Nel trasmettere il D.M. in oggetto, si forniscono alcune precisazioni e
chiarimenti e si riassumono gli aspetti più salienti.
1) Personale destinatario
Il personale docente, educativo e ATA che abbia conseguito nell’anno
scolastico 2008/2009, attraverso le graduatorie di istituto,
una supplenza di almeno 180 giorni, anche tramite proroghe o conferme
contrattuali, in un’unica istituzione scolastica (art. 2 del D.M. in
oggetto) ha titolo ad essere inserito negli elenchi “prioritari”,
per il conferimento da parte dei dirigenti scolastici delle supplenze
temporanee per assenze del personale in servizio nelle rispettive scuole, con
precedenza assoluta rispetto a quello inserito nelle graduatorie di circolo e
di istituto, per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali
ha titolo in base all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, per
quanto riguarda i docenti ed il personale educativo, e ad esaurimento e
permanenti per il personale A.T.A.
Il personale di cui sopra è graduato negli elenchi sopra citati, di
cui fanno già parte i beneficiari individuati con il DM n.82 del 29
settembre 2009, in base al punteggio spettante.
Il personale docente ed educativo destinatario delle
disposizioni sopra richiamate, ha diritto alla valutazione dell’intero
anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio in sede
di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso o
posto di insegnamento per il quale l’interessato ha prestato utilmente
servizio nell’a.s. 2008-2009 (art.1, comma 6,
del D.M. 82/09).
Il personale A.T.A
ha diritto all’attribuzione dello stesso punteggio spettante per il
precedente anno scolastico da utilizzarsi in occasione
dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti o per
l’inserimento in esse.
Con l’occasione si evidenzia che, allo scopo di assicurare
parità di trattamento in relazione alla
valutazione dei servizi prestati nell’a.s.
2009/2010, il personale docente e ATA che non si avvalga della normativa di
cui al D.M. 82/09 e al presente decreto, in quanto occupato per il corrente
anno scolastico, può, all’atto dell’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento (docenti e ATA) o delle graduatorie permanenti
(ATA), - qualora abbia stipulato contratto di supplenza per classe di
concorso, posto o profilo diverso rispetto a quello dell’anno
precedente per carenza di posti disponibili - scegliere a quale tra questi
attribuire il punteggio.
Inoltre, il personale A.T.A. che non si avvale della normativa in oggetto,
ove nell’anno scolastico 2008/2009 abbia stipulato un contratto sino al
31 agosto, ha diritto al corrispondente punteggio anche se
nell’anno scolastico in corso abbia stipulato un contratto sino al
termine delle attività didattiche.
2) Requisiti dei beneficiari
- Personale docente ed educativo, inserito a
pieno titolo nell’anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- personale A.T.A,
inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2009/2010 nelle
graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad
esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75
e n. 35 del 24 marzo.
Il personale di cui sopra deve, inoltre:
- aver stipulato nell’a.s.
2008/2009 un contratto a tempo determinato (anche prorogato) in una sola
scuola, attraverso le graduatorie di circolo o di istituto, di almeno 180
giorni per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle
graduatorie su citate;
- essersi trovato nella condizione di non aver potuto stipulare per
l’anno scolastico in corso la stessa tipologia di contratto per carenza di disponibilità di cattedre o posti interi.
3) Presentazione della domanda
Al provvedimento sono allegati i modelli di domanda da compilarsi,
rispettivamente, da parte del personale docente ed
educativo e A.T.A..
Tali modelli vanno presentati entro il termine perentorio dell’8
gennaio 2010 all’istituzione scolastica in cui detto
personale, nell’anno scolastico 2008/2009, ha prestato servizio con
contratto per supplenza temporanea per almeno
180 giorni.
La citata istituzione provvede all’immediato inoltro,
dei suddetti modelli, alla sede provinciale dell’Ufficio scolastico
regionale scelta dall’interessato, che può essere, per i docenti
e per il personale educativo, quella che ha gestito la graduatoria ad
esaurimento e per il personale ATA quella che ha gestito la graduatoria
permanente o ad esaurimento, ovvero, per entrambe le categorie, quella nella
cui graduatoria di circolo o istituto l’interessato è inserito
per l’a.s. 2009/2010.
Qualora il personale abbia stipulato, nell’anno scolastico 2009/2010,
contratto a tempo determinato sino al termine delle attività
didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, deve
necessariamente scegliere la provincia in cui ha stipulato il relativo
contratto, ai fini del completamento d’orario.
