Operating Rules - Norme di esercizio
ROYAL ITALIAN ARMY
REGIO ESERCITO ITALIANO
-Intendenza Generale-
DIREZIONE dei TRASPORTI
Ferrovie Decauville NORME DI ESERCIZIO I SEGNALI Art. 1 E stretto dovere di tutti gli addetti al servizio, qualunque sia il loro grado, di prestare continua attenzione ai segnali, passiva ed immediata obbedienza a quelli di fermata e di rallentamento. Art. 2 Lassenza di segnali significa che la strada è libera. Art. 3 Per far rallentare un treno si presenta al medesimo una bandiera verde spiegata. Mancando la bandiera verde si fa il segnale di arresto. |
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-8- Il segnale di rallentamento, in mancanza di precisa prescrizione al riguardo, impone la riduzione di velocità a passo duomo. Art. 4 Per ordinare al treno di fermarsi si presenta al medesimo una bandiera rossa spiegata. In mancanza di bandiera rossa, ogni oggetto, ed anche le sole braccia, agitate violentemente dalalto al basso, impongono l'immediato arresto. Art. 5 Incontrandosi un segnale abbandonato lungo la linea, si dovrà arrestare il treno; indi, se nulla si oppone alla marcia, si proseguirà alla velocità del passo duomo per circa 150 metri, dopo di che si porta riprendere la corsa regolare. Art. 6 Chi ingombra od interrompe la linea, o la trova ingombra od interrotta, deve esporre il segnale |
-9- di arresto da ambo le parti del punto da proteggersi, prima di ingombrare od interrompere la linea, ovvero appena che scorga lostacolo. La protezione dovrà essere fatta prima dalla parte da cui si attende un treno. Art. 7 Se il punto, in cui deve effettuarsi il rallentamento o la fermata, e stato notificato al personale del treno, basta che i rispettivi segnali siano collocati nel punto stesso; altrimenti dovranno essere collocati alla distanza di m. 100 da lui. Art. 8 Giunta lora di partenza, il Capotreno, dopo che si sia assicurato che tutto quanto riguarda il treno e regolare, dà lordine di partenza, emettendo un unico suono col fischietto per i treni che camminano nel senso dei dispari e due suoni ben distinti per i treni che camminano nel senso dei pari. |
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-10- Art. 9 Un fischio prolungato moderatamente ma senza modulazioni viene dato:
Un fischio prolungato e ripetuto
quante volte occorra viene dato quando si tratti di avvisare i viandanti che il treno
si approssima, e che perciò devono affrettarsi ad uscire dal binario e far uscire gli
animali ed i veicoli.Tre fischi brevi e vibrati vengono dati per ordinare la pronta
chiusura dei freni. Art. 10 Verificandosi durante la corsa, un guasto al fischio della locomotiva, il macchinista dovrà subito fermare, farsi dare il fischietto dal Capotreno, e |
-11- proseguire poscia colla massima cautela sino alla prossima stazione munita di locomotiva di riserva, facendo uso, per quanto e possibile, del fischietto stesso in luogo di quello della locomotiva. Art. 11 I movimenti vengono comandati a voce e coi seguenti appositi segnali:
Prima di eseguire qualsiasi movimento il macchinista deve darne il preavviso con un breve fischio della locomotiva. Art. 12 Per qualche tratto ed in speciali condizioni, può essere temporaneamente prescritto dalla |
