaci
erogati nell'ambito del SSN ai fini di indagine epidemiologica e della
conseguente formulazione dei programmi e interventi di medicina preventiva e
curativa;
I) attività permanente di farmacovigilanza ai sensi delle
disposizioni vigenti e delle direttive del Ministero della sanità, della regione
e della ASL;
g) erogazione
del farmaco al domicilio del
paziente in determinate situazioni di disagio del cittadino, particolarmente di
notte;
h) prenotazione di
prestazioni diagnostiche e specialistiche, ove richieste, per via informatica
o equivalente presso il centro unificato di prenotazione (CUP) della ASL di
pertinenza;
i) test autodiagnostici.
2-ter. Compatibilmente con la funzione prioritaria di
dispensazione assistita del farmaco, gli accordi di cui al comma 2, lettera c), devono prevedere che la
farmacia possa inoàre prestare altri servizi quali':
a) educazione
sanitaria presso servizi pubblici del
territorio, scuole e luoghi di lavoro;
b) collaborazione
a iniziative di educazione alimentare'
c) collaborazione a
programmi di informazione ed
educazione relativi all'uso e abuso di alcool, tabacco e droghe;
d) distribuzione
di materiale e allestimento delle vetrine in funzione delle iniziative di cui
alle lettere a), b) e c);
e) partecipazione a
campagne periodiche nazionali, regionali e locali di informazione ed educazione sanitaria ».
2. Il
Ministro della sanità, con proprio decreto,
dispone le modalità con le quali la
farmacia deve procedere all'inserimento
sulla carta elettronica personale del cittadino, con il suo informato consenso, dei dati relativi ai farmaci ritirati, etici,
senza obbligo di prescrizione e per auto medicazione, con il fine di assicurare,
in collaborazione con il medico curante,
ogni verifica di compatibilità e di
armonizzazione richiesta dall'assunzione dì farmaci e dai correlati comportamenti
e abitudini del cittadino. È compito
del titolare o del direttore e del personale tutto della farmacia collaborare
con [a ASL al fine di assicurare un razionale impiego dei farmaci, pér la
migliore efficacia della terapia e il miglior uso delle risorse disponibili,
operando per il duplice predetto obiettivo in stretta collaborazione particolarmente con i medici di base e con il personale sanitario
operante all'interno delle strutture pubbliche e dei distretti sanitari e in
generale con la classe medica.
3. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano concordano con le
organizzazioni sindacali delle
farmacie private e pubbliche e le ASL di pertinenza, per ogni singolo
servizio, le caratteristiche dell'utenza, i diritti e le modalità di accesso,
la distribuzione territoriale e i relativi bacini di utenza, i nastri orari di
fruibilità, i tempi per l'attivazione e ogni altro aspetto, forma e procedura
necessari o utili alla realizzazione dei progetti e al conseguimento dei fini
perseguitì. La messa a regime dei servizi non opzionali deve avvenire entro tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. -
4.
L'organico della farmacia deve essere idoneo a garantire che la
spedizione della ricetta medica e comunque la cessione del farmaco all'utente
avvengano con la cognizione e la consulenza di un farmacista e sotto la sua
t'iena responsabilità. L'esercizio abusivo della professione da parte di
dipendènti non farmacisti comporta, oltre
alla responsabilità penale
personale a carico del dipendente stesso, una sanzione amministrativa a carico
del titolare di farmacia consistente nel pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 3 milioni. Nella ipotesi di accertata recidiva, l'autorità amministrativa
competente dispone la chiusura della farmacia per un periodo di tempo non
superiore a dieci giorni. La reiterazione non episodica dell'esercizio abusivo
della professione, formalmente rilevata, com -porta la sospensione dall'albo
professionale per un periodo da sei mesi ad un anno.
ART. 4
(Struttura
della farmacia).
1. La struttura della farmacia deve essere tale da consentire la
distinzione dei locali destinati alla vendita da quelli adibiti allo stoccaggio
dei prodotti e dal laboratorio.
2. Nella farmacia devono
essere garantiti sia la conservazione costante dei prodotti sia il
mantenimento dei locali rispettivamente alle temperature specifiche ed entro la temperatura massima previste dalla
Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.