Il modello di domanda, preferibilmente consegnato a mano, può essere
inviato con raccomandata a/r; in tal caso fa fede la data di ricezione
dell’ufficio postale. E’consigliabile, per chi utilizza
l’invio a mezzo posta, anticipare
l’acquisizione della domanda trasmettendola anche all’indirizzo e-mail
della scuola.
Nel modello di domanda gli interessati devono indicare
i distretti della provincia in cui intendono essere utilizzati,
secondo i criteri indicati all’art. 2, comma 4 del D.M. n.82/09, e
riportati nel modello stesso. Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni, nelle scuole dell’infanzia e primaria,
può essere indicato un solo distretto nell’ambito di quelli
prescelti (art.2, comma 3, del D.M. 82/09). Tale indicazione non
obbligatoria; pertanto i Dirigenti scolastici, qualora abbiano esaurito
l’elenco dei docenti che hanno sottoscritto tale opzione,
devono utilizzare le graduatorie di circolo per conferire supplenze su tale
tipologia di posto ai sensi dell’art.7, comma 7 del Regolamento
adottato con D.M. 131/07.
4) Obbligo di accettazione di contratti di supplenza
Il personale beneficiario delle disposizioni di cui al D.M 82/09 e al presente decreto è, nella
generalità dei casi, percettore dell’indennità di
disoccupazione ordinaria che, come è noto, corrisponde:
- per
i primi 6 mesi, al 60% della retribuzione media degli ultimi tre mesi
precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione;
- per
i 2 mesi successivi, al 50% della retribuzione media degli ultimi tre
mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione;
- per
i restanti mesi, il 40% della retribuzione media degli ultimi tre mesi
precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Ciò premesso, si precisa che, al fine di non pregiudicare la
situazione economica degli interessati, è consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un
trattamento stipendiale inferiore all’indennità di
disoccupazione al momento spettante.
Ad esempio: nel caso l’indennità di disoccupazione sia fissata
al 60% della retribuzione percepita per orario intero nell’anno
scolastico precedente, si possono rifiutare, nella scuola secondaria di I e
II grado sino a 10 ore, nella scuola
dell’infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore e, per il
personale ATA, fino a 21 ore.
5) Personale interessato a partecipare a progetti attivati in convenzione
con le Regioni
Tutto il personale interessato dalla normativa sugli elenchi prioritari,
sia quello che ha già presentato domanda, ai
sensi del DM 82, che quello di cui al presente decreto può dare la
propria disponibilità a partecipare ai progetti attivati dalle
Regioni, in convenzione con l’Amministrazione scolastica ai sensi
dell’art. 1, comma 3, del decreto legge L 134/09 convertito dalla legge
24 novembre 2009, n.167.
La dichiarazione di disponibilità, secondo il modello allegato, da
presentarsi entro il medesimo termine dell’8 gennaio 2010
- qualora le specifiche modalità stabilite a
livello periferico per dare esecuzione agli accordi stipulati non abbiano
stabilito termini diversi - viene consegnata alla istituzione scolastica dove
è stato prestato servizio nell’ a.s
2008-2009. La scuola stessa provvede alla trasmissione della domanda
all’USP competente, con modalità
telematiche da esplicitarsi con successiva nota tecnica, ai fini dei
successivi inoltri agli Uffici scolastici regionali e alle
rispettive Regioni.
A tutti coloro che partecipano ai progetti regionali
e che sono percettori dell’indennità di disoccupazione,
sarà corrisposta l’indennità di partecipazione a valere
sui fondi regionali quando l’attività prevista nel progetto
supera il 60% dell’impegno orario dell’anno precedente.
Le indennità complessivamente percepite non potranno superare, in ogni
caso, l’ammontare di quanto corrisposto l’anno precedente.
Ai soggetti che non hanno titolo a percepire l’indennità di
disoccupazione, verrà corrisposto solamente
il compenso stabilito per il progetto.
Per l’attribuzione delle attività progettuali, di cui
all’art. 1, comma 3, del D.L. 134/09,
convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, si può fare ricorso
sia alla stipula di contratti e tempo determinato, sia, se previsto dalle
Convenzioni, alla stipula di contratti di prestazione d’opera, facendo
presente che la sostituzione del personale destinatario dei progetti, che si
assenti a qualsiasi titolo, può avvenire solo ed esclusivamente a
carico degli specifici fondi derivanti dagli accordi e non impiegando risorse
statali.
