Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento
per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti del
Sistema Nazionale di Istruzione e per
l’Autonomia Scolastica Ufficio sesto Si
ritiene opportuno fornire alcune informazioni sulle modalità di inserimento o
reinserimento nelle scuole italiane, degli
studenti che abbiano effettuato i loro studi all’estero, oppure in una
delle scuole straniere operanti in Italia, nonché le istruzioni sul
riconoscimento dei titoli di studio esteri.
PARTE PRIMA Iscrizione presso scuole pubbliche italiane a livello primario e
secondario A)
Studenti provenienti da scuole italiane all’estero pareggiate o aventi
riconoscimento v. D.Leg.vo 16.4.1994, n.297, Titolo IX,
Capo I, Art. 378 n.1 e 2 B) Studenti provenienti da
scuole non italiane all’estero v. D.Leg.vo 16.4.1994, n.297, Titolo IX,
Capo I, Art. 378 e 379 In
tutti e due i casi occorre rivolgersi direttamente alla scuola prescelta. Il
Consiglio di classe deciderà sull’ammissione dell’alunno ed in quale classe
inserirlo. Si rammenta che ( DPR 31.8.1999, N. 395 – Art.. 45): 1.
1.
I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto
all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al
loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi
sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in
materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine
e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa
può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori
stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di
documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. 2.
2.
L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi
dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di
accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene
rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento
dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono
iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio
dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: a)
dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può
determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore
rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; b)
dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
c)
del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di
provenienza; d)
del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno. Si suggerisce di iniziare le pratiche
con congruo anticipo rispetto all’inizio dell’anno scolastico. Documentazione richiesta: 1.
1. Domanda di ammissione
per la classe richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico; .2. Attestato
scolastico (in originale o fotocopia autenticata), accompagnato da: .
• traduzione
autenticata in lingua italiana, redatta dall’Autorità diplomatico- consolare
competente, oppure da un traduttore giurato in Italia, oppure
dall’Ambasciata/Consolato in Italia del Paese al quale si riferisce il
documento; .
• legalizzazione
da parte della stessa Rappresentanza italiana;
.
• dichiarazione di valore “in loco”, ossia un’attestazione
sulla scolarità complessiva come risulta dal documento, nonché sul valore
legale della scuola in questione, rilasciata dalla Rappresentanza italiana
competente. 2.
3. Eventuale programma delle materie seguite nella scuola di
provenienza, con traduzione ufficiale (v. sopra). 3.
4. Eventuali atti (anche in fotocopia) idonei a provare la
conoscenza della lingua italiana; 4.
5. Elenco dei documenti presentati. A questa documentazione si dovrà
aggiungere quella normalmente richiesta per l’iscrizione nelle scuole italiane.
PARTE SECONDA Equipollenza
a tutti gli effetti di legge del titolo di studio straniero con quello italiano
.v. Art. 13 della L.
29/1/06, n. 29, che modifica il D. Leg.vo 16.4.1994,
n.297, Titolo IX, Capo I, Art. 379. .v. 3° comma dell’Art.
26 del D. Leg.vo 19.11.07, n. 251 I cittadini
dell’Unione Europea ed i titolari dello status di rifugiato politico o dello
status di protezione sussidiaria, possono ottenere l’equipollenza a tutti gli
effetti di legge del titolo di studio straniero con quello corrispondente
italiano (attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria, licenza
secondaria di primo grado, qualifica professionale e diploma di istruzione
secondaria di secondo grado) secondo le modalità qui elencate: Documentazione richiesta: 1.
1. Domanda di equipollenza diretta all’Ufficio Scolastico
Provinciale (già Provveditorato degli Studi) (v. modello) .2. Titolo di studio
rilasciato dalla scuola straniera, corredato da: .
• traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale
e certificata dall’Autorità diplomatico-consolare o da un traduttore giurato; .
• legalizzazione da parte della stessa Autorità
diplomatico-consolare italiana della firma della Autorità che ha emesso l’atto;
.
