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MODALITA’

Il dipendente assente per malattia è tenuto a dare immediata comunicazione, salvo comprovato impedimento, all'Istituto nel quale presta servizio, della sua assenza non oltre l'orario di inizio del turno di lavoro, anche nel caso di prosecuzione dell'assenza stes­sa. Il dipendente stesso, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata A.R. il certificato medico di giustificazione dell'assenza, con indicazione della sola prognosi, entro 5 giorni dall'insorgere della malattia o dalla sua prosecuzione. Nel caso in cui tale termine scada in giorno festivo, esso è prorogato al 1° giorno lavorativo successivo.

Nel caso in cui il dipendente malato, du­rante la malattia, dimori in luogo diverso da quello dichiarato all’Amministrazione, deve darne comunicazione preventiva, precisando il recapito dove può essere reperito.

Nel caso in cui il dipendente debba allon­tanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'in­dirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi (che a richiesta dell'Ammini­strazione devono essere documentati), è tenu­to a darne preventiva comunicazione all' Am­ministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità.

       Si precisa che la reperibilità nelle fasce orarie va dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00, compresi i giorni festivi.

       Si chiarisce al riguardo che il dipendente autorizzato dal medico curante ad uscire è te­nuto, comunque, a farsi trovare nel domicilio comunicato nelle suddette fasce orarie.

       Per quanto riguarda l'infermità derivante da infortunio causato da terzi, il dipendente de­ve darne comunicazione all'Amministrazione, procedendo altresì al successivo versamento all'Amministrazione stessa di quanto percepito a titolo di mancato guadagno, in aggiunta alla normale retribuzione, fino alla concorrenza della somma da essa erogata durante il periodo di assenza, compresi gli oneri riflessi relativi.

       Quanto sopra non pregiudica la possibilità che l'Amministrazione possa provvedere ad azioni dirette nei confronti del terzo responsabi­le, richiedendo allo stesso il completo risarci­mento degli emolumenti corrisposti al dipen­dente anche in presenza della mancata presta­zione di lavoro, nel caso in cui non abbia provveduto a risarcire il dipendente, in tutto o in parte, del danno subito.

       L'Amministrazione, una volta ricevuta la comunicazione del dipendente assente per malattia, può disporre il controllo della malattia da parte della ASL, di competenza fin dal ‘primo giorno di assenza.

       Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati.

       L'Amministrazione può verificare, nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni, la permanenza del dipendente nel proprio domi­cilio durante le fasce orarie obbligatorie.