Utilizzo di embrioni per la cura di nuove malattie
Norme sui limiti all'accesso nell'utilizzo di più embrioni
Utilizzo di embrioni per la cura di nuove malattie
Quesito n. 1 (scheda di colore celeste)
"Volete voi che sia abrogata la
legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 12, comma 7, limitatamente
alle parole: "discendente da un’unica cellula di partenza,
eventualmente";
Articolo 13, comma 2, limitatamente
alle parole: "ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo
sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie
alternative";
Articolo 13, comma 3, lettera c),
limitatamente alle parole: "di clonazione mediante trasferimento di nucleo
o";
Articolo 14,
comma 1, limitatamente alle parole: "la crioconservazione e"?"
Il testo delle norme
della legge n.40/2004 interessate dal quesito
(in grassetto le parti sottoposte a referendum)
ART. 12.
(Divieti generali e sanzioni).
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza
a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in
violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in
violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente
assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui
componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso
sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di
cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai
soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo
76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di
procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le
modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica
tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle
di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma,
realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di
embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi
a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto
ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza,
eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro
essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni
e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresí,
con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna
ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. È disposta la sospensione da uno a
tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una
professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente
articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi
dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche
vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di
più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva
l'autorizzazione può essere revocata.
ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. È vietata qualsiasi sperimentazione
su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su
ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità
esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla
tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o
comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti
ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o
comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il
patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne
caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità
diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di
scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di
ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la
produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al
comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a
150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la
pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze
aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a
tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una
professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente
articolo.
ART. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. È vietata la crioconservazione e
la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22
maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli
embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto
dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a
quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque
non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero
degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza
maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento
della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino
alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla
procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di
gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5
sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli
embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e
degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre
anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un
anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione
sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.
8. È consentita la crioconservazione
dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di
cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro.
Norme sui limiti all'accesso nell'utilizzo di più embrioni
Quesito n.2 (scheda di colore arancione)
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad
oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita",
limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1, limitatamente alle
parole: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi
derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana";
Articolo 1, comma 2: "Il ricorso
alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano
altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o
infertilità.";
Articolo 4, comma 1: "Il ricorso
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando
sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della
procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità
inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di
infertilità da causa accertata da atto medico.";
Articolo 4, comma 2, lettera a),
limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad
interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per
i destinatari, ispirandosi al principio della";
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle
parole: "Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1,";
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle
parole: "fino al momento della fecondazione dell’ovulo";
Articolo 13, comma 3, lettera b),
limitatamente alle parole: ", di cui al comma 2 del presente
articolo";
Articolo 14, comma 2, limitatamente
alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore
a tre";
Articolo 14,
comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di
forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al
momento della fecondazione", nonché alle parole: "fino alla data del
trasferimento, da realizzare non appena possibile?"."
Il testo delle norme
della legge n.40/2004 interessate dal quesito
(in grassetto le parti sottoposte a referendum)
ART. 1.
(Finalità).
1. Al fine di favorire la soluzione
dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è
consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni
e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di
tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.
ART. 4.
(Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata
l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione
ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate
documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da
causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione
medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princípi:
a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado
di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi
al principio della minore invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. È vietato il ricorso a tecniche di
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
ART. 5.
(Requisiti soggettivi).
1. Fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o
conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.
ART. 6.
(Consenso informato).
1. Per le finalità indicate dal comma
3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i
soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui
possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti
all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi
dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la
donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la
possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa
alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente
comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti
della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche
applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e
consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere
prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si
tratti di strutture private autorizzate.
3. La volontà di entrambi i soggetti di
accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per
iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo
modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra
la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve
intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere
revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al
momento della fecondazione dell'ovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti
dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di
non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per
motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia
motivazione scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di
accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere
esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche
di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.
ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. È vietata qualsiasi sperimentazione
su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su
ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità
esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela
della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o
comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti
ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o
comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il
patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne
caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità
diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione
precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la
produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al
comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a
150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la
pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze
aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a
tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una
professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente
articolo.
ART. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. È vietata la crioconservazione e la
soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio
1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli
embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto
dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a
quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto,
comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero
degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza
maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento
della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino
alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla
procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di
gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5
sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli
embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e
degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre
anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un
anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione
sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.
