IL NUOVO "CODICE DEONTOLOGICO DEL FARMACISTA" ED IL NUOVO "REGOLAMENTO
DELLA PUBBLICITA' DELLA FARMACIA"
dalla Homepage del FANTI
CODICE DEONTOLOGICO DEL FARMACISTA
Premessa
Il Codice Deontologico raccoglie i
principi e le norme che tutti i farmacisti iscritti all'Albo sono tenuti
ad osservare a tutela della dignità e del decoro professionale.
Articolo 1
Il farmacista deve:
1) Esercitare la propria attività
professionale in sede appropriata alla dignità e al decoro della
qualità di sanitario.
2) Svolgere il ruolo di educatore
sanitario tenendo sempre presente i diritti del malato ed il rispetto della
vita.
3) Essere sempre attento e sensibile
alle necessità sociali e sanitarie che possono manifestarsi nell'espletamento
della sua professione.
4) Tenere sempre una condotta consona
al proprio ruolo tale da non portare in nessun caso discredito alla professione.
5) Aggiornare costantemente le
proprie conoscenze scientifiche.
6) Rispettare gli indirizzi di
natura professionale enunciati dalla Federazione Nazionale degli Ordini
dei Farmacisti e dall'Ordine di appartenenza.
Rapporti con i Maestri e con i Tirocinanti
Articolo 2
Il farmacista é tenuto al rispetto
di coloro che gli furono maestri. Il farmacista accoglie tirocinanti pre
o post-lauream impartendo loro le necessarie istruzioni tecniche e costituendo
esempio morale oltre che professionale.
Rapporti con i Cittadini
Articolo 3
Il farmacista, in qualsiasi atto professionale
e comunque nell'attività di consiglio, negli ambiti previsti dalla
legge, e nello svolgere la sua Arte, deve sempre agire secondo scienza
e coscienza. Il farmacista deve usare cortesia e disponibilità verso
i cittadini, prestare il soccorso consentito dalla Legge e suggerito dai
sentimenti dell'umana solidarietà. Il farmacista dovrà tenere
presente che la sua professione sarà sempre tesa a tutelare lo stato
di salute dei pazienti, intesa questa come condizione di benessere fisico
e psichico.
Articolo 4
Il farmacista é tenuto a dare
opportune delucidazioni circa il contenuto, l'attività terapeutica,
la posologia, le modalità e i tempi di somministrazione, le controindicazioni,
gli effetti collaterali, le incompatibilità di qualunque natura
dei medicinali dispensati; inoltre deve consigliare quelle norme igienico-alimentari
indispensabili per il corretto evolvere della terapia e per il mantenimento
dello stato di salute.
Articolo 5
Il farmacista deve, nell'espletamento
della professione, creare le condizioni per potere dare consigli e suggerimenti
ai cittadini in maniera riservata.
Rapporti con i Medici, i Veterinari
ed altri Sanitari
Articolo 6
Il farmacista nell'esercizio della
professione e nell'interesse dei pazienti, deve attenersi al principio
del rispetto reciproco e della salvaguardia delle specifiche competenze
nei confronti degli altri sanitari.
Articolo 7
Il farmacista deve sempre mettere a
disposizione dei colleghi il frutto della sua ricerca e delle proprie esperienze
e deve comunque favorire l'incontro con altri sanitari al fine di un reciproco
scambio di conoscenze ed informazioni.
Articolo 8
Il farmacista deve astenersi dal criticare
l'operato degli altri sanitari e, in caso di osservazioni riguardante una
prescrizione, é tenuto a rivolgersi direttamente al sanitario prescrivente.
Articolo 9
IL farmacista non può operare
alcuna forma di pubblicità in favore di professioni, arti e strutture
sanitarie.
Articolo 10
Nei rapporti con gli altri sanitari
non deve sussistere interesse economico reciproco per cui il farmacista
non può incentivare, in alcuna forma, le prescrizioni mediche o
veterinarie.
