La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 - Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
materia di derogabilità delle disposizioni applicabili solo ai
dipendenti pubblici
1. Il secondo periodo del comma 2
dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
sostituito dal seguente: “Eventuali disposizioni di legge, regolamento
o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilità sia limitata ai dipendenti delle Amministrazioni
Pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi
contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto
dalla legge”.
2. L’articolo 2, comma 2, secondo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, si applica alle disposizioni emanate o
adottate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2 - Delega al
Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni
1. Il Governo è delegato ad
adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro
il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi volti a riformare, anche mediante
modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del
rapporto di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui
all’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, come
modificato dall’articolo 1 della presente legge, e della relativa
contrattazione collettiva per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a)
convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema
delle relazioni sindacali;
b)
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle procedure della contrattazione collettiva;
c)
introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e
delle strutture, finalizzati ad assicurare
l’offerta di servizi conformi agli standardinternazionali di qualità e a consentire agli organi
di vertice politici delle Pubbliche Amministrazioni l’accesso diretto
alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente;
d)
garanzia della trasparenza dell’organizzazione del
lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni e dei relativi sistemi retributivi;
e)
valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali
per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative
strutture amministrative;
f)
definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei
dipendenti pubblici;
g)
affermazione del principio di concorsualità
per l’accesso al lavoro pubblico e per le progressioni di carriera;
h)
introduzione di strumenti che assicurino una più efficace
organizzazione delle procedure concorsuali su base
territoriale, conformemente al principio della parità di condizioni
per l’accesso ai pubblici uffici, da garantire, mediante specifiche
disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei
concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di
servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico
risultato;
i)
previsione dell’obbligo di permanenza per almeno un quinquennio nella
sede della prima destinazione anche per i vincitori delle procedure di
progressione verticale, considerando titolo preferenziale
nelle medesime procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi
carenti di organico.
2.
I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati nell’osservanza dei princìpi
e criteri direttivi fissati dai seguenti articoli, nonché nel rispetto
del principio di pari opportunità, su proposta del Ministro per la
Pubblica Amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, e, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, relativamente all’attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera a), 4, 5 e 6,
nonché previo parere della medesima Conferenza relativamente
all’attuazione delle restanti disposizioni della presente legge, sono
trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta
giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono
adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1,
o successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di sessanta
giorni
3.
Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, il Governo può
adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime
modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi
e criteri.
4.
I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano
le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello
Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e
quelle contenenti princìpi generali
dell’ordinamento giuridico, ai quali si adeguano le regioni e gli enti
locali negli ambiti di rispettiva competenza.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alla Presidenza del consiglio dei ministri, salvo che risultino incompatibili
con la specificità del relativo ordinamento.
Art. 3 - Princìpi e criteri in materia di contrattazione
collettiva e integrativa e funzionalità delle Amministrazioni
Pubbliche
1. L’esercizio della delega nella materia di cui al
presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina della
contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di conseguire una
migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della
ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché,
sulla base di questa, ad atti organizzativi e all’autonoma
determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione
collettiva.
2.
Nell’esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo
il Governo si attiene ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a)
precisare, ai sensi dell’articolo 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato, da ultimo,
dall’articolo 1 della presente legge, gli ambiti della disciplina del
rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione
collettiva e alla legge, fermo restando che è riservata alla
contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni
direttamente pertinenti al rapporto di lavoro;
b)
fare in ogni caso salvo quanto previsto dagli articoli 2,
comma 2, secondo periodo, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni;
c)
prevedere meccanismi di monitoraggio sull’effettività e
congruenza della ripartizione delle materie attribuite alla regolazione della legge o dei contratti collettivi;
d)
prevedere l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1339 e
