Il personale ata, come quello
docente, è tenuto a svolgere il periodo di prova, a decorrere dalla data di effettiva assunzione in servizio. Il periodo di prova
è considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti e dispiega, pertanto,
effetti per il regime delle assenze, per la progressione d'anzianità ai fini
della carriera, ecc. Dopo il superamento del periodo di prova, il personale
confermato in ruolo può presentare la domanda di riscatto dei servizi pre-ruolo
ai fini della ricostruzione di carriera, i cui effetti decorrono,
retroattivamente, dal momento dell'assunzione in prova (art. n. 570, d.lgs
16.04.1994, n. 297).
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato
è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
- 2 mesi per i profili delle aree A e A super;
- 4 mesi per i restanti profili.
In base a criteri predeterminati dall'Amministrazione, possono essere
esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato in
un equivalente profilo professionale presso altra amministrazione pubblica.
Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della
medesima Amministrazione che siano stati inquadrati in aree superiori o in
profili diversi della stessa area a seguito di processi di riqualificazione
che ne abbiano verificato l'idoneità.
Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del
servizio effettivamente prestato.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri
casi espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla
previgente normativa contrattuale. In caso di malattia il dipendente ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi,
decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul
lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 20 del
presente CCNL.
Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono
soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in
prova.
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal
rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal
comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il
riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di
effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove
maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle
giornate di ferie maturate e non godute.
Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del
comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del
posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento della prova, o
per recesso dello stesso dipendente rientra, a domanda, nella qualifica e
profilo di provenienza.
Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso
un’Amministrazione del comparto, vincitore di concorso presso
Amministrazione o ente di altro comparto, è concesso un periodo di
aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata
del periodo di prova.
Durante il periodo di prova, l’interessato è utilizzato nelle attività
relative al suo profilo professionale.
La conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo
di prova è di competenza del dirigente scolastico, come previsto dall’art.14
del DPR 08.03.99, n.275.