Aggiornamento alla GU 06/01/99
154. FARMACIE E FARMACISTI
A) Provvedimenti generali
L. 2 aprile 1968, n. 475 (1).
Norme concernenti il servizio farmaceutico
(1/a).
(giurisprudenza)
1. L'autorizzazione ad aprire ed esercitare
una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo
dall'autorità competente per
territorio (1/b).
Il numero delle autorizzazioni è
stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei
comuni con popolazione fino a 12.500
abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni
(1/b).
La popolazione eccedente, rispetto
ai parametri di cui al secondo comma, è compiuta, ai fini
dell'apertura di una farmacia, qualora
sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi (1/b).
Chi intende trasferire una farmacia
in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa
l'autorizzazione deve farne domanda
all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale,
indicato nell'ambito della stessa
sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una
distanza dagli altri esercizi non
inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale
più
breve tra soglia e soglia delle famacie
(1/b).
La domanda di cui al quarto comma
deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo
dell'unità sanitaria locale
ed in quello del comune ove ha sede la farmacia (1/b).
Il provvedimento di trasferimento
indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico
(1/b).
Ogni nuovo esercizio di farmacia deve
essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200
metri e comunque in modo da soddisfare
le esigenze degli abitanti della zona.
La distanza è misurata per
la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie (1/a).
(giurisprudenza)
2. Ogni comune deve avere una pianta
organica delle farmacie nella quale è determinato il numero, le
singole sedi farmaceutiche e la zona
di ciascuna di esse, in rapporto a quanto disposto dal precedente
articolo 1.
La pianta organica dei singoli comuni
è stabilita con provvedimento, definitivo del medico provinciale,
sentiti il consiglio comunale interessato
e il consiglio provinciale di sanità. Il sindaco del comune
interessato ha diritto di intervenire
con voto consultivo alle riunioni del consiglio provinciale di sanità
in
cui si discute la pianta organica
del suo comune.
La pianta organica è pubblicata
sul foglio annunzi, legali della provincia ed è affissa per 15 giorni
consecutivi all'albo pretorio del
comune.
La pianta organica è sottoposta
a revisione ogni due anni, in base alle rilevazioni della popolazione
residente nel comune, pubblicata dall'Istituto
centrale di statistica.
La revisione deve essere effettuata
entro il mese di dicembre di ogni anno pari con provvedimento
definitivo del medico provinciale
secondo le norme stabilite dal secondo comma del presente articolo.
La pianta organica deve essere pubblicata
sul foglio degli annunzi legali della provincia
improrogabilmente entro il mese di
gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la revisione.
(giurisprudenza)
3. [Il conferimento delle sedi farmaceutiche
vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per
l'esercizio privato ha luogo mediante
concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di
marzo di ogni anno dispari.
Sono ammessi al concorso previsto
nel comma precedente i cittadini italiani maggiori di età in
possesso dei diritti civili e politici,
di sana costituzione fisica e iscritti nell'albo professionale dei
farmacisti.
Al concorso per il conferimento di
farmacie urbane possono partecipare soltanto coloro che oltre ai
requisiti indicati nel comma precedente
siano o siano stati:
a) titolari o direttori di una farmacia
rurale da almeno 3 anni;
b) titolari o direttori di farmacie
urbane o collaboratori presso farmacie da almeno 5 anni;
c) professori universitari titolari
di cattedra delle facoltà di farmacia;
d) gli aiuti e assistenti ordinari,
straordinari o volontari di detta facoltà con 5 anni di anzianità;
e) i farmacisti che abbiano trasferito
la propria titolarità dopo 10 anni dall'atto del trasferimento;
f) i farmacisti direttori di cooperative
farmaceutiche e i farmacisti collaboratori scientifici
dell'industria farmaceutica iscritti
all'albo professionale con 5 anni di anzianità.
Al concorso per farmacie rurali possono
partecipare tutti i farmacisti iscritti all'albo professionale.
Nella domanda di ammissione al concorso
il concorrente dovrà chiedere le sedi in ordine di
preferenza e dovrà accettare
la prima farmacia che gli verrà assegnata in base alla graduatoria
e
all'ordine di preferenza da lui indicato.
In caso di non accettazione entro 30 giorni dalla ricezione della
comunicazione fatta dal medico provinciale,
non potrà optare per altre sedi.