Rapporti professionali con i Colleghi
Articolo 11
I rapporti del farmacista con i colleghi
devono essere improntati alla massima correttezza e cordialità nello
scrupoloso rispetto dei ruoli, ambiti di competenza e sfere di interesse.
Eventuali divergenze e controversie vanno risolte attraverso contatti diretti
e, in caso di esito negativo, sottoposte alla valutazione dell'Ordine Professionale.
Articolo 12
Il titolare o direttore di farmacia
deve vigilare sull'attività e sul comportamento dei propri collaboratori
instaurando, nei confronti dei colleghi, un rapporto che favorisca la collaborazione
professionale.
Articolo 13
E' riprovevole e particolarmente censurabile
qualsiasi azione di sleale concorrenza tendente all'accaparramento della
clientela. Sono da considerarsi sleali, azioni quali il mancato rispetto
delle norme sugli orari e turni di servizio, di riposo e di ferie, l'esposizione
errata dei cartelli riportanti le farmacie aperte di turno, praticare sconti
sui medicinali, non i riscuotere i tickets previsti, l'utilizzo dei mezzi
tendenti ad esaltare il proprio operato e / o denigrare l'operato professionale
dei colleghi.
Articolo 14
Al Farmacista é vietato organizzare
forme di accaparramento delle ricette presso ambulatori medici o veterinari
e presso ogni altra struttura, le quali realizzino azioni di concorrenza
sleale altamente riprovevoli. Il titolare o direttore di farmacia, a particolari
condizioni e per particolari soggetti, può aderire ad iniziative
generalizzate di consegna dei medicinali a domicilio, sempre che esse abbiano
avuto l'assenso dell'Ordine di appartenenza.
Segreto Professionale
Articolo 15
Il farmacista é tenuto a mantenere
il segreto professionale su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza
per ragione della sua attività.
Rapporti con Autorità ed Enti
Sanitari
Articolo 16
Il farmacista, atteso il suo ruolo
di operatore sanitario, collabora con le autorità coadiuvandole
nel raggiungimento dei loro obiettivi e partecipa ad iniziative di educazione
sanitaria, farmacovigilanza, prevenzione, difesa dell'ambiente e protezione
civile. Il farmacista deve intrattenere, con i colleghi che esercitano
la professione nell'ambito della Pubblica Amministrazione, rapporti di
collaborazione nel rispetto dei propri ruoli e nella consapevolezza di
essere, a parità di dignità professionale, parte integrante
del sistema sanitario nazionale. Il farmacista partecipa alle iniziative
promosse dalle Istituzioni, dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei
Farmacisti e dall'Ordine Provinciale, al fine del miglioramento del servizio
e dell'immagine della professione. Il farmacista partecipa alla vita del
proprio Ordine Professionale.
Della Farmacia
Articolo 17
Il farmacista esercente in farmacia
é tenuto ad indossare il camice bianco sul quale sia visibile il
distintivo professionale adottato dalla Federazione Nazionale deli Ordini
dei Farmacisti e distribuito dall'Ordine Professionale. IL distintivo professionale
può essere utilizzato solo dagli iscritti all'Albo che esercitano
la professione nelle strutture pubbliche o private ove é prevista
la figura del farmacista.
Articolo 18
Il titolare o direttore della farmacia
deve curare che l'esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che
la farmacia é chiamata a svolgere nella società, tenendo
sempre presente la sua natura di presidio sanitario.
Articolo 19
Il titolare o direttore della farmacia
deve curare che qualsiasi forma di pubblicità presente nel proprio
esercizio sia legittima e conforme all'etica professionale oltre che alla
normativa vigente.
Il farmacista qualora venga a conoscenza
di pubblicità che non risponda ai criteri sopra annunciati ne darà
segnalazione all'Ordine di appartenenza.