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-12- Direzione delEsercizio di astenersi dalluso dei fischi della locomotiva. In tale eventualità, oltre le prescrizioni speciali che saranno date dalla Direzione stessa, il personale di macchina ed il personale del treno dovranno osservare tutte quelle precauzioni che, caso per caso, le condizioni della linea o della marcia del treno rendessero necessarie. Art. 13 Quando dovesse farsi servizio prima del sorgere del sole, o dopo il tramonto, i segnali dovranno esser fatti, anziché colle bandiere, con fanali aventi le corrispondenti colorazioni di luce; i treni dovranno portare un fanale a luce bianca in testa ed uno a luce rossa in coda; le locomotive di manovra un fanale a luce bianca anteriormente ed uno posteriormente; e le locomotive circolanti senza treno sui binari di stazione un fanale a luce bianca anteriormente ed uno a luce rossa posteriormente. II. - Circolazione Treni Art. 14 Sotto la denominazione di Dirigenti Centrali vengono indicati gli agenti abilitati al servizio del |
-13- movimento, che hanno la sede in determinate stazioni di cui sono a
capo, ed hanno altresì lincarico di dirigere e regolare il servizio su di un
determinato gruppo di linee. Anche a capo di altre stazioni possono essere messi agenti
abilitati al servizio del movimento, che vengono indicati con la sola denominazione di
Dirigenti. Essi hanno però soltanto lincarico di regolare il servizio nella
propria stazione, attenendosi alle disposizioni del Dirigente Centrale, e di sostituire i
Capitreno in tutti gli incarichi loro attribuiti dalle presenti norme. Le restanti
stazioni ed i raddoppi sono affidati ad agenti indicati sotto la denominazione di
Gerenti quali oltre a provvedere alla parte amministrativa del servizio, hanno pure il
compito di trasmettere, a mezzo del telefono, tanto gli ordini e le comunicazioni del
Dirigente Centrale ai Capitreno, quanto le richieste e gli avvisi di questi al Dirigente,
stesso. Analogo compito avranno gli agenti messi a guardia dei posti di bivio in linea,
che saranno indicati sotto la denominazione di Guardabivio. |
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-14- Dirigente Centrale o da Dirigente, tutto il personale di scorta, qualunque sia il suo grado nella gerarchia militare, dipende dal Dirigente stesso. Nelle località rette da Gerenti, e durante la corsa; anche il personale di macchina, per quanto riflette il servizio di movimento, qualunque sia il. suo grado nella gerarchia militare, dipende dal Capotreno. Art. 15 Gli avvisi, e le prescrizioni, che riflettono la marcia dei treni devono essere dati dai Dirigenti Centrali ai Capitreno a mezzo di annotazione scritta sulla cedola-orario, od a mezzo del telefono nei modi indicati in seguito. Il Macchinista dovrà controfirmare la prescrizione, o sulla cedola-orario, o sulla copia dei fonogrammi da allegarsi dal Capo treno alla cedola stessa. Art. 16 Gli orari di servizio, che regolano il movimento dei treni, devono indicare: le distanze chilometriche; le località di servizio, mettendo in evidenza la |
-15- stazione sede del Dirigente Centrale, da cui
dipende la linea, le stazioni con locomotiva di riserva, le stazioni, raddoppi e bivi
eventualmente sprovvisti di telefono, e specificando i tratti comuni a più linee; la
velocità, il numero e la specie dei treni; le ore di arrivo, partenza o passaggio da
ciascuna stazione, raddoppio o punto singolare della linea; gli incroci, le precedenze; e
le norme di servizio che sono particolari a ciascuna linea. I treni sono contraddistinti
da un numero, che e dispari per tutti quelli diretti in un certo senso, e pari per quelli
diretti in senso opposto. I treni sono: ordinari, se si effettuano tutti i giorni o
periodicamente; e straordinari, se si effettuano solo quando se ne presenti il bisogno.