ART. 5.
(Scelta
della farmacia da partc del cittadino).
1. Il
prelievo dei medicinali da parte degli
assistiti in regime di SSN è libera-mente effettuabile, nell'ambito del territorio regionale, presso
qualsiasi farmacia aperta al pubblico.
CAPO Il
DISCIPLINA
DELL'ESERCIZIO
DELLA FARMACIA
ART. 6.
(Autorizzazione all'apertura).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
determinano l'autorità competente a rilasciare il provvedimento di
autorizzazione all'apertura di una farmacia.
2. Il numero delle autorizzazioni di cui al comma i è stabilito in
modo che vi sia una farmacia ogni 3.800 abitanti.
3. La popolazione eccedente rispetto al parametro di cui al comma 2, è
computata, ai fini dell'apertura di una
eventuale farmacia, se è superiore almeno ai due terzi del parametro stesso.
4. Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere ubicato in modo da soddisfare le esigenze dell'assistenza farmaceutica della popolazione ricompresa
nella sede e deve essere situato a una distanzà non inferiore a 400 metri dalle
altre farmacie o presidi farmaceutici di cui all'articolo 9. La distanza è
misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia degli ingressi delle
farmacie.
5. Il titolare che intende trasferire i locali
della farmacia nell'ambito della pro-
Atti Parlamentari - 17
- Canzera
dei Deputqti - 6285
XIII LEGISLATURA
- DISEGNì DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
pria sede deve darne comunicazione
al-l'autorità sanitaria competente per territorio e osservare le disposizioni
di cui al comma 4.
ART. 7.
(Pianta organica.
Rapporto
farmacie-popolazione).
1. Ogni comune è dotato di una pianta organica delle farmacie nella
quale sono determinati:
a) la popolazione del comune ed il numero delle
farmacie che il comune deve avere ai sensi dell'articolo 6, ed al presente
articolo;
b) il numero delle farmacie esistenti;
c) la delimitazione della sede di ciascuna
farmacia che ricomprende, ove possibile, il numero di abitanti risultanti dall'applicazione
del parametro di cui all'articolo 6, commi 2 e 3.
2. Ogni comune, con popolazione residente superiore a 1.000 abitanti,
deve avere almeno una farmacia. Nei comuni
con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono essere istituiti
dispensari farmaceutici ai sensi
dell'articolo 15.
3. La pianta organica di ciascun comune è approvata con
provvedimento dell'autorità competente
delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il consiglio comunale interessato, le
ASL, l'ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni sindacali delle farmacie
private e pubbliche territorialmente competenti.
4. La pianta organica di cui al comma
3
è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle
regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
5. La pianta organica è
sottoposta a revisione ogni due anni, in base alle rilevazioni della
popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto centrale di
statistica (ISTAT) al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si provvede alla revisione. La revisione deve
essere effettuata entro il mese di dicembre degli anni pari.
ART. 8.
(Apertura di farmacie
in condizioni territoriali
particolari).
i. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in
rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedano, possono
stabilire in parziale deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo
6, sentiti il consiglio comunale, la ASL, l'ordine provinciale dei farmacisti
e le organizzazioni sindacali delle farmacie private e pubbliche competenti
per territorio, l'istituzione di una nuova farmacia a condizione che la
farmacia:
a) disti almeno 3
mila metri dalle
· farmacie esistenti, anche se ubicate in comuni
diversi;
b) sia posta a
servizio di una frazione con una popolazione di almeno 1.000 abitanti; il
computo della popolazione residente deve essere effettuato avendo riguardo
alle articolazioni amministrative di livello inferiore a quello comunale, senza
tenere conto di località confinanti e contigue nè di flussi di utenza a
carattere turistico.
2. Nei comuni con popolazione
fino a
10 mila abitanti non può essere istituita più
di una farmacia in relazione alle condizioni topografiche e di viabilità di
cui al comma 1.
3. In ogni caso, allorché vi siano farmacie in soprannumero,
l'istituzione di nuove farmacie in relazione alle condizioni topografiche e dì
viabilità, è subordinata alla preventiva attivazione del procedimento di
trasferimento di cui all'articolo 11.
ART. 9.