• dichiarazione dell’Autorità diplomatico-consolare italiano
competente, relativa alla natura giuridica della scuola, l’ordine e il grado
degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l’ordinamento vigente nel
Paese in cui esso è stato conseguito (con specificazione se si tratta di titolo
finale), nonché il valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o
professionale. 2.
3. Certificato di cittadinanza europea; 3.
4. Curriculum degli studi seguiti dall’interessato, distinto
per anni scolastici, possibilmente con l’indicazione delle materie per ciascuna
delle classi frequentate con esito positivo, sia all’estero sia, eventualmente,
in precedenza in Italia. Tale
curriculum, redatto e firmato dall’interessato stesso, indicherà inoltre
l’esito favorevole di esami finali da lui sostenuti o eventuali esperienze di
lavoro in connessione con il titolo del quale è richiesta l’equipollenza. Programma
delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza
all’estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua
italiana. Qualora le autorità scolastiche straniere non dovessero rilasciare un
tale attestato, la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente
potrà desumere il programma in questione dalle pubblicazioni ufficiali locali. 1.
5. Ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che
l’interessato ritiene utile a provare i dati riportati nel curriculum, deve
essere corredato da relativa traduzione ufficiale in lingua italiana. 2.
6. Eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a
provare la conoscenza della lingua italiana (per es.: attestazione di frequenza
di corsi d’italiano; partecipazione ad attività culturali italiane; prestazioni
lavorative presso istituzioni o aziende italiane, ecc.). 3.
7. Dichiarazione della competente Rappresentanza
diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio di valutazione scolastica
in vigore nel Paese straniero di provenienza, da cui risulti il punteggio
minimo per essere promossi e il punteggio massimo. 4.
8. Elenco in duplice copia dei documenti e titoli presentati.
N.B. Per “Rappresentanza
diplomatico-consolare competente” si intende l’Ambasciata o il Consolato
italiano con giurisdizione sul territorio dove sono stati conseguiti i titoli;
Ovvero, se si tratta di scuola istituita da un Paese terzo, la Rappresentanza
diplomatico-consolare con giurisdizione sul territorio dove ha sede la casa
madre. Se lo studente non ha titoli comprovanti la conoscenza della lingua e
letteratura italiana, dovrà sostenere un apposito esame integrativo. Sono
previste inoltre eventuali altre prove integrative stabilite caso per caso
dall’Ufficio Scolastico Provinciale, a seconda del titolo per il quale si
richiede l’equipollenza (D.M. 1° febbraio 1975). Attestato conclusivo del ciclo di
istruzione primaria e Licenza Media .
• Lo studente
che abbia i requisiti dal paragrafo precedente e abbia frequentato almeno 5
anni di scuola può ottenere l’equipollenza con il conseguimento dell’ attestato
conclusivo del ciclo di istruzione primaria la Licenza elementare italiana. .
• Lo studente
che abbia i requisiti previsti dal paragrafo precedente e abbia frequentato
almeno 8 anni di scuola può ottenere l’equipollenza a tutti gli effetti di
legge con la Licenza di scuola secondaria di primo grado italiana (licenza
media). I documenti richiesti sono gli stessi
elencati sopra. Domanda di equipollenza (Fac – simile) Il/La sottoscritto/a…………………….
………….. a ………………………. il…………….trovandosi nella condizione di ………………………………………
chiede ai sensi dell’art. 13 della L. 29/06, l’equipollenza al diploma di ……………………………………… (indicare: attestato conclusivo del ciclo
di istruzione primaria, licenza secondaria di primo grado, qualifica
professionale e diploma di istruzione secondaria di secondo grado) del seguente
titolo finale di studio straniero …………………………………. .
Conseguito nell’anno…………………… (aggiungere “come
candidato privatista” qualora il titolo sia stato conseguito in quella
condizione) presso la Scuola ……………………………………….. Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto
la propria responsabilità che - in ordine al precitato titolo di
studio straniero, non è già stata conseguita equipollenza con altro titolo di
studio italiano, né è stato o sarà presentata domanda di equipollenza ad altro
Ufficio Scolastico Provinciale; -di essere in possesso della cittadinanza
europea; -di aver trascorso all’estero, in qualità di ……………………….