Gli straordinari si dividono in: facoltativi, il cui orario e compreso in quello di
servizio; speciali, il cui orario viene, di volta in volta, diramato dai Riparti
dellEsercizio o dal Dirigente Centrale, anche telefonicamente; ad orario libero, la
cui circolazione viene regolata, da stazione a stazione, dal Dirigente Centrale
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-16- alle precedenze che avvengono
nellintervallo di 60. Art. 17 La circolazione dei treni, oltreché
dallorario, sarà regolata col regime del giunto telefonico. Il giunto
telefonico avvisa che il treno, transitato o partito da una località, è arrivato o
transitato, completo, alla successiva. |
-17- Art. 18 I dispacci telefonici relativi a
prescrizioni di movimento devono essere ripetuti per intero dal ricevente, il quale deve
inoltre dare lo "sta bene", senza di che la comunicazione telefonica, non
ha alcun valore. |
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-18- Gli ordini di incrocio, di
precedenza e simili, dati dal Dirigente Centrale al Capotreno, i quali richiedono
conferma, e le dirette conferme relative debbono essere udite per controllo da un
Dirigente o Gerente, che sarà quello della stazione stessa in cui si trova il Capotreno,
se questi corrisponde direttamente col Dirigente Centrale, ovvero quello di unaltra
stazione, se la corrispondenza avviene fra un Gerente ed il Dirigente Centrale. Il
Dirigente o Gerente, richiesto del controllo, deve trascrivere sul proprio protocollo il
fonogramma udito, registrandone il numero, che ripeterà al Dirigente Centrale ed al
Capotreno, od al Dirigente o Gerente che chiede il controllo. |
-19- Art. 19 Una località, temporaneamente esclusa dal servizio telefonico, deve essere considerata, agli effetti della circolazione, come un posto di guardia in piena linea. In casi di guasti al telefono, che devono essere sempre notificati ai Capitreno, quando non sia possibile procurarsi altrimenti le disposizioni dal Dirigente Centrale, i Capitreno devono osservare gli incroci e le precedenze stabilite in orario. Se il guasto avvenisse, dopo licenziato un treno, di cui non si fosse ancora potuto avere il giunto, il Capotreno non partirà se non dopo trascorso dalla ora di partenza del treno precedente, che rileverà dal protocollo telefonico, un tempo eguale alla percorrenza di orario del treno stesso aumentata di 15. Art. 20 La manovra nelle stazioni rette da Dirigenti Centrali o da Dirigenti saranno da questi sorvegliate; nelle altre stazioni, o raddoppi, dai Capitreno. Ogni qualvolta con la manovra di un treno si impegnasse il deviatoio estremo dal lato di arrivo |
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-20- di un altro treno, e fosse già lora in cui questo, secondo lorario, dovrebbe partire dalla stazione limitrofa, il Capotreno, prima di iniziare la manovra stessa o di continuarla, dovrà richiedere il nulla osta al Dirigente Centrale, e dopo ultimata dovrà informarlo. Art. 21 Leffettuazione di treni
straordinari viene stabilita da ciascun Dirigente Centrale per le linee comprese nella sua
giurisdizione. Egli dovrà dare lannuncio di effettuazione al Riparto
dellEsercizio, a tutte le stazioni, raddoppi e bivi della linea percorsa dal treno
ed ai Capitreno dei treni che con lo straordinario hanno incrocio o precedenza. Questi
debbono confermare al Dirigente Centrale. Art. 22 Lordine di soppressione di un treno vien dato dal Dirigente Centrale al Capotreno del treno da sopprimere, il quale chiede conferma, il Dirigente Centrale
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-21- ne informa i Capitreno dei treni interessati, i quali dovranno confermare, le stazioni, raddoppi e bivi della linea, che avrebbe dovuto essere percorsa dal treno, ed il Riparto dellEsercizio. Art. 23 Ogni Dirigente, Gerente e Guardabivio
deve partecipare, appena possibile, al Dirigente Centrale lora di partenza di
ciascun treno e segnalargli gli eventuali ritardi prevedibili. |
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-22- ritirato il segnale, di arresto
che il Capotreno del treno pari dovrà tenere esposto fino al completo ricovero del