È vietata la partecipazione
contemporanea a più di tre concorsi provinciali a pena di esclusione
da
ciascun concorso da pronunciarsi dalla
commissione esaminatrice a termini dell'articolo 8 del
regolamento approvato con regio decreto
30 settembre 1938, n. 1706] (1/a) (2).
(giurisprudenza)
4. [La commissione giudicatrice del
concorso per titoli ed esami di cui al precedente articolo 3 è
nominata dal medico provinciale ed
è composta da un funzionario della carriera direttiva
amministrativa del Ministero della
sanità con la qualifica non inferiore a direttore di divisione,
che la
presiede; da un funzionario della
carriera direttiva dei medici o dei farmacisti o dei chimici del
Ministero della sanità con
qualifica non inferiore, rispettivamente, a medico provinciale superiore,
farmacista superiore o chimico superiore,
escluso il medico provinciale che ha bandito il concorso: da
due farmacisti, esercenti in farmacia
di cui uno non titolare, designati dall'ordine provinciale dei
farmacisti e da un professore di ruolo,
non di ruolo o incaricato di cattedra universitaria della facoltà
di
farmacia.
Esercita le funzioni di segretario
un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero
della sanità] (3) (4).
5. [Ciascun commissario dispone di
10 punti per la valutazione dei titoli e di 20 punti per le prove di
esame] (4).
6. [Le prove di esame consistono in
una prova pratica riguardante la tecnica farmaceutica,
limitatamente all'esercizio pratico
della professione e in una prova orale riguardante, oltre la tecnica
farmaceutica, anche la farmacologia
e la legislazione farmaceutica, secondo i programmi che saranno
stabiliti con decreto del Ministro
per la sanità sentiti il Consiglio superiore di sanità e
la federazione
degli ordini dei farmacisti (4/a).
Ogni commissario dispone di 10 punti
per la prova pratica e di altrettanti per la prova orale.
Sono ammessi alla prova orale i candidati
che nella prova pratica abbiano riportato almeno sei decimi.
Saranno giudicati idonei i candidati
che abbiano riportato almeno sei decimi in ciascuna delle due
prove di esami] (4).
(giurisprudenza)
7. [Per la valutazione dei titoli
ogni commissario dispone:
1) fino ad un massimo di punti 3,50
per titoli di studio e di carriera;
2) fino ad un massimo di punti 6,50
per titoli relativi all'esercizio professionale.
La valutazione dell'esercizio professionale
non può superare i 20 anni di attività di servizio e non
può
essere inferiore ad un anno sia come
titolare che come collaboratore di farmacia.
L'esercizio professionale è
valutato:
a) dal 1° al 10° anno: punti
0,55 per anno;
b) dall'11° al 20°: punti
0,10 per anno.
Tale punteggio va attribuito per ogni
anno di effettivo servizio come titolare o come direttore della
farmacia.
Per i collaboratori il punteggio è
ridotto rispettivamente a punti 0,50 e a punti 0,09. Per i coadiutori
nell'industria farmaceutica nonché
per gli altri farmacisti iscritti all'albo e che esercitano attività
complementare, il punteggio è
ridotto rispettivamente a punti 0,40 e a punti 0,08.
Il servizio di direttore di officine
farmaceutiche previsto dagli articoli 144 e 161 del testo unico
approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265 (5), è equiparato a quello di direttore di farmacia,
mentre il servizio di direttore dei
depositi di cui all'articolo 188-bis del predetto testo unico è
equiparato
al servizio di collaboratore in farmacia.
Al concorrente figlio, o in mancanza
di figli, al coniuge del farmacista la cui farmacia sia a concorso
sono riconosciuti punti 10 complessivi
sulla categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale.
Ai mutilati e invalidi di guerra in
godimento di pensione di guerra di una delle prime quattro categorie
di cui alla tabella A annessa alla
legge 10 agosto 1950, n. 648 (6), e ai mutilati e invalidi civili la cui
capacità lavorativa risulti
ridotta di almeno un terzo sono riconosciuti punti 10 complessivi per la
categoria dei titoli relativi all'esercizio
professionale] (4).
8. [Le funzioni attribuite dalle vigenti
norme alla commissione di cui all'articolo 105 del testo unico
delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (3), eccettuate quelle relative
al concorso previsto negli articoli
precedenti sono affidate ad una commissione nominata, al principio
di ogni anno, dal medico provinciale
che la presiede, e composta: da un funzionario della carriera
direttiva amministrativa del Ministero
della sanità, da un funzionario della carriera direttiva
dell'amministrazione civile dell'intcrno,
da due farmacisti iscritti all'albo professionale di cui uno
rappresentante dei farmacisti rurali,
scelti su terna propostadall'ordine dei farmacisti della provincia.