..i seguenti periodi …………………………… e di avere la
seguente residenza …………………. e il seguente recapito ……………… (no. tel.) al quale desidera ricevere le
comunicazioni relative alla domanda. Il/la sottoscritto/a si impegna di
presentare la restante documentazione necessaria al più presto possibile. Data
Firma del richiedente (o del genitore esercente la patria
potestà, nel caso di minorenne) N.B.: PARTE TERZA Riconoscimento
dei titoli di studio conseguiti da cittadini italiani in scuole straniere in
Italia v. D.Leg.vo 16.4.1994,
n.297, Art. 382) Comma 1 - I
cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all’estero per motivi di
lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle
disposizioni dell’Art. 379, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza
dei titoli di studio conseguiti nelle scuole straniere in Italia,
corrispondenti all’attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria alla
licenza di scuola media italiana e ai titoli finali di studio dell’istruzione
superiore. Condizione: l’iscrizione presso dette scuole deve essere effettuata
per l’esigenza didattica di concludere il ciclo di studi presso una scuola
straniera dello stesso o di un ordinamento scolastico simile a quello della
scuola frequentata all’estero. Comma 2 - Il
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rilascia un “nulla
osta” alla prosecuzione degli studi presso la scuola straniera in Italia,
dopo aver verificato che la domanda di iscrizione è conforme alle disposizioni
del comma 1 e dopo aver accertato che la scuola straniera in Italia è
riconosciuta dallo Stato di riferimento ed autorizzata dallo Stato italiano ai
sensi dell’art. 266 del D. Leg.vo 297/94. Comma 3 - La
dichiarazione di equipollenza del titolo di studio conseguito presso la scuola
straniera viene rilasciata dall’Ufficio Scolastico Provinciale a cui
l’interessato presenta la relativa domanda corredata dal nulla osta, nonché da
un attestato rilasciato dall’autorità consolare italiana da cui risulta che
l’interessato è cittadino italiano residente o che abbia risieduto all’estero
per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri familiari. Modalità per la richiesta di
“nulla-osta” I cittadini italiani residenti o che
abbiano risieduto all’estero per motivi di lavoro o
professionali propri o dei propri congiunti, per ottenere il “nulla osta” alla
prosecuzione degli studi presso scuole straniere autorizzate dallo Stato
italiano, devono presentare un’apposita domanda (si allega modello fac – simile), al Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione - Direzione
Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per
l’autonomia scolastica – Ufficio 6° prima dell’inizio delle attività didattiche
del nuovo anno scolastico, al quale si riferisce la domanda stessa. Nei casi in cui il trasferimento da
una scuola straniera all’estero ad una scuola straniera in Italia avviene
durante l’anno scolastico, la richiesta di “nulla osta” può essere presentata
dall’interessato al predetto Ufficio al momento del rientro in Italia. Alla domanda deve essere allegata la
seguente documentazione: 1.
1. Attestazione del competente Ufficio consolare italiano
comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto
all’estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri congiunti. 2.
2. Attestato di
promozione dell’ultima classe frequentata all’estero, accompagnato da
traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero
dall’autorità diplomatico-consolare italiana, ovvero rilasciato da una Pretura
civile. La firma del Capo d’istituto che ha rilasciato il suddetto attestato
sarà confermata dall’autorità diplomatico-consolare italiana competente.
3. Dichiarazione dell’autorità diplomatico-consolare italiana
competente riguardo alla posizione giuridica (statale, legalmente riconosciuta,
privata) della scuola straniera frequentata, nonché all’ordine e al grado degli
studi compiuti all’estero dall’interessato secondo l’ordinamento vigente nel
Paese di provenienza, e al numero complessivo di classi di scolarità necessari
nell’ordinamento scolastico straniero per ottenere l’attestato di cui al punto
2. 3.
4. Certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola straniera in Italia con
l’indicazione della classe e dell’anno scolastico relativi al momento del
rientro dall’estero in Italia, con traduzione ufficiale (v. sopra). 4.
