FARMACIE
URBANE E RURALI: SANATORIA (da IlSole24Ore 12 ottobre 1999)
Martedì
12 Ottobre 1999 Libere professioni
Definitiva
la titolarità di sede urbana o rurale retta da tre anni Varata
una
minisanatoria per farmacisti 1/2supplenti+
(NOSTRO
SERVIZIO)
ROMA —
Sanatoria in arrivo per le farmacie urbane e rurali, gestite in
base ad
assegnazioni provvisorie, grazie alle deroghe approvate
definitivamente
la settimana scorsa dalla commissione Affari sociali della
Camera.
Il sì
in legislativa al testo di legge nella versione ricevuta dal Senato
chiude
un iter durato oltre due anni ed è destinato a risolvere poco più
di una
trentina di situazioni pendenti. I farmacisti che gestiscono da
almeno
tre anni una farmacia rurale o urbana in via provvisoria avranno
diritto
a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia,
purché
alla data di entrata in vigore della legge non sia stata pubblicata
la
graduatoria del concorso per l’assegnazione della relativa sede
farmaceutica.
Dal beneficio sarà tuttavia escluso il farmacista che abbia
già
trasferito la titolarità di un’altra farmacia da almeno dieci anni
dall’entrata
in vigore dalla legge e per i farmacisti che abbiano già
ottenuto
da meno di dieci anni altri benefici o sanatorie.
Deroghe
ulteriori sono previste per i gestori provvisori che abbiano
superato
i 60 anni d’età o che risultino tali anteriormente alla data di
entrata
in vigore della legge n.48/90 (che aveva fissato in precedenza le
norme
in materia). Per poter beneficiare dell’effetto delle nuove norme i
farmacisti
dovranno presentare le domande entro 60 giorni dalla data di
entrata
in vigore della legge: l’accertamento dei requisiti dovrà aver
luogo
entro un mese dalle domande.
La
nuova legge specifica anche che per l’assegnazione delle farmacie nei
concorsi
a sedi farmaceutiche, anche se banditi anteriormente alla legge,
i
candidati risultati idonei dovranno venire interpellati secondo l’ordine
di
graduatoria: da quel momento l’indicazione espressa da ciascun
candidato
non potrà essere modificata mentre il candidato che non
indicherà
entro cinque giorni la farmacia prescelta verrà automaticamente
escluso
dall’assegnazione.
L’assegnazione
delle sedi dovrà avvenire secondo l’ordine previsto dalla
graduatoria
e le sedi eventualmente disponibili saranno assegnate ad altri
candidati.
Il dibattito in commissione è servito anche a ribadire che le
nuove
norme non si applicano alle farmacie comunali (che restano soggette
ad
altra disciplina). Definitivamente rinviata invece alle norme di
riordino
complessivo del settore farmaceutico, all’esame della commissione
Igiene
e sanità del Senato, la revisione complessiva della disciplina sull’
assegnazione
delle sedi farmaceutiche.
Fra le
questioni dibattute la proposta avanzata dalla Lega di aggiungere
un
articolo per l’interpretazione autentica della disposizione della 1/2
Bassanini
due+ sulla abolizione dei limiti d’età per la partecipazione ai
concorsi
pubblici: proposta tuttavia respinta essendosi già pronunciati i
Tar
sulla inapplicabilità della norma ai concorsi per le sedi
farmaceutiche.
Sara
Todaro
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