proprio treno. Nel caso di precedenza, il Capotreno del treno che arriva per primo deve
provvedere al ricovero del proprio treno, facendolo avanzare oltre il deviatoio
duscita e poscia retrocedere sul binario di destra. |
-23- Art. 24 Al presentarsi di un segnale di arresto
non preavvisato, il macchinista deve, senza indugio, usare tutti i mezzi disponibili per
fermare il treno, possibilmente prima di raggiungere il segnale stesso. Art. 25 Un treno che si fermi lungo la linea per
un motivo qualsiasi, dovrà essere protetto dalla parte della coda con segnale di arresto
alla distanza di m. 100, soltanto quando si preveda una fermata superiore ai 15; nel
caso in cui non funziona il telefono, la protezione dovrà invece essere fatta subito. |
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-24-
Sorgendo la necessita di dimezzare un
treno in piena linea per insufficiente forza di trazione, il Capotreno, dopo aver
assicurato larresto della seconda parte e provveduto alla sua protezione, si
porterà colla prima parte alla prossima stazione o raddoppio, esponendo il segnale di
arresto, sia passando dinanzi ai posti di bivio, sia allarrivo in stazione, verso il
treno che eventualmente fosse in partenza. Giunto in stazione, informerà telefonicamente
la stazione o raddoppio precedente ed il Dirigente Centrale, ed attenderà gli ordini da
questultimo. |
-25- rt. 27 E assolutamente vietato di far discendere per forza di gravità una colonna di veicoli lungo la linea, od un solo veicolo, valendosi della sola manovra dei freni. Art. 28 E assolutamente vietato di far retrocedere i treni lungo la linea, o fino alla stazione o raddoppio precedente. La retrocessione e ammessa solo nel caso di imminente pericolo, e deve essere protetta coi segnali a mano a 200 m. dalla parte anteriore nel senso della marcia, ed a 100 m. dalla parte posteriore. Il Capotreno, giunto alla precedente (stazione, raddoppio o bivio, dovrà subito informare telefonicamente il Dirigente Centrale, attendendone ordini. Art. 29 La domanda di soccorso deve essere sempre rivolta al Dirigente Centrale. |
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-26- Quando il bisogno di soccorso si presenta
ad un treno fermo in linea, il Capotreno, dopo protetto il convoglio, deve portarsi con
ogni sollecitudine alla più vicina stazione, raddoppio o bivio per dare al Dirigente
Centrale il fonogramma di richiesta, ed alla stazione, raddoppio o bivio dal lato opposto
rispetto al treno il fonogramma di avviso di ingombro. |
-27- Art. 30 Linvio ed il ritorno delle locomotive isolate può esser fatto ove ciò sia autorizzato dal Riparto dellEsercizio anche senza la scorta di un agente del movimento. In tale caso il macchinista assume anche le funzioni di Capotreno. Art. 31 Il Dirigente Centrale, man mano che gli vengono telefonate le ore darrivo e di partenza dei treni, deve riportarle sul prospetto grafico giornaliero per rappresentare landamento di ciascun treno dallinizio al termine della corsa. Quando il servizio di Dirigente Centrale sia fatto da più, Dirigenti con orario alternato, il Dirigente cessante, oltre che del prospetto grafico, deve dare regolare consegna al subentrante, su apposito registro, di tutte le notizie attinenti al servizio dei treni. |
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-28- Art. 32 Salvo ordine del Dirigente Centrale ai rispettivi Capitreno, le precedenze e gli incroci stabiliti dallorario non possono essere spostati. In caso di ritardo del treno che dovrebbe prendere la precedenza su di unaltro, il Dirigente Centrale potrà ordinare a questultimo di proseguire sino alla località successiva atta alle precedenze, avvisandone contemporaneamente laltro treno. In caso di ritardo del primo treno potrà disporre che la precedenza avvenga in una località antecedente a quella in cui era stabilita, ordinando al detto treno di attendere nella stazione designata ed avvisandone laltro treno. Per gli spostamenti dincrocio il Dirigente Centrale ordinerà anzitutto al treno in ritardo di attendere lincrociante nella nuova località dincrocio, ed avutane conferma, ordinerà allaltro treno di avanzare sino alla stazione stessa. Gli ordini relativi agli spostamenti di precedenza o di incrocio devono essere telefonati dal Dirigente Centrale direttamente ai Capitreno dei treni interessati, e da questi confermati pure direttamente, se possibile, da una stazione di fermata antecedente a quella di precedenza o di incrocio normale. E però ammesso, quando sia |
