Sono compresi in questa categoria, oltre al personale “ex
supplente annuale e temporaneo”, gli insegnanti di religione cattolica e
il personale non licenziabile ai sensi della legge 270/82. Il suddetto
personale ha diritto, per ogni anno scolastico, ai seguenti permessi:
I permessi di cui al punto 1 e 2 sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti I
permessi di cui al punto 3 e 4 interrompono
la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
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