De Agostini Giuridica - LEGGI D'ITALIA (testo vigente)

Aggiornamento alla GU 06/01/99

154. FARMACIE E FARMACISTI
A) Provvedimenti generali
 

L. 8 novembre 1991, n. 362 (1).
Norme di riordino del settore farmaceutico.
 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 novembre 1991, n. 269.
 

1. Rapporto farmacie-popolazione.

1 (2).

(2) Sostituisce con 6 commi i commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, L. 2 aprile 1968, n. 475, riportata al n. A/IV.
 

2. Apertura farmacie in condizioni territoriali particolari.

1 (2/a).

(2/a) Sostituisce l'art. 104, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, riportato alla voce Sanità pubblica.
 

3. Sanzioni.

1. Chiunque apre una farmacia o ne assume l'esercizio senza la prescritta autorizzazione è punito con
l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
2. Nei casi indicati nel comma 1, l'autorità sanitaria competente ordina l'immediata chiusura della
farmacia.
 

4. Procedure concorsuali.

1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per
l'esercizio da parte di privati ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il
mese di marzo di ogni anno dispari dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunità
economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale
dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande.
3. Ove le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano a bandire il concorso
per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione nel termine previsto dal comma 1 o non
provvedano entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione del bando alla nomina della commissione
giudicatrice, il Ministro della sanità, previa diffida, provvede nei trenta giorni successivi a nominare un
commissario ad acta incaricato dell'indizione del bando di concorso e della nomina della commissione
giudicatrice (3).
4. Il commissario ad acta di cui al comma 3 rimane in carica per garantire il regolare espletamento
del concorso fino all'assegnazione delle farmacie ai relativi vincitori (3).
5. Il commissario ad acta di cui al comma 3 si avvale degli uffici di una unità sanitaria locale
compresa nel territorio in cui si espleta il concorso e risponde del suo operato al Ministro della sanità
(3).
6. La commissione giudicatrice nominata per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle
farmacie approva entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del bando la graduatoria dei
vincitori (3).
7. In caso di impedimento di un commissario a partecipare ai lavori della commissione giudicatrice le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o il commissario ad acta di cui al comma 3
provvedono alla immediata sostituzione del commissario impedito (3).
8. Qualora le commissioni non provvedano ad espletare il concorso nei termini di cui al comma 6, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o il commissario ad acta di cui al comma 3
provvedono entro dieci giorni alla nomina di una nuova commissione (3).
9. La composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione
dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge (3/a).

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 8-23 luglio 1992, n. 352 (Gazz. Uff. 29 luglio 1992, n. 32 -
Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 8-23 luglio 1992, n. 352 (Gazz. Uff. 29 luglio 1992, n. 32 -
Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 8-23 luglio 1992, n. 352 (Gazz. Uff. 29 luglio 1992, n. 32 -
Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 8-23 luglio 1992, n. 352 (Gazz. Uff. 29 luglio 1992, n. 32 -
Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 8-23 luglio 1992, n. 352 (Gazz. Uff. 29 luglio 1992, n. 32 -
Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 8-23 luglio 1992, n. 352 (Gazz. Uff. 29 luglio 1992, n. 32 -
Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
(3/a) Il D.P.C.M. 12 febbraio 1992 (Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64) ha così disposto:
"I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche banditi ai sensi degli articoli 3 e seguenti della
legge 2 aprile1968, n. 475, in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991,
n. 362, restano disciplinati, per quanto attiene alla composizione della commissione giudicatrice, ai
criteri per la valutazione dei titoli, all'attribuzione dei punteggi, alle prove di esame e alle modalità di
svolgimento dei concorsi stessi, dalle disposizioni vigenti alla data di emanazione del bando". Vedi,
anche, il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298, riportato al n. A/XV.
 

5. Decentramento delle farmacie.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l'unità sanitaria locale
competente per territorio, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino
intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area metropolitana di cui
all'art. 17, L. 8 giugno 1990, n. 142 (4), anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo
degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il comune,
l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del
titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito del comune o dell'area
metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza
farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle
farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell'art. 1, L. 2 aprile 1968, n. 475 (5), come modificato
dall'articolo 1 della presente legge.

(4) Riportata alla voce Comuni e province.
(5) Riportata al n. A/IV.
 

6. Dispensari farmaceutici.

1 (6).
1-bis. Nelle frazioni o centri abitati dei comuni interessati dalla crisi sismica in cui, per gravi danni,
sono intervenuti sensibili mutamenti della distribuzione della popolazione, le regioni Marche e Umbria
possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968,
n. 475, e successive modificazioni, l'apertura di dispensari farmaceutici per il tempo necessario alla
verifica delle mutate dislocazioni della popolazione nel comune e comunque fino all'avvenuta
ricostruzione (6/a).

(6) Sostituisce i commi 3, 4 e 5 dell'art. 1, L. 8 marzo 1968, n. 221, riportata al n. B/VII.
(6/a) Comma aggiunto dall'art. 13, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, riportato alla voce Terremoti.
 