1419, secondo comma, del Codice civile, in caso di nullità delle
clausole contrattuali per violazione di norme
imperative e dei limiti fissati alla contrattazione collettiva;
e)
individuare criteri per la fissazione di vincoli alla contrattazione
collettiva al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di
bilancio, anche mediante limiti massimi di spesa ovvero limiti minimi e
massimi di spesa;
f)
prevedere, ai fini dell’accertamento dei costi della contrattazione
integrativa, uno schema standardizzato di relazione tecnica recante i
contenuti minimi necessari per la valutazione degli organi di controllo sulla
compatibilità economico-finanziaria, nonché
adeguate forme di pubblicizzazione ai fini della valutazione, da parte
dell’utenza, dell’impatto della contrattazione integrativa sul
funzionamento evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la
collettività;
g)
potenziare le Amministrazioni interessate al controllo attraverso il
trasferimento di personale in mobilità ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
h)
riordinare le procedure di contrattazione collettiva nazionale, in coerenza
con il settore privato e nella salvaguardia delle
specificità sussistenti nel settore pubblico, nonché quelle
della contrattazione integrativa e riformare, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle Pubbliche Amministrazioni (Aran), con particolare riguardo alle
competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia, secondo i
seguenti criteri:
1) rafforzamento dell’indipendenza dell’Aran dalle
organizzazioni sindacali anche attraverso la revisione
dei requisiti soggettivi e delle incompatibilità dei componenti dei
relativi organi, con particolare riferimento ai periodi antecedenti e
successivi allo svolgimento dell’incarico, e del personale
dell’Agenzia;
2) potenziamento del potere di rappresentanza delle
regioni e degli enti locali;
3) ridefinizione della struttura e delle competenze dei comitati
di settore, rafforzandone il potere direttivo nei
confronti dell’Aran;
4) riduzione del numero dei comparti e delle aree di
contrattazione, ferma restando la competenza della contrattazione collettiva
per l’individuazione della relativa composizione, anche con riferimento
alle aziende ed enti di cui all’articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni;
5) modificazione, in coerenza con il settore privato, della
durata dei contratti al fine di ridurre i tempi e i ritardi dei rinnovi e di
far coincidere il periodo di regolamentazione giuridica
con quello di regolamentazione economica;
6) rafforzamento del regime dei vigenti controlli sui contratti
collettivi integrativi, in particolare prevedendo specifiche
responsabilità della parte contraente pubblica e degli organismi
deputati al controllo sulla compatibilità dei costi;
7) semplificazione del procedimento di contrattazione anche
attraverso l’eliminazione di quei controlli che non sono strettamente
funzionali a verificare la compatibilità dei costi degli accordi
collettivi;
i)
introdurre norme di raccordo per armonizzare con gli interventi di cui alla
lettera h) i procedimenti negoziali, di
contrattazione e di concertazione di cui all’articolo 112 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi
12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15
febbraio 2006, n. 63;
l)
prevedere che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna Amministrazione, sulle materie e nei limiti
stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le
procedure negoziali che questi ultimi prevedono, con possibilità di
ambito territoriale e di riferimento a più Amministrazioni;
m)
prevedere l’imputabilità della spesa per il personale rispetto
ai servizi erogati e definire le modalità di
pubblicità degli atti riguardanti la spesa per il personale e dei
contratti attraverso gli istituti e gli strumenti previsti dal Codice
dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
n)
prevedere, al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine, a
consulenze e a collaborazioni, disposizioni dirette ad agevolare i processi
di mobilità, anche volontaria, finalizzati a garantire lo svolgimento
delle funzioni pubbliche di competenza da parte delle Amministrazioni che
presentino carenza di organico;
o)
prevedere, al fine di favorire i processi di mobilità
intercompartimentale del personale delle Pubbliche Amministrazioni, criteri
per la definizione mediante regolamento di una tabella di comparazione fra i
livelli di inquadramento previsti dai contratti
collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.
Art. 4 - Princìpi e criteri in materia di valutazione delle
strutture e del personale delle Amministrazioni Pubbliche e di azione
collettiva. Disposizioni sul principio di
trasparenza nelle Amministrazioni Pubbliche
1.
L’esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo
è finalizzato a modificare ed integrare la
disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle
Amministrazioni Pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dell’intero procedimento di
produzione del servizio reso all’utenza tramite la valorizzazione del
risultato ottenuto dalle singole strutture, a prevedere mezzi di tutela
giurisdizionale degli interessati nei confronti delle Amministrazioni e dei concessionari
di servizi pubblici che si discostano dagli standardqualitativi ed economici fissati o che violano le norme
preposte al loro operato, nonché a prevedere l’obbligo per le
Amministrazioni, i cui indicatori di efficienza o produttività si
discostino in misura significativa, secondo parametri deliberati
dall’organismo centrale di cui al comma 2, lettera f), dai valori medi
dei medesimi indicatori rilevati tra le Amministrazioni omologhe rientranti
nel 25 per cento delle Amministrazioni con i rendimenti più alti, di
fissare ai propri dirigenti, tra gli obiettivi di cui alla lettera b) del
medesimo comma 2, l’obiettivo di allineamento entro un termine
ragionevole ai parametri deliberati dal citato organismo centrale e, infine,
a prevedere l’attivazione di canali di comunicazione diretta
utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi
natura nelle Amministrazioni Pubbliche.
2.