Esercita le funzioni di segretario
un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero
della sanità] (4).
(giurisprudenza)
9. La titolarità delle farmacie
che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della
revisione della pianta organica può
essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono
titolari i comuni possono essere gestite,
ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:
a) in economia;
b) a mezzo di azienda speciale;
c) a mezzo di consorzi tra comuni
per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
d) a mezzo di società di capitali
costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della
costituzione della società,
prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità.
All'atto
della costituzione della società
cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli
anzidetti farmacisti (7).
Nel caso che la sede della farmacia
resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o più ospedali
civili, il diritto alla prelazione
per l'assunzione della gestione spetta rispettivamente all'amministrazione
dell'unico ospedale o di quello avente
il maggior numero di posti-letto.
Quando la farmacia vacante o di nuova
istituzione sia unica, la prelazione prevista ai commi
precedenti si esercita alternativamente
al concorso previsto al precedente articolo 3, tenendo presenti
le prelazioni previste nei due commi
precedenti per determinare l'inizio dell'alternanza.
Quando il numero delle farmacie vacanti
e di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per
l'unità eccedente, al comune.
Sono escluse dalla prelazione e sono
messe a concorso le farmacie il cui precedente titolare abbia il
figlio o, in difetto di figli, il
coniuge farmacista purché iscritti all'albo.
Nei casi di prelazione previsti dal
presente articolo restano salvi gli obblighi contemplati dall'art. 110
del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (8).
(giurisprudenza)
10. Il medico provinciale dà
notizia, mediante pubblicazione sul foglio degli annunzi legali della
provincia, delle farmacie vacanti
o di nuova istituzione.
Entro 20 giorni dalla pubblicazione
sul foglio indicato al comma precedente del decreto che dichiara la
vacanza della sede o del decreto di
revisione della pianta organica, il medico provinciale comunica il
decreto stesso al sindaco del comune
o al presidente dell'amministrazione ospedaliera interessata
indicando il numero delle sedi offerte
in prelazione.
L'amministrazione comunale o quella
ospedaliera entro 60 giorni dall'avvenuta notifica delibera, nei
modi di legge, l'eventuale assunzione
della gestione della farmacia dandone immediata comunicazione
al medico provinciale. In mancanza
di tempestiva comunicazione l'amministrazione comunale o quella
ospedaliera decade dal diritto di
prelazione.
Nel caso di assunzione della gestione
di una farmacia, da parte del comune, l'amministrazione
comunale, entro trenta giorni dalla
data di ricevimento dell'atto di approvazione da parte della giunta
provinciale amministrativa, deve approvare
il bando di concorso per titoli ed esami al posto di
farmacista direttore.
Per la nomina dei farmacisti addetti
alle farmacie dei comuni e delle aziende municipalizzate, si
applica l'articolo 32 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 (8).
Nel caso di assunzione della gestione
di una farmacia resasi vacante o di nuova istituzione da parte
dell'amministrazione ospedaliera,
questa deve deliberare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione
dell'approvazione da parte del Comitato
provinciale di assistenza e beneficienza pubblica, il bando di
concorso per titoli ed esami al posto
di farmacista direttore, in base alle vigenti disposizioni sui
concorsi, per farmacisti ospedalieri.
È in facoltà dell'amministrazione
ospedaliera affidare la direzione della farmacia ad uno dei propri
farmacisti iscritti all'albo professionale
e sempreché assunto a seguito di concorso per farmacisti
ospedalieri.
(giurisprudenza)
11. 1. Il titolare della farmacia
ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei
beni
patrimoniali della farmacia.
2. L'unità sanitaria locale
competente per territorio autorizzata, a seguito di motivata domanda del
titolare della farmacia, la sostituzione
temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti
nella conduzione professionale della
farmacia:
a) per infermità;
b) per gravi motivi di famiglia;
c) per gravidanza, parto ed allattamento,
nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela
della maternità;
d) a seguito di adozione di minori
e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo
ingresso del minore nella famiglia;
e) per servizio militare;
f) per chiamata a funzioni pubbliche
elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale;
g) per ferie;
3. Nel caso previsto dalla lettera
a) del comma 2 l'unità sanitaria locale competente per territorio,
trascorsi tre mesi di malattia, ha
facoltà di sottoperre il farmacista a visita medica, a seguito della
quale viene fissata la data di riassunzione
della gestione della farmacia.