7. Titolarità e gestione della farmacia.

1. La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle
disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata che
gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci
della società farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la società, in possesso del requisito
dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (7) e successive modificazioni.
3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile.
4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11
della legge 2 aprile 1968, n. 475 (7), come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, è sostituito
temporaneamente da un altro socio.
5. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di una sola farmacia e
ottenere la relativa autorizzazione purché la farmacia sia ubicata nella provincia ove ha sede legale la
società.
6. Ciascun farmacista può partecipare ad una sola società di cui al comma 1.
7. La gestione delle farmacie private è riservata ai farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha
sede la farmacia.
8. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di farmacia privata è consentito dopo che siano decorsi
tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, salvo quanto previsto ai
commi 9 e 10.
9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al
comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve
cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui l'avente causa sia il
coniuge ovvero l'erede in linea retta entro il secondo grado, il suddetto termine è differito al
compimento del trentesimo anno di età dell'avente causa, ovvero, se successivo, al termine di dieci
anni dalla data di acquisizione della partecipazione. Il predetto termine di dieci anni è applicabile
esclusivamente nel caso in cui l'avente causa, entro un anno dalla data di acquisizione della
partecipazione, si iscriva ad una facoltà di farmacia in qualità di studente presso un'università statale o
abilitata a rilasciare titoli aventi valore legale. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi
provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto
tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto
alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il
socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione.
10. Il comma 9 si applica anche nel caso di esercizio della farmacia privata da parte degli aventi
causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (7), e successive
modificazioni.
11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della
farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4.
12. Qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite ha facoltà di associare nuovi soci nel
rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi.
13. Il primo comma dell'articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478
(8), come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n.
1730, si applica a tutte le farmacie private anche se di esse sia titolare una società.
14. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (9), agli
atti soggetti ad imposta di registro delle società aventi come oggetto l'esercizio di una farmacia privata,
costituite entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed al relativo conferimento
dell'azienda, l'imposta si applica in misura fissa.

(7) Riportata al n. A/IV.
(7) Riportata al n. A/IV.
(7) Riportata al n. A/IV.
(8) Riportato alla voce Sanità pubblica.
(9) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
 

8. Gestione societaria: incompatibilità.

1. La partecipazione alle società di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale
articolo, è incompatibile:
a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e
informazione scientifica del farmaco;
b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.
2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 ed ogni successiva variazione sono comunicati alla
Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione
o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e alla unità sanitaria locale competente per
territorio, entro sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia.
3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione
del farmacista dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio
che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro dei
soci. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla
sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il
periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto
dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.
 

9. Criteri per l'iscrizione all'albo.

1 (10).

(10) Sostituisce la lettera e) del primo comma dell'art. 9, D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233,
riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
 

10. Gestione comunale.

1 (11).

(11) Sostituisce il primo comma dell'art. 9, L. 2 aprile 1968, n. 475, riportata al n. A/IV.
 

11. Titolarità e sostituzione nella gestione.

1 (12).

(12) Sostituisce l'art. 11, L. 2 aprile 1968, n. 475, riportata al n. A/IV.
 

12. Trasferimento della titolarità di farmacie in gestione comunale.

1. Il comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 (13), convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, si applica anche alle farmacie gestite dal
comune o da azienda municipalizzata o speciale di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
con modalità da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche a tutela del
personale dipendente.
2. In caso di trasferimento della titolarità della farmacia comunale, i dipendenti hanno diritto di
prelazione e ad essi si applicano le norme dell'articolo 7.
3. La facoltà del comune di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia
vacante o di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (14), e successive
modificazioni, è sospesa per tre anni qualora il comune abbia trasferito la titolarità della farmacia ai
sensi del comma 1 del presente articolo.

(13) Riportato alla voce Finanza locale.
(14) Riportata al n. A/IV.
 

13. Trasferimento di farmacia.

1 (15).

(15) Sostituisce il comma settimo dell'art. 12, L. 2 aprile 1968, n. 475, riportata al n. A/IV.
 

(giurisprudenza)
14. Sanatoria.

1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni
una farmacia rurale o urbana in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (16), e successive modificazioni, hanno
diritto a conseguire, per una sola volta, la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore
della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della
relativa sede farmaceutica.
2. Il periodo di tre anni di gestione di cui al comma 1 è continuativo, oppure viene calcolato per
sommatoria di servizi prestati, in qualità di direttore o collaboratore di farmacia, con interruzioni non
superiori ad un semestre, purché alla data di entrata in vigore della presente legge il beneficiario
gestisca in via continuativa la farmacia da almeno sei mesi.
3. È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno
di dieci anni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (14).
4. Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previsti dai comuni 1, 2, 3 e 4 è effettuato entro un
mese dalla presentazione delle domande.

(16) Riportato alla voce Sanità pubblica.
(14) Riportata al n. A/IV.
 

15. Abrogazione di norme.

1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (14), la legge 28
febbraio 1981, n. 34 (17), e successive modificazioni, nonché gli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 22
dicembre 1984, n. 892 (18).

(14) Riportata al n. A/IV.
(17) Riportata al n. A/VIII.
(18) Riportata al n. A/X.
 

16. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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