VERBALE D'INTESA

24 ottobre 2001

II giorno 24 ottobre 2001 alle ore 18 si sono incontrati la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione della RSU del Comune di Roma e delle Organizzazioni Sindacali al fine di concludere l'esame delle questioni relative alla progressione orizzontale per l'anno 2001 e le conseguenti modifiche ed integrazioni al CCDI del 31 luglio 2001, nonché affrontare le ulteriori problematiche indicate nel verbale di incontro del 18/10/2001.

A. Rispetto al primo punto, le parti, valutata la complessiva disponibilità di risorse finanziarie determinate ai sensi dell'art. 15 CCNL 01/04/99 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2001 e valutate altresì le conseguenti ripercussioni a regime sull'impiego delle stesse per l'anno 2002, convengono sulla opportunità di procedere ad una modifica dell'art. 26 del CCDI del 31/07/2000, come fase transitoria ed in analogia a quanto previsto per l'anno 2000, al fine di consentire una più ampia partecipazione da parte dei dipendenti all'istituto della progressione orizzontale. Si procede a tale modifica nel rispetto del disposto dell'art. 5 comma 6 e 8 del CCNL sottoscritto il 05/10/2001 e della disciplina prevista dal CCNL del 31/09/99 sulla classificazione del personale. La progressione orizzontale per l'anno 2001 si effettuerà secondo i seguenti criteri:

a) La progressione economica orizzontale per l'anno 2001 si effettua in un arco temporale che va dal 1° agosto al 31 dicembre 2001.

b) Partecipano alla selezione i dipendenti che durante il predetto arco temporale maturino almeno un anno di permanenza nella posizione economica immediatamente inferiore e che non abbiano riportato sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura nel biennio precedente alla data del 1° agosto 2001.

c) Effettuano la progressione i dipendenti che sulla base del punteggio conseguito rispetto ai macro-fattori di valutazione (esperienza acquisita - valutazione prestazione - crediti formativi), raggiungano almeno 50 punti.

d) La progressione orizzontale decorrerà dal 1° agosto 2001, ad eccezione di quei dipendenti che maturino il requisito di accesso di cui al punto b), in data successiva per i quali la progressione decorrerà dal primo giorno del mese di maturazione del requisito.

Le parti, pertanto, concordano di modificare l'art. 26 del CCDI così come indicato nell'allegato A del presente accordo.

B. Le parti convengono altresì che, in relazione all'art. 12, comma 3 del CCNL del 31/3/99, i dipendenti nelle condizioni previste dalla predetta norma effettuano la progressione economica con decorrenza 1 gennaio 2002, salvo diversa interpretazione delle norma secondo le procedure previste dal CCNL

C. Al fine di conseguire una ponderata distribuzione delle risorse tra le finalità di cui all'art. 17 del CCNL 01/04/1999, avuti presenti gli incrementi nelle tariffe per le indennità di rischio e di reperibilità stabiliti dal CCNL 14/09/2000, le parti convengono di porre in atto misure che consentano il contenimento della spesa per tali indennità.

D. Per quanto concerne la concorsualità interna si conviene di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi che riguardano il passaggio tra categorie nel rispetto delle disponibilità di posti derivanti dalla dotazione organica prevista dalla delibera C.C. n. 227/95 entro il 31 dicembre 2001

E. Per quanto concerne la concorsualità interna riguardante profili professionali attualmente collocati all'interno della medesima categoria, la determinazione in ordine allo scorrimento delle graduatorie avverrà entro il 30 novembre 2001.

F. Le parti convengono, infine, sulla necessità di definire le questioni relative al decentramento delle risorse umane e finanziarie entro 30 giorni dal presente accordo.

Il presente accordo ha valore di preintesa, per la parte di cui al punto A), ai fini delle procedure di stipula della modifica del CCD1 secondo quanto previsto dall'art. 5 del CCNL 1.4.1999.

Delegazione di parte pubblica                       Delegazione Sindacale

Coordinatore RSU

RSU

CGIL FP CISL FPS UIL FPL Di.C.C.A.P.

CSA

 

ALLEGATO ACCORDO 24.10.2001

MODIFICA ART. 26 DEL CCDI

(Progressione orizzontale per l'anno 2001)

1. Nell'anno 2001 è stabilito, sulla base delle risorse individuate ai sensi dell'art. 15 del CCNL 01/04/1999, e successive modifiche e integrazioni, un numero complessivo di progressioni riservate ai dipendenti che nell'arco temporale che va dal 1° agosto al 31 dicembre 2001:

• Abbiano maturato una anzianità di servizio nella posizione economica immediatamente inferiore di almeno un anno.

• Non abbiano riportato sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura nel biennio precedente alla data del 1 ° agosto 2001.

La progressione orizzontale decorrerà dal 1° agosto 2001, ad eccezione di quei dipendenti che maturino il requisito di accesso di cui al punto b, in data successiva per i quali la progressione decorrerà dal primo giorno del mese di maturazione del requisito. Effettuano la progressione orizzontale tutti i dipendenti che, secondo lo schema sottoindicato, abbiano acquisito almeno 50 punti.

MACRO-FATTORI DI VALUTAZIONE:

Macro fattore di Valutazione

Indicatore

Punteggio

Esperienza acquisita

II processo di accumulazione dell'esperienza espresso in periodi a partire dalla data di assunzione

Da 2 a 10 anni =40

Da 11 a 20 anni =45

Da 21 a 30 anni = 50

Da 31 a 40 anni  = 60

Valutazione della prestazione

L'attestazione positiva del dirigente di riferimento rispetto alla qualità e quantità del lavoro svolto nonché abilità e capacità applicate nel contesto lavorativo

Da 5 alO

Crediti formativi (*)

Le competenze di base

Scuola dell'obbligo = 10

Diploma professionale = 15

Diploma di maturità = 20

Specializzazione Post-Maturità = 23

Diploma Universitario e Lauree Brevi = 25

Diploma di Laurea (Classi di Spec.) = 30

Diploma di perfezionamento Post-Lauream = 32

Diploma di specializzazione Post-Lauream = 35

Dottorato di ricerca = 38

 (*) II punteggio viene attribuito ai titoli di maggiore valore posseduti. Viene valutato un solo titolo di studio.

2. Limitatamente all'anno 2000 la valutazione della prestazione ha carattere sperimentale senza conseguenze giuridiche ed economiche, e costituirà la base per la definizione in sede concertativa del sistema di valutazione permanente.