L'art.
13 del CCNL del 24 luglio 2003 fissa le nuove norme per la fruizione delle
ferie. Le ferie sono un diritto
irrinunciabile per il dipendente,
che non solo ha il diritto ma anche il dovere della relativa fruizione. Solamente nel caso di cessazione dal rapporto di
lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per documentate esigenze di esercizio , compete la relativa indennità sostitutiva. Per poter procedere al
pagamento della suddetta indennità devono, pertanto, sussistere due
elementi essenziali: ·
cessazione
del rapporto di lavoro per qualsiasi causa (pensionamento, dimissioni
volontarie, licenziamento, ecc.); ·
rifiuto
della concessione delle ferie (regolarmente richieste dal dipendente) per
documentate esigenze di servizio. A tale proposito, si richiama l'attenzione sulla
opportunità di valutare attentamente le esigenze di servizio, in quanto
l'eventuale mancata fruizione delle ferie determina un aggravio di spesa
nel caso in cui il dipendente cessi dal servizio. Durante il periodo delle ferie, al dipendente compete
la normale retribuzione, ad eccezione delle indennità per prestazioni di
lavoro aggiuntivo o straordinario e di quelle che non siano corrisposte
per 12 mesi. Ai dipendenti a tempo indeterminato già in servizio
alla data della stipula del contratto competono, per ogni anno scolastico,
32 giorni lavorativi, comprensivi delle 2 giornate sostitutive delle
festività soppresse (legge 937/77 art. 1 comma 1 lett. a). Ai dipendenti assunti dopo il 4 agosto 1995 competono
30 giorni lavorativi, anziché 32. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi
titolo prestato, il personale ha diritto a 32 giorni, come sopra indicato.
E' utile osservare che il periodo di riferimento
delle ferie è stato equiparato, per tutto il personale, ad anno
scolastico. Tale unificazione, in fase di prima applicazione, richiede la
necessità di rideterminare le ferie maturate e già godute dal personale
ATA fino alla data del 31.8.1995. In caso di distribuzione dell'orario di lavoro del
personale ATA su 5 giorni, il sesto è considerato comunque lavorativo ai
fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazione
inferiore alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun
giorno. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio,
il periodo delle ferie è determinato in proporzione dei dodicesimi di
servizio prestato; la frazione di mese si arrotonda a mese intero se
superiore a 15 giorni e si tralascia in caso contrario. Le ferie sono ridotte in proporzione ai periodi di
aspettativa e assenze dal servizio che interrompono l'anzianità a tutti
gli effetti. Le assenze per malattia o infortunio e i permessi retribuiti
non riducono il periodo di ferie. Le ferie vanno richieste al dirigente
scolastico da parte del personale docente educativo ed ATA ed al
Provveditore agli Studi da parte del dirigente scolastico. Sono concesse compatibilmente con le esigenze di
servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Nel
caso in cui le stesse, anche a seguito di formale invito da parte del
dirigente scolastico, non siano richieste dal dipendente, vanno concesse
d'ufficio. E’utile
ricordare che la semplice presentazione della domanda di ferie non
costituisce titolo ad assentarsi dal servizio; è necessaria la
preventiva, formale autorizzazione. I
dirigenti scolastici possono fruire delle ferie nei seguenti periodi: ·
durante la
sospensione dell'attività didattica; ·
durante
l'attività didattica per un periodo non superiore a 15 giorni. Il
personale docente ed educativo può fruire delle ferie nei seguenti
periodi: ·
durante la
sospensione dell'attività didattica; ·
durante
l'attività didattica per non più di 6 giorni senza aggravio di spesa,
salvo che per quelli usufruiti per particolari motivi personali o
familiari debitamente documentati. Al
personale ATA possono essere concesse le ferie durante l'intero anno
scolastico, assicurando al dipendente una fruizione minima di 15 giorni
lavorativi continuativi nel periodo 1 luglio / 31 agosto. Le
ferie non fruite nell'anno scolastico di competenza possono essere godute
secondo le seguenti modalità: 1.
DIRIGENTI
SCOLASTICI: ·
nell'anno
scolastico successivo, con esclusione del periodo di inizio dell'anno
scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e finali ed agli
esami; 2.
PERSONALE DOCENTE ED EDUCA77VO
·
nell'anno
scolastico successivo, esclusivamente nei periodi di interruzione delle
attività didattiche. 3.
PERSONALE ATA
·
entro il
mese di aprile dell'anno scolastico successivo, se la mancata fruizione è
determinata da esigenze personali, da esigenze di servizio oppure da
malattia; Le malattie, debitamente documentate, che abbiano
dato,luogo a ricovero ospedaliero o diagnosticate per più di 3 giorni,
sospendono la fruizione delle ferie, purché l'Amministrazione sia stata
messa in condizione di accertarle. Le ferie possono, inoltre, essere interrotte o
sospese per motivi di servizio. Nel caso di sospensione o interruzione per i motivi
su esposti, al dipendente spetta: 1.
il
recupero dei periodi di ferie non fruiti; 2.
il
rimborso delle spese di viaggio, documentate, per il rientro in sede e per
il ritorno al luogo delle ferie; 3.
l'indennità
di missione per la durata dei viaggi; 4.
il
rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. Quanto previsto ai punti 2, 3 e 4 si applica unicamente nel caso in cui la sospensione o il rinvio sia dovuto a motivi di servizio. |