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circolare INPDAP n. 17 datata 8 ottobre 2010 sulla buonuscita/TFR in relazione alle novita' introdotte dalla legge 122/2010 e precisamente art. 12 da comma 7 a comma 10 che trattano della rateizzazione della buonuscita/TFR e del passaggio da 1.1.2011 al TFR TFR E BUONUSCITA

TFR E BUONUSCITA

 

I pubblici dipendenti possono trovarsi in regime di TFS (buonuscita) oppure in regime di TFR (trattamento di fine rapporto).
La buonuscita è percepita dal personale in servizio di ruolo al 31/12/2000, il personale assunto a partire dal 1/1/2001 ha diritto al TFR.
Il personale della scuola può controllare il cedolino dello stipendio rilasciato dal Tesoro per sapere se è corretta l’indicazione ai fini previdenziali: TFS per buonuscita, TFR per trattamento di fine rapporto.

I trattamenti vengono corrisposti dall’INPDAP alla cessazione o comunque interrompendo, anche per un solo giorno, il rapporto di lavoro. Non vengono corrisposti in caso di passaggio di ruolo, se si passa da un’amministrazione all’altra o da una nomina all’altra senza interrompere il servizio.
I due istituti sono regolati da normative differenti, sia per la gestione che per il calcolo dell'indennità.

Per quanto riguarda il personale a tempo determinato, la data del passaggio da un regime all’altro è quella del 30/5/2000, con l’entrata in vigore del D.P.C.M. del 20/12/99. Da questa data i supplenti temporanei o annuali, per servizi superiori ai 15 giorni nel mese, hanno ricevuto dall’INPDAP, ad ogni interruzione del rapporto di lavoro, la liquidazione del TFR.


Buonuscita:

Il calcolo dipende da due parametri, gli anni di servizio utili e la retribuzione in godimento al momento della cessazione.

L'anzianità utile è costituita da:
    1) servizio di ruolo
    2
) incarichi annuali con trattenuta fondo buonuscita
    3) servizio militare cessato posteriormente al 31 gennaio 1987
    3) servizi preruolo, comprese le maggiorazioni e il servizio militare anteriore al 31/1/87, se riscattati.

L’anzianità utile si misura in anni e il periodo residuo si arrotonda ad anno intero se è di almeno 6 mesi e 1 giorno.

La retribuzione utile è considerata per 13 mensilità, nella misura dell’80%, ed è costituita da:
    1) stipendio lordo tabellare
    2) eventuale assegno ad personam
    3) indennità integrativa speciale
    4) retribuzione ore eccedenti
    5) retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici
    6) retribuzione di anzianità


Sono esclusi la retribuzione accessoria e gli eventuali aumenti contrattuali differiti a data posteriore alla cessazione.

L’indennità integrativa è stata introdotta nel calcolo della buonuscita:
- dal 1/12/84
nella misura del 60% (Legge 87/94)
- dal 1/1/03 nella misura intera (CCNL del 24/7/03, art. 76, comma 2)

La buonuscita lorda si ottiene moltiplicando un dodicesimo della retribuzione utile per gli anni maturati.
E' soggetta alla trattenuta dell'IRPEF alla fonte, per cui non deve essere inclusa nella dichiarazione dei redditi.
Il calcolo dell'IRPEF è piuttosto complesso, la trattenuta varia in rapporto all'ammontare dell'importo lordo, agli anni utili ed ai periodi riscattati.
Possiamo indicativamente considerare che con 35 anni utili, di cui 5 per riscatto, stante la normativa IRPEF vigente dal 1/1/2007, va dal 14% su un importo lordo di 45.000 euro al 17% per importo lordo di circa 70.000 euro.


TFR:

Il TFR è basato sul principio dell'accantonamento e non sull'ultimo stipendio. Ogni anno solare si considera la retribuzione lorda utile ricevuta, si divide per 13,5 e si ottiene la quota annuale da accantonare.
La quota annuale si aggiunge a quanto già accantonato negli anni precedenti, dopo averlo rivalutato dell'inflazione; l'indice di rivalutazione è costituito da una percentuale dell'1,5% fissa e dal 75% dell'indice ISTAT relativo all'inflazione.
Ne consegue che con inflazione sotto il 6%, la rivalutazione complessiva supera l'inflazione, viceversa è inferiore.
La retribuzione utile e quindi soggetta alla trattenuta comprende:
    1) la retribuzione lorda tabellare
    2) eventuale assegno ad personam
    3) l'indennità integrativa speciale
    4) la tredicesima
    5) la retribuzione ore eccedenti
    6) la retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici

Anche in questo caso è escluso il salario accessorio come la retribuzione professionale docenti e il fondo d’istituto.

 

TRATTENUTA PREVIDENZIALE

I pubblici dipendenti sono sottoposti ad una trattenuta ai fini del trattamento di buonuscita o di TFR pari al 2,50% dell'80% della retribuzione utile.
La trattenuta, esistente quando tutti i pubblici dipendenti godevano del regime più favorevole della buonuscita, è stata mantenuta anche per i dipendenti in regime di TFR.
E' una discriminizazione nel confronto con i dipendenti privati che hanno sempre goduto del regime di TFR, ma non sono mai stati soggetti ad alcuna trattenuta.
Ma non è la sola: mentre i dipendenti privati possono in determinati casi, come l'acquisto della prima casa, chiedere all'azienda il 75% del TFR maturato, i dipendenti pubblici non possono avvalersi di questa opportunità.

Curiosità: La trattenuta viene applicata all'80% della retribuzione nella misura del 2,50% per cui se consideriamo l'intera retribuzione diventa del 2%.
Quindi abitualmente possiamo dire tranquillamente che la trattenuta è del 2%, matematicamente parlando è la stessa cosa.
Giuridicamente non è la tessa cosa: la buonuscita viene calcolata sull'80% della retribuzione utile e quindi sarebbe illegale sottoporre a trattenuta anche la parte che non concorre al beneficio.
E' una questione di lana caprina? Non proprio, la giurisprudenza è fatta anche di queste cose: proviamo a modificare la dizione e subito troverete un giudice pronto a darvi ragione e a farla diminuire.
Per cui chi vuol essere corretto nella forma e nella sostanza continui a dire: il 2,50% dell'80% della retribuzione.