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Anno di formazione e periodo di prova



Sono tenuti all’anno di formazione (180 giorni con tutor + discussione finale con il Comitato per la valutazione del servizio) tutti i docenti vincitori di concorsi per titoli ed esami nonché i docenti vincitori del concorso per soli titoli (assunti cioè dalle graduatorie permanenti).

I docenti che sono immessi in ruolo ope legis (tra questi rientra il personale docente che abbia ottenuto il passaggio a ruolo superiore in occasione della procedura di mobilità) sono tenuti al solo periodo di prova cioè unicamente ai 180 giorni di servizio. Tali docenti non sono destinatari delle attività di formazione. ( Circolare telegrafica 8.3.1990 n. 55, c.m. 10.9.1991 n. 267, punto 2, parte finale).

L’anno di formazione o di prova ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni. Si fa presente che, anche se sono richiesti 180 giorni di servizio per la validità dell’anno scolastico di prova o di formazione, la prova si intende superata in ogni caso dal 1° settembre successivo e non in corso di anno scolastico, alla data di maturazione dei 180 giorni.

Tra i periodi computabili ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti non vanno solo computati i giorni di lezione, ma anche altri periodi che di seguito si elencano con gli specifici riferimenti normativi:

a) le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 legge 23.12.1977 n. 937; la vacanze natalizie e pasquali, il giorno libero;

b) i periodi di interruzioni delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche,elezioni politiche ed amministrative);

c) i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni (c.m. n. 180 dell’11.7.1979);

d) il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;

e) la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;

f) il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (c.m. 180 dell’11.7.1979);

g) il primo mese di astensione obbligatoria per maternità ( art. 31-Regio decreto 21.8.1937, n. 1542, c.m. n. 54 del 23.2.1972, c.m. n. 180 dell’11.7.1979).

h) il periodo prestato quale preside incaricato (art. 2, comma 2 del D.L. 21.9.1973 n. 567, conv. in legge 15.11.1973 n. 727, richiamato anche dall’art. 1,comma2 della legge 10.6.1982 n. 349).

Ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti non vanno computati:

a) i periodi di ferie, permessi retribuiti e non, le assenze per malattia,le aspettative, eccetto quelle parlamentari;

b) i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame;

c) le due giornate che vanno aggiunte alle ferie ai sensi della legge 23.121977 n. 937.

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova o di formazione del personale docente è valido anche se prestato in posizione di part-time ( art. 438 comma 2 d.lgs. n. 297/1994).

Il docente nell’anno di prova o di formazione deve essere impiegato nella cattedra per la quale ha conseguito la nomina, ma può essere utilizzato anche in attività didattiche diverse dallo specifico insegnamento ( c.m. 10.9.1991 n. 297), nonché in materie affini ( nota ministeriale 28.5.2001, prot. 39).

Nel caso di docenti nominati in ruolo in ritardo rispetto all’inizio dell’anno scolastico, si considerano utili al superamento del periodo di prova o dell’anno di formazione anche le supplenze prestate dall’inizio dell’anno scolastico fino al momento dell’assunzione a tempo indeteriminato(nota ministeriale 28.5.2001 prot. n. 39). Le supplenze utili per il superamento del periodo di prova sono quelle prestate per la stessa classe di concorso o per materie affini.

Per i docenti in periodo di prova, assunti a tempo indeterminato dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, quindi obbligati a raggiungere la sede definitiva solo dall’inizio dell’anno scolastico successivo, l’anno in corso sarà valido, ai fini della prova, se prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell’insegnamento di materie affini.

Sarà bene ribadire che per materie affini devono intendersi tutte quelle che possono essere insegnate con lo stesso titolo di studio posseduto dall’interessato ed utilizzato ai fini dell’immissione in ruolo per cui egli deve sostenere il periodo di prova.

Il rinvio ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni di servizio (meno di 180) può avvenire più volte senza limitazioni..

Il docente nell’anno di formazione redigerà una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte, comprese quelle seminariali, la relazione sarà discussa con il comitato per la valutazione, sulla base di ciò e sulla base della relazione del dirigente scolastico, il comitato esprime il parere per la conferma del contratto a tempo indeterminato.

Il dirigente scolastico, dopo aver raccolto tutti gli elementi di giudizio, compreso il parere del comitato, redige una relazione in base a cui dovrà essere emesso il decreto di conferma del contratto a tempo indeterminato, ora di competenza dello stesso dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 14 della legge 3.5.1999 n. 124.

Dalla lettura della CM n. 267 del 10.9.1991 emerge che dei due elementi costitutivi dell’anno di formazione ( 180 gg. + attività seminariali) è essenziale il primo, cioè la prestazione del servizio per almeno 180 giorni nell’anno scolastico, mentre il secondo, cioè le attività seminariali, può in tutto o in parte mancare per causa di forza maggiore documentata ( es. assenza per maternità, infermità, ecc..).

Ricordiamo inoltre che, ai sensi della circolare telegrafica 2.11.1984 n. 357, la docente in astensione obbligatoria che abbia compiuto i 180 gg. Di servizio nell’anno scolastico, può sostenere la discussione della relazione finale con il comitato per la valutazione del servizio anche in periodo di astensione obbligatoria, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di veder definito il superamento dell’anno di formazione con la relazione del dirigente scolastico.

Il docente durante l’anno di formazione (l’istituto del tutor non è previsto per i docenti che si trovano nell’anno di prova, cioè per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo) nell’ambito dell’istituzione scolastica viene assistito da un docente esperto o tutor, ad ogni tutor non potranno essere affidati più di due neodocenti.

Le attività seminariali hanno una durata di 40 ore da svolgersi durante tutta la durata dell’anno scolastico. Ogni corso è costituito da un minimo di 15 docenti ad un massimo di 30, suddivisi in gruppi di 8-10.I corsi seminariali hanno carattere intensivo residenziale solo nel caso di assoluta impossibilità a procedere con incontri durante tutto l’anno scolastico. Le assenze giustificate non potranno superare 1/3 del monte ore previsto. I coordinatori degli incontri rilasceranno attestato di partecipazione ai comitati di valutazione per il servizio con cui il singolo neodocente dovrà sostenere una discussione finale su apposita relazione dello stesso neodocente. I direttori dei corsi, da reperire possibilmente tra i dirigenti scolastici, vigileranno sul regolare svolgimento del corso, attesteranno le presenze da notificare alle scuole di appartenenza e alla fine dei corsi invieranno al CSA delle apposite schede da sottoporre agli ispettori per la valutazione finale.

Il superamento del periodo di prova o dell’anno di formazione è la condizione per ottenere la ricostruzione di carriera i cui effetti decorreranno dal momento stesso della conferma e per ottenere eventuali comandi.