4. La durata complessiva della sostituzione
per infermità non può superare un periodo continuativo di
cinque anni, ovvero di sei anni per
un decennio.
5. Due periodi di sostituzione temporanea
agli effetti del periodo massimo previsto dal comma 4 non
si sommano quando tra essi intercorre
un periodo di gestione personale superiore ad un mese.
6. La durata della sostituzione per
gravi motivi di famiglia non può superare un periodo di tre mesi
in
un anno.
7. È in facoltà del
titolare della farmacia conferire al sostituto la conduzione economica
(9).
(giurisprudenza)
12. È consentito il trasferimento
della titolarità della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita
titolarità (9/a).
Il trasferimento può aver luogo
solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o
che sia
risultato idoneo in un precedente
concorso.
Il trasferimento del diritto di esercizio
della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico
provinciale.
Il farmacista che abbia ceduto la
propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo
articolo 18 non può concorrere
all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci
anni dall'atto del trasferimento.
A tal fine, il medico provinciale
della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto è tenuto a segnalare
l'avvenuto trasferimento al Ministero
della sanità.
Il farmacista titolare al momento
del trasferimento decade dalla precedente titolarità.
Al farmacista che abbia trasferito
la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita,
ed entro due anni dal trasferimento,
di acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso
per l'assegnazione di cui al quarto
comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria
farmacia senza acquistarne un'altra
entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta
nella vita, l'acquisto di una farmacia
qualora abbia svolto attività professionale certificata dall'autorità
sanitaria competente per territorio,
per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero
abbia conseguito l'idoneità
in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori (9/b).
Il trasferimento di farmacia può
aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che
abbia conseguito l'idoneità
o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità
sanitaria competente (9/b).
Ai fini della pratica professionale
il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità sanitaria
competente le generalità del
farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva
cessazione della stessa (9/b).
Le suddette comunicazioni devono essere
trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria
competente che è tenuta ad
effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica
professionale (9/b).
Il trasferimento della titolarità
delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido
se
insieme col diritto di esercizio della
farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi
è connessa, pena la decadenza.
Nel caso di morte del titolare gli
eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità
della
farmacia a norma dei commi precedenti
a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che
abbia conseguito la titolarità
o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo
gli eredi hanno diritto di continuare
l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.
(giurisprudenza)
13. Il titolare di una farmacia ed
il direttore responsabile, non possono ricoprire posti di ruolo nella
amministrazione dello Stato, compresi
quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti
locali o comunque pubblici, né
esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali.
Il dipendente dello Stato o di un
ente pubblico, qualura a seguito di pubblico concorso accetti la
farmacia assegnatagli, dovrà
dimettersi dal precedente impiego e l'autorizzazione alla farmacia sarà
rilasciata dopo che sia intervenuto
il provvedimento di accettazione delle dimissioni.
14. La decadenza dall'autorizzazione,
oltre che nei casi previsti dagli articoli 108, 111 e 113 del testo
unico delle leggi sanitarie approvato
con regio decreto 21 luglio 1934, n. 1265 (9/c), viene dichiarata
per effetto di condanna che comporti
l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero
l'interdizione dalla professione,
quando la condanna non sia stata pronunziata per reati di carattere
politico.
15. È riconosciuto ad ogni cittadino,
anche se assistito in regime mutualistico, il diritto di libera scelta
della farmacia.
16. [Ai concorsi di cui all'articolo
3 possono altresì partecipare i direttori ed i farmacisti di farmacie
ospedaliere, per i quali l'esercizio
professionale è valutato nella misura prevista dall'articolo 7
rispettivamente per i titolari o direttori
di farmacia e per i collaboratori] (10).
(giurisprudenza)
17. Al vincitore di pubblico concorso
di farmacia precedentemente gestita in via provvisoria fanno
carico, nei confronti del cessante,
tutte le obbligazioni previste dall'articolo 110 del testo unico delle
leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (9/c) (10/a).
Disposizioni transitorie e finali
(giurisprudenza)
18. Entro cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge i titolari di farmacie e gli
eredi di titolari deceduti le cui
farmacie non sono state ancora conferite per concorso possono per una
volta tanto trasferire la titolarità
dell'esercizio a condizione che l'acquirente sia un farmacista iscritto
all'albo professionale (10/b).
19. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge i medici provinciali dovranno
stabilire con proprio decreto, la
pianta organica delle farmacie secondo le modalità del precedente
articolo 2.
