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L'ORARIO DI LAVORO  

    All'inizio di ogni anno scolastico, il direttore dei servizi generali e amministrativi predispone una proposta di piano, inerente l'orario di lavoro, nell'ambito della più ampia pianificazione, concernente l'organizzazione annuale del lavoro. Il dirigente scolastico verifica la congruenza rispetto al POF ed espleta le procedure di cui all'art.6 del Ccnl 26.05.1999. Infatti, gli istituti relativi all'orario di lavoro sono oggetto delle relazioni sindacali a livello di singola scuola.  

    Infine, il dirigente adotta il piano delle attività. L'attuazione è deputata al direttore dei servizi generali e amministrativi. L'organizzazione dell'orario di lavoro non può subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze dell'istituzione scolastica e previo riesame con le rsu. Il contratto prevede sia fornito a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio orario, contenente eventuali ritardi da recuperare o eventuali crediti orari acquisiti.

 

Orario di lavoro ordinario

36 ore settimanali, funzionali all'orario di funzionamento della scuola di ogni ordine. Di norma, è di sei  ore continuative antimeridiane per sei giorni. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, comprese le prestazioni orarie aggiuntive. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell'orario dell'obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive giornaliere, secondo le esigenze di funzionamento della scuola.

Quando l'orario giornaliero eccede le sei  ore continuative, il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto.

Tale pausa deve essere comunque prevista, se l'orario continuativo di lavoro  giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.  Se per la tipologia del profilo o per esigenze di servizio sia  necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori della sede di servizio, il tempo di andata e di ritorno per recarsi  dalla sede al luogo di prestazione dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro

Orario di lavoro assistenti tecnici

1) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente;

2) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico - scientifiche dei laboratori, cui è addetto, e per la preparazione del materiale per le esercitazioni;

3) nei periodi di sospensione dell'attività didattica gli assistenti tecnici vengono utilizzati in attività di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.

Orario di  lavoro flessibile

L'orario di lavoro è funzionale all'orario di funzionamento e d'apertura all'utenza. Individuato l'orario di funzionamento della scuola, è possibile adottare l'orario flessibile. Consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative secondo:

- le necessità connesse piano dell'offerta formativa,

- la fruibilità dei servizi da parte dell'utenza,

- l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane.

I dipendenti, che ne facciano richiesta e si trovino in particolari situazioni (Legge n. 1204/71, n. 903/77 e n. 104/92), vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dalla scuola.

Possono essere considerate anche altre eventuali necessità del personale (situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91), qualora lo richieda, compatibilmente con l'insieme delle esigenze del  servizio, e tenendo anche conto delle richieste avanzate dal rimanente personale.

Orario plurisettimanale

La programmazione plurisettimanale dell'orario ordinario, viene effettuata in relazione a periodi nei quali si prevede un'esigenza di maggior intensità delle attività o particolari esigenze di servizio di determinati settori della scuola (es.: aziende agrarie), accertata la disponibilità dei personale coinvolto.

Devono essere osservati i seguenti criteri:

a) il limite massimo dell'orario settimanale non può eccedere le 42 ore, per non più di 3 settimane continuative;

b) i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell'anno scolastico;

c) nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate forme di recupero, riducendo l'orario giornaliero di lavoro ordinario, oppure riducendo il numero delle giornate lavorative.

Turnazione

Quando l'organizzazione tramite orario ordinario non è sufficiente a coprire le  esigenze di servizio, è possibile attuare la turnazione.

Tenuto presente che il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio è da considerarsi in turno, per la turnazione devono essere seguiti i sottoelencati  criteri:

a) la ripartizione del personale nei vari turni avviene sulla base delle professionalità  necessarie in ciascun turno;

b) la turnazione può prevedere la sovrapposizione tra il personale di un turno e quello  del turno successivo (utile per lo scambio di consegne);

e) solo in presenza specifiche esigenze connesse alle attività didattiche e al  funzionamento della scuola potrà essere attivato un turno serale, che vada oltre le ore 20.  

Ritardi

Il ritardo all'ingresso comporta l'obbligo del recupero, entro l'ultimo giorno del mese  successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. In caso di mancato recupero, per inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a  un'ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.

Recuperi / riposi compensativi

Qualora per esigenze di servizio (e previe disposizioni impartite), un dipendente ata  presta attività oltre l'orario ordinario giornaliero può richiedere la retribuzione dell'orario eccedente l'ordinario o il recupero di tali ore.

Le ore/giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite durante l'anno scolastico o nei periodi estivi, sempre compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola.

Le ore/giornate di riposo maturate non possono essere cumulate oltre l'anno scolastico di riferimento e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all'anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell'istituzione scolastica. In mancanza del recupero, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le ore/giornate devono comunque essere retribuite.

35 ore settimanali

Per il personale adibito a regimi di orario articolati su più turni  o coinvolto in sistemi  d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario,  finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità delle seguenti scuole:

a) istituzioni scolastiche educative;

b) istituti con annessi aziende agrarie;

e) scuole strutturate con  orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per  almeno 3 giorni a settimana.

In contrattazione d'istituto con le RSU, è definito per ogni scuola il numero, la  tipologia e quant'altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della riduzione oraria.