CIRCOLARE MINISTERIALE N. 6
PROT.AOODGOS n. 527
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema
Nazionale di Istruzione e per l’Autonomia Scolastica
Ufficio Sesto
Roma, 21 gennaio 2009
Oggetto: Limiti di
reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per
l’anno scolastico 2009 - 2010.
Com'è noto, l'art. 21, comma 9, della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria
1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art.28,
comma 4, della legge 28-2-1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati,
a decorrere dall'anno 1988,in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze –dipartimento del Tesoro
– ha comunicato in data 14 gennaio 2009 che il tasso d'inflazione
programmato per il 2009 è pari all’1,5%.
I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche,
pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2009-2010, come dal seguente
prospetto in euro:
per
i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone
|
limite
massimo di reddito per l'anno scolastico 2008-2009 riferito all'anno
d'imposta 2007
|
rivalutazione
in ragione dell’1,5%, con arrotondamento all’unità di euro
superiore
|
limite
massimo di reddito espresso in euro per l'a.s.
2009-2010 riferito all'anno d'imposta 2008
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1
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4.799,00
|
72,00
|
4.871
|
2
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7.961,00
|
120,00
|
8.081
|
3
|
10.234,00
|
154,00
|
10.388
|
4
|
12.222,00
|
184,00
|
12.406
|
5
|
14.209,00
|
214,00
|
14.423
|
6
|
16.105,00
|
242,00
|
16.347
|
7 e oltre
|
17.996,00
|
270,00
|
18.266
|
La misura delle tasse scolastiche, determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del
23-5-1990), è pari a € 6,04 (tassa di iscrizione)
e a € 15,13 (tassa di frequenza).
Con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n.13
del 30-1-2007 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al
primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse
scolastiche erariali.
L’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre
2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha disposto, tra l’altro, che resta
fermo il regime di gratuità ai sensi dell’articolo 28, comma 1 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226.
L’art.1
del D.M. 22 agosto 2007, n 139 - regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo di istruzione – ha stabilito che
l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni
e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2006,n.296.
Da ultimo, si rammenta che l’obbligo di
istruzione, in base all’art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133,
può essere assolto anchenei percorsi di
istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e, in via transitoria, mediante iscrizione
a percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.
Resta, pertanto, confermato l’esonero dal pagamento delle tasse
scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono
al primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
F.to Dutto