ART. 1.
Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni
centrali e locali, anche con ordlnamento autonomo, esclusi gli enti
pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo
previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire
nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle
esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la
disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite
nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla
organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di
L. 8.500 giornaliere lorde.
ART. 2.
Le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 sono attribuite dal
funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile
dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale
direttamente dipende.
Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze
strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno,
a ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del
lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate
di cui al punto b) del primo comma dell'articolo i, dovrà darne motivata
comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo
compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.
L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta
diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta.
ART. 3.
Le spese derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli saranno
imputate ai capitoli di spesa concernenti stipendi ed altri compensi fissi
iscritti negli stati di previsione dei vari Ministeri nonché nei bilanci
delle amministrazioni autonome.
ART. 4.
Norma transitoria.
Le giornate di riposo di cui al punto a) dell'articolo 1, spettanti per
il 1977, possono essere fruite a richiesta del dipendente anche nel corso
del 1978.
Le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 relative al 1977, possono
essere fruite, entro il primo quadrimestre del 1978.
ART. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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