LAVORO
NOTTURNO -D.LGS APPROVATO DA CONS. DEI MINISTRI IL 5-11-'99
DECRETO
LEGISLATIVO SUL LAVORO NOTTURNO
Art. 1
(Campo
di applicazione)
1. Il
presente decreto si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e
privati
che utilizzino lavoratori e lavoratrici con prestazioni di lavoro
notturno,
ad eccezione di quelli operanti nei settori dei trasporto aereo,
ferroviario,
stradale, marittimo, della navigazione interna, della pesca
in
mare, delle altre attività in mare, nonché delle attività dei medici in
formazione.
2. Nei
confronti del personale dirigente e direttivo, dei personale
addetto
ai servizi di collaborazione familiare e dei lavoratori addetti al
culto
dipendenti da enti ecclesiastici o da confessioni religiose, non
trova
applicazione la disposizione di cui all'articolo 4.
3. Nei
riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di protezione
civile,
ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco,
nonché
nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie. di quelle
destinate
per finalità istituzionali alle attività degli organi con
compiti
in materia di ordine e sicurezza pubblica, le norme del presente
decreto
sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse
al
servizio espletato e per la specifica disciplina del rapporto di
impiego,
con le modalità individuate con decreto del Ministro competente,
di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità
e della funzione pubblica.
Art.2
(Definizioni)
1. Agli
effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende
per:
a)
lavoro notturno: l'attività svolta nel corso di un periodo di almeno
sette
ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le
cinque
del mattino;
b)
lavoratore notturno:
1)
qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre
ore del
suo tempo di lavoro giornaliero;
2)
qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno un
terzo
del suo orario di lavoro normale e secondo le norme definite dal
Contratto
collettivo nazionale di lavoro. In difetto di disciplina
collettiva
è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che
svolga
lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi
all'anno; il
suddetto limite minimo è riproporzionato in
caso di
lavoro a tempo parziale.
Art.3
(Limitazioni
al lavoro nottumo)
1. Sono
adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le
lavoratrici
che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze
organizzativi
aziendali.
2.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 9
dicembre
1977, n. 903, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, della
legge 5
febbraio 1999, n. 25, la
contrattazione collettiva determina
ulteriori
limitazioni all'effettuazione del lavoro notturno, ovvero
ulteriori
priorità rispetto a quelle di cui al comma 1.
Art.4
(Durata
della prestazione)
1.
L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore
nelle
ventiquattro ore, salvo l'individuazione da parte dei contratti
collettivi,
anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul
quale
calcolare come media- il suddetto limite.
2. Con
decreto dei Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa
consultazione
delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria
comparativamente
più rappresentative e delle Organizzazioni nazionali dei
datori
di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che
comportano
rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il
cui
limite è di otto ore nel caso di ogni periodo di ventiquattro ore.
3. Il
periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e 3
della
legge 22 febbraio 1934, n.370, non viene preso in considerazione per
il
computo della media se cade nel periodo di riferimento stabilito dai
contratti
collettivi di cui al comma 1.
Art.5
(Tutela
della salute)
1. I
lavoratori adibiti al lavoro notturno devono essere sottoposti a cura
e a
spese del datore di lavoro, per il tramite dei medico competente di
cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
come
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:
a) ad
accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di
controindicazioni
al lavoro a cui sono adibiti;
b) ad
accertamenti periodici almeno, ogni due anni per controllare il loro
stato
di salute;
c) ad
accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili.
con il
lavoro notturno.
Art. 6
(
TrasfeRImento al lavoro diurno)
1. Nel
caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano
l'inidoneità
alla prestazione di lavoro notturno il lavoratore è assegnato
ad
altre attività diurne secondo le modalità previste dalla contrattazione
collettiva.
Art.7
(
Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva)
1. La
contrattazione collettiva stabilisce la proporzionata riduzione
dell'orario
di lavoro settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori e
delle
lavoratrici che effettuano prestazioni di lavoro notturno e la
relativa
maggiorazione retributiva.
Art.8
(Rapporti
sindacali)
1.
L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione
delle
rappresentanze sindacali unitarie, ovvero delle rappresentanze
sindacali
aziendali e, in mancanza, delle associazioni territoriali di
categoria
aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative
sul piano nazionale; la consultazione è effettuata e
conclusa
entro sette giorni a decorrere dalla comunicazione dei datore di
lavoro.
Art.9
(Doveri
di informazione)
1. Il
datore di lavoro, prima dell'adibizione al lavoro, informa i
lavoratori
notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori
rischi
derivanti dallo svolgimento dei lavoro notturno, ove presenti.
2. Il
datore di lavoro garantisce l'informazione sui servizi per la
prevenzione
e la sicurezza, nonché la consultazione dei rappresentanti dei
lavoratori
per la sicurezza, ovvero delle organizzazione sindacali di cui
all'articolo
8, per le lavorazioni che comportano i rischi particolari di
cui
all'articolo 4, comma 2.
Art. 10
(Comunicazione
del lavoro nottumo)
Il
datore di lavoro informa per iscritto la Direzione provinciale del
lavoro
- Settore ispezione dei lavoro, competente per territorio, con
periodicità
annuale, dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo
continuativo
o compreso in regolari turni periodici, salvo che esso sia
disposto
dal contratto collettivo; tale informativa va estesa alle
organizzazioni
sindacali di cui all'articolo 8. Resta fermo quanto
previsto
dall'articolo 12 dei regio decreto 1 0 settembre 1923, n. 1955.
Art. 11
(Misure
di protezione personale e collettiva)
1.
Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa
informativa
alle r1appresentanze sindacali di cui all'articolo 8, un
livello
di servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle
caratteristiche
del lavoro notturno e assicura un livello di servizi
equivalente
a quello previsto per il turno diurno.
2. Il
datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze
sindacali
di cui all'articolo 8, dispone, ai sensi degli articoli 40 e
seguenti
dei decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i
lavoratori
notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi
particolari
di cui all'elenco definito dall'articolo 4, comma 2,
appropriata
misure di protezione personale e collettiva.
3. I
contratti collettivi possono prevedere modalità e specifiche misure
di
prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di
particolari
categorie di lavoratori, quali quelle individuate con
riferimento
alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990,
n. 162.
Art. 12
(Sanzioni)
1. Il
datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con
la sanzione di cui all'articolo 89, comma 2, lett. a), del decreto
legislativo
19 settembre 1994, n. 626, per la violazione della
disposizione
di cui all'articolo 5;
b) b)
con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per
ogni
lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti temporali di cui
all'articolo
4.
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