Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Roma, 2 febbraio 2009
IL MINISTRO
Visto il decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, di approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge
6 agosto 2008, n. 133;
Visto in particolare l’articolo 72, comma 7 che,
modificando il comma 5 dell’art. 509 del decreto legislativo n. 297 del
1994, rende discrezionale l’accoglimento, da parte
dell’Amministrazione, delle domande di trattenimento in servizio fino a
67 anni;
Visto il comma 11 del medesimo articolo 72 che
attribuisce all’Amministrazione la facoltà di risolvere il
rapporto di lavoro nei confronti di coloro che hanno raggiunto
l’anzianità contributiva di 40 anni;
Vista la circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica con cui si indicano
i criteri di massima per l’applicazione della norma sopra citata
sottolineando, in particolare, “l’esigenza di riorganizzazione di
strutture in relazione a progetti di innovazione tecnologica e ammodernamento
anche con riferimento all’utilizzo di nuove professionalità, la
rideterminazione dei fabbisogni di personale, la razionalizzazione degli
assetti organizzativi e le eventuali situazioni di esubero che potrebbero
crearsi, pure in relazione a specifiche professionalità, a seguito di
processi di riorganizzazione o di razionalizzazione”;
Visto altresì l’art. 64 del decreto legge
n. 112 del 2008, che nell’ambito degli interventi per il contenimento
della spesa per il pubblico impiego ed al fine di assicurare una migliore
qualificazione dei servizi, ha previsto la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema
scolastico vigente;
Considerato che, l’attuazione del citato art. 64
comporterà , nel triennio 2009-2011, la riduzione di un rilevante numero
di posti di docenti e di personale ATA e che pertanto dovrà essere
evitata ogni forma di aggravio erariale connesso al formarsi di ruoli in
esubero;
Considerato che, ai sensi della medesima disposizione
di legge, le suddette modifiche ordinamentali
richiedono l’impiego di nuove professionalità per le quali
dovranno essere programmati interventi, dell’università e della
ricerca, di formazione e di riqualificazione professionale, che comporteranno
una spesa aggiuntiva a carico del bilancio del Ministero dell’istruzione,
da indirizzare con priorità al personale in servizio che abbia
prospettive di continuità lavorativa;
Considerato che, al fine di assicurare condotte
uniformi e coerenti con le esigenze organizzative e funzionali
dell’Amministrazione scolastica, appare necessario definire i criteri
generali e le linee di indirizzo per l’adozione dei provvedimenti
attuativi;
EMANA
LA SEGUENTE DIRETTIVA
Premessa
Le disposizioni di legge in esame, articoli 64 e
72 del decreto legge n. 112 del 2008, si collocano nell’ambito degli
interventi di contenimento della spesa pubblica, con particolare
riferimento alla spesa per il personale. L’articolo 64, che dispone un’azione di razionalizzazione
delle risorse umane e strumentali, ha come specifico destinatario
l’organizzazione scolastica.
I suddetti articoli devono, pertanto, essere letti ed
applicati tenendo conto che rispondono ad una medesima esigenza di controllo
e riduzione dell’onere per il pubblico impiego. Da ciò la
necessità di dare attuazione alle previsioni dei commi 7 ed 11 dell’articolo 72 considerando,
prioritariamente, gli effetti che, attraverso i provvedimenti in corso di
approvazione, la revisione dell’attuale assetto degli ordinamenti
scolastici, la riorganizzazione della rete scolastica ed il più
efficace utilizzo delle risorse professionali della scuola potranno
determinare in termini di esuberi di personale nel prossimo triennio, arco
temporale nel quale devono trovare attuazione le disposizioni recate dal
richiamato art. 64.
E’ pertanto preminente l’esigenza di evitare il concretizzarsi
o il permanere di tali situazioni che determinerebbero una
ingiustificata maggiore spesa per il bilancio del Ministero.
Applicazione del
comma 7 dell’art. 72.
