Regolamento sul reclutamento dei dirigenti scolastici in
vigore dall’anno scolastico 2008-2009
Concorso unico regionale per ogni ordine di scuola e
accesso a tutti gli insegnanti con 5 anni di anzianita’.
Lo prevede il nuovo Regolamento
per il reclutamento dei dirigenti scolastici, entrato in vigore lo scorso 24
settembre.
I concorsi non saranno più
differenziati per dirigere le scuole del primo ciclo,
del secondo ciclo e degli istituti educativi, ma vi sarà un concorso
unico per tutti i tipi di scuola, a livello regionale, tenuto ogni tre anni per
la copertura dei posti vacanti.
Potranno partecipare al concorso
gli insegnanti laureati con 5 anni di servizio di
ruolo.
E’ prevista una
preselezione di carattere culturale e professionale. A seguire, ci saranno due
prove scritte e una orale, seguite dalla valutazione
dei titoli. Nell’ultima fase, verrà
attribuito un punteggio maggiore a chi ha frequentato un Master di secondo
livello incentrato su materie inerenti al ruolo del dirigente scolastico.
E’ previsto poi che i vincitori del concorso affrontino un periodo di
formazione ‘in collegamento con le Università e un tirocinio non
inferiore a tre mesi in una scuola’.
Il primo bando verrà emanato solo
dopo che saranno terminate le nomine dei candidati idonei nei concorsi
precedenti.
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Presidente della Repubblica
Decreto 10 luglio 2008, n. 140
Regolamento recante la disciplina per il reclutamento
dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(G.U.
9 settembre 2008, n. 211)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa»;
Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di istruzione»
e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto l'articolo 1, comma 6-sexies del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 17 dicembre 2007 e
del 31 marzo 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 27 giugno 2008;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
definisce le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento
dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2.
(Programmazione)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i posti di dirigente scolastico destinati
alla procedura concorsuale di cui all'articolo 3, si determinano in sede di
programmazione del fabbisogno di personale.
Art. 3.
(Reclutamento)
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici, con l'unificazione dei tre
settori formativi della dirigenza scolastica, si realizza mediante un unico
concorso per esami e titoli che si svolge in sede regionale. Il concorso
è indetto con cadenza triennale con decreto del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli uffici scolastici
regionali curano l'organizzazione e lo svolgimento del concorso.
2. Il numero dei posti messi a concorso si calcola sommando i posti vacanti e
disponibili degli istituti di istruzione di ogni
ordine e grado al 1° settembre dell'anno scolastico in cui si indice il
concorso e i posti che presumibilmente si rendono disponibili nel triennio
successivo per collocamento a riposo per limiti di età eventualmente
residuati dopo la nomina dei vincitori dei precedenti concorsi, maggiorati
della percentuale media triennale di cessazione dal servizio per altri motivi.
Nel bando di concorso il numero dei posti si ripartisce a livello regionale
sulla base dei criteri indicati nel presente comma.
Art. 4.
(Requisiti di accesso e procedura concorsuale)
1. Partecipa al concorso di cui all'articolo 3,
comma 1, il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni
scolastiche ed educative statali, in possesso dei seguenti requisiti:
a) servizio effettivamente prestato, dopo la nomina in ruolo, di almeno cinque
anni in qualsiasi ordine di scuola;
b) laurea magistrale o titolo equiparato ovvero laurea
conseguita in base al precedente ordinamento.
2. La domanda di partecipazione al concorso si presenta in una sola regione.
3. Alle prove concorsuali si accede mediante
preselezione. Il concorso si articola in due prove scritte ed
una prova orale seguite dalla valutazione dei titoli e si conclude con la
formulazione della graduatoria di merito e lo svolgimento di un periodo
obbligatorio di formazione e tirocinio.
Art. 5.
(Procedura di preselezione)
1. La procedura di preselezione prevede il superamento di una prova
oggettiva a carattere culturale e professionale. La prova consiste in un
congruo numero di quesiti diretti all'accertamento delle conoscenze di base per
l'espletamento della funzione dirigenziale in relazione alle
tematiche di cui all'articolo 6, comma 1, ivi comprese quelle sull'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse a livello
avanzato, nonché sull'uso di una lingua straniera, a livello B1 del
quadro comune europeo di riferimento, prescelta dal candidato tra francese,
inglese, tedesco e spagnolo.