5. Curriculum degli studi seguiti dal richiedente all’estero
e in Italia, distinto per anni scolastici.
Detto curriculum deve essere redatto e firmato dall’interessato e, nel
caso si tratti di un minorenne, controfirmato da uno dei genitori o da chi ne
fa le veci. Il “nulla osta” è valido solo per la
prosecuzione degli studi presso la scuola straniera ove l’interessato ha
presentato domanda di iscrizione. Pertanto, qualora il medesimo si trasferisca
presso un’altra scuola straniera deve chiedere un nuovo nulla osta per
l’iscrizione alla nuova scuola. Il “nulla osta” ha come unico scopo
quello di verificare: a) la continuazione degli studi presso
una scuola straniera costituisce la conclusione di un ciclo di studi
frequentato presso una scuola straniera all’estero. Per ciclo di studi si
intende il periodo che si conclude con il conseguimento di un titolo di studi
straniero che può essere dichiarato equipollente ad un titolo finale italiano
da considerarsi corrispondente, secondo le disposizioni della legge; b) la scuola straniera in Italia fa
parte dello stesso o di un ordinamento simile a quello della scuola frequentata
all’estero; c) la scuola straniera in Italia è
riconosciuta dallo Stato di riferimento ed è autorizzata al funzionamento in
Italia ai sensi del D.P.R. 18/4/94, n.389 (ex legge 1630/40), o è stata
esplicitamente riconosciuta per legge dallo Stato italiano. Il “nulla osta” deve essere allegato
alla domanda di equipollenza da presentare all’Ufficio Scolastico Provinciale
(già Provveditorato) per il riconoscimento del titolo di studio conseguito
presso la scuola straniera in Italia (ai sensi del D. Leg.vo
16.4.1994, n.297, art.382, comma 3 – ex legge 15.3.1986, n.69). Modello di domanda di “nulla-osta” (Fac –
simile) Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione
Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per
l’autonomia scolastica Ufficio 6° Viale Trastevere 76 A - 00153 ROMA Il/La sottoscritto/a …………….. . nat.. a…………………… il ………….. trovandosi
nelle condizioni di ……………… (cittadino italiano
residente o che ha risieduto all’estero per motivi di lavoro / professionali)
oppure congiunto di ……………………. (indicare rapporto di
parentela), proveniente dalla scuola ………………
(denominazione, località, Paese), chiede ai sensi dell’art. 382 D.L.vo 16.4.94,
n.297 il nulla osta alla prosecuzione degli studi presso la scuola ……………………… (denominazione, indirizzo), classe ……… . Il /La sottoscritto/a dichiara sotto
la propria responsabilità: .- di essere in
possesso della cittadinanza italiana; .- di aver trascorso
all’estero per motivi di lavoro /professionali propri o (se congiunto) di ……………………… (indicare rapporto di parentela), i seguenti
periodi ……………; .- di avere la
seguente residenza…………………ed il seguente recapito …………………… al quale desidera ricevere le comunicazioni
relative alla presente domanda. Data Firma del richiedente (o del genitore esercente la patria potestà,
nel caso di minorenne) PARTE QUARTA International Baccalaureat
(IB) La “International Baccalaureat
Organization “ (IBO) fu fondata a Ginevra nel 1968 e,
in quanto organizzazione senza scopo di lucro per l’educazione ha elaborato i
programmi didattici che sono alla base dei certificati IB.