-29- necessario per evitare ritardi sensibili, di telefonare lordine riguardante il treno da trattenere direttamente al Gerente nel qual caso questi confermerà, e comunicherà, lordine scritto di incrocio e di precedenza al Capotreno appena giunga in stazione. Art. 33 E obbligo di ogni macchinista di informare il Capotreno, alla prima fermata, di tutte le irregolarità od anormalità, che interessano la sicurezza dellesercizio. E obbligo del Capotreno di riferire, appena giunto in una località provvista di telefono, tutte le irregolarità od anormalità avvenute durante la marcia del treno al Dirigente Centrale, il quale a sua volta dovrà riferirne, il più sollecitamente possibile, al Riparto dellEsercizio. Art. 34 Nei casi imprevisti ogni agente, ha lobbligo di provvedere con senno e ponderatezza e, possibilmente per analogia ai casi previsti. |
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-30- III. - COMPOSIZIONE TRENI Art. 35 La locomotiva deve essere situata in testa al treno, ed orientata col camino avanti; si fa eccezione per i treni materiali, per il caso di soccorso ai treni o di guasti alle piattaforme e per quei tratti e treni per i quali venisse dalla Direzione dellEsercizio accordata speciale autorizzazione, che dovrà figurare sullorario di servizio. La circolazione dei treni spinti da una locomotiva, senza locomotiva in testa, e ammessa soltanto per i casi di soccorso, per i treni materiali e per quei tratti e treni per i quali venisse dalla Direzione dellEsercizio accordata speciale autorizzazione, che dovrà figurare sullorario di servizio. Art. 36 Per il rimorchio dei treni non devesi di
regola impiegare che una sola locomotiva. |
-31- locomotive, quando non sia esplicitamente vietato, per determinate linee o tratti di linea, con apposita annotazione sullorario di servizio. Art. 37 Non è ammesso di collocare più di due locomotive in testa dun treno, se non per quei tratti di linea e per quei treni, per i quali sia esplicitamente indicato sullorario di servizio. In tal caso le locomotive situate dopo le prime due dovranno lavorare solo limitatamente al rimorchio di se stesse. Art. 38 Nell'orario di servizio, in corrispondenza di ciascuna linea, sono esplicitamente indicati i tratti di linea ed i treni, per i quali è ammesso il collocamento in coda della locomotiva di rinforzo, e sono pure indicate. Le norme speciali, alle quali sui singoli tratti il servizio di spinta deve essere subordinato, in relazione alle condizioni locali. Per i tratti di linea e per i treni, per i quali non esista tale, esplicita annotazione, il rinforzo in coda non è ammesso; si potrà fare eccezione, sotto |
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-32- la responsabilità degli agenti addetti alla dirigenza del servizio, solo in caso di - soccorso ai treni, di gravi inconvenienti, o di interruzione di linea. Art. 39 Allinfuori dei casi concernenti il servizio sui piani inclinati, ai quali si riferiscono le norme sopra esposte, è permesso, subordinatamente alla autorizzazione del Riparto dellEsercizio, di aggiungere una locomotiva di rinforzo in coda, quando si tratti soltanto di aiutare occasionalmente lavviamento in partenza da determinate stazioni, e solo per un brevissimo tratto. Art. 40 Denominasi prestazione di una locomotiva il carico che essa può rimorchiare sopra un dato tratto di linea e con un determinato treno. Sullorario di servizio, per ciascuna linea, verrà indicata la prestazione dei diversi gruppi di locomotive che vi prestano servizio. Nel caso di trazione multipla (in testa ed in coda) la prestazione si determina, facendo la somma dei carichi assegnati alle singole, locomotive e riducendola di 1/10. |
