La Scuola Online - Mobilità del personale per l'anno scolastico 2009-2010
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per  l’Autonomia Scolastica

Ufficio sesto

 

Si ritiene opportuno fornire alcune informazioni sulle modalità di inserimento o reinserimento nelle scuole italiane, degli  studenti che abbiano effettuato i loro studi all’estero, oppure in una delle scuole straniere operanti in Italia, nonché le istruzioni sul riconoscimento dei titoli di studio esteri. 

PARTE PRIMA

Iscrizione presso scuole pubbliche italiane a livello primario e secondario

A) Studenti provenienti da scuole italiane all’estero pareggiate o aventi riconoscimento

v. D.Leg.vo 16.4.1994, n.297, Titolo IX, Capo I, Art. 378 n.1 e 2

B) Studenti provenienti da scuole non italiane all’estero

v. D.Leg.vo 16.4.1994, n.297, Titolo IX, Capo I, Art. 378 e 379

In tutti e due i casi occorre rivolgersi direttamente alla scuola prescelta. Il Consiglio di classe deciderà sull’ammissione dell’alunno ed in quale classe inserirlo.

Si rammenta che ( DPR 31.8.1999, N. 395 – Art.. 45):

1.            1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. 

2.            2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: 

 

a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; 

b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;

c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; 

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno. 


 

Si suggerisce di iniziare le pratiche con congruo anticipo rispetto all’inizio dell’anno scolastico.

Documentazione richiesta:

1.            1. Domanda di ammissione          per la classe richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico;

�.2. Attestato scolastico (in originale o fotocopia autenticata), accompagnato da:

.                          traduzione autenticata in lingua italiana, redatta dall’Autorità diplomatico- consolare competente, oppure da un traduttore giurato in Italia, oppure dall’Ambasciata/Consolato in Italia del Paese al quale si riferisce il documento;

.                          legalizzazione da parte della stessa Rappresentanza italiana; 

.               • dichiarazione di valore “in loco”, ossia un’attestazione sulla scolarità complessiva come risulta dal documento, nonché sul valore legale della scuola in questione, rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente.

2.            3. Eventuale programma delle materie seguite nella scuola di provenienza, con traduzione ufficiale (v. sopra).

3.            4. Eventuali atti (anche in fotocopia) idonei a provare la conoscenza della lingua italiana;

4.            5. Elenco dei documenti presentati.

 

A questa documentazione si dovrà aggiungere quella normalmente richiesta per l’iscrizione nelle scuole italiane.



 

PARTE SECONDA

Equipollenza a tutti gli effetti di legge del titolo di studio straniero con quello italiano

.v. Art. 13 della L. 29/1/06, n. 29, che modifica il D. Leg.vo 16.4.1994, n.297, Titolo IX, Capo I, Art. 379.

.v. 3° comma dell’Art. 26 del D. Leg.vo 19.11.07, n. 251

 

I cittadini dell’Unione Europea ed i titolari dello status di rifugiato politico o dello status di protezione sussidiaria, possono ottenere l’equipollenza a tutti gli effetti di legge del titolo di studio straniero con quello corrispondente italiano (attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria, licenza secondaria di primo grado, qualifica professionale e diploma di istruzione secondaria di secondo grado) secondo le modalità qui elencate:


 

Documentazione richiesta:

1.            1. Domanda di equipollenza diretta all’Ufficio Scolastico Provinciale (già Provveditorato degli Studi) (v. modello)

�.2. Titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, corredato da:

.               • traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale e certificata dall’Autorità diplomatico-consolare o da un traduttore giurato;

.               • legalizzazione da parte della stessa Autorità diplomatico-consolare italiana della firma della Autorità che ha emesso l’atto;

.               • dichiarazione dell’Autorità diplomatico-consolare italiano competente, relativa alla natura giuridica della scuola, l’ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l’ordinamento vigente nel Paese in cui esso è stato conseguito (con specificazione se si tratta di titolo finale), nonché il valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o professionale.

2.            3. Certificato di cittadinanza europea;

3.            4. Curriculum degli studi seguiti dall’interessato, distinto per anni scolastici, possibilmente con l’indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo, sia all’estero sia, eventualmente, in precedenza in Italia.