Non é consentita al farmacista
alcuna pubblicità relativa al proprio esercizio e / o attività
professionale che non sia conforme alle norme del Regolamento di disciplina
della pubblicità formulato dalla Federazione Nazionale degli Ordini
dei Farmacisti.(*)
(*) Il riferimento al Regolamento
di disciplina della pubblicità darà definito a seguito dell'approvazione
del Regolamento stesso.
Articolo 20
Il titolare o direttore della farmacia
deve astenersi dall'allestire vetrine che diano un'immagine non consona
al ruolo primario di presidio sanitario che ogni esercizio farmaceutico
é chiamato, per legge, a svolgere.
Articolo 21
Il farmacista deve respingere, con
cortesia ma fermamente, le richieste di medicinali senza la prescritta
ricetta medica o veterinaria o su ricette prive dei requisiti stabiliti
dalla legge.
Il farmacista deve, inoltre, rifiutarsi
di dispensare medicinali non registrati ancorchè prescritti su ricetta
medica.
Articolo 22
In caso di prescrizione dubbia o incongrua
il farmacista é tenuto a prendere contatti con il medico o veterinario
prescrittore prima della spedizione della ricetta, in forma riservata ed
in spirito di collaborazione; se ciò non é possibile, deve
invitare il richiedente a consultare il sanitario prescrittore.
Articolo 23
Nell'attività di vendita del
parafarmaco il farmacista ha l'obbligo di far prevalere sempre l'immagine
professionale della farmacia.
Il farmacista che esercita la propria
attività nell'industria farmaceutica deve agire tenendo presente
che il medicinale ha come unico obiettivo il ripristino ed il mantenimento
dello stato di salute.
Egli deve segnalare all'Ordine
di appartenenza ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi
alla deontologia.
Il farmacista informatore scientifico
sul farmaco, oltre ai compiti specifici della propria attività,
estenderà i propri contatti con i colleghi operanti in farmacie
ospedaliere e in farmacie pubbliche o private al fine di promuovere un
costante aggiornamento di questi ultimi sulle conoscenze delle nuove molecole
e dei nuovi medicinali e quindi sui progressi delle terapie.
Dell'attività professionale
in ospedale e sul territorio
Articolo 25
Il farmacista che esercita la professione
nelle strutture pubbliche ospedaliere e del territorio deve agire su un
piano di pari dignità ed autonomia con gli altri sanitari e colleghi
con i quali deve instaurare rapporti di costruttiva collaborazione professionale
nel rispetto dei reciproci ruoli.
Nei rapporti con i colleghi o con
gli altri operatori sanitari di farmacie pubbliche o private deve favorire
lo scambio di tutte quelle informazioni che possono consentire la realizzazione
di un'assistenza farmaceutica adeguata alle necessità sanitarie
del tempo e dei luoghi in cui si opera.
Dell'attività professionale
nell'ambito della distribuzione intermedia
Articolo 26
Il farmacista che opera nella distribuzione
intermedia é tenuto al rispetto dei limiti posti ai suoi compiti
da disposizioni di legge e dal ruolo chiamato a svolgere. In particolare
deve astenersi dal cedere, al pubblico e a soggetti non autorizzati all'acquisto
diretto, prodotti la cui vendita é riservata per legge al farmacista
in farmacia.
Delle infrazioni al Codice deontologico
Articolo 27
(*) E' fatto obbligo agli Ordini di
divulgare e far rispettare le disposizioni contenute nel presente Codice
deontologico e nel Regolamento di disciplina della
pubblicità della farmacia, che ne costituisce parte integrante.
(*) Gli iscritti all'Albo Professionale
sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente Codice deontologico
e del Regolamento di disciplina della pubblicità della farmacia.
(*) Ogni infrazione al presente
Codice deontologico così come al Regolamento di disciplina della
pubblicità della farmacia, é valutata sotto il profilo disciplinare
dal Consiglio Direttivo dell'Ordine.
(*) Il riferimento al Regolamento
di disciplina della pubblicità sarà definito a seguito dell'approvazione
del Regolamento stesso.