Nell’esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo
il Governo si attiene ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a)
individuare sistemi di valutazione delle Amministrazioni Pubbliche diretti a
rilevare, anche mediante ricognizione e utilizzo delle fonti informative
anche interattive esistenti in materia, nonché
con il coinvolgimento degli utenti, la corrispondenza dei servizi e dei
prodotti resi ad oggettivi standarddi qualità, rilevati anche a livello internazionale;
b)
prevedere l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di predisporre, in
via preventiva, gli obiettivi che l’Amministrazione si pone per ciascun anno e di rilevare, in via consuntiva,
quanta parte degli obiettivi dell’anno precedente è stata
effettivamente conseguita, assicurandone la pubblicità per i
cittadini, anche al fine di realizzare un sistema di indicatori di
produttività e di misuratori della qualità del rendimento del
personale, correlato al rendimento individuale ed al risultato conseguito
dalla struttura;
c)
prevedere l’organizzazione di confronti pubblici annuali sul
funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di ciascuna
Amministrazione, con la partecipazione di associazioni di consumatori
e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e organi di informazione, e la
diffusione dei relativi contenuti mediante adeguate forme di
pubblicità, anche in modalità telematica;
d)
promuovere la confrontabilità tra le
prestazioni omogenee delle Pubbliche Amministrazioni anche al fine di
consentire la comparazione delle attività e dell’andamento gestionale nelle diverse sedi territoriali ove si esercita
la pubblica funzione, stabilendo annualmente a tal fine indicatori di
andamento gestionale, comuni alle diverse Amministrazioni Pubbliche o
stabiliti per gruppi omogenei di esse, da adottare all’interno degli
strumenti di programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di
valutazione dei risultati;
e)
riordinare gli organismi che svolgono funzioni di controllo e valutazione del
personale delle Amministrazioni Pubbliche secondo i seguenti criteri:
1) estensione della valutazione a tutto il personale dipendente;
2) estensione della valutazione anche ai comportamenti
organizzativi dei dirigenti;
3) definizione di requisiti di elevata professionalità ed
esperienza dei componenti degli organismi di
valutazione;
4)
assicurazione della piena indipendenza e autonomia del processo di
valutazione, nel rispetto delle metodologie e degli standarddefiniti dall’organismo
di cui alla lettera f);
5) assicurazione della piena autonomia della valutazione, svolta
dal dirigente nell’esercizio delle proprie funzioni e
responsabilità;
f)
prevedere, nell’ambito del riordino dell’Aran di cui
all’articolo 3, l’istituzione, in
posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale che opera in
collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la Presidenza del
consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed
eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il
compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio
indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei
sistemi di cui alle lettere a) e b), di assicurare la comparabilità e
la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando
annualmente il Ministro per l’attuazione del programma di Governo
sull’attività svolta. I componenti, in
numero non superiore a cinque, sono scelti tra persone di elevata
professionalità, anche estranee all’Amministrazione, che non
abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni
dell’organismo, con comprovate competenze in Italia o all’estero
nelle materie attinenti la definizione dei sistemi di cui alle lettere a) e
b), e sono nominati, nel rispetto del principio della rappresentanza di
genere, con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del
consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per
l’attuazione del programma di Governo, per un periodo di sei anni e
previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, espresso
a maggioranza dei due terzi dei componenti;
g)
prevedere che i sindaci e i presidenti delle province nominino i componenti dei nuclei di valutazione cui è affidato
il compito di effettuare la valutazione dei dirigenti, secondo i criteri e le
metodologie stabiliti dall’organismo di cui alla lettera f), e che
provvedano a confermare o revocare gli incarichi dirigenziali conformemente all’esito
della valutazione;
h)
assicurare la totale accessibilità dei dati relativi
ai servizi resi dalla Pubblica Amministrazione tramite la
pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni
operate da ciascuna Pubblica Amministrazione anche attraverso:
1)
la disponibilità immediata mediante la rete internet di tutti i dati
sui quali si basano le valutazioni, affinché possano essere oggetto di
autonoma analisi ed elaborazione;
2) il confronto periodico tra valutazioni operate
dall’interno delle Amministrazioni e valutazioni operate
dall’esterno, ad opera delle associazioni di
consumatori o utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore
qualificato;
3)
l’adozione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, sentite le
associazioni di cittadini, consumatori e utenti rappresentate nel consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti, di un programma per la trasparenza,
di durata triennale, da rendere pubblico anche attraverso i siti web delle
Pubbliche Amministrazioni, definito in conformità agli obiettivi di
cui al comma 1;
i)
prevedere l’ampliamento dei poteri ispettivi con riferimento alle
verifiche ispettive integrate di cui all’articolo 60,
commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
l)
consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle
Amministrazioni, nonché dei concessionari di
servizi pubblici, fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di
regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai
relativi settori, se dalla violazione di standardqualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle
Carte dei servizi, dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di
controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata
emanazione di atti amministrativi generali derivi la lesione di interessi
giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori,
nel rispetto dei seguenti criteri:
1) consentire la proposizione dell’azione anche ad
associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati;
2) devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva e di
merito del giudice amministrativo;
3) prevedere come condizione di ammissibilità che il
ricorso sia preceduto da una diffida all’Amministrazione o al
concessionario ad assumere, entro un termine fissato dai decreti legislativi,
le iniziative utili alla soddisfazione degli interessati; in particolare,
prevedere che, a seguito della diffida, si instauri
un procedimento volto a responsabilizzare progressivamente il dirigente
competente e, in relazione alla tipologia degli enti, l’organo di
indirizzo, l’organo esecutivo o l’organo di vertice, a che le
misure idonee siano assunte nel termine predetto;
4) prevedere che, all’esito del giudizio, il giudice
ordini all’Amministrazione o al concessionario di porre in essere le
misure idonee a porre rimedio alle violazioni, alle omissioni o ai mancati
adempimenti di cui all’alinea della presente lettera e, nei casi di
perdurante inadempimento, disponga la nomina di un commissario, con
esclusione del risarcimento del danno, per il quale resta ferma la disciplina
vigente;
5) prevedere che la sentenza definitiva comporti l’obbligo
di attivare le procedure relative all’accertamento
di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali;
6) prevedere forme di idonea
pubblicità del procedimento giurisdizionale e della sua conclusione;
7) prevedere strumenti e procedure idonei
ad evitare che l’azione di cui all’alinea della presente lettera
nei confronti dei concessionari di servizi pubblici possa essere proposta o
proseguita, nel caso in cui un’autorità indipendente o comunque
un organismo con funzioni di vigilanza e controllo nel relativo settore abbia
avviato sul medesimo oggetto il procedimento di propria competenza.
3.
Per il funzionamento dell’organismo di cui al comma 2,
lettera f), è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro per
l’anno 2009 e di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010,
compresi i compensi ai componenti. E` altresì autorizzata la spesa
massima di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010 per finanziare,
con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, progetti sperimentali e innovativi volti a:
a)
diffondere e uniformare le metodologie della valutazione tra le
Amministrazioni centrali e gli enti territoriali, anche tramite la
definizione di modelli da pubblicare sulla rete internet:
b)
sviluppare i processi di formazione del personale preposto alle funzioni di controllo e valutazione;
c)
sviluppare metodologie di valutazione della funzione di
controllo della soddisfazione dei cittadini;
d)
migliorare la trasparenza delle procedure di valutazione mediante la
realizzazione e lo sviluppo di un apposito sito
internet.
4.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3,
pari a 2 milioni di euro per l’anno 2009 e a 8 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 227,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità
di organizzazione dell’organismo di cui al comma 2, lettera f), e
fissati i compensi per i componenti. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5.
Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, ad
eccezione del comma 2, lettera f), e del comma 3,
secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
6.
La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
Amministrazioni Pubbliche a norma dell’articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione.
7.
Ai fini del comma 6 la trasparenza è intesa
come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della
pubblicazione sui siti internet delle Pubbliche Amministrazioni, delle
informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione delle
Pubbliche Amministrazioni, degli indicatori relativi agli andamenti
gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e
valutazione svolta in proposito dagli organi competenti, allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei princìpi
di buon andamento e imparzialità.
8. Le Amministrazioni Pubbliche adottano ogni iniziativa utile a
promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e nella
propria attività.
9. All’articolo 1, comma 1, del
Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Le notizie concernenti lo svolgimento
delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la
relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza
personale”.
Art. 5 - Princìpi
e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità
1. L’esercizio della delega nella materia di cui al
presente articolo è finalizzato ad introdurre
nell’organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni strumenti di
valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della
produttività e della qualità della prestazione lavorativa,
secondo le modalità attuative stabilite dalla contrattazione
collettiva, anche mediante l’affermazione del principio di selettività
e di concorsualità nelle progressioni di
carriera e nel riconoscimento degli incentivi.
2.