La rinuncia, senza giustificato motivo, all’offerta di partecipazione
al progetto regionale comporta la decadenza dal diritto a percepire
l’indennità di disoccupazione qualora spettante.
Lo svolgimento delle attività progettuali previste dagli accordi
sottoscritti dall’Amministrazione scolastica con le Regioni dà
diritto alla valutazione dell’intero anno di servizio per il personale
docente ( o dello stesso punteggio conseguito
nell’a.s. precedente, per quanto riguarda il
personale ATA), per coloro che hanno i requisiti per l’inserimento
negli elenchi prioritari . Al personale docente ed
ATA, non inserito negli elenchi prioritari, ma comunque iscritto nelle graduatorie
ad esaurimento o permanenti ovvero in quelle di circolo e di istituto, che
svolga le attività progettuali finanziate dalle Regioni spetta il
punteggio relativo alla durata del progetto.
6) Adempimenti della istituzione scolastica e
degli Uffici scolastici
La scuola che riceve la domanda, ai fini del successivo inoltro
alla sede provinciale dell’Ufficio scolastico regionale, dopo aver
convalidato la dichiarazione in calce alla medesima, circa il rapporto di
lavoro instaurato nell’a.s. 2008/2009, inserisce
a sistema i dati relativi al personale avente titolo in base al suddetto
rapporto di lavoro e comunica l’esclusione dalla procedura al personale
che non ha titolo. Con riferimento alle domande acquisite il sistema
controlla il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti, con eccezione
del requisito del servizio prestato nell’a.s. precedente per il quale è previsto che
il controllo sia a carico della scuola. Infatti, poiché non è
assicurata la completezza dell’acquisizione al sistema delle supplenze
temporanee da parte di tutte le istituzioni scolastiche, il controllo da
parte del sistema informativo del predetto requisito non viene
effettuato. La scuola è, altresì tenuta, dopo aver verificato
il possesso dei 180 gg di servizio, a controllare
che questo sia stato prestato per un insegnamento per il quale
l’aspirante è attualmente presente a
pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.
Si precisa, inoltre, che la procedura automatizzata non prevede la gestione
del personale educativo, le cui domande dovranno pertanto, previa verifica
dei requisiti, essere accolte dalle scuole e trasmesse all’Ufficio
territoriale dell’U.S.R.
destinatario per essere trattate puntualmente da quest'ultimo, che
dovrà realizzare un apposito elenco prioritario da fornire a tutti i
convitti e gli educandati della provincia.
Le eventuali discordanze rispetto alle dichiarazioni rese nel modello di
domanda sono valutate dall’Ufficio scolastico cui è indirizzata
la domanda stessa. Effettuate le verifiche rispetto
alle posizioni non convalidate dal sistema, il suddetto Ufficio pubblica
l’eventuale elenco dei non ammessi a fruire del beneficio.
Gli elenchi “prioritari”,già
predisposti ai sensi del D.M. 82/09, integrati ai sensi del D.M. in oggetto
producono effetti a partire dalla data della loro diffusione.
Fino a tale data hanno piena efficacia gli elenchi “prioritari”,
di cui al DM 82/09 e, in subordine, le graduatorie di circolo e di istituto e, pertanto, conservano validità tutti
i contratti di supplenza già stipulati che seguono le regole generali
in materia di proroghe e conferme stabilite dal Regolamento sul conferimento
delle supplenze a tutela della continuità didattica.
Si coglie l’occasione per rappresentare l’opportunità di
favorire il diritto al completamento d’orario per coloro
che hanno accettato un contratto per un numero di ore inferiore a
quello di cattedra o posto, sia ricorrendo al frazionamento orario delle
relative disponibilità, ove possibile, sia operando in deroga ai
limiti territoriali previsti dal comma 2 dell’art. 4 del Regolamento
sul conferimento delle supplenze, compatibilmente con l’orario di
servizio da effettuarsi e ove sia verificata la concreta possibilità
di assicurare il servizio per tutte le sedi.
Le presenti istruzioni integrano quelle impartite con nota prot.
n. 14655 del 30 settembre 2009 ed trovano applicazione anche per gli elenchi
già formulati ai sensi del D.M. 82/09.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to LUCIANO CHIAPPETTA
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