 

Tale curriculum, redatto e firmato dall’interessato stesso, indicherà inoltre l’esito favorevole di esami finali da lui sostenuti o eventuali esperienze di lavoro in connessione con il titolo del quale è richiesta l’equipollenza.

Programma delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all’estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana. Qualora le autorità scolastiche straniere non dovessero rilasciare un tale attestato, la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente potrà desumere il programma in questione dalle pubblicazioni ufficiali locali.

1.            5. Ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l’interessato ritiene utile a provare i dati riportati nel curriculum, deve essere corredato da relativa traduzione ufficiale in lingua italiana.

2.            6. Eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana (per es.: attestazione di frequenza di corsi d’italiano; partecipazione ad attività culturali italiane; prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane, ecc.).

3.            7. Dichiarazione della competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese straniero di provenienza, da cui risulti il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo.

4.            8. Elenco in duplice copia dei documenti e titoli presentati.


 

N.B.

Per “Rappresentanza diplomatico-consolare competente” si intende l’Ambasciata o il Consolato italiano con giurisdizione sul territorio dove sono stati conseguiti i titoli; Ovvero, se si tratta di scuola istituita da un Paese terzo, la Rappresentanza diplomatico-consolare con giurisdizione sul territorio dove ha sede la casa madre. Se lo studente non ha titoli comprovanti la conoscenza della lingua e letteratura italiana, dovrà sostenere un apposito esame integrativo. Sono previste inoltre eventuali altre prove integrative stabilite caso per caso dall’Ufficio Scolastico Provinciale, a seconda del titolo per il quale si richiede l’equipollenza (D.M. 1° febbraio 1975).

Attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria e Licenza Media

.                          Lo studente che abbia i requisiti dal paragrafo precedente e abbia frequentato almeno 5 anni di scuola può ottenere l’equipollenza con il conseguimento dell’ attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria la Licenza elementare italiana.

.                          Lo studente che abbia i requisiti previsti dal paragrafo precedente e abbia frequentato almeno 8 anni di scuola può ottenere l’equipollenza a tutti gli effetti di legge con la Licenza di scuola secondaria di primo grado italiana (licenza media).

 

I documenti richiesti sono gli stessi elencati sopra.



 

Domanda di equipollenza

(Fac – simile)

Il/La sottoscritto/a……………………. ………….. a ………………………. il…………….trovandosi nella condizione di ……………………………………… chiede ai sensi dell’art. 13 della L. 29/06, l’equipollenza al diploma di ……………………………………… (indicare: attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria, licenza secondaria di primo grado, qualifica professionale e diploma di istruzione secondaria di secondo grado) del seguente titolo finale di studio straniero …………………………………. . Conseguito nell’anno…………………… (aggiungere “come candidato privatista” qualora il titolo sia stato conseguito in quella condizione) presso la Scuola ………………………………………..

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità che

- in ordine al precitato titolo di studio straniero, non è già stata conseguita equipollenza con altro titolo di studio italiano, né è stato o sarà presentata domanda di equipollenza ad altro Ufficio Scolastico Provinciale; -di essere in possesso della cittadinanza europea; -di aver trascorso all’estero, in qualità di ………………………. ..i seguenti periodi …………………………… e di avere la seguente residenza …………………. e il seguente recapito ……………… (no. tel.) al quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla domanda. Il/la sottoscritto/a si impegna di presentare la restante documentazione necessaria al più presto possibile.

Data    Firma del richiedente  

       (o del genitore esercente la patria potestà, nel caso di minorenne)

N.B.:
La domanda va presentata all’Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato
agli Studi).


 

PARTE TERZA

Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti da cittadini italiani in scuole straniere in Italia

v. D.Leg.vo 16.4.1994, n.297, Art. 382)

Comma 1 - I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all’estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni dell’Art. 379, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti nelle scuole straniere in Italia, corrispondenti all’attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria alla licenza di scuola media italiana e ai titoli finali di studio dell’istruzione superiore. Condizione: l’iscrizione presso dette scuole deve essere effettuata per l’esigenza didattica di concludere il ciclo di studi presso una scuola straniera dello stesso o di un ordinamento scolastico simile a quello della scuola frequentata all’estero.

Comma 2 - Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rilascia un “nulla osta” alla prosecuzione degli studi presso la scuola straniera in Italia, dopo aver verificato che la domanda di iscrizione è conforme alle disposizioni del comma 1 e dopo aver accertato che la scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di riferimento ed autorizzata dallo Stato italiano ai sensi dell’art. 266 del D. Leg.vo 297/94.