Nell’esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo
il Governo si attiene ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a)
stabilire percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla
produttività, previa valutazione del contributo e del rendimento del
singolo dipendente formulati in relazione al
risultato, evitando la corresponsione generalizzata ed indifferenziata di
indennità e premi incentivanti a tutto il personale;
b)
prevedere che la valutazione positiva conseguita dal dipendente in un congruo
arco temporale costituisca un titolo rilevante ai fini della progressione in
carriera e dei concorsi riservati al personale interno;
c)
destinare al personale, direttamente e proficuamente coinvolto nei processi
di ristrutturazione e razionalizzazione, parte delle economie conseguite con
risparmi sui costi di funzionamento in proporzione ai risultati conseguiti
dalle singole strutture amministrative;
d)
stabilire che le progressioni meramente economiche avvengano secondo princìpi di selettività;
e)
definire una riserva di accesso dall’esterno alle posizioni economiche
apicali nell’ambito delle rispettive aree funzionali, anche tramite un
corso-concorso bandito dalla scuola superiore della Pubblica Amministrazione;
f)
stabilire che le progressioni di carriera avvengano per concorso pubblico,
limitando le aliquote da destinare al personale interno ad
una quota comunque non superiore al 50 per cento;
g)
individuare specifici e ulteriori criteri premiali
per il personale coinvolto in progetti innovativi che ampliano i servizi al
pubblico, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
Art. 6 - Princìpi
e criteri in materia di dirigenza pubblica. Modifica all’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
1. L’esercizio della delega nella materia di cui al
presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina della
dirigenza pubblica, al fine di conseguire la migliore organizzazione del
lavoro e di assicurare il progressivo miglioramento della qualità
delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di
gestione e di valutazione del settore privato, al fine di realizzare adeguati
livelli di produttività del lavoro pubblico e di favorire il
riconoscimento di meriti e demeriti, e al fine di rafforzare il principio di
distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo
spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa
spettanti alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in
materia, regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di
incarichi apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell’indirizzo
politico degli organi di governo in ambito amministrativo.
2.
Nell’esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo
il Governo si attiene ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a)
affermare la piena autonomia e responsabilità del dirigente, in qualità di soggetto che esercita i poteri del
datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse umane, attraverso il
riconoscimento in capo allo stesso della competenza con particolare
riferimento ai seguenti ambiti:
1) individuazione dei profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti istituzionali dell’ufficio al quale è
preposto;
2) valutazione del personale e conseguente riconoscimento degli
incentivi alla produttività;
3) utilizzo dell’istituto della mobilità individuale
di cui all’articolo 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo criteri oggettivi
finalizzati ad assicurare la trasparenza delle scelte operate;
b)
prevedere una specifica ipotesi di responsabilità del dirigente, in relazione agli effettivi poteri datoriali, nel caso di
omessa vigilanza sull'effettiva produttività delle risorse umane
assegnate e sull’efficienza della relativa struttura nonché,
all’esito dell’accertamento della predetta responsabilità,
il divieto di corrispondergli il trattamento economico accessorio;
c)
prevedere la decadenza dal diritto al trattamento economico accessorio nei
confronti del dirigente il quale, senza giustificato motivo, non abbia
avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti, nei casi
in cui sarebbe stato dovuto;
d)
limitare la responsabilità civile dei dirigenti alle ipotesi di dolo e
di colpa grave, in relazione alla decisione di
avviare il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti della
Pubblica Amministrazione di appartenenza;
e)
prevedere sanzioni adeguate per le condotte dei dirigenti i quali, pur
consapevoli di atti posti in essere dai dipendenti
rilevanti ai fini della responsabilità disciplinare, omettano di
avviare il procedimento disciplinare entro i termini di decadenza previsti,
ovvero in ordine a tali atti rendano valutazioni irragionevoli o
manifestamente infondate;
f)
prevedere che l’accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga mediante
il ricorso a procedure selettive pubbliche concorsuali
per una percentuale dei posti, adottando le necessarie misure volte a mettere
a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente;
g)
prevedere, inoltre, che il conferimento dell’incarico dirigenziale
generale ai vincitori delle procedure selettive di cui alla lettera f) sia
subordinato al compimento di un periodo di formazione, non inferiore a sei
mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato dell’Unione europea o
di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità
determinate, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, da
ciascuna Amministrazione d’intesa con la Presidenza del consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con la scuola superiore
della Pubblica Amministrazione, tenuto anche conto delle disposizioni