(Apertura di presidi
farmaceutici nei porti, aeroporti,
stazioni ferroviarie).
I. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono istituire nei capoluoghi
di provincia con popolazione non
inferiore ai 100 mila abitanti, ove non esistano farmacie già istituite, e
comunque nel rispetto del criterio di cui
al comma 4 dell'articolo 6,
presidi farmaceutici:
a) nella stazìoné
màrittima;
b) nell'aeroporto
civile;
c) nella stazione
ferroviaria principale.
2. L'istituzione dei presidi farmaceutici di cui al comma 1, essendo questi funzionali alle
infrastrutture nel cui ambito di pertinenza
essi devono essere aperti, non comporta la delimitazione di sedi farmaceutiche.
3. I
presidi farmaceutici sono
riportati in apposito elenco allegato alla pianta organica delle farmacie di
ciascuna provincia.
4. Per
il conferimento della titolarità di presìdi farmaceutici si fa ricorso, per ciascun
ambito regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, alle rispettive
graduatorie di cui all'articolo 10.
5. L'assegnazione dei presidi farmaceutici avviene con provvedimenti
dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano; la titolarità del presidio è concessa per cinque anni a persone
fisiche con la esclusione di qualsiasi altra forma gesfionale, compresa la
società di persone, ed è rinnovata con prelazione all'assegnatario che per
ultimo lo ha gestito.
6.1 comuni possono esercitare diritto dì prelazione. Se tale diritto
non viene esercitato, si procede all'assegnazione ai sensi del comma 4.
7. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, decorsi almeno due anni dalla data dì entrata
in vigore della presente legge, possono, con provvedimento motivato,
sostituire, mediante l'istituzione di farmacie, i presidi farmaceutici già presenti nelle strutture di cui al comma i di
maggiore entità e di maggiore movimento. Tali farmacie hanno come sede esclusiva la struttura ricettiva nella quale erano
stati autorizzati i presidi.
8. Il
titolare di presidio farmaceutico ai sensi del comma 7 diviene automaticamente titolare della farmacia che
ha sostituito l'originario presidio farmaceutico.
9. I presidi farmaceutici sono dotati di prodotti farmaceutici e
parafarmaceutici analogamente alle farmacie private e pubbliche aperte al
pubblico.
10. Il servizio di titolare, direttore e collaboratore dei presidi
farmaceutici di cui al presente articolo, in sede di formazione delle
graduatorie regionali di cui al comma i dell'articolo 10 della presente legge,
è valutato nella misura dell'80 per cento di quanto previsto rispettivamente
alle lettere a, e b) del comma 3
dell'articolo 5 del regolamento
adottato con decreto del Presidente deI
Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298.
ART. 10.
(Procedure
concorsuali).
1. Il
conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo
mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati
idonei alla titolarità della farmacia, stabilita in un concorso regionale per
titoli ed esame bandito ed espletato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ogni quattro anni. Il concorso è espletato
ai sensi delle disposizioni in materia previste dal regolamento adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, e
successive modificazioni. In caso di esaurimento della graduatoria prima del
termine dei quattro anni si provvede
mediante l'anticipazione del bando di concorso.
2. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono con ca-denza semestrale a formare l'elenco delle sedi farmaceutiche e dei
presidi farmaceutici disponibili per il conferimento di cui al comma 1, interpellando
secondo l'ordine di graduatoria di cui al medesimo comma I i farmacisti idonei.
Nell'interpello sono compresi anche i farmacisti che abbiano precedentemente
rinunciato all'assegnazione. Ciascuna graduatoria rimane valida fino alla pubblicazione della successiva e comunque, perentoriamente, non oltre i cinque
anni. - -
3. Sono ammessi al concorso di
cui al comma i i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea maggiori di
età, in possesso dei diritti civili e
politici. Ciascun candidato può
partecipare ai singoli concorsi regionali senza limitazioni. I bandi di
concorso devono prevedere l'autocertificazione da parte dei candidati dei
requisiti necessari per la partecipazione. Per i farmacisti non esercenti
attività professionale non è richiesta, per l'ammissione al concorso,
l'iscrizione all'albo professionale, essendo sufficiente il possesso
dell'abilitazione professionale.