Comma 3 - La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio conseguito presso la scuola straniera viene rilasciata dall’Ufficio Scolastico Provinciale a cui l’interessato presenta la relativa domanda corredata dal nulla osta, nonché da un attestato rilasciato dall’autorità consolare italiana da cui risulta che l’interessato è cittadino italiano residente o che abbia risieduto all’estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri familiari.


 

Modalità per la richiesta di “nulla-osta”

I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all’estero per motivi di lavoro

o professionali propri o dei propri congiunti, per ottenere il “nulla osta” alla prosecuzione degli studi presso scuole straniere autorizzate dallo Stato italiano, devono presentare un’apposita domanda (si allega modello fac – simile), al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica – Ufficio 6° prima dell’inizio delle attività didattiche del nuovo anno scolastico, al quale si riferisce la domanda stessa.

Nei casi in cui il trasferimento da una scuola straniera all’estero ad una scuola straniera in Italia avviene durante l’anno scolastico, la richiesta di “nulla osta” può essere presentata dall’interessato al predetto Ufficio al momento del rientro in Italia.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1.            1. Attestazione del competente Ufficio consolare italiano comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all’estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri congiunti.

2.            2. Attestato    di promozione dell’ultima classe frequentata all’estero, accompagnato da traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatico-consolare italiana, ovvero rilasciato da una Pretura civile. La firma del Capo d’istituto che ha rilasciato il suddetto attestato sarà confermata dall’autorità diplomatico-consolare italiana competente.

                3. Dichiarazione dell’autorità diplomatico-consolare italiana competente riguardo alla posizione giuridica (statale, legalmente riconosciuta, privata) della scuola straniera frequentata, nonché all’ordine e al grado degli studi compiuti all’estero dall’interessato secondo l’ordinamento vigente nel Paese di provenienza, e al numero complessivo di classi di scolarità necessari nell’ordinamento scolastico straniero per ottenere l’attestato di cui al punto

                2.

3.            4. Certificato di iscrizione rilasciato          dalla scuola straniera in Italia con l’indicazione della classe e dell’anno scolastico relativi al momento del rientro dall’estero in Italia, con traduzione ufficiale (v. sopra).

4.            5. Curriculum degli studi seguiti dal richiedente all’estero e in Italia, distinto per anni scolastici.  Detto curriculum deve essere redatto e firmato dall’interessato e, nel caso si tratti di un minorenne, controfirmato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

 

Il “nulla osta” è valido solo per la prosecuzione degli studi presso la scuola straniera ove l’interessato ha presentato domanda di iscrizione. Pertanto, qualora il medesimo si trasferisca presso un’altra scuola straniera deve chiedere un nuovo nulla osta per l’iscrizione alla nuova scuola.

Il “nulla osta” ha come unico scopo quello di verificare:

a) la continuazione degli studi presso una scuola straniera costituisce la conclusione di un ciclo di studi frequentato presso una scuola straniera all’estero. Per ciclo di studi si intende il periodo che si conclude con il conseguimento di un titolo di studi straniero che può essere dichiarato equipollente ad un titolo finale italiano da considerarsi corrispondente, secondo le disposizioni della legge;

b) la scuola straniera in Italia fa parte dello stesso o di un ordinamento simile a quello della scuola frequentata all’estero;

c) la scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di riferimento ed è autorizzata al funzionamento in Italia ai sensi del D.P.R. 18/4/94, n.389 (ex legge 1630/40), o è stata esplicitamente riconosciuta per legge dallo Stato italiano.

Il “nulla osta” deve essere allegato alla domanda di equipollenza da presentare all’Ufficio Scolastico Provinciale (già Provveditorato) per il riconoscimento del titolo di studio conseguito presso la scuola straniera in Italia (ai sensi del D. Leg.vo 16.4.1994, n.297, art.382, comma 3 – ex legge 15.3.1986, n.69).



