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PERMESSI GIORNALIERI
PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO  A TEMPO DETERMINATO

 

     Sono compresi in questa categoria, oltre al personale “ex supplente annuale e temporaneo”, gli insegnanti di religione cattolica e il personale non licenziabile ai sensi della legge 270/82. Il suddetto personale ha diritto, per ogni anno scolastico, ai seguenti permessi:

  1. per lutto: morte del coniuge, di parenti entro il 2° grado (genitori, figli, nonni, fratelli), di affini entro il 1° grado (suoceri) - gg. 3 per evento luttuoso retribuiti al 100%
  2. per matrimonio: gg 15 consecutivi (comprensivi della data dell'evento)  retribuiti al 100%  
  3. per partecipazione a concorsi o esami: gg. 8 senza retribuzione
  4. per particolari motivi personali o familiari: gg. 6 senza retribuzione

I permessi di cui al punto 1 e 2 sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti 

I permessi di cui al punto 3 e 4 interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.