previste nell’articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, stabilendo che, mediante intesa fra gli stessi soggetti istituzionali,
sia concordato un apposito programma per assicurare un’adeguata offerta
formativa ai fini dell’immediata applicazione della disciplina nel
primo biennio successivo alla sua entrata in vigore;
h)
ridefinire i criteri di conferimento, mutamento o revoca degli incarichi dirigenziali,
adeguando la relativa disciplina ai princì
pi di trasparenza e pubblicità ed ai princìpi desumibili anche dalla giurisprudenza
costituzionale e delle giurisdizioni superiori, escludendo la conferma
dell’incarico dirigenziale ricoperto in caso di mancato raggiungimento
dei risultati valutati sulla base dei criteri e degli obiettivi indicati al
momento del conferimento dell’incarico, secondo i sistemi di
valutazione adottati dall’Amministrazione, e ridefinire,
altresì, la disciplina relativa al conferimento degli incarichi ai
soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione e ai dirigenti non
appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto
previsto dalla normativa vigente, delle quote percentuali di dotazione
organica entro cui è possibile il conferimento degli incarichi
medesimi;
i)
ridefinire e ampliare, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, le competenze e la struttura del Comitato dei
garanti di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, con particolare riferimento alla verifica sul rispetto dei criteri di
conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonché
sull’effettiva adozione ed utilizzo dei sistemi di valutazione al fine
del conferimento o della mancata conferma degli incarichi;
l)
valorizzare le eccellenze nel raggiungimento degli obiettivi fissati mediante
erogazione mirata del trattamento economico accessorio ad
un numero limitato di dirigenti nell’ambito delle singole strutture cui
può essere attribuita la misura massima del trattamento medesimo in
base ai risultati ottenuti nel procedimento di valutazione di cui
all’articolo 4;
m)
rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici
e rafforzarne l’autonomia rispetto alle organizzazioni rappresentative
dei lavoratori e all’autorità politica;
n)
semplificare la disciplina della mobilità nazionale e internazionale
dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di renderne più
ampia l’applicazione e di valorizzare il relativo periodo lavorativo ai
fini del conferimento degli incarichi;
o)
promuovere la mobilità professionale e intercompartimentale dei
dirigenti, con particolare riferimento al personale dirigenziale appartenente
a ruoli che presentano situazioni di esubero;
p)
prevedere che, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la componente della retribuzione legata al risultato sia
fissata, nel medio periodo, per i dirigenti in una misura non inferiore al 30
per cento della retribuzione complessiva, fatta eccezione per la dirigenza
del Servizio sanitario nazionale;
q)
stabilire il divieto di corrispondere l’indennità di risultato
ai dirigenti qualora le Amministrazioni di appartenenza, decorso il periodo
transitorio fissato dai decreti legislativi di cui al presente articolo, non
abbiano predisposto sistemi di valutazione dei risultati coerenti con i princìpi contenuti nella presente legge.
3. Al comma 11 dell’articolo 72
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole:
“dell’anzianità massima contributiva di 40 anni”
sono sostituite dalle seguenti: “dell’anzianità
massima di servizio effettivo di 40 anni”.
Art. 7 - Princìpi e criteri in materia di sanzioni
disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici
1. L’esercizio della delega nella materia di cui al
presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina delle
sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti delle
Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’articolo 55
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle norme speciali vigenti
in materia, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici
pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo.
Nell’ambito delle suddette norme sono individuate le disposizioni
inderogabili inserite di diritto nel contratto collettivo ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma,
del Codice civile.
2.
Nell’esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo
il Governo si attiene ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a)
semplificare le fasi dei procedimenti disciplinari, con particolare
riferimento a quelli per le infrazioni di minore gravità, nonché razionalizzare i tempi del procedimento
disciplinare, anche ridefinendo la natura e l’entità dei
relativi termini e prevedendo strumenti per una sollecita ed efficace
acquisizione delle prove, oltre all’obbligo della comunicazione
immediata, per via telematica, della sentenza penale alle Amministrazioni
interessate;
b)
prevedere che il procedimento disciplinare possa proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale,
stabilendo eventuali meccanismi di raccordo all’esito di
quest’ultimo;
c)
definire la tipologia delle infrazioni che, per la loro gravità,
comportano l’irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento,
ivi comprese quelle relative a casi di scarso
rendimento, di attestazioni non veritiere di presenze e di presentazione di
certificati medici non veritieri da parte di pubblici dipendenti, prevedendo
altresì, in relazione a queste due ultime ipotesi di condotta, una
fattispecie autonoma di reato, con applicazione di una sanzione non inferiore
a quella stabilita per il delitto di cui all’articolo 640, secondo
comma, del Codice penale e la procedibilità d’ufficio;