4. Il farmacista che abbia accettato la
farmacia assegnatagli viene escluso dalla graduatoria della regione ove ha sede la farmacia.
5. Il farmacista che abbia ceduta la propria farmacia viene escluso da tutte le
graduatorie regionali per un periodo di cinque
anni; il termine è ridotto a tre anni
in caso di farmacia rurale sussidiata, e decorre dal provvedimento di
riconoscimento del trasferimento di titolarità.
6. In deroga a quanto
previsto dal presente articolo, le sedi farmaceutiche vacanti o di nuova
istituzione alla data di entrata in vigore della presente legge sono assegnate,
in via straordinaria, mediante graduatoria formata, in sede regionale, per
soli titoli di esercizio professionale, valutati secondo quanto previsto
dall'articolo 5 del regolamento adottato
con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri 30 marzo 1994, n. 298. La graduatoria formata ai sensi del presente comma ha validità massima di due
anni. Sono ammessi a tale graduatoria esclusivamente i titolari di farmacia
rurale sussidiata e i farmacisti non titolari di farmacia in possesso dei requisiti di cui al comma 3 che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
non abbiano compiuto sessanta anni. A parità di punteggio è titolo di
preferenza la minore età.
ART. 11.
(Nuova determinazione del
territorio delle sedi farmaceutiche e modifica dell'assegnazione delle
farmacie).
1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune, la ASL, l'ordine dei
farmacisti competenti e le organizzazioni sindacali delle farmacie private e
pubbliche, in sede di revisione della pianta organica, quando risultino intervenuti
mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune, anche senza
sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla
nuova determinazione deL territorio delle sedi farmaceutiche, mediante
ridelimitazione dei rispettivi confini.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base a
criteri predeterminati con appositi regolamenti, provvedono all'assegnazione
delle nuove sedi farmaceutiche mediante selezione tra tutti i titolari delle
farmacie ricomprese nell'ambito territoriale nel quale si sono verificati i
mutamenti nella distribuzione della popolazione.
3. La
procedura di cui al presente articolo deve essere attivata prima di procedere
all'istituzione di nuove farmacie in rapporto alle condizioni topografiche e di
viabilità di cui all'articolo 8.
4. Le nuove sedi farmaceutiche eventualmente non assegnate per il mancato trasferimento dei titolari
interessati, sono considerate vacanti e sono conferite facendo ricorso alla
graduatoria regionale di cui all'articolo 10.
ART. 12.
(Prelazione e farmacie pubbliche).
I. La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di
nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica in
applicazione del rapporto tra farmacie ed abitanti di cui all'articolo 6, può
essere assunta per la metà dal comune.
2. Quando
il numero delle farmacie vacanti
e/o di nuova istituzione risulti dispari, la preferenza spetta, per l'unità eccedente,
al comune.
3. Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica,
l'offerta in prelazione prevista al comma i si esercita alternativamente al
concorso per l'esercizio da parte dei privati.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
farmacie di cui sono titolari i comuni devono essere gestite, a pena di
decadenza dell'autorizzazione, mediante la diretta partecipazione del comune
esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:
a) in economia;
b) a mezzo di
azienda speciale il cui direttore generale sia un farmacista iscritto all'albo
professionale;
c) a mezzo di
consorzi tra i comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici
titolari;
d) a mezzo di
società di capitale costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento
della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il
comune abbia la titolarità. All'attò della costituzione della società céssa' di
diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e i farmacisti;
e) a mezzo di
società di capitale costituite tra il comune e i farmacisti iscritti all'albo
professionale della provincia ove il comune ha sede, quando non sia possibile
la costituzione delle società di cui alla lettera d).
5. Ai fini della lettera b) del comma 4 del presente articolo, il
comma 61 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.
6. Nei
casi di prelazionè previsti dal presente
articolo restano salvi gli obblighi previsti dall'articolo 110 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
ART. 13.
(Procedure per l'esercizio
della prelazione).