Il Diploma di Baccellierato
Internazionale conseguito presso le scuole autorizzate dagli alunni che abbiano
seguito precisi piani di studio dà
diritto all’iscrizione ai corsi di laurea presso le Università italiane con
esonero dall’esame preliminare di lingua italiana ed al di fuori dello specifico
contingente di posti riservati ai candidati stranieri residenti all’estero,
purché sia stato seguito un piano di studi nel quale sia compresa la lingua
italiana. I diplomi rilasciati da dette istituzioni scolastiche sono validi per
l'iscrizione alle Università italiane a condizione che gli alunni in possesso
del diploma di cui trattasi siano stati ammessi al corso di baccellierato
internazionale dopo aver conseguito la promozione o l'idoneità alla penultima
classe dell'Istituto secondario di secondo grado in conformità all'ordinamento
scolastico di provenienza (e cioè all'11^ classe o alla 12^ classe di scolarità
complessiva a seconda che, rispettivamente, il sistema scolastico di
provenienza sia ordinato su 12 anni o su 13 anni di scolarità totale). Ci sono ormai quasi 1.300 scuole nel
mondo che sono autorizzate ad offrire i tre programmi previsti International Baccalaureat Organization:
“Diploma Programme “ (DP), “Middle Years Programme” (MYP), “Primary Years Programme”
(PYP). Il
DP consiste in un corso di studi pre-universitari
di due anni (disponibile in inglese, francese e spagnolo) che in genere
permette a studenti molto motivati di scuole secondarie di adempiere anche ai
presupposti dei vari sistemi nazionali di educazione secondaria e porta al
conseguimenti dell’IB, il quale dà accesso senza ulteriori esami a più di 1000
università in ca. 47 paesi. I diplomi finali delle scuole britanniche (“St.George’s British International
School”, “The New School”
di Roma e “Sir James Henderson School”
di Milano), dei Licei francesi (Chateaubriand di
Roma, Stendhal di Milano e Jean Giono di Torino), del Liceo
spagnolo (“Cervantes”), delle scuole svizzere (Scuola Svizzera di Roma e Scuola
Svizzera di Milano) e delle scuole tedesche (“Deutsche
Schulen” di Milano, Genova, Roma) sono validi per l'iscrizione
alle Università italiane ai sensi e alle condizioni specifiche previste dagli
accordi conclusi dall'Italia, rispettivamente, con la Gran Bretagna, con la
Francia, con la Spagna, con la Svizzera e con la Repubblica Federale di
Germania. I candidati in possesso di un titolo di studio rilasciato da una di
dette scuole, possono iscriversi all’Università con esonero dalla prova di
conoscenza della lingua italiana ove questa figuri comunque come lingua
straniera nella scuola secondaria tra le materie di studio, e le relative prove
abbiano avuto esito positivo. I cittadini
dell’Unione Europea in possesso di un titolo di studio che intendano
partecipare a pubblici concorsi presso pubbliche amministrazioni e non siano in
possesso di un decreto di equipollenza al corrispondente titolo italiano,
possono chiedere il riconoscimento del titolo, limitatamente a quella specifica
procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 38 del D.Leg.vo
165/200. (v. allegata domanda). ********* Articolo 38 D.Leg.vo 295/01, 1°
comma Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione
europea (Art. 37 d.lgs
n.29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del d.lgs
n. 80 del 1998) 1.
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono
accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non
implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non
attengono alla tutela dell'interesse nazionale. 2.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i
quali non puo' prescindersi
dal possesso della cittadinanza italiana, nonche' i
requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1. 3.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di
livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce
l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
dell'ammissione al concorso e della nomina. Al Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. – Servizio Reclutamento Corso Vittorio Emanuele II, 116 00186 Roma Al
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (1) Oggetto: richiesta equivalenza
titolo di studio ai sensi dell’art. 38 del d. lgs
165/2001. Il/la sottoscritto/a nato/a il ______________a
________________________________________ di cittadinanza residente a ___________________in Via
_____________________________ telefono __________________ fax
___________________ e-mail ___________________ chiede, ai sensi dell’art. 38 del
decreto legislativo 165/2001, l’equivalenza del proprio: ) titolo di studio(2 rilasciato da(3) in data dovendo partecipare a: (4) Domanda inoltre che il relativo D.P.C.M. di equivalenza venga inviato al seguente
indirizzo: Data Firma Si allegano, per il
dipartimento della Funzione Pubblica, i seguenti documenti: -fotocopia
documento di identità; - fotocopia del
bando di concorso cui si intende partecipare. Per Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca si allegano seguenti documenti : -fotocopia documento di identità; .-copia autentica del
titolo di studio estero; .-copia autentica del
titolo di studio estero tradotto(5) e legalizzato(6) con allegata
dichiarazione di valore;(7)
- copia autentica tradotta e legalizzata, con allegata
dichiarazione di valore, del
piano degli studi compiuti, esami superati e relativa
votazione; (8) .- fotocopia del bando
di concorso cui si intende partecipare. .(1)
indicare la Direzione Generale competente (per gli ordinamenti del sistema
nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica, ovvero per l’Università .(2)
indicare il titolo di studio (laurea, diploma, ecc.) .(3)
indicare l’Istituto che ha rilasciato il titolo di studio .(4)
indicare il concorso a cui si intende partecipare e l’amministrazione che lo ha
bandito .(5)
Sono "traduzioni ufficiali" quelle: a) di traduttore che abbia una
preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia
asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo
originario; b) della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il
documento è stato formato, operante in Italia; c) della Rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato.