Entro due mesi dalla data di pubblicazione
del decreto di cui al comma precedente i medici provinciali
dovranno bandire il concorso per il
conferimento delle residue farmacie vacanti e di nuova istituzione.
20. Alle istituzioni di assistenza
e beneficienza pubblica ed alle cooperative di enti cooperativistici, in
possesso dei requisiti mutualistici
stabiliti dal D.Lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (11), ratificato
con modificazioni con la legge 2 aprile
1951, n. 302, che siano titolari di farmacia alla data della entrata
in vigore della presente legge, è
riconosciuto il diritto di continuare la gestione, senza possibilità
di
trasferimento salvo il caso di motivi
di forza maggiore non imputabili a responsabilità della cooperativa.
Entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le farmacie, i cui titolari non siano
farmacisti, comprese quelle di cui
all'art. 4 del D.Lgs.C.p.S. 3 ottobre 1946, n. 197 (12), e che risultino
intestate a società di qualunque
natura debbono essere trasferite ad un farmacista iscritto all'albo, a
norma del precedente articolo 12.
Trascorso il termine senza che abbia
avuto luogo il trasferimento, le farmacie anzidette verranno
assegnate secondo le modalità
previste dall'articolo 9 e seguenti.
21. Ai concorsi previsti nell'articolo
precedente per il conferimento di farmacie urbane potranno
partecipare tutti i farmacisti iscritti
all'albo.
22. Sono abrogati gli artt. 104, primo,
secondo e quinto comma, 105, 106, 107, 109, terzo e quarto
comma, 119, secondo comma, 371, 372,
secondo comma, 373 e 375 del T.U. delle leggi sanitarie
approvato con R.D. 27 luglio 1934,
numero 1265 (13), l'art. 27 della L. 9 giugno 1947, numero 530
(14), e ogni altra disposizione in
contrasto con la presente legge.
23. Entro sei mesi dall'entrata in
vigore del regolamento di cui all'articolo 26, il Ministero della sanità
istituirà, anche ai fini dell'assolvimento
dei suoi compiti di controllo e di vigilanza sul funzionamento del
servizio farmaceutico, l'albo nazionale
dei titolari di farmacia. Le modalità della istituzione e della
tenuta dell'albo saranno stabilite
dal regolamento stesso.
24. La norma di cui al primo comma
dell'articolo 13 per la prima applicazione della legge si applica a
partire dal terzo anno dalla sua pubblicazione:
entro tale periodo le farmacie possono essere trasferite
ad un farmacista iscritto all'albo
secondo le modalità previste dal precedente articolo 12.
25. Nei cinque anni successivi all'entrata
in vigore della presente legge sono ammessi al concorso per
il conferimento delle farmacie di
cui al primo comma dell'articolo 3 soltanto farmacisti non titolari, i
farmacisti rurali, i direttori e i
farmacisti di farmacie ospedaliere e i farmacisti di cui alla lettera f)
dell'articolo 3 medesimo.
26. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di
esecuzione.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27
aprile 1968, n. 107.
(1/a) Vedi il D.P.R. 21 agosto 1971,
n. 1275, riportato al n. A/VI.
(1/b) Gli attuali commi dal primo
al sesto così sostituiscono gli originali commi 1, 2 e 3 per effetto
dell'art. 1, L. 8 novembre 1991, n.
362, riportata al n. A/XIII.
(1/b) Gli attuali commi dal primo
al sesto così sostituiscono gli originali commi 1, 2 e 3 per effetto
dell'art. 1, L. 8 novembre 1991, n.
362, riportata al n. A/XIII.
(1/b) Gli attuali commi dal primo
al sesto così sostituiscono gli originali commi 1, 2 e 3 per effetto
dell'art. 1, L. 8 novembre 1991, n.
362, riportata al n. A/XIII.
(1/b) Gli attuali commi dal primo
al sesto così sostituiscono gli originali commi 1, 2 e 3 per effetto
dell'art. 1, L. 8 novembre 1991, n.
362, riportata al n. A/XIII.
(1/b) Gli attuali commi dal primo
al sesto così sostituiscono gli originali commi 1, 2 e 3 per effetto
dell'art. 1, L. 8 novembre 1991, n.
362, riportata al n. A/XIII.
(1/b) Gli attuali commi dal primo
al sesto così sostituiscono gli originali commi 1, 2 e 3 per effetto
dell'art. 1, L. 8 novembre 1991, n.