d)
prevedere meccanismi rigorosi per l’esercizio dei controlli medici
durante il periodo di assenza per malattia del dipendente, nonché
la responsabilità disciplinare e, se pubblico dipendente, il
licenziamento per giusta causa del medico, nel caso in cui lo stesso concorra
alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia ovvero violi
i canoni di diligenza professionale nell’accertamento della patologia;
e)
prevedere, a carico del dipendente responsabile, l’obbligo del
risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di
retribuzione nei periodi per i quali sia accertata
la mancata prestazione, nonché del danno all’immagine
subìto dall’Amministrazione;
f)
prevedere il divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai
dipendenti di uffici o strutture che siano stati
individuati per grave inefficienza e improduttività;
g)
prevedere ipotesi di illecito disciplinare in
relazione alla condotta colposa del pubblico dipendente che abbia determinato
la condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni;
h)
prevedere procedure e modalità per il
collocamento a disposizione ed il licenziamento, nel rispetto del principio
del contraddittorio, del personale che abbia arrecato grave danno al normale
funzionamento degli uffici di appartenenza per inefficienza o incompetenza
professionale;
i)
prevedere ipotesi di illecito disciplinare nei
confronti dei soggetti responsabili, per negligenza, del mancato esercizio o
della decadenza dell’azione disciplinare;
l)
prevedere la responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in
caso di mancata individuazione delle unità in
esubero;
m)
ampliare i poteri disciplinari assegnati al dirigente prevedendo,
altresì, l’erogazione di sanzioni conservative quali, tra le
altre, la multa o la sospensione del rapporto di lavoro, nel rispetto del
principio del contraddittorio;
n)
prevedere l’equipollenza tra la affissione del
Codice disciplinare all’ingresso della sede di lavoro e la sua
pubblicazione nel sito web dell’Amministrazione;
o)
abolire i collegi arbitrali di disciplina vietando espressamente di
istituirli in sede di contrattazione collettiva;
p)
prevedere l’obbligo, per il personale a contatto con il pubblico, di
indossare un cartellino identificativo ovvero di esporre sulla scrivania una
targa indicante nome e cognome, con la possibilità di escludere da
tale obbligo determinate categorie di personale, in
relazione alla specificità di compiti ad esse attribuiti.
Art. 8 - Norma interpretativa in materia di vicedirigenza
1.
L’articolo 17/bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, si interpreta nel senso
che la vicedirigenza è disciplinata
esclusivamente ad opera e nell’ambito della contrattazione collettiva
nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre
una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei
requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della
disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell’avvenuta costituzione di quest’ultima da
parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento.
Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 9 - consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro - Cnel
1. Dopo l’articolo 10 della legge
30 dicembre 1986, n. 936, è inserito il seguente:
“Art. 10/bis. - Ulteriori attribuzioni
1. In attuazione di quanto previsto
dall’articolo 99 della Costituzione il Cnel:
a) redige una relazione annuale al Parlamento
e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle
Pubbliche Amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;
b) raccoglie e aggiorna l’archivio
nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore
pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e
integrativa di secondo livello, predisponendo una relazione annuale sullo
stato della contrattazione collettiva nelle Pubbliche Amministrazioni con
riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;
c) promuove e organizza lo svolgimento di una
conferenza annuale sull’attività compiuta dalle Amministrazioni
Pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche
e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi
qualificati e di organi di informazione, per la
discussione e il confronto sull’andamento dei servizi delle Pubbliche
Amministrazioni e sui problemi emergenti”.
2. Il Cnel provvede
all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.
Art. 10 - Efficienza dell’azione
amministrativa
1. All’articolo 3, comma 68,
alinea, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: “segnalano in
particolare, con riferimento all’anno precedente e al primo
quadrimestre dell’anno in corso:” sono sostituite dalle seguenti:
“danno conto, con riferimento all’anno
solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati
con apposita direttiva emanata dal Ministro per l’attuazione del
programma di Governo, su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il
controllo strategico nelle Amministrazioni dello Stato, di cui al regolamento
di cui al decreto del presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315,
con particolare riguardo ai seguenti aspetti:”.
2. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri, da
emanare, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le misure idonee a rafforzare l’autonomia e ad
accrescere le capacità di analisi conoscitiva e valutativa dei servizi
per il controllo interno, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 11 - Corte dei conti
1. Le disposizioni di delega della presente legge non si applicano alle funzioni della Corte dei conti che restano
disciplinate dalle norme vigenti in materia, come integrate dalle
disposizioni del presente articolo.