.(6) La
legalizzazione deve essere effettuata prima che venga richiesto alla competente
autorità diplomatica italiana di emettere, sul titolo stesso, la Dichiarazione
di valore in loco.
Invece, se il Paese che ha rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione
dell’Aia (5 ottobre 1961), bisogna apporre sul titolo di studio la cosiddetta
“Postilla dell’Aia” (Aja Apostille).
Il timbro con la Postilla deve essere posto sul documento prima di richiedere
alla competente autorità diplomatica italiana di emettere sul titolo stesso la Dichiarazione
di valore in loco.
Si è esentati dall’obbligo della legalizzazione del documento di studio o della
Postilla dell’Aia solo se: 1) l’istituzione che ha rilasciato il titolo
appartiene a uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di
Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia);
oppure 2) il titolo di studio è stato rilasciato rilasciato
da istituzioni tedesche (ciò a seguito della Convenzione italo-tedesca
sull’esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici) .(7) La dichiarazione di
valore" è rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana
competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferiscono i
titoli stessi .(8) tale certificazione
deve essere rilasciata dall’Università o dalla Scuola. Riferimenti: Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio P.P.A. –
Servizio Reclutamento tel. 06-68997453-7470 E - mail: servizioreclutamento@funzionepubblica.it
Corso Vittorio Emanuele II, 116 – 00186 Roma Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Direzione Generale per
l’Università (per i titoli di studio a carattere accademico) Tel. 06-97727450
Piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione - Direzione
Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l’autonomia
scolastica - Ufficio 6° (per i titoli assimilabili a quelli della scuola dell’obbligo e di
istruzione secondaria di secondo grado) Tel. 06-58493632 – Fax 06-58492882
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma I cittadini dell’Unione
Europea in possesso di un titolo di studio, conseguito in ambito europeo, che
intendano partecipare a corsi o concorsi presso enti o amministrazioni diverse
da quelle di cui all’art. 38 e non siano in possesso di un decreto di
equipollenza al corrispondente titolo italiano, possono chiedere il
riconoscimento del titolo, limitatamente a quella specifica procedura
concorsuale, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 12 della L. n. 29/06.
(v. allegata domanda). ********* Art. 12. (Legge 29/06) (Valutazione di titoli e
certificazioni comunitarie) 1.
1. Fatta salva la normativa vigente in
materia, in caso di procedimento nel quale è richiesto quale requisito il
possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di
esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi competenze
acquisite dall’interessato, l’ente responsabile valuta la corrispondenza agli
indicati requisiti dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati
membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio
economico europeo o nella Confederazione elvetica. 2.
