NOTA
DELLA FILCAMS-CGIL NAZIONALE SULLA PRIVATIZZAZIONE DELLE FARMACIE PUBBLICHE
La
decisione di alienare le farmacie singolarmente suscita preoccupazione e sfiducia
per le motivazioni che di seguito vengono elencate a tutela della comunità e
degli operatori applicati.
L’ordinamento farmaceutico ha regolato in maniera
distinta il servizio privato da quello pubblico in quanto la tutela del diritto
alla salute viene perseguito anche con l’erogazione dell’assistenza
farmaceutica servizio essenziale del Comune alla stregua della legge di riforma
del servizio sanitario.
La peculiarità del settore pubblico è rilevabile
anche dalle procedure di assegnazione delle farmacie e dalle modalità di
gestione.
I Comuni infatti possono prelazionare il 50% delle
farmacie disponibili proprio in funzione della tutela dell’interesse
collettivo. Previsione questa consolidata nell’ordinamento e confermata nelle
ipotesi evolutive della normativa.
Proprio su tale circostanza appare necessario
soffermarsi. Il Comune di Milano infatti negli anni passati, proprio a tutela
dell’interesse generale della tutela della salute pubblica prelazionò le 84
farmacie attualmente gestite dall’azienda sottraendole all’assegnazione ai
privati in via gratuita per il tramite della via concorsuale. Attualmente si
intende, al contrario, procedere all’alienazione, in via speculativa, al
miglior offerente, per tramite di gara pubblica.
Una incoerenza da valutare alla luce dei principi
costituzionali e di opportunità sociale, sanitaria ed economica.
Alla vendita si potrebbe suggerire un rilancio del
ruolo delle farmacie pubbliche che a Milano è stato sempre carente.
Alla vendita si potrebbe opporre un sufficiente
piano di risanamento aziendale mai attuato e che rappresenterebbe anche la sola
soluzione per rilevare il corretto valore delle farmacie stesse.
Alla vendita si potrebbe opporre un rilievo di solo
apparente vantaggio economico in quanto la vendita della singola farmacia
appare la soluzione più impropria sia sotto il profilo dell’occupazione, sia
sotto il profilo dell’ottenimento delle migliori condizioni di vendita e sia
sotto l’aspetto delle procedure che dovranno essere seguite attesa la carenza del
DPCM per la disciplina della materia così come previsto dall’art. 12 della
Legge 362/91.
Alla vendita si potrebbe ancora porre in rilievo il
rischio di fallimento sia nei tempi sia nella complessità atteso che il mercato
con certezza assorbirà, con condizioni decrescenti, solo le prime farmacie.
Vi è al riguardo da considerare che con la prossima
modifica della normativa il mercato è in attesa di un ulteriore disponibilità
del 30% delle esistenti farmacie che verranno messe a concorso gratuitamente.
Per le motivazioni su esposte si ritiene che una
riflessione ed un approfondimento della materia sia indispensabile con
vantaggio sia dell’amministrazione che dei cittadini come degli operatori
applicati.
Appare opportuno
ribadire, infatti, che oltre alla verifica della legittimità
dell’alienazione, quello che maggiormente desta preoccupazione è la metodologia
scelta che svilupperà i conflitti di interessi invece di una loro composizione
e mediazione ed ancora creerà ulteriori difficoltà ed aggiuntive diseconomie.