1. L'autorità competente dà notizia, mediante pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma di Trento e di
Bolzano, delle farmacie vacanti o di nuova istituzione. Entro venti giorni
dalla pubblicazione nel Bollettino del decreto che dichiara la mancanza della
sede elo delle sedi di nuova istituzione in base ai criteri di cui all'articolo
6, è comunicato il decreto stesso al sindaco del comune indicando il numero
delle sedi offerte in prelazione. L'amministrazione comunale, entro sessanta
giorni dall'avvenuta notifica, delibera, nei modi di legge, l'eventuale
assunzione della gestione della farmacia dandone immediata comunicazione
all'autorità competente.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione
dei locali nei quali sarà aperta la farmacia assunta in gestione.
3. L'apertura della farmacia deve essere effettuata entro un anno
dalla data di esercizio della prelazione.
4. Nel caso di assunzione della gestione dì una farmacia da parte del
comune, l'amministrazione comunale, entro i successivi sessanta giorni, deve
approvare il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista
direttore, ovvero provvedere alla nomina di un farmacista direttore tra
quelli già presenti nella pianta organica.
5. L'inosservanza dei termini e delle indicazioni
di cui al presente articolo comporta la decadenza dal diritto di prelazione.
ART. 14.
(Farmacie
stagionali).
I. Nelle stazioni di soggiorno, sciistiche, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari e termali
di cui all'articolo I del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926,
convertito dalla legge 2 giugno 1939,
n. 739, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
istituire farmacie stagionali con apertura
non superiore ai sei mesi
nell'arco dell'anno, purché distanti almeno 2 mila metri dalle farmacie esistenti, anche se ubicate in comuni diversi.
2. La farmacia stagionale è assegnata ricorrendo
alla graduatoria regionale di cui all'articolo 10 e il farmacista che l'accetta
rimane inserito nella graduatoria medesima
3. L'assunzione delle farmacie stagionali
avviene con provvedimenti dei competenti organi delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e la titolarità delle farmacie stagionali
èconcessa per cinque anni a persone tisiche, con la esclusione di qualsiasi
altra forma gestionale, compresa la società di persone, ed è rinnovata con
prelazione all'assegnatario che l'ha gestita per ultimo.
4. Il trasferimento della farmacia stagionale
può avvenire solo in locali ubicati nell'ambito della località indicata nel
provvedimento di istituzione.
5. I provvedimenti di autorizzazione all'apertura di farmacie
succursali di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, sono revocati entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
ART. 15.
(Dispensari
farmaceutici).
1. Nei
comuni, frazioni o centri abitati con popolazione
residente non superiore a 1.000 abitanti, privi di farmacia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
istituiscono dispensari farmaceutici, per l'apertura anche temporanea e per
periodi limitati dell'anno, in relazione alle necessità della popolazione e
alla condizione dei luoghi. L'eventuale attivazione, ove possibile, della
farmacia istituita in pianta organica comporta la revoca automatica del
provvedimento di apertura del dispensario.
2. Qualora l'istituzione di farmacie in rapporto
alle condizioni topograficlie e di viabilità di cui all'articolo 8 non sia
consentita, può essere prevista la temporanea apertura di un dispensano farmaceutico,
anche per periodi limitati del-l'anno.
3. La gestione del dispensario è assegnata con le modalità di cui
all'articolo
10.
4. I dispensari farmaceutici devono assicurare la dotazione almeno dei
medicinali di uso comune, e di pronto soccorso, già confezionati.
5. Fino all'assegnazione dei dispensari
di cui al presente articolo sono mantenuti
i dispensari già
istituiti ai sensi dell~articolo
1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e
successive modificazioni.
6. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono sostituire con farmacie
stagionali di cui all'articolo 14 della presente legge i dispensari istituiti
ai sensi dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo I della legge 8 marzo
1968, n. 221, come sostituito dall'articolo
6 della legge 8 novembre 1991, n. 362; parimenti possono essere trasformati in sede
farmaceutica da assegnare a mezzo della graduatoria regionale di cui all'articolo
10 della presente legge i dispensari istituiti in assenza di sede farmaceutica
prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 362 del 1991.
7. I dispensari che in sede di prima revisione della pianta organica
successiva alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati
trasformati in farmacie né assegnati in base alla graduatoria regionale di cui
all'articolo 10 sono automaticamente soppressi.
ART. 16.
(Gestiorte
provvisoria.
Sospensiotie temporartea).