2. La valutazione dei titoli di studio è
subordinata alla preventiva acquisizione sugli stessi del parere favorevole
espresso dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca tenuto
conto dell’oggetto del procedimento. Il parere deve essere comunque reso entro
centottanta giorni dal ricevimento della documentazione completa. AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA Dipartimento per l’Istruzione Direzione generale per gli ordinamenti del
sistema nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica – Uff. VI V.le
Trastevere, 76/A 00153 Roma Al (1) __________________________________ __________________________________ Oggetto: richiesta equivalenza
titolo di studio ai sensi dell’art. 12 della legge 29/1/06, n. 29. Il/la sottoscritto/a nato/a il ______________a
________________________________________ di cittadinanza residente a _____________________in
Via ___________________________ telefono __________________ fax
___________________ email ___________________ chiede, ai sensi dell’art. 12 della
legge 29/1/06, n. 29, l’equivalenza del proprio
titolo di
studio___________________________________________________ rilasciato da(2) in data dovendo partecipare a: (4)
Chiede, inoltre, che il relativo
parere di equivalenza venga inviato al seguente indirizzo: Data
Firma Si allegano i seguenti documenti: -fotocopia
documento di identità; -copia
autentica del titolo di studio estero; ) .- copia autentica del
titolo di studio estero tradotto(5) e legalizzato(6 con allegata dichiarazione di valore;(7)
- copia autentica tradotta e legalizzata, con allegata
dichiarazione di valore, del
piano degli studi compiuti, esami superati e relativa
votazione; (8) .- fotocopia del bando
di concorso cui si intende partecipare. .(1)
indicare l’Ente, Amministrazione che ha bandito il corso o il concorso; .(2)
indicare il titolo di studio; .(3)
indicare l’Istituto che ha rilasciato il titolo di studio .(4)
indicare il corso o concorso a cui si intende partecipare .(5)
Sono "traduzioni ufficiali" quelle: a) di traduttore che abbia una
preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia
asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo
originario; b) della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il
documento è stato formato, operante in Italia; c) della Rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato.
.(6) La
legalizzazione deve essere effettuata prima che venga richiesto alla competente
autorità diplomatica italiana di emettere, sul titolo stesso, la Dichiarazione
di valore in loco.
Invece, se il Paese che ha rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione
dell’Aia (5 ottobre 1961), bisogna apporre sul titolo di studio la cosiddetta
“Postilla dell’Aia” (Aja Apostille).
Il timbro con la Postilla deve essere posto sul documento prima di richiedere
alla competente autorità diplomatica italiana di emettere sul titolo stesso la Dichiarazione
di valore in loco.
Si è esentati dall’obbligo della legalizzazione del documento di studio o della
Postilla dell’Aia solo se: 1) l’istituzione che ha rilasciato il titolo
appartiene a uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di
Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia);
oppure 2) il titolo di studio è stato rilasciato rilasciato
da istituzioni tedesche (ciò a seguito della Convenzione italo-tedesca
sull’esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici) .(7) La dichiarazione di
valore" è rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana
competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferiscono i
titoli stessi .(8) tale certificazione
deve essere rilasciata dalla Scuola. Riferimenti: Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione - Direzione
Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per
l’autonomia scolastica - Ufficio 6° (per i titoli assimilabili a
quelli della scuola dell’obbligo e di istruzione secondaria di secondo grado)
Tel. 06-58493632 – Fax 06-58492882 - 0658492416 Viale Trastevere, 76/A - 00153
Roma Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l’Autonomia Scolastica -Ufficio Sesto Nota integrativa A proposito della dichiarazione di
valore: Giova ricordare, per quel che riguarda i
titoli di studio conseguiti nell’ambito dell’U.E., che alla dichiarazione
di valore non può essere riconosciuto un ruolo decisivo e discriminante. Infatti,
la P.A. ha l’obbligo di motivare le sue decisioni con riguardo ai contenuti
formativi del diploma, non semplicemente in relazione ad aspetti estrinseci
rispetto alle competenze ed alle abilità professionali attestate dal titolo,
quale formalmente è la dichiarazione di valore, ma sulla base di una
valutazione sostanziale, mediante l’impiego (da valutarsi caso per caso da
parte del responsabile del procedimento) di tutti gli strumenti istruttori
normalmente disponibili (inclusa la corrispondenza diretta e/o diplomatica, considerata
tuttavia nel suo aspetto ordinario di fonte di informazioni non aventi
carattere esclusivo o infungibile). La richiesta della dichiarazione di valore,
insomma, corrisponde ad una mera prassi, che non esclude il potere-dovere
dell’Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora
la rappresentanza diplomatica interessata
non abbia fornito il riscontro richiesto o l’abbia fornito in termini
generici od insufficienti.. (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del
4/9/07) |