2. La prova oggettiva si valuta in centesimi e si intende
superata se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 80/100.
3. L'esito della prova oggettiva di preselezione non concorre alla formazione
del voto finale nella graduatoria di merito.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
può affidare all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione la predisposizione della
prova oggettiva di preselezione e il suo svolgimento con il relativo esito
anche mediante l'uso di strumenti info-telematici. A tale fine possono,
altresì, essere promosse specifiche collaborazioni con
università, altri enti di ricerca e associazioni professionali, mediante
la stipula di apposite convenzioni definite
nell'ambito delle risorse ordinarie assegnate per il reclutamento dei dirigenti
scolastici. La prova è unica su tutto il territorio nazionale, si svolge
nella stessa data e nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali.
Art. 6.
(Procedura di selezione)
1. Le due prove scritte accertano la preparazione del candidato sia sotto il
profilo teorico sia sotto quello operativo, in relazione alla
funzione di dirigente scolastico. La prima prova scritta consiste nello
svolgimento di un elaborato su tematiche relative ai
sistemi formativi e agli ordinamenti degli studi in Italia e nei paesi
dell'Unione europea, alle modalità di conduzione delle organizzazioni
complesse, oltre che alle specifiche aree giuridico-amministrativo-finanziaria,
socio-psicopedagogica, organizzativa, relazionale e comunicativa. La seconda
prova scritta consiste nella risoluzione di un caso relativo
alla gestione dell'istituzione scolastica con particolare riferimento
alle strategie di direzione anche in rapporto alle esigenze formative del
territorio. Sono ammessi alla prova orale coloro che
ottengono un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta.
2. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie
indicate nel bando di concorso in relazione alle
tematiche di cui al comma 1 e accerta la preparazione professionale del
candidato. La prova orale accerta, altresì, la capacità di conversazione
su tematiche educative nella lingua straniera
prescelta dal candidato. Superano la prova orale coloro che
ottengono un punteggio non inferiore a 21/30.
3. La valutazione dei titoli si effettua soltanto nei
confronti dei candidati che superano le prove scritte e la prova orale. Ai
titoli, indicati nella tabella allegata al bando, si attribuisce un punteggio
complessivo non superiore a 30. La tabella indica i
titoli professionali e culturali relativi alla funzione dirigenziale e il
punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuno di essi. Si attribuisce
una specifica e prevalente valutazione ai master di secondo livello o titoli
equivalenti su materie inerenti il profilo
professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali
o equiparate.
4. Il punteggio finale dei candidati si valuta in centoventesimi e si ottiene
dalla somma dei voti delle due prove scritte, dal voto
della prova orale e dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
5. La graduatoria si formula in base al punteggio complessivo conseguito dal
candidato. A parità di merito si applicano le vigenti disposizioni in
materia di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego nelle
amministrazioni statali.
6. L'ufficio scolastico regionale pubblica la graduatoria all'albo e sulla rete
Intranet e sul sito Internet del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Art. 7.
(Vincitori del concorso)
1. I candidati utilmente collocati in graduatoria, in
relazione al numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati
vincitori e sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e tirocinio di
cui all'articolo 8.
2. I vincitori che effettuano il periodo di formazione
e tirocinio sono assunti con contratto a tempo indeterminato, nel limite dei
posti annualmente vacanti e disponibili, secondo l'ordine di graduatoria.
Coloro che rifiutano la nomina sono depennati dalla graduatoria. Le nomine sono
subordinate al regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le graduatorie hanno validità triennale a decorrere dalla data della
pubblicazione.
4. L'assegnazione della sede, disposta sulla base dei principi di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tiene conto delle specifiche
esperienze professionali acquisite nel settore formativo di provenienza.
Art. 8.
(Durata e struttura del periodo di formazione e tirocinio)
1. Il periodo di formazione e tirocinio per i vincitori del concorso ha durata non superiore a quattro mesi e, comunque, non
inferiore a tre.
2. L'attività di formazione si svolge parte in presenza e parte con strumenti info-telematici. È finalizzata
all'arricchimento delle competenze relative all'analisi
del contesto esterno alla scuola, alla progettualità formativa, ai
rapporti con i soggetti interni ed esterni alla scuola, alla gestione
dell'organizzazione scolastica ivi compresi gli aspetti giuridici, finanziari
ed informatici.