Per le farmacie di nuova istituzione
o vacanti per interruzione dell'esercizio,
esclusa la gestione provvisoria, è prevista l'assegnazione in base alla
graduatoria regionale di cui all'articolo 10.
2. In caso di sospensione temporanea di un esercizio farmaceutico
funzionante, esso è affidato in gestione provvisoria in base alla
graduatoria-di cui all'articolo 10; il farmacista incaricato della gestione
provvisoria resta utilmente collocato nella graduatoria medesima.
3.11 gestore provvisorio di cui al comma
2 del presente articolo non è soggetto agli
obblighi di cui all'articolo 110 del testo
unico approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265.
ART. 17.
(Titolarità e gestione della farmacia).
1. La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a
persone fisiche, a società di persone, in conformità alle disposizioni vigenti ed a società cooperative a
responsabilità limitata che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo
l'esercizio di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti
alJ'albo professionale della provincia in cui ha sede la società.
3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno
dei soci che ne è responsabile. Al direttore, nei cui confronti si verificano
le condizioni che ne richiedono la sostituzione, subentra temporaneamente un
altro socio.
4. Ciascuna delle società di cui al comma I può essere titolare
dell'esercizio di una sola farmacia e ottenere la relativa autorizzazione
purché la farmacia sia ubicata nella provincia ove ha sede legale la società.
5. Ciascun farmacista può partecipare ad una
sola società di cui al comma 1.
6. L'attività professionale del farmacista socio
può essere svolta esclusivamente presso la farmacia della quale è titolare la
società.
7. Il titolare e il direttore delle farmacie devono essere iscritti
all'albo professionale della provincia in cui ha sede la farmacia.
8. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di farmacia
privata, comprese quelle di cui sono titolari le società di cui al comma 1, è
consentito dopo che siano decorsi tre anni dall'acquisizione del titolo salvo
quanto previsto dal presente articolo.
9. Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve
essere riconosciuto con provvedimento dell'autorità competente in base
all'ordinamento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
10. Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia anche ai sensi
delle disposizioni in vigore prima della data di entrata in vigore della
presente legge non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non
sono decorsi almeno cinque anni dall'atto di trasferimento.
li. Il farmacista titolare, al momento dell'acquisizione della
titolarità di altra farmacia o di quota in una società che gestisce una
farmacia, decade ai sensi di legge, decorsi dieci giorni, dalla precedente
titolarità.
12. Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è
consentito, per una sola volta, di poter acquistare un'altra farmacia.
13. Il trasferimento della titolarità della farmacia, a tutti gli
effetti di legge, non èritenuto valido se insieme con il diritto di esercizio
della farmacia non è trasferita anche l'azienda commerciale che vi è annessa,
pena la decadenza.
14. A seguito di acquisto per successione di
una partecipazione di una società di cui al comma 1, l'erede, nel termine di
cinque anni dall'acquisizione, ove non comprovi l'iscrizione all'albo
professionale, deve cedere la partecipazione.
15. La partecipazione di cui al comma
14 deve essere intesa esclusivamente di carattere
economico non comportando l'assunzione
della qualità di socio.
16. Nel caso in cui gli aventi causa siano più
d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione.
17. Le disposizioni di cui ai commi 14,
15 e 16 si applicano anche agli eredi a qualsiasi
titolo del singolo titolare di una farmacia
privata.
18. Durante il periodo di gestione economica deve essere nominato un
farmacista direttore.
19. Qualora venga meno la pluralità dei soci, il
socio superstite ha facoltà di associare
nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine
perentorio di sei mesi.
20. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi
14 e 19, la titolarità della farmacia è assegnata secondo le modalità dell'offerta in prelazione o mediante la graduatoria di cui all'articolo 10.
ART. 18.
Uncompatibilita).
I. Il titolare o il direttore di una farmacia privata, il direttore
di una farmacia pubblica, il farmacista socio di una società che gestisce una farmacia non possono:
a) esercitare l'attività di
informatore medico -scientifico;
b) esercitare l'attività professionale presso
qualsiasi altra farmacia o dispensano;
c) avere rapporti
di lavoro dipendente, a qualsiasi titolo, nel settore pubblico o privato.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo non inferiore a un mese. Se èsospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. In ogni caso di sospensione dell'attività dell'esercizio farmaceutico si provvede mediante l'applicazione dei commi 2 e 3 del-l'articolo 16.
