Per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per quello di cui all'art. 3 comma 6 del DPR 399/88 (insegnanti di religione) e per quello non licenziabile di cui agli art. 43 e 44 della legge 270/82, valgono, di norma, le disposizioni sopra richiamate, con le precisazioni che seguono. Il
personale assunto a tempo determinato ha diritto a fruire di 30 giorni di
ferie (comprensivi delle 2 giornate previste dall'art. 1 comma 1 lett. a
della legge 937/77) in proporzione al servizio prestato. Dopo
3 anni di servizio, al suddetto personale spettano 32 giorni di ferie
comprensivi dei 2 giorni, in proporzione al servizio prestato. Qualora
la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato non consenta la
fruizione delle ferie maturate, queste saranno liquidate al termine
dell'anno scolastico e comunque allo scadere dell'ultimo contratto stipulato
nel corso dello stesso anno. Il personale con orario di lavoro a tempo parziale orizzontale (prestazioni di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi) ha diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. Il personale con orario di lavoro a tempo parziale verticale (prestazione di servizi ridotta in alcuni giorni della settimana, o periodi dell’anno) ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. |