Finanziaria
2009 (Testo definitivamente approvato dalla
Camera dei Deputati il 19 dicembre 2008) Art. 1. Risultati differenziali. 1.
Per l'anno 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato in termini di competenza in 33.600 milioni di euro, al netto di
7.070 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni
di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2009, è fissato, in
termini di competenza, in 260.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2009. 2.
Per gli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare del
bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della
presente legge, è determinato, rispettivamente, in 19.800 milioni di
euro e in 5.800 milioni di euro, al netto di 3.260 milioni di euro per l'anno
2010 e di 3.150 milioni di euro per l'anno 2011, per le regolazioni debitorie;
il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 245.000 milioni di euro e in 225.000 milioni di euro. Per
il bilancio programmatico degli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo
netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.500 milioni di
euro e in 3.100 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato
è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro e in 217.000
milioni di euro. 3.
I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato. 4.
Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si
realizzassero nell'anno 2009 rispetto alle previsioni del Documento di
programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2013, al fine di
fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla
riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei
percettori di reddito medio-basso, con
priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati. Art. 2. Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto,
gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai
miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto
pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno. 1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per il periodo
d'imposta in corso al 1º gennaio 1998» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «l'aliquota è stabilita nella misura
dell'1,9 per cento». Resta ferma l'applicazione di tale aliquota anche
per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2008 . 2.
Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefìci
di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive
modificazioni, sono estesi, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80 per
cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonchè
alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. 3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche
alle somme versate nel periodo d'imposta 2008 ai fini della compensazione dei
versamenti effettuati dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. 4.
Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008. 5. Per l'anno 2009, ai docenti delle scuole di ogni ordine e
grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino
a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate
sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle
stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione. 6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche per il periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2008 e per i periodi d'imposta successivi. 7. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 309
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 , n. 244, concernente la
detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre
2009. 8.
Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è
prorogato al 31 dicembre 2009. 9. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge
1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2008
dall'articolo 19-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2009. 10.
Gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in
persone giuridiche di diritto privato di cui al decreto legislativo 4
maggio 2001 , n. 207, effettuati nell'anno 2009, sono esenti dalle
imposte di registro, ipotecarie e catastali. 11. A decorrere dal 1º gennaio 2009 si applicano le
disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione
per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre
2001, n. 356 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418. 12. A decorrere dal 1º gennaio 2009 si applicano le
disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in
zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonchè
le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6
del medesimo decreto-legge. 13.
A decorrere dal 1º gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le
disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul
gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non
metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 14. A decorrere dal 1º gennaio 2009 e fino al 31 dicembre
2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo
2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese
agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni. 15. Ai commi 17, alinea, e 18 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «, 2010 e 2011»; nella lettera a) e nella lettera b)
dello stesso comma 17, le parole: «dicembre 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «dicembre 2011» e, nella medesima lettera b), le
parole: «giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «giugno
2012». 16.
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da
1 a 15, pari a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 562,8 milioni di euro
per l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si
provvede, quanto a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 500 milioni di euro
per l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011,
mediante corrispondente riduzione del fondo previsto dall'articolo 63, comma 8,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nonchè, quanto a
62,8 milioni di euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo di cui all'ultimo periodo del comma 10 del citato articolo
63 del decreto-legge n. 112 del 2008. 17.
Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati: a)
la quota di indennità percepita nell'anno 2009 dai prestatori di lavoro
addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate
nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare
il reddito di lavoro dipendente , ferme restando le ulteriori
disposizioni del medesimo comma 5; b)
l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori del
territorio comunale nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009,
previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. 18.
Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale
delle somme percepite nell'anno 2009 relative alle prestazioni di lavoro
straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate
nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle
imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla
formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella
loro interezza. 19.
Per l'anno 2009, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è
riconosciuto un credito d'imposta corrispondente a quota parte
dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun
veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto
e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d'imposta
deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima
complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del
credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e
11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, nè dell'imponibile agli
effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. 20.
Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei
commi 17, 18 e 19, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate
e, limitatamente a quanto previsto dal comma 18, di concerto con il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di
indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la
percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del
credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonchè
le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei
limiti di spesa. 21.
All'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 17 a 20 si provvede
con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa Spa giacenti fuori della tesoreria statale, che a tale
scopo, nei limiti della spesa autorizzata dai medesimi commi, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per gli importi di 90,5 milioni di euro
nell'anno 2009 e di 9,5 milioni di euro nell'anno 2010. 22.
