Il
dipendente assente per malattia è tenuto a dare immediata comunicazione,
salvo comprovato impedimento, all'Istituto nel quale presta servizio,
della sua assenza non oltre l'orario di inizio del turno di lavoro, anche
nel caso di prosecuzione dell'assenza stessa. Il dipendente stesso,
salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo
raccomandata A.R. il certificato medico di giustificazione dell'assenza,
con indicazione della sola prognosi, entro 5 giorni dall'insorgere della
malattia o dalla sua prosecuzione. Nel caso in cui tale termine scada in
giorno festivo, esso è prorogato al 1° giorno lavorativo successivo. Nel
caso in cui il dipendente malato, durante la malattia, dimori in luogo
diverso da quello dichiarato all’Amministrazione, deve darne
comunicazione preventiva, precisando il recapito dove può essere
reperito. Nel
caso in cui il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di
reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi
(che a richiesta dell'Amministrazione devono essere documentati), è
tenuto a darne preventiva comunicazione all' Amministrazione con
l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità. Si precisa che la
reperibilità nelle fasce orarie va dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle
17.00 alle 19.00, compresi i giorni festivi. Si chiarisce al
riguardo che il dipendente autorizzato dal medico curante ad uscire è tenuto,
comunque, a farsi trovare nel domicilio comunicato nelle suddette fasce
orarie. Per quanto riguarda
l'infermità derivante da infortunio causato da terzi, il dipendente deve
darne comunicazione all'Amministrazione, procedendo altresì al successivo
versamento all'Amministrazione stessa di quanto percepito a titolo di
mancato guadagno, in aggiunta alla normale retribuzione, fino alla
concorrenza della somma da essa erogata durante il periodo di assenza,
compresi gli oneri riflessi relativi. Quanto sopra non
pregiudica la possibilità che l'Amministrazione possa provvedere ad
azioni dirette nei confronti del terzo responsabile, richiedendo allo
stesso il completo risarcimento degli emolumenti corrisposti al dipendente
anche in presenza della mancata prestazione di lavoro, nel caso in cui
non abbia provveduto a risarcire il dipendente, in tutto o in parte, del
danno subito. L'Amministrazione, una
volta ricevuta la comunicazione del dipendente assente per malattia, può
disporre il controllo della malattia da parte della ASL, di competenza fin
dal ‘primo giorno di assenza. Il controllo non è
disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o
convenzionati. L'Amministrazione può
verificare, nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni, la
permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie
obbligatorie.
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