3.11 farmacista che si trova in una delle
condizioni di incompatibilità di cui aI comma I deve cessare, preventivamente all'acquisizione della Aitolarità, della direzione e della quota
societaria, l'attività o il rapporto non consentito.
ART. 19.
(Titolarità
e sostituzione nella gestione).
1. Il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare
esercizio e della gestione dei beni
patrimoniali della farmacia.
2. Il titolare della farmacia può ricorrere
alla sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione
professionale della farmacia, dandone comunicazione alla ASL competente:
a) per infermità;
b) per gravi
motivi di famiglia;
c) per gravidanza,
parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle
disposizioni vigenti sulla tutela della maternità;
d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove
mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia;
e) per servizio
militare;
I) per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi
sindacali elettivi a livello nazionale nonché locale purché con poteri di
rappresentanza legale;
g) per ferie.
3. Nel caso
previsto dalla lettera a) del comma 2 la ASL competente per territorio,
decorsi tre mesi di malattia, ha
facoltà di sottoporre il farmacista a visita medica, a seguito della quale è
fissata la data di riassunzione della gestione della farmaci a.
4. La durata complessiva della sostituzione per infermità non può
superare un periodo continuativo di cinque anni, ovvero di sei anni per un
decennio.
5. Due periodi di sostituzione temporanea agli effetti del periodo
massimo previsto dal comma 4 nQn si sommano quando tra essi intercorre un
periodo di gestione personale superiore ad un mese.
6. La durata della sostituzione per gravi motivi
di famiglia non può superare un periodo di tre mesi in un anno.
7. È in facoltà del titolare della farmacia conferire al sostituto la
conduzione economica della farmacia stessa.
8. In nessun caso è ammessa soluzione di continuità nella conduzione
tecnico-professionale della farmacia durante l'orario di apertura. In assenza
del titolare o del direttore deve essere presente in farmacia un farmacista
responsabile, formalmente individuato in grado di assicurare tutti gli
adempimenti necessari al completo espletamento del servizio farmaceutico.
ART. 20.
(Trasferimento della
titolarità di farmacie in gestione comunale).
1.11 comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, si applica anche alle farmacie gestite dal
comune o dall'azienda municipalizzata o speciale di cui all'articolo 23 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, con le modalità stabilite dalla presente legge
anche a tutela del personale dipendente.
2. In caso di trasferimento della titolarità della farmacia comunale, i dipendenti hanno diritto di prelazione. Il diritto di prelazione si esercita mediante l'accettazione dell'acquisto della titolarità della farmacia da comunicare all'amministrazione entro trenta giorni dall'offerta. Il corrispettivo da corrispondere da parte dei dipendenti è pari alla media del giro d'affari della farmacia dell'ultimo triennio, de-tratto il costo del personale, fatto salvo il valore delle scorte, degli arredi e delle attrezzature al valore inventariale determinato dall'ente.
3. In caso di
mancata acquisizione della titolarità attraverso la prelazione, i dipendenti,
su richiesta degli stessi, possono essere posti in mobilità con preferenziale
collocazione nel ruolo del servizio sanitario regionale sino alla copertura
dei posti disponibili entro due anni
dall'avvenuta alienazione della
farmacia.
4. La vendita della farmacia da parte del comune può avvenire per asta
pubblica o per licitazione privata escludendosi la partecipazione alle
procedure d'asta con la riserva della persona da nominare.
5. Il prezzo posto a base dell'asta o della licitazione è fissato dal
comune.
6. La facoltà del comune di esercitare la prelazione per l'assunzione
della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione, ai sensi
dell'articolo 12, è sospesa per un periodo di cinque anni qualora il comune
abbia trasferito la titolarità di una farmacia ai sensi del comma 2 del
presente articolo. In caso di mancata acquisizione della titolarità attraverso
la prelazione da parte dei dirigenti e dei dipendenti farmacisti, la facoltà
del comune di esercitare la prelazione è sospesa per un periodo di dieci anni.