 

Modello di domanda di “nulla-osta”

(Fac – simile)

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica Ufficio 6° Viale Trastevere 76 A - 00153 ROMA

Il/La sottoscritto/a …………….. . nat.. a…………………… il ………….. trovandosi nelle condizioni di ……………… (cittadino italiano residente o che ha risieduto all’estero per motivi di lavoro / professionali) oppure congiunto di ……………………. (indicare rapporto di parentela), proveniente dalla scuola ……………… (denominazione, località, Paese), chiede ai sensi dell’art. 382 D.L.vo 16.4.94, n.297 il nulla osta alla prosecuzione degli studi presso la scuola ……………………… (denominazione, indirizzo), classe ……… .

Il /La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità:

�.- di essere in possesso della cittadinanza italiana;

�.- di aver trascorso all’estero per motivi di lavoro /professionali propri o (se congiunto) di ……………………… (indicare rapporto di parentela), i seguenti periodi ……………;

�.- di avere la seguente residenza…………………ed il seguente recapito …………………… al quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente domanda.

 

Data      Firma del richiedente        

 (o del genitore esercente la patria potestà, nel caso di minorenne)


 

 

 

PARTE QUARTA

International Baccalaureat (IB)

La “International Baccalaureat Organization “ (IBO) fu fondata a Ginevra nel 1968 e, in quanto organizzazione senza scopo di lucro per l’educazione ha elaborato i programmi didattici che sono alla base dei certificati IB.

Il Diploma di Baccellierato Internazionale conseguito presso le scuole autorizzate dagli alunni che abbiano seguito precisi  piani di studio dà diritto all’iscrizione ai corsi di laurea presso le Università italiane con esonero dall’esame preliminare di lingua italiana ed al di fuori dello specifico contingente di posti riservati ai candidati stranieri residenti all’estero, purché sia stato seguito un piano di studi nel quale sia compresa la lingua italiana. I diplomi rilasciati da dette istituzioni scolastiche sono validi per l'iscrizione alle Università italiane a condizione che gli alunni in possesso del diploma di cui trattasi siano stati ammessi al corso di baccellierato internazionale dopo aver conseguito la promozione o l'idoneità alla penultima classe dell'Istituto secondario di secondo grado in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza (e cioè all'11^ classe o alla 12^ classe di scolarità complessiva a seconda che, rispettivamente, il sistema scolastico di provenienza sia ordinato su 12 anni o su 13 anni di scolarità totale).

Ci sono ormai quasi 1.300 scuole nel mondo che sono autorizzate ad offrire i tre programmi previsti International Baccalaureat Organization: “Diploma Programme “ (DP), “Middle Years Programme” (MYP), “Primary Years Programme” (PYP).

Il DP consiste in un corso di studi pre-universitari di due anni (disponibile in inglese, francese e spagnolo) che in genere permette a studenti molto motivati di scuole secondarie di adempiere anche ai presupposti dei vari sistemi nazionali di educazione secondaria e porta al conseguimenti dell’IB, il quale dà accesso senza ulteriori esami a più di 1000 università in ca. 47 paesi. I diplomi finali delle scuole britanniche (“St.George’s British International School”, “The New School” di Roma e “Sir James Henderson School” di Milano), dei Licei francesi (Chateaubriand di Roma, Stendhal di Milano e Jean Giono

di Torino), del Liceo spagnolo (“Cervantes”), delle scuole svizzere (Scuola Svizzera di Roma e Scuola Svizzera di Milano) e delle scuole tedesche (“Deutsche Schulen” di Milano, Genova, Roma) sono validi per l'iscrizione alle Università italiane ai sensi e alle condizioni specifiche previste dagli accordi conclusi dall'Italia, rispettivamente, con la Gran Bretagna, con la Francia, con la Spagna, con la Svizzera e con la Repubblica Federale di Germania. I candidati in possesso di un titolo di studio rilasciato da una di dette scuole, possono iscriversi all’Università con esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana ove questa figuri comunque come lingua straniera nella scuola secondaria tra le materie di studio, e le relative prove abbiano avuto esito positivo.

I cittadini dell’Unione Europea in possesso di un titolo di studio che intendano partecipare a pubblici concorsi presso pubbliche amministrazioni e non siano in possesso di un decreto di equipollenza al corrispondente titolo italiano, possono chiedere il riconoscimento del titolo, limitatamente a quella specifica procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 38 del D.Leg.vo 165/200. (v. allegata domanda).