8. È consentita la crioconservazione
dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di
cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro.
Ampliamento sfera dei diritti
Quesito n. 3 (scheda di colore grigio)
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad
oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita",
limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1: "Al fine di
favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o
dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge,
che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il
concepito.";
Articolo 1, comma 2: "Il ricorso
alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano
altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o
infertilità.";
Articolo 4, comma 1: "Il ricorso
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando
sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della
procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità
inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di
infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.";
Articolo 4, comma 2, lettera a),
limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad
interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per
i destinatari, ispirandosi al principio della";
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle
parole: "Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1".;
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle
parole: "Fino al momento della fecondazione dell’ovulo";
Articolo 13, comma 3, lettera b),
limitatamente alle parole: "e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente
articolo";
Articolo 14, comma 2, limitatamente
alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore
a tre";
Articolo 14, comma 3 limitatamente alle
parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo
stato di salute della donna non prevedibile al momento della
fecondazione"; nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento,
da realizzare non appena possibile"."
Il testo delle norme della legge n.40/2004 interessate dal quesito
(in grassetto le parti sottoposte a referendum)
ART. 1.
(Finalità).
1. Al fine di favorire la soluzione
dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è
consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni
e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di
tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.
ART. 4.
(Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata
l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione
ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate
documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da
causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione
medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princípi:
a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado
di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi
al principio della minore invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. È vietato il ricorso a tecniche di
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
ART. 5.
(Requisiti soggettivi).
1. Fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o
conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.
ART. 6.
(Consenso informato).
1. Per le finalità indicate dal comma
3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i
soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui
possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti
all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui
rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per
la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la
possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della
legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla
procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e
quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della
donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e
in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e
consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere
prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si
tratti di strutture private autorizzate.
3. La volontà di entrambi i soggetti di
accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per
iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo
modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra
la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve
intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere
revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al
momento della fecondazione dell'ovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti
dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di
non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per
motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia
motivazione scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di
accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere
esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche
di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.
ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. È vietata qualsiasi sperimentazione
su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su
ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità
esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela
della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque
a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti
ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o
comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il
patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne
caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità
diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione
precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la
produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al
comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a
150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la
pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze
aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a
tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una
professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente
articolo.
ART. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. È vietata la crioconservazione e la
soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio
1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli
embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto
dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a
quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque
non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero
degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza
maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento
della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino
alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla
procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di
gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5
sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli
embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e
degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre
anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un
anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione
sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.
8. È consentita la crioconservazione
dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di
cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro.
Fecondazione eterologa
Quesito n. 4 (scheda di colore rosa)
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad
oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita",
limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 4, comma 3: "E’ vietato
il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo
eterologo";
Articolo 9, comma 1, limitatamente alle
parole: "in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3";
Articolo 9, comma 3, limitatamente alle
parole: "in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3";
Articolo 12, comma 1: "Chiunque a
qualsiasi titolo utilizza ai fini procreativi gameti di soggetti estranei alla
coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000
euro.";
Articolo 12, comma 8, limitatamente
alla parola: "1,"?"
Il testo delle norme
della legge n.40/2004 interessate dal quesito
(in grassetto le parti sottoposte a referendum)
ART. 4.
(Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata
l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione
ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate
documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da
causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione
medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princípi:
a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di
invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al
principio della minore invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. È vietato il ricorso a tecniche
di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
ART. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).
1. Qualora si ricorra a tecniche di
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del
divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui
consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di
disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo
comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo
263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito
dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può
dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma
1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche
di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3,
il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con
il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere
titolare di obblighi.
ART. 12.
(Divieti generali e sanzioni).
1. Chiunque a qualsiasi titolo
utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia
richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in
violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente
assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui
componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso
sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di
cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai
soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo
76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di
procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le
modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica
tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle
di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma,
realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di
embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi
a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto
ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza,
eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro
essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni
e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresí,
con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna
ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e
5.
9. È disposta la sospensione da uno a
tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una
professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente
articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi
dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche
vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di
più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva
l'autorizzazione può essere revocata.