All'inizio di ogni anno scolastico, il direttore dei
servizi generali e amministrativi predispone una proposta di piano, inerente
l'orario di lavoro, nell'ambito della più ampia pianificazione, concernente
l'organizzazione annuale del lavoro. Il dirigente scolastico verifica la
congruenza rispetto al POF ed espleta le procedure di cui all'art.6 del Ccnl
26.05.1999. Infatti, gli istituti relativi all'orario di lavoro sono oggetto
delle relazioni sindacali a livello di singola scuola.
Infine, il dirigente adotta il piano delle attività.
L'attuazione è deputata al direttore dei servizi generali e amministrativi.
L'organizzazione dell'orario di lavoro non può subire modifiche, se non in
presenza di reali esigenze dell'istituzione scolastica e previo riesame con le
rsu. Il contratto prevede sia fornito a ciascun dipendente un quadro
riepilogativo del proprio orario, contenente eventuali ritardi da recuperare o
eventuali crediti orari acquisiti.
Orario
di lavoroordinario
36
ore settimanali, funzionali all'orario di funzionamento della scuola di
ogni ordine. Di
norma, è di seiore
continuative antimeridiane per sei giorni. L'orario di lavoro massimo
giornaliero è di 9
ore, comprese le prestazioni orarie aggiuntive. Le ore di servizio
pomeridiano prestate a completamento dell'orario
dell'obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore
consecutive giornaliere, secondo
le esigenze di funzionamento della scuola.
Quando
l'orario giornaliero eccede le seiore
continuative, il personale usufruisce a richiesta di una pausa dialmeno
30 minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e
dell'eventuale consumazione del pasto.
Tale
pausa deve essere comunque prevista, se l'orario continuativo di lavorogiornaliero è superiore alle 7ore
e 12 minuti.Se per la
tipologia del profilo o per esigenze di servizio sianecessario prestare l'attività lavorativa
al di fuori della sede di servizio, il tempo di andata e di ritorno per
recarsidalla sede al luogo
di prestazione
dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro
Orario
di lavoroassistenti
tecnici
1)
assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in
compresenza del docente;
2)
le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature
tecnico - scientifiche dei laboratori,cui
è addetto, e per la preparazione del materiale per le esercitazioni;
3)
nei periodi di sospensione dell'attività didattica gli assistenti tecnici
vengono utilizzati
in attività di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico
dei laboratori, officine, reparti
di lavorazione o uffici di loro competenza.
Orariodilavoro flessibile
L'orario
di lavoro è funzionale all'orario di funzionamento e d'apertura
all'utenza. Individuato
l'orario di funzionamento della scuola, è possibile adottare l'orario
flessibile.
Consiste
nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale
distribuendolo anche in cinque giornate lavorative secondo:
-
le necessità connesse piano dell'offerta formativa,
-
la fruibilità dei servizi da parte dell'utenza,
-
l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane.
I
dipendenti, che ne facciano richiesta e si trovino in particolari
situazioni (Legge n. 1204/71, n. 903/77 en.
104/92), vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile,
compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo
stesso orario non venga adottato dalla scuola.
Possono
essere considerate anche altre eventuali necessità del personale
(situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido,
figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di
cui alla legge n. 266/91), qualora lo richieda, compatibilmente con
l'insieme delle esigenze delservizio,
e tenendo anche conto delle richieste avanzate dal rimanente personale.
Orarioplurisettimanale
La
programmazione plurisettimanale dell'orario ordinario, viene effettuata in
relazione a periodi nei quali siprevede
un'esigenza di maggior intensità delle attività o particolari esigenze
di servizio di determinati settoridella
scuola (es.: aziende agrarie), accertata la disponibilità dei personale
coinvolto.
Devono
essere osservati i seguenti criteri:
a)
il limite massimo dell'orario settimanale non può eccedere le 42 ore, per
non più di 3 settimane continuative;
b)
i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere
individuati
contestualmente dianno
in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane
nell'anno scolastico;
c)
nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate forme di
recupero, riducendo l'orario giornaliero di lavoro
ordinario, oppure riducendo il numero delle giornate lavorative.
Turnazione
Quando l'organizzazione tramite orario
ordinario non è sufficiente a coprire leesigenze di servizio, è possibile attuare la turnazione.
Tenuto presente che il personale che si
avvicenda in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio èda considerarsi in turno, per la turnazione
devono essere seguiti i sottoelencaticriteri:
a) la ripartizione del personale nei vari
turni avviene sulla base delle professionalitànecessarie in ciascunturno;
b) la turnazione può prevedere la
sovrapposizione tra il personale di un turno e quellodel turno successivo(utile per lo scambio di consegne);
e) solo in presenza specifiche esigenze
connesse alle attività didattiche e alfunzionamento della scuola potràessere
attivato un turno serale, che vada oltre le ore 20.
Ritardi
Il ritardo all'ingresso comporta l'obbligo
del recupero, entro l'ultimo giorno del mesesuccessivo a quello incui si è verificato il ritardo. In caso di
mancato recupero, per inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando
le frazioni di ritardo fino aun'ora
di lavoro o frazionenon inferiori alla mezza ora.
Recuperi
/ riposi compensativi
Qualora per esigenze di servizio (e previe
disposizioni impartite), un dipendente atapresta attività oltrel'orario ordinario giornaliero può
richiedere la retribuzione dell'orario eccedente l'ordinario o il recupero
di taliore.
Le ore/giornate di riposo a tale titolo
maturate potranno essere cumulate e usufruite durante l'anno scolasticoo nei periodi estivi, sempre compatibilmente
con le esigenze organizzative della scuola.
Le
ore/giornate di riposo maturate non possono
essere cumulate oltre l'anno scolastico di riferimento e devono essere
usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all'anno scolastico nel
quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di
funzionalità dell'istituzione scolastica. In mancanza del recupero, per
motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le
ore/giornate devono comunque essere retribuite.
35
ore settimanali
Per il personale adibito a regimi di orario
articolati su più turnio
coinvolto in sistemid'orario
comportantisignificative oscillazioni degli orari
individuali, rispetto all'orario ordinario,finalizzati all'ampliamento deiservizi all'utenza e/o comprendenti
particolari gravosità delle seguenti scuole:
a) istituzioni scolastiche educative;
b) istituti con annessi aziende agrarie;
e) scuole strutturate conorario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore peralmeno 3 giorni a settimana.
In contrattazione d'istituto con le RSU, è
definito per ogni scuola il numero, latipologia e quant'altro necessario a individuare il personale che
potrà usufruire della riduzione oraria.