L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2009: a)
in 750,95 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore dell'Ente nazionale di previdenza e
di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico
(ENPALS); b)
in 185,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione
esercenti attività commerciali e della gestione artigiani. 23.
Conseguentemente a quanto previsto dal comma 22, gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2009 in 17.817,76 milioni di
euro per le gestioni di cui al comma 22, lettera a), e in 4.402,83 milioni di
euro per le gestioni di cui al medesimo comma 22, lettera b). 24.
I medesimi importi complessivi di cui ai commi 22 e 23 sono ripartiti tra le
gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene
al trasferimento di cui al comma 22, lettera a), della somma di 880,93 milioni
di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere
relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º
gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di
2,67 milioni di euro e di 62,01 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente,
della gestione speciale minatori e dell'ENPALS. 25.
In considerazione degli incrementi delle aliquote contributive di finanziamento
relative alle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti e autonomi,
stabilite dalla legge 27 dicembre 2006 , n. 296, e dalla legge 24
dicembre 2007, n. 247, non sono a carico della gestione di cui all'articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, gli oneri
derivanti dalle seguenti disposizioni: a)
articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b)
articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; c)
articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; d)
articolo 1, commi 25, 26 e 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; e)
articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; f)
articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; g)
articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 26.
Nell'ambito del procedimento di riordino dei trasferimenti all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) previsto dal presente articolo, ai
fini della rideterminazione del livello di finanziamento della gestione per
l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili,
ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112: a)
per l'esercizio 2007, in relazione ad un importo complessivo pari a 1.576
milioni di euro, sono utilizzate: 1)
le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno
2007, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per
prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 319
milioni di euro; 2)
le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui al numero
1), come risultanti dal bilancio consuntivo del predetto Istituto per l'anno
2007, per un ammontare complessivo di 155 milioni di euro, in quanto non
utilizzate per i rispettivi scopi; 3)
parzialmente le risorse derivanti dai trasferimenti all'INPS di cui al comma
25, per un ammontare complessivo di 1.102 milioni di euro; b)
per l'anno 2008, in relazione ad un importo complessivo di 2.146 milioni di
euro, sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti dai minori
trasferimenti all'INPS di cui al comma 25; c)
a decorrere dall'anno 2009, in relazione ad un importo complessivo di 1.800
milioni di euro annui, sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti dai
minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25. 27. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, in
aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 143, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono quantificati complessivamente in 1.560 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009. 28.
Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del
rimanente personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quanto
previsto dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
determinate complessivamente in 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009
con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 29.
Le somme di cui ai commi 27 e 28, comprensive degli oneri contributivi e
dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo
complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 30.
Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici
diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonchè quelli derivanti dalla corresponsione dei
miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi
bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore
provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri
ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti
per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 27 del
presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati
disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle
rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti
il personale dipendente. 31.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27, 28 e 29 si provvede a valere
sulle risorse di cui all'articolo 63, comma 10, primo periodo, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. 32.
A decorrere dall'anno 2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni è corrisposto in base alla
qualità, produttività e capacità innovativa della
prestazione lavorativa utilizzando anche le risorse finanziarie di cui
all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 33.
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
e il Ministero dell'economia e delle finanze verificano periodicamente, con
cadenza semestrale, il processo attuativo delle misure di riorganizzazione e di
razionalizzazione delle spese di personale introdotte dal decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, allo scopo di riscontrare l'effettività della realizzazione dei
relativi risparmi di spesa. Ove in sede di verifica venga riscontrato il
conseguimento di economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate
ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate a
tale scopo in forza di una specifica prescrizione normativa, con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i limiti percentuali e le
modalità di destinazione delle predette risorse aggiuntive al
finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate
nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma 2, dell'articolo 67 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008. La presente disposizione non si applica
agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome
di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. 34.
Ai sensi e con le modalità di cui al comma 33, nel quadro delle generali
compatibilità economico-finanziarie, può essere, altresì,
devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle
amministrazioni ivi indicate una quota parte delle risorse eventualmente
derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già considerati ai
fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a
tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per
effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione dei
costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. 35.
Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le
trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli articoli 1,
comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla
normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le
somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile
è erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Per i rinnovi
contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse
previste, la presente disposizione si applica con riferimento al solo anno
2009, ferma restando l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale
per l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a
carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del predetto
decreto legislativo n. 165 del 2001. 36. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico
del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, di seguito denominato «Fondo per l'occupazione», il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31
dicembre 2009, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza
soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di
programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento
a settori produttivi e ad aree regionali, definiti con specifiche intese
stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite
con accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009. La dotazione di cui
all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni, come da ultimo rideterminata dall'articolo 1, comma
10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2006, n. 127, è ridotta a euro 139.109.570 per l'anno
2009. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato
dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è destinata, per
l'anno 2009, la somma di 150 milioni di euro per le finalità di cui
all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Conseguentemente, per l'anno 2009 l'ammontare complessivo dei pagamenti a
carico del predetto Fondo non può eccedere l'importo di 420 milioni di
euro. 37.
A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel limite complessivo di spesa di 20
milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione, che a tale fine
è integrato del predetto importo a decorrere dall'anno 2009,
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali può
concedere, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi in
sede governativa, intervenuti entro il 15 giugno 2009, che recepiscono le
intese stipulate in sede territoriale e inviate al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali entro il 20 maggio 2009, i trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria, per la durata di ventiquattro mesi,
e di mobilità al personale dipendente dalle società di gestione
aeroportuale e dalle società da queste derivate. A decorrere dalla
medesima data, le imprese del sistema aeroportuale sono tenute al pagamento dei
contributi previsti dalla legislazione vigente in materia di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto
all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 38.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 37, pari a 20 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica
economica. 39.
Al comma 658-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
introdotto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole
«, a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008»
sono soppresse. 40.
All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
alla lettera a), le parole: «55 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «45 milioni di euro», le parole: «40 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento» ed
è aggiunto, in fine, il seguente periodo; «In caso di
insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente
ridotto»; b)
alla lettera b), le parole: «71 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «81 milioni di euro», le parole: «5 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «4,5 per cento» ed
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di
insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente
ridotto». 41.
All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
al comma 5, dopo le parole: «Il saldo finanziario» sono inserite le
seguenti: «tra entrate finali e spese finali»; b)
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-bis.
Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti
dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute
dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal
Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di
emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in
più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse. 7-ter.
Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis
sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno
successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno,
ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.»; c)
il comma 8 è sostituito dal seguente: «8.
Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società
operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti
dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste
in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati
regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare
non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per
l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di
stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o
alla riduzione del debito.»; d)
al comma 19, dopo le parole: «sono messe a disposizione» sono
inserite le seguenti: «della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, nonché»; e)
al comma 20, alinea, primo periodo, le parole: «sono ridotti del 5 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridotti per un importo
pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale,
e comunque per un importo non superiore al 5 per cento,»; f)
dopo il comma 21 è inserito il seguente: «21-bis.
In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno
2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati
nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente
assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del
presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il
patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato
nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti
contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un
ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio
2005-2007». 42.
Dopo il comma 5 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti
i seguenti: «5-bis.
A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi
cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione
delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base
di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni
e delle province autonome. 5-ter.
Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli
considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis,
l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le
spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è
comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata
nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche
nell'anno successivo». 43.
Con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per i profili di carattere finanziario e alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sulla base del costante monitoraggio delle modalità
di utilizzo delle relative risorse finanziarie a cura del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il Governo indica
l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in
forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che
recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, specificando l'incidenza delle citate utilizzazioni
rispetto al principio di ripartizione territoriale delle stesse secondo la
seguente ripartizione: 85 per cento in favore delle aree sottoutilizzate del
Mezzogiorno e 15 per cento in favore delle aree sottoutilizzate del
Centro-Nord. In caso di adozione di disposizioni normative di iniziativa
governativa con carattere di urgenza, le predette indicazioni sono rese in
occasione della presentazione del relativo disegno di legge di conversione alle
Camere. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, sono adottate le disposizioni occorrenti
per l'attuazione del presente comma. 44.
L'obbligo del Governo di trasmettere la relazione annuale di cui al comma 43
sussiste anche con riferimento all'anno 2008. 45.
All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo le parole:
«regioni a statuto speciale» sono inserite le seguenti: «e le
province autonome di Trento e di Bolzano», e le parole da: «Le
modalità di erogazione» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei
criteri stabiliti con il predetto decreto, i comuni interessati». 46.
Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali
svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, di cui al comma 7
dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come integrato dall'articolo
2, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ulteriormente
integrato di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 27
milioni di euro per l'anno 2011. 47. Fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di
istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i
rapporti con le regioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la distribuzione alle
regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure
relative al programma di interventi in materia di istruzione. 48.
Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, non sono applicate agli enti locali che hanno rispettato il patto di
stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato
nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti
contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un
ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007,
in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente
alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente
autorizzati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa
con la Conferenza unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse
finanziarie, anche ai fini della compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni,
anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da
ciascuna regione nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di
sviluppo a carattere infrastrutturale. Con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze sono stabilite le modalità di verifica dei risultati
utili al patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali
interessati dall'applicazione del presente comma per l'eventuale adozione dei
conseguenti provvedimenti. Le Commissioni parlamentari competenti per i profili
di carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di
autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze entro venti giorni
dalla trasmissione. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le
disposizioni concernenti i criteri di selezione delle istanze degli enti
territoriali ai sensi del presente comma nonché i termini e le
modalità per l'invio delle istanze da parte degli interessati. 49. All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, sono
apportate le seguenti modificazioni: a)
al comma 1, le parole da: «stabilita» fino a: «n. 101»
sono soppresse; b)
al comma 2, la parola: «contestualmente», le parole: «e
sportiva», le parole: «all'articolo 1, comma 287, lettera a), della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e»
nonché le parole: «nei riguardi di soggetti» sono soppresse; c)
al comma 3, le parole: «su base ippica ovvero su base sportiva»
sono sostituite dalle seguenti: «o di prodotti di gioco pubblici»; d)
al comma 6, dopo le parole: «n. 101» sono inserite le seguenti:
«, l'articolo 6 degli schemi di convenzione per l'affidamento in
concessione approvati con decreti del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del 28 agosto 2006»; e)
al comma 7, nel terzo periodo, le parole: «elevata al 12,70» sono
sostituite dalle seguenti: «elevata al 13,40», dopo le parole:
«sono assegnate all'UNIRE» sono inserite le seguenti: «,
nella misura del 50 per cento,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e per il restante 50 per cento sono assegnate al Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI)». 50.
All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, le parole:
«e comunque non oltre il 31 gennaio 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «previo esperimento delle necessarie procedure di gara ad
evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 marzo 2009». Art. 2-bis. Ulteriori norme in tema di tutela della finanza pubblica. 1.
L'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal
seguente: «Art.
62. - (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento
delle regioni e degli enti locali). - 1. Le norme del presente articolo
costituiscono princìpi fondamentali per il
coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela
dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117,
secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della
Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
altresì norme di applicazione necessaria. 2.
Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali
è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre
passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione
alla scadenza. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento,
anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente,
non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni. 3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la
Commissione nazionale per le società e la borsa, con uno o più
regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, d'intesa, per i profili d'interesse regionale, con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, individua la tipologia dei contratti relativi
agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gli enti di cui al comma 2
possono concludere, e indica le componenti derivate, implicite o esplicite, che
gli stessi enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di
finanziamento. Al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti
relativi agli strumenti finanziari derivati nonché delle clausole
relative alle predette componenti derivate, il medesimo regolamento individua
altresì le informazioni, rese in lingua italiana, che gli stessi devono
contenere. 4.
Ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti finanziari
derivati o di un contratto di finanziamento che include una componente
derivata, il soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l'ente
pubblico attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle
caratteristiche dei medesimi. 5.
Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di
finanziamento che include una componente derivata, stipulato dagli enti di cui
al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal regolamento emanato in
attuazione del comma 3 o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è
nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente. 6.
Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare, fino alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il
periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta
ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di
modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato
è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la
passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura. 7.
Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresì
mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in
relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3. 8.
Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio
consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni
finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che
includono una componente derivata. 9.
All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, dopo le parole: ''cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni
pubbliche'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché, sulla base dei criteri
definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee
(EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle
operazioni derivate''. 10.
Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, nonché l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli
strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione
dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 3. 11.
Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non
siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo». Art. 3. Fondi e tabelle. Entrata in vigore. 1.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto
1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati nel triennio 2009-2011, restano determinati, per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nelle Tabelle A e
B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato
alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto
capitale. 2.
Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2009 e
del triennio 2009-2011, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella
Tabella C allegata alla presente legge. 3.
Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n.
208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono
interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto
capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle
misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 4.
Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n.
468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E
allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella
medesima Tabella. 5.
Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli
anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla
presente legge. 6.
A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a
carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le
amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2009, a
carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità
indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa
Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a
valere sulle autorizzazioni medesime. 7.
La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2009. |