*********

Articolo 38 D.Leg.vo 295/01, 1° comma

Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea

(Art. 37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del d.lgs n. 80 del 1998)

1.            1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2.            2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3.            3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

 

     Al Dipartimento della Funzione Pubblica

U.P.P.A. – Servizio Reclutamento      Corso Vittorio Emanuele II, 116      00186 Roma

Al Ministero dell’Istruzione,  dell’Università e della Ricerca

(1)


 

Oggetto: richiesta equivalenza titolo di studio ai sensi dell’art. 38 del d. lgs 165/2001.

Il/la sottoscritto/a

nato/a il ______________a ________________________________________ di cittadinanza

residente a ___________________in Via _____________________________

telefono __________________ fax ___________________ 

e-mail ___________________

chiede, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 165/2001, l’equivalenza del proprio:

)

titolo di studio(2

rilasciato da(3)

in data

dovendo partecipare a:

(4)

Domanda inoltre che il relativo D.P.C.M. di equivalenza venga inviato al seguente indirizzo:

Data Firma Si allegano, per il dipartimento della Funzione Pubblica, i seguenti documenti:

-fotocopia documento di identità;

- fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare.

Per Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si allegano seguenti documenti :

-fotocopia documento di identità;

�.-copia autentica del titolo di studio estero;

�.-copia autentica del titolo di studio estero tradotto(5) e legalizzato(6) con

 

allegata dichiarazione di   valore;(7)

                - copia autentica tradotta e legalizzata, con allegata dichiarazione di valore, del

                piano degli studi compiuti, esami superati e relativa votazione; (8)

�.- fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare.

 

�.(1) indicare la Direzione Generale competente (per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica, ovvero per l’Università

�.(2) indicare il titolo di studio (laurea, diploma, ecc.)

�.(3) indicare l’Istituto che ha rilasciato il titolo di studio 

�.(4) indicare il concorso a cui si intende partecipare e l’amministrazione che lo ha bandito 

�.(5) Sono "traduzioni ufficiali" quelle: a) di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario; b) della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia; c) della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato.

�.(6) La legalizzazione deve essere effettuata prima che venga richiesto alla competente autorità diplomatica italiana di emettere, sul titolo stesso, la Dichiarazione di valore in loco. Invece, se il Paese che ha rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell’Aia (5 ottobre 1961), bisogna apporre sul titolo di studio la cosiddetta “Postilla dell’Aia” (Aja Apostille). Il timbro con la Postilla deve essere posto sul documento prima di richiedere alla competente autorità diplomatica italiana di emettere sul titolo stesso la Dichiarazione di valore in loco. Si è esentati dall’obbligo della legalizzazione del documento di studio o della Postilla dell’Aia solo se: 1) l’istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia); oppure 2) il titolo di studio è stato rilasciato rilasciato da istituzioni tedesche (ciò a seguito della Convenzione italo-tedesca sull’esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici)

�.(7) La dichiarazione di valore" è rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferiscono i titoli stessi

�.(8) tale certificazione deve essere rilasciata dall’Università o dalla Scuola.

 

Riferimenti:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica   Ufficio P.P.A. – Servizio Reclutamento tel. 06-68997453-7470 E - mail: servizioreclutamento@funzionepubblica.it Corso Vittorio Emanuele II, 116 – 00186 Roma 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Direzione Generale per l’Università (per i titoli di studio a carattere accademico) Tel. 06-97727450 Piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica - Ufficio 6° (per i titoli assimilabili a quelli della scuola dell’obbligo e di istruzione secondaria di secondo grado) Tel. 06-58493632 – Fax 06-58492882 Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma

I cittadini dell’Unione Europea in possesso di un titolo di studio, conseguito in ambito europeo, che intendano partecipare a corsi o concorsi presso enti o amministrazioni diverse da quelle di cui all’art. 38 e non siano in possesso di un decreto di equipollenza al corrispondente titolo italiano, possono chiedere il riconoscimento del titolo, limitatamente a quella specifica procedura concorsuale, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 12 della L. n. 29/06. (v. allegata domanda).

*********

Art. 12. (Legge 29/06)

(Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie)

1.            1. Fatta salva la normativa vigente in materia, in caso di procedimento nel quale è richiesto quale requisito il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi competenze acquisite dall’interessato, l’ente responsabile valuta la corrispondenza agli indicati requisiti dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica.