-33- Art. 41 In condizioni favorevoli di trazione, e ammessa uneccedenza di carico fino ad 1/5 della prestazione. Art. 42 Le locomotive in servizio ai treni devono
essere guidate da un macchinista con la scorta di un agente, funzionante da fuochista, che
e alla sua diretta dipendenza. |
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-34- Art. 43 Di regola ogni locomotiva, con o senza treno, accesa o ferma in qualsiasi località, deve avere il regolatore chiuso, la leva o vite d inversione nella posizione centrale, il freno chiuso ed i rubinetti di scarico dei cilindri aperti. Se la locomotiva trovasi in stazionamento entro il recinto del deposito, il macchinista ed il fuochista possono allontanarsi anche contemporaneamente; se trovasi invece io stazionamento fuori del recinto del deposito, il macchinista ed il. fuochista possono allontanarsi, previa autorizzazione del Dirigente o del Capotreno, ma non contemporaneamente. Art. 44 Quando un treno viene rimorchiato da due
o più locomotive, è sempre il macchinista di testa che regola la corsa e dà i fischi
regolamentari. Per il necessario accordo, fra i diversi macchinisti, resta stabilito: |
-35- b) Coi treni rinforzati in coda, il macchinista di testa, ricevuto lordine di partenza dal Capo treno, dà il segnale col fischio; a questo segnale, il macchinista di coda spinge leggermente i veicoli e dà a sua volta un fischio prolungato; soltanto dopo questo segnale il macchinista di testa mette in moto la propria locomotiva. Art. 45 Per ciascun tratto di linea verrà indicata nellorario di servizio la massima composizione dei treni, sia riguardo allo sforzo degli organi di trazione, sia riguardo alla lunghezza dei binari dincrocio delle stazioni e raddoppi del tratto stesso. Art. 46 Il veicolo, di apposito tipo, sul quale prende posto il Capotreno, dovrà essere ubicato in coda al convoglio; come penultimo veicolo dovrà possibilmente essere messo un veicolo carico con freno, rivolto verso la coda, in modo che, il Capotreno, possa manovrare anche tale freno oltre quello del proprio veicolo. |
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-36- Quando, per le condizioni della linea o per la composizione del treno, debba essere coperto qualche freno in più, oltre quello del Capotreno, sarà fatta esplicita annotazione sul foglio orario. Su alcune discese può essere ammesso, con disposizione riportata sul foglio orario, di non far servire da appositi agenti i freni occorrenti in più, oltre quello del Capotreno; in tal caso questi farà fermare il treno prima della discesa per serrare i freni occorrenti non presenziati e lo farà poi proseguire sino al punto in cui converrà fermare di nuovo per riaprirli. Sul foglio orario dovranno essere riportate anche tutte le altre norme speciali relative alla frenatura per ciascun tratto di linea. Art. 47 Documenti di scorta ai treni Il Capotreno dovrà curare la compilazione della cedola - orario, sulla quale sarà indicato: il numero, il percorso e la data del treno; il numero delle locomotive e il nome del personale di servizio, la quantità e il numero di servizio dei veicoli io composizione; le ore di arrivo, partenza e transito dalle singole stazioni, raddoppi e bivi secondo lorario e le ore effettive. In apposita colonna saranno |
-37- riportate le prescrizioni relative alla marcia del treno, o sarà indicato il numero di protocollo dei fonogrammi di movimento da allegarsi alla cedola-orario secondo le norme regolamentari. Le cedole-orario dovranno essere poi consegnate al Dirigente Centrale della giurisdizione, e da questo inviate al Riparto dellEsercizio. Oltre la cedola-orario, al Capotreno dovranno essere consegnati dalla stazione di origine i fogli di spedizione dei singoli veicoli. Il Capotreno controfirmerà la parte del foglio che rimane alla stazione di origine, consegnerà alla stazione destinata ria la parte del foglio alla stessa destinata, e ritirerà la firma del Dirigente o Gerente della stazione destinataria in segno di ricevuta sulla terza parte, che poi consegnerà al Dirigente Centrale della giurisdizione.
30 Giugno 1916 LA DIREZIONE DEI TRASPORTI |
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