3. I contenuti delle attività formative sono indicati nel bando.
4. Il periodo di tirocinio è finalizzato al consolidamento delle
competenze connesse alla funzione dirigenziale e si svolge presso scuole anche
in collegamento con università, amministrazioni pubbliche, imprese.
5. Il periodo di formazione e tirocinio è valido se le assenze,
debitamente giustificate e documentate, non superano un sesto delle ore
complessive svolte in presenza. In caso di assenze giustificate e documentate
superiori al limite di ore stabilite, il corsista
partecipa al corso di formazione e tirocinio del successivo concorso indetto
per il reclutamento dei dirigenti scolastici. In caso di assenze ingiustificate
e/o non documentate, il corsista decade dalla
graduatoria dei vincitori del concorso di cui all'articolo 7.
6. Il periodo di formazione e tirocinio si conclude
con una relazione nella quale il corsista illustra sinteticamente il percorso
formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio.
7. Gli uffici scolastici regionali, per l'organizzazione e lo svolgimento
dell'attività di formazione e tirocinio, si avvalgono
della collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia
scolastica.
Art. 9.
(Termine della procedura concorsuale)
1. La durata della procedura di reclutamento non può eccedere i
dodici mesi dalla prima prova scritta di cui all'articolo 6.
Art. 10.
(Commissioni)
1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto dei competenti
direttori generali degli uffici scolastici regionali.
2. Le commissioni sono composte da un presidente e due
componenti, devono garantire le pari opportunità tra uomini e donne
nella configurazione complessiva delle commissioni a livello regionale e
possono comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di
tre anni.
3. Il presidente è scelto tra: professori di prima fascia di
università statali o equiparate, magistrati amministrativi o contabili o
avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o
abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici
dirigenziali generali. In carenza di personale nelle
qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti
amministrativi o tecnici o scolastici con una anzianità di servizio di
almeno dieci anni.
4. Gli altri due componenti sono scelti uno fra i
dirigenti scolastici e l'altro fra esperti di organizzazioni pubbliche o
private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti tecnici o
dirigenti amministrativi. Per i dirigenti tecnici, amministrativi e scolastici
si richiedono documentate competenze nella organizzazione,
gestione e direzione di sistemi complessi e un'anzianità nel ruolo di
almeno cinque anni.
5. Gli aspiranti alla nomina in commissioni di concorso sono inclusi, a
domanda, in un apposito elenco costituito sulla base
di un decreto del direttore generale regionale. Con decreto interministeriale, di intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si definiscono i
compensi per i componenti delle commissioni di concorso.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da personale
appartenente all'area professionale C o, in carenza, da personale appartenente
all'area professionale B3.
7. Le commissioni esaminatrici sono integrate da esperti nella lingua straniera
prescelta dai candidati.
8. Ferma restando, ai sensi dell'articolo 2, comma 7,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001,
l'unicità del presidente, le commissioni esaminatrici sono suddivise in
sottocommissioni qualora i candidati, che hanno sostenuto le prove scritte per
i posti messi a concorso, superino le cinquecento unità. Per ogni gruppo
di cinquecento candidati o frazione di cinquecento le commissioni sono
integrate da un numero di componenti pari a quello
delle commissioni originarie e un segretario aggiunto, secondo le medesime
modalità di scelta di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. A ciascuna delle
sottocommissioni si assegna un numero di candidati non inferiore a cento.
9. Il presidente della commissione nominata all'inizio della procedura concorsuale, in presenza di sottocommissioni, svolge le
funzioni di coordinamento per definire collegialmente i criteri generali per lo
svolgimento delle attività concorsuali.
10. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano
anche uno o più supplenti per ciascun componente.
Art. 11.
(Risorse finanziarie)
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non devono comportare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 12.
(Abrogazioni e disapplicazioni)
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni dell'articolo 29 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono, ai fini del reclutamento e
della mobilità professionale, la distinzione in settori formativi dei
dirigenti scolastici, nonché ogni altra disposizione dello stesso
articolo incompatibile con il presente regolamento. È,
altresì, abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 maggio 2001, n. 341, recante regolamento relativo ai criteri per la
composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di
formazione dei dirigenti scolastici.
2. Sono disapplicate le disposizioni contrattuali
vigenti in contrasto con le norme dettate dal presente regolamento.
3. Restano in vigore, in quanto compatibili, le norme
amministrative e legislative, non esplicitamente abrogate dal presente
regolamento.
Art. 13.
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.