TFR
E BUONUSCITA
I pubblici
dipendenti possono trovarsi in regime di TFS (buonuscita) oppure in regime di
TFR (trattamento di fine rapporto).
La buonuscita è percepita dal personale in servizio di ruolo al
31/12/2000, il personale assunto a partire dal 1/1/2001
ha diritto al TFR.
Il personale della scuola può controllare il
cedolino
dello stipendio rilasciato dal Tesoro per sapere se è corretta
l’indicazione ai fini previdenziali: TFS per buonuscita, TFR per
trattamento di fine rapporto.
I trattamenti vengono corrisposti dall’INPDAP alla cessazione o
comunque interrompendo, anche per un solo giorno, il rapporto di lavoro. Non vengono corrisposti in caso di passaggio di ruolo, se si
passa da un’amministrazione all’altra o da una nomina
all’altra senza interrompere il servizio.
I due istituti sono regolati da normative differenti, sia per la gestione che per il calcolo dell'indennità.
Per quanto riguarda
il personale a tempo determinato, la data del passaggio da un regime
all’altro è quella del 30/5/2000, con l’entrata in vigore
del D.P.C.M. del 20/12/99. Da questa data i supplenti
temporanei o annuali, per servizi superiori ai 15 giorni nel mese, hanno
ricevuto dall’INPDAP, ad ogni interruzione del rapporto di lavoro, la
liquidazione del TFR.
Buonuscita:
Il calcolo dipende
da due parametri, gli anni di servizio utili e la retribuzione in godimento al
momento della cessazione.
L'anzianità
utile è costituita da:
1) servizio di ruolo
2) incarichi annuali con trattenuta fondo buonuscita
3) servizio militare cessato posteriormente al 31 gennaio
1987
3) servizi preruolo, comprese le
maggiorazioni e il servizio militare anteriore al 31/1/87, se riscattati.
L’anzianità utile si misura in anni e il periodo residuo si
arrotonda ad anno intero se è di almeno 6 mesi e 1 giorno.
La retribuzione
utile è considerata per 13 mensilità, nella misura
dell’80%, ed è costituita da:
1) stipendio lordo tabellare
2) eventuale assegno ad personam
3) indennità integrativa speciale
4) retribuzione ore
eccedenti
5) retribuzione di
posizione dei dirigenti scolastici
6) retribuzione di
anzianità
Sono esclusi la retribuzione accessoria e gli eventuali aumenti contrattuali
differiti a data posteriore alla cessazione.
L’indennità
integrativa è stata introdotta nel calcolo della
buonuscita:
- dal 1/12/84 nella misura del 60% (Legge 87/94)
- dal 1/1/03 nella misura intera (CCNL del 24/7/03, art. 76, comma 2)
La buonuscita lorda
si ottiene moltiplicando un dodicesimo della retribuzione utile per gli anni
maturati.
E' soggetta alla trattenuta dell'IRPEF alla fonte, per cui
non deve essere inclusa nella dichiarazione dei redditi.
Il calcolo dell'IRPEF è piuttosto complesso, la trattenuta varia in
rapporto all'ammontare dell'importo lordo, agli anni utili ed ai periodi
riscattati.
Possiamo indicativamente considerare che con 35 anni utili, di cui 5 per
riscatto, stante la normativa IRPEF vigente dal 1/1/2007,
va dal 14% su un importo lordo di 45.000 euro al 17% per importo lordo di circa
70.000 euro.
TFR:
Il TFR è
basato sul principio dell'accantonamento e non sull'ultimo stipendio. Ogni anno
solare si considera la retribuzione lorda utile ricevuta, si divide per 13,5 e
si ottiene la quota annuale da accantonare.
La quota annuale si aggiunge a quanto già accantonato negli anni
precedenti, dopo averlo rivalutato dell'inflazione; l'indice di rivalutazione
è costituito da una percentuale dell'1,5% fissa e dal 75% dell'indice
ISTAT relativo all'inflazione.
Ne consegue che con inflazione sotto il 6%, la rivalutazione complessiva supera
l'inflazione, viceversa è inferiore.
La retribuzione utile e quindi soggetta alla trattenuta comprende:
1) la retribuzione lorda tabellare
2) eventuale assegno ad personam
3) l'indennità integrativa speciale
4) la tredicesima
5) la retribuzione ore
eccedenti
6) la retribuzione di
posizione dei dirigenti scolastici
Anche in questo caso è
escluso il salario accessorio come la retribuzione professionale docenti e il
fondo d’istituto.
TRATTENUTA
PREVIDENZIALE
I pubblici
dipendenti sono sottoposti ad una trattenuta ai fini del trattamento di
buonuscita o di TFR pari al 2,50% dell'80% della
retribuzione utile.
La trattenuta, esistente quando tutti i pubblici dipendenti godevano
del regime più favorevole della buonuscita, è stata
mantenuta anche per i dipendenti in regime di TFR.
E' una discriminizazione nel confronto con i
dipendenti privati che hanno sempre goduto del regime di TFR, ma non sono mai
stati soggetti ad alcuna trattenuta.
Ma non è la sola: mentre i dipendenti privati possono in determinati
casi, come l'acquisto della prima casa, chiedere all'azienda il 75% del TFR
maturato, i dipendenti pubblici non possono avvalersi di questa
opportunità.
Curiosità:
La trattenuta viene applicata all'80% della retribuzione
nella misura del 2,50% per cui se consideriamo l'intera retribuzione diventa
del 2%.
Quindi abitualmente possiamo dire tranquillamente che la trattenuta è
del 2%, matematicamente parlando è la stessa cosa.
Giuridicamente non è la tessa cosa: la buonuscita viene
calcolata sull'80% della retribuzione utile e quindi sarebbe illegale
sottoporre a trattenuta anche la parte che non concorre al beneficio.
E' una questione di lana caprina? Non proprio, la giurisprudenza è fatta
anche di queste cose: proviamo a modificare la dizione
e subito troverete un giudice pronto a darvi ragione e a farla diminuire.
Per cui chi vuol essere corretto nella forma e nella sostanza
continui a dire: il 2,50% dell'80% della retribuzione.