2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti
Commissioni parlamentari, può effettuare
controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti
gravi irregolarità gestionali ovvero gravi
deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme,
nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua,
in contraddittorio con l’Amministrazione, le cause e provvede, con
decreto motivato del presidente, su proposta della competente sezione, a
darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al
Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla
presidenza della Corte, sulla base delle
proprie valutazioni, anche di ordine
economico-finanziario, può disporre la sospensione dell’impegno
di somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa. Qualora emergano
rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi,
nell’erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi, la
Corte ne individua, in contraddittorio con l’Amministrazione, le cause,
e provvede, con decreto motivato del presidente, su proposta della competente
sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni
l’Amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere
gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto
da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso
per il tempo ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono
di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di
cui all’articolo 7, comma 7, della legge 5
giugno 2003, n. 131, previo concerto con il presidente della Corte, possono
fare applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo
nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. In tal
caso la facoltà attribuita al Ministro competente si
intende attribuita ai rispettivi organi di governo e l’obbligo
di riferire al Parlamento è da adempiere nei confronti delle
rispettive Assemblee elettive.
4.
All’articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n.
131, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è aggiunto il
seguente: “8/bis. Le sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti
designati, salva diversa previsione dello statuto della regione,
rispettivamente dal consiglio regionale e dal consiglio delle autonomie
locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal presidente del
consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei
comuni e delle province a livello regionale. I predetti componenti
sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze
professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie
aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi
durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei
predetti componenti è equiparato a tutti gli
effetti, per la durata dell’incarico, a quello dei consiglieri della
Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della regione. La nomina
è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell’articolo
unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385”.
5. Il comma 61 dell’articolo 3
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato. 6. Gli atti, i
documenti e le notizie che la Corte dei conti può acquisire ai sensi
dell’articolo 3, comma 8, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e delle norme ivi richiamate, sono anche quelli formati
o conservati in formato elettronico.
7. Il presidente della Corte dei conti, quale organo di governo
dell’istituto, sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte
medesima, presenta annualmente al Parlamento, e comunica al Governo, la
relazione di cui all’articolo 3, comma 63,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ne trasmette copia al consiglio di
presidenza della Corte dei conti. Esercita ogni
altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi
collegiali o monocratici della Corte. Provvede,
sentito il consiglio di presidenza, ad autorizzare, nei casi consentiti dalle
norme, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in
posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca, sentito il consiglio di presidenza, gli incarichi
extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di
servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui
all’articolo 41, ultimo capoverso, del testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214. Si applica al presidente della Corte dei conti, per la
composizione nominativa e per la determinazione
delle competenze delle sezioni riunite, in ogni funzione ad esse attribuita,
ferme restando le previsioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, la disposizione di cui all’articolo 1, quinto
comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto dall’articolo 54
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8.
Il consiglio di presidenza della Corte dei conti, quale organo di
Amministrazione del personale di magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge.
E’ composto dal presidente della Corte, che lo presiede, dal presidente
aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento
eletti ai sensi dell’articolo 7, comma 1,
lettera d), della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, e
dell’articolo 18, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e da
quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del
consiglio, tranne quelle in sede disciplinare, possono partecipare il
segretario generale della Corte ed il magistrato
addetto alla presidenza con funzioni di capo di gabinetto. Qualora, per
specifiche questioni, uno dei due sia designato relatore, lo stesso ha diritto
di voto per espressa delega del presidente della
Corte. Ferme restando la promozione
dell’azione disciplinare da parte del Procuratore generale e la
relativa procedura, il presidente della Corte ha le funzioni di iniziativa
nel sottoporre al consiglio di presidenza gli affari da trattare e può
disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero
sottoposte direttamente al plenum. Il consiglio di presidenza, su proposta
del presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di
monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai
magistrati. Il presidente e i componenti del
consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell’esercizio
delle proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave.
9. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo di cui ai
commi 2 e 3 del presente articolo è
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
All’onere conseguente si provvede mediante riduzione lineare degli
stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come
determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
10.
Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Il termine,
decorrente dalla data di scadenza del consiglio di
presidenza in carica, entro il quale il presidente della Corte dei conti indìce le elezioni per il rinnovo della
composizione del consiglio medesimo, è prorogato al 7 maggio 2009.
Art. 12 -
Monitoraggio della spesa per le prerogative sindacali nel settore pubblico
1. Il Governo trasmette annualmente al
Parlamento e alla Corte dei conti una relazione sull’andamento della
spesa relativa all’applicazione degli istituti connessi alle prerogative
sindacali in favore dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Art. 13 - Modifica all’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di
semplificazione della legislazione
1.
All’articolo 14 della legge 28 novembre 2005,
n. 246, il comma 18 è sostituito dal seguente: “18. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti
legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente
nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al
comma 19”.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 2009.
IL PRESIDENTE
Napolitano
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei ministri
Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Iinnovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
(In G.U. n. 53 del 5
marzo 2009
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