Il
personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e quello
con
contratto a tempo determinato stipulato dal Provveditore agli Studi ha
diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai seguenti permessi
brevi per particolari esigenze personali: 1.
per il personale ATA, 36 ore per ogni anno scolastico; 2.
per il personale docente, un numero di ore corrispondente
all'orario settimanale di insegnamento (ad esempio, un docente di scuola
secondaria, il cui orario settimanale sia di 18 ore, ha diritto ad
usufruire di permessi brevi per un massimo di 18 ore nel corso dell'anno
scolastico. Si
precisa che il personale ATA può
usufruirne giornalmente fino al
massimo della metà dell'orario giornaliero (di norma 6 ore, pertanto
un massimo di 3
ore
giornaliere); il personale docente può usufruirne fino alla metà
dell'orario di servizio giornaliero e, comunque, per un massimo di due
ore (ad esempio, un docente che nel giorno di richiesta di permesso
debba prestare servizio per n. 3
ore di
lezione, può usufruire di un permesso di 1 ora; nel caso in cui lo stesso
docente chieda un permesso per un giorno in cui debba prestare servizio
per n. 6 ore di lezione, può usufruire di un permesso massimo di 2 ore). I
permessi in oggetto vanno richiesti preventivamente al capo di istituto
con domanda scritta; vanno recuperati entro i due mesi successivi in una o
più soluzioni in relazione all'esigenze di servizio. Per il personale
docente dovrà essere data, nei limiti del possibile, priorità alle
supplenze o a interventi didattici integrativi, possibilmente nella
classe nella quale si è verificata l'assenza. Nel
caso in cui non fosse possibile il recupero delle ore di lavoro non
prestate, per cause imputabili al dipendente, l'Amministrazione deve
provvedere a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al
dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. Per
quanto riguarda il personale docente, la concessione dei permessi è
subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio
nella scuola, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione. |