ART. 21.
(Classi ficazione delle farmacie. Provvidenze
a favore delle farmacie).
1. Le farmacie sono classificate come segue:
a, farmacie rurali situate nei comuni o loro frazioni, centri abitati, località, risultanti dagli statuti comunali, con popolazione non superiore a 5 mila abitanti;
b) farmacie
urbane situate nei comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti.
2. Non sono classificate farmacie rurali
quelle poste nei quartieri periferici delle città, collegati al centro urbano
senza discontinuità di abitanti, e le farmacie stagionali.
3. Per le farmacie rurali che
godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8
marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, le percentuali di sconto di cui
al comma 40 dell'articolo i della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ridotte
in misura pari al 60 per cento.
4. Alle farmacie con un
fatturato complessivo annuo non superiore
a lire 750 milioni, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), il
SSN, nel procedere alla corresponsione
delle loro competenze, trattiene a titolo di sconto una quota pari all'l,5 per cento dell'importo al lordo del ticket.
5. In
sede di rinnovo della convenzione nazionale farmaceutica dì cui all'articolo 8,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, si procede all'adeguamento
del limite di fatturato di cui
al comma 4 in misura proporzionale all'andamento della spesa farmaceutica a
carico del SSN nell'ultimo triennio.
6. Le regioni e le province
autonome di Trento e dì Bolzano possono individuare con proprie leggi
ulteriori incentivi per farmacie e/o dispensari farmaceutici di località
particolarmente disagiate.
ART. 22.
(Cori ferenze di servizi).
1. L'espressione di pareri e di casi di concertazione previsti dalla presente legge
può essere attivata dalla pubblica amministrazione mediante conferenze di servIzi.
ART. 23.
(Programmazione
degli accessi ai corsi di laurea).
1. L'esercizio delta professione nelle farmacie aperte
al pubblico non è consentito ai Laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche
con inizio dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, fatti salvi i diritti degli iscritti ai corsi alla stessa
data.
2. L'accesso al corso di laurea in farmacia è
regolamentato. Il Ministro del-l'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, con proprio decreto, definisce per ogni anno accademico il numero
di iscrizioni consentito alle facoltà di farmacia sul territorio nazionale e
ripartisce tra le singole università il numero dei posti disponibili.
3. La determinazione del numero di iscrizioni ai
corsi di laurea in farmacia consentito per ogni anno è fissata avendo riguardo
al fabbisogno di farmacisti determinato per ciascun anno dal Ministro della
sanità, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione
nazionale degli ordini dei farmacisti.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, a. 341, come
modificato dall'articolo 17, comma 16, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
ART. 24.
(idoneità all'esercizio della professione.
Ceritificazioni).
1. È fatto obbligo agli ordini professionali
provinciali, singoli o associati tra loro fino al livello regionale, di
sottoporre a verifica periodica il permanere della idoneità all'esercizio
della professione, conseguita con l'esame di abilitazione, dei farmacisti
iscritti all'albo professionale.
2. L'idoneità si mantiene mediante la frequenza obbligatoria ogni biennio di un corso di aggiornamento professionale organizzati dall'ordine provinciale dei farmacisti. Strutturazione, modalità e procedure dei corsi, per la certificazione di idoneità, sono definité in un regolamento emanato dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti e convalidato dal Ministero della sanità. Tale regolamento deve, altresì, prevedere le eventuali sanzioni a carico dei farmacisti in caso di mancata certificazione.
CAP. III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 25.
(Disposizioni
transitorie).
1. Il servizio prestato dal farmacista, anche
dopo la data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1984, n. 892, e fino alla
data di entrata in vigore della presente legge, presso le farmacie pubbliche o
private aperte al pubblico, compresa la direzione di azienda, e presso le
farmacie interne ospedaliere o le farmacie militari, è utile ai fini della
pratica professionale di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475,
come modificato dall'articolo 6 della citata legge n. 892 del 1984, anche qualora non sia stata fatta la specifica comunicazione. I periodi di
aspettativa per incarichi previsti dalla
normativa vigente sono utilmente
conteggiati ai fini della pratica professionale.
ART. 26.
(Abrogazione
di norme).
1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con
le disposizioni della presente legge.