362, riportata al n. A/XIII.
(1/a) Vedi il D.P.R. 21 agosto 1971,
n. 1275, riportato al n. A/VI.
(1/a) Vedi il D.P.R. 21 agosto 1971,
n. 1275, riportato al n. A/VI.
(2) Gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16
sono stati abrogati dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata
al n. A/XIII.
(3) Vedi il D.P.R. 21 agosto 1971,
n. 1275, riportato al n. A/VI.
(4) Gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16
sono stati abrogati dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata
al n. A/XIII.
(4) Gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16
sono stati abrogati dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata
al n. A/XIII.
(4/a) Vedi il D.M. 30 dicembre 1968,
riportato al n. A/V e il D.M. 16 agosto 1974, riportato al n.
A/VII.
(4) Gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16
sono stati abrogati dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata
al n. A/XIII.
(5) Riportato alla voce Sanità
pubblica.
(6) Riportata alla voce Pensioni civili,
militari e di guerra: pensioni di guerra.
(4) Gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16
sono stati abrogati dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata
al n. A/XIII.
(3) Vedi il D.P.R. 21 agosto 1971,
n. 1275, riportato al n. A/VI.
(4) Gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16
sono stati abrogati dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata
al n. A/XIII.
(7) Comma così sostituito dall'art.
10, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportato al n. A/XIII.
(8) Riportato alla voce Sanità
pubblica.
(8) Riportato alla voce Sanità
pubblica.
(9) Così sostituito dall'art.
11, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportato al n. A/XIII.
(9/a) Comma così sostituito
dall'art. 8, D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 258, riportato al n. A/XI.
(9/b) L'originario comma settimo è
stato sostituito con gli attuali commi dal settimo al decimo per
effetto dell'art. 6, L. 22 dicembre
1984, n. 892, riportata al n. A/X. Successivamente il comma 7 è
stato così sostituito dall'art.
13, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata al n. A/XIII.
(9/b) L'originario comma settimo è
stato sostituito con gli attuali commi dal settimo al decimo per
effetto dell'art. 6, L. 22 dicembre
1984, n. 892, riportata al n. A/X. Successivamente il comma 7 è
stato così sostituito dall'art.
13, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata al n. A/XIII.
(9/b) L'originario comma settimo è
stato sostituito con gli attuali commi dal settimo al decimo per
effetto dell'art. 6, L. 22 dicembre
1984, n. 892, riportata al n. A/X. Successivamente il comma 7 è
stato così sostituito dall'art.
13, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata al n. A/XIII.
(9/b) L'originario comma settimo è
stato sostituito con gli attuali commi dal settimo al decimo per
effetto dell'art. 6, L. 22 dicembre
1984, n. 892, riportata al n. A/X. Successivamente il comma 7 è
stato così sostituito dall'art.
13, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata al n. A/XIII.
(9/c) Riportato alla voce Sanità
pubblica.
(10) Abrogato dall'art. 15, L. 8 novembre
1991, n. 362, riportato al n. A/XIII.
(9/c) Riportato alla voce Sanità
pubblica.
(10/a) La Corte costituzionale, con
sentenza 11-24 marzo 1988, n. 333 (Gazz. Uff. 30 marzo 1988,
n. 13 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimitá dell'art. 17, nella parte in cui non prevede anche
per i
gestori provvisori di farmacie non
di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennitá di avviamento
prevista dall'art. 110 del T.U. delle
leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
(10/b) Vedi l'art. 17, D.P.R. 21 agosto
1971, n. 1275, riportato al n. A/VI.
(11) Riportato alla voce Cooperazione
e cooperative.
(12) Riportato al n. D/I.
(13) Riportato alla voce Sanità
pubblica.
(14) Il citato art. 27, L. 9 giugno
1947, n. 530, così disponeva: "Art. 27. I comuni possono nei modi
stabiliti dal testo unico delle leggi
sull'assunzione diretta dei pubblici servizi 15 ottobre 1925, n. 2578,
assumere l'impianto e l'esercizio
di farmacie.
L'autorizzazione prefettizia, ferme
le disposizioni sanitarie sull'esercizio delle farmacie, sarà data,
in
quanto occorra, in deroga alle limitazioni
previste dall'art. 104 all'art. 118 del T.U. 27 luglio 1934, n.
1265, delle leggi sanitarie.
Il numero di dette farmacie e le modalità
di apertura saranno sottoposti all'approvazione prefettizia
sentito il Consiglio provinciale di
sanità".