2.            2. La valutazione dei titoli di studio è subordinata alla preventiva acquisizione sugli stessi del parere favorevole espresso dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca tenuto conto dell’oggetto del procedimento. Il parere deve essere comunque reso entro centottanta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

 

 

 

 

 

AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’   E DELLA RICERCA    Dipartimento per l’Istruzione    Direzione generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica – Uff. VI    V.le Trastevere, 76/A    00153 Roma

Al (1)           __________________________________      __________________________________


 

Oggetto: richiesta equivalenza titolo di studio ai sensi dell’art. 12 della legge 29/1/06, n. 29.

Il/la sottoscritto/a

nato/a il ______________a ________________________________________ di cittadinanza

residente a _____________________in Via ___________________________

telefono __________________ fax ___________________ 

email ___________________

chiede, ai sensi dell’art. 12 della legge 29/1/06, n. 29, l’equivalenza del proprio 

titolo di studio___________________________________________________ rilasciato da(2)

in data

dovendo partecipare a:

(4)

Chiede, inoltre, che il relativo parere di equivalenza venga inviato al seguente indirizzo:

Data                                                                                                  Firma Si allegano i seguenti documenti:

-fotocopia documento di identità;

-copia autentica del titolo di studio estero;

)

�.- copia autentica del titolo di studio estero tradotto(5) e legalizzato(6  con allegata dichiarazione di valore;(7)

                - copia autentica tradotta e legalizzata, con allegata dichiarazione di valore, del

                piano degli studi compiuti, esami superati e relativa votazione; (8)

�.- fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare.

 

�.(1) indicare l’Ente, Amministrazione che ha bandito il corso o il concorso;

�.(2) indicare il titolo di studio;

�.(3) indicare l’Istituto che ha rilasciato il titolo di studio 

�.(4) indicare il corso o concorso a cui si intende partecipare

�.(5) Sono "traduzioni ufficiali" quelle: a) di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario; b) della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia; c) della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato.

�.(6) La legalizzazione deve essere effettuata prima che venga richiesto alla competente autorità diplomatica italiana di emettere, sul titolo stesso, la Dichiarazione di valore in loco. Invece, se il Paese che ha rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell’Aia (5 ottobre 1961), bisogna apporre sul titolo di studio la cosiddetta “Postilla dell’Aia” (Aja Apostille). Il timbro con la Postilla deve essere posto sul documento prima di richiedere alla competente autorità diplomatica italiana di emettere sul titolo stesso la Dichiarazione di valore in loco. Si è esentati dall’obbligo della legalizzazione del documento di studio o della Postilla dell’Aia solo se: 1) l’istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia); oppure 2) il titolo di studio è stato rilasciato rilasciato da istituzioni tedesche (ciò a seguito della Convenzione italo-tedesca sull’esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici)

�.(7) La dichiarazione di valore" è rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferiscono i titoli stessi

�.(8) tale certificazione deve essere rilasciata dalla Scuola.

 

Riferimenti:

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica - Ufficio 6° (per i titoli assimilabili a quelli della scuola dell’obbligo e di istruzione secondaria di secondo grado) Tel. 06-58493632 – Fax 06-58492882 - 0658492416 Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per  l’Autonomia Scolastica

-Ufficio Sesto

Nota integrativa

A proposito della dichiarazione di valore:

 Giova ricordare, per quel che riguarda i titoli di studio conseguiti nell’ambito dell’U.E., che alla dichiarazione di valore non può essere riconosciuto un ruolo decisivo e discriminante.

Infatti, la P.A. ha l’obbligo di motivare le sue decisioni con riguardo ai contenuti formativi del diploma, non semplicemente in relazione ad aspetti estrinseci rispetto alle competenze ed alle abilità professionali attestate dal titolo, quale formalmente è la dichiarazione di valore, ma sulla base di una valutazione sostanziale, mediante l’impiego (da valutarsi caso per caso da parte del responsabile del procedimento) di tutti gli strumenti istruttori normalmente disponibili (inclusa la corrispondenza diretta e/o diplomatica, considerata tuttavia nel suo aspetto ordinario di fonte di informazioni non aventi carattere esclusivo o infungibile). La richiesta della dichiarazione di valore, insomma, corrisponde ad una mera prassi, che non esclude il potere-dovere dell’Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata  non abbia fornito il riscontro richiesto o l’abbia fornito in termini generici od insufficienti.. (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07)