Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni
Segreteria Tecnica
DFP-0031725-04/07/2008-1.2.3
Parere UPPA n.45/08
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Dipartimento della Qualità
Direzione Generale Programmazione Sanitaria
OGGETTO: Certificazione
medica giustificativa dell’assenza per malattia dei dipendenti della pubblica
amministrazione.
Art.71 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112.
Con il quesito indicato a margine, codesto ministero
chiede allo scrivente ufficio l’avviso interpretativo concernente l’art.71 del decreto legge n.112/08.
Concretamente, si chiede di conoscere quale sia la
portata applicativa della disposizione citata allorquando la stessa, al comma
2, prevede che nel caso in cui la malattia del dipendente si protragga per un
periodo superiore ai dieci giorni o, in ogni caso, dopo il secondo evento di
malattia nell’anno solare, lo stato di malattia può essere legittimamente
giustificato da certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica.
Così come indicato nel quesito, il concetto di struttura sanitaria pubblica
acclude sia i presidi ospedalieri che quelli
ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale e, pertanto, ai fini della
corretta produzione della certificazione di malattia sono naturalmente valide
le certificazioni rilasciabili da tali strutture.
E’ però necessario per una più completa valutazione del valore formale da
riconoscere alla certificazione medica, non utilizzare in termini ermeneutici il solo dato strutturale, e cioè
quello relativo all’ente da cui promana la certificazione in esame.
Per una più corretta analisi della problematica è infatti
necessario integrare la presente valutazione di alcune considerazioni che
attengono il valore documentale che il vigente quadro giuridico riconosce a
certificazioni che attestino la temporanea incapacità lavorativa di un
dipendente.
Considerando che, secondo quanto prescritto dalle convenzioni adottate in
conformità dagli accordi collettivi nazionali stipulati secondo la disciplina
dell’art.8 del D.Lgs.n.502 del 1992,
in materia di regolazione dei rapporti fra il Servizio
Sanitario Nazionale ed i medici di medicina generale, questi ultimi sono tenuti
al rilascio della certificazione “per incapacità temporanea al lavoro”(Accordo
collettivo nazionale del 23.03.2005), si ritiene che detti medici possano
utilmente produrre la certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia
del dipendente nelle circostanze indicate all’art.71
del decreto legge n.112/2008.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Francesco
Verbaro