Per quanto riguarda il trattenimento in servizio, del personale docente,
educativo ed ATA oltre i limiti di età per
il collocamento a riposo, si osserva che la nuova disposizione normativa
ha innovato la precedente, richiedendo all’Amministrazione, in sede
di esame dell’istanza dell’interessato, la valutazione
dell’opportunità del trattenimento in servizio sulla base
delle proprie esigenze organizzative e funzionali.
Alle considerazioni svolte nella premessa, con riguardo agli effetti dei
processi di razionalizzazione della rete scolastica, ed
alla esigenza di evitare situazioni di esubero di personale, si accompagna
la considerazione che per il personale di cui si tratta, che ha già
maturato i 65 anni di età, non sussistono i tempi congrui e la
prospettiva di continuità lavorativa funzionali
all’attivazione degli onerosi processi di formazione e
riqualificazione professionale necessari in vista delle modifiche ordinamentali.
Pertanto, l’istanza di trattenimento in
servizio potrà essere accolta esclusivamente nei casi di mancato
raggiungimento dell’anzianità contributiva minima o di quella
massima di 40 anni entro il suddetto limite di età dei 65 anni.
Con riferimento ai dirigenti scolastici, per i quali, peraltro, il termine
per la presentazione dell’istanza di
trattenimento in servizio è fissato al 31 dicembre dell’anno
solare precedente a quello del compimento del 65° anno, i Direttori
degli Uffici scolastici regionali, pur applicando in via generale i
criteri sopra indicati, valuteranno ulteriormente, attesa la
specificità della funzione esercitata e l’autonomia del
relativo contratto di lavoro, la circostanza che non si sia esaurita per
ciascun dirigente l’efficacia temporale del contratto in atto ai
sensi di quanto previsto dalla citata C.M. 10/2008, l’insussistenza
nel triennio di eventuali situazioni di esubero a livello regionale,
nonché, con adeguata e documentata motivazione, la consistenza e
qualità del servizio prestato. Tanto al fine di assicurare la
migliore realizzazione della delicata fase transitoria dei processi di innovazione avviati.
Applicazione del
comma 11, dell’art. 72 3.1 Criteri concernenti il personale docente, educativo ed ATA
Anche ai fini dell’applicazione dell’art. 72,
comma 11, che ha attribuito all’Amministrazione la facoltà di
risoluzione del rapporto di lavoro per compimento
dell’anzianità massima contributiva di 40 anni,
l’Amministrazione assume come prioritaria l’esigenza di
evitare situazioni di esubero del personale nella classe di concorso,
posto o profilo di appartenenza, nell’arco del triennio 2009-2011
durante il quale verranno poste in essere le riforme ordinamentali
e la nuova organizzazione della rete scolastica.
A tal fine i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, sulla base dei
dati acquisiti al sistema informativo del MIUR, forniscono ai dirigenti
scolastici, in tempo utile per l’adozione dei provvedimenti di
competenza, tutti gli elementi utili a determinare l’esistenza o meno
della situazione di esubero e la sussistenza, in capo a ciascuno dei
soggetti interessati, del requisito dei 40 anni
di anzianità contributiva. Qualora tale accertamento risulti intempestivo rispetto alla data di cessazione
dal servizio, esso produce effetto a decorrere dall’anno scolastico
successivo.
La risoluzione prevista dal succitato comma 11
dell’art. 72 è altresì immediatamente applicata nei
confronti del personale che versi in particolari situazioni (quali quello
collocato permanentemente fuori ruolo per motivi di salute o nel caso di
coloro per i quali sia valutata negativamente, con adeguata e documentata
motivazione, la consistenza e qualità del servizio prestato).
3.2 Criteri concernenti i Dirigenti scolastici
In via generale, la circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 del Dipartimento
della Funzione Pubblica evidenzia che se l’Amministrazione intende
avvalersi della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro al
momento del raggiungimento di 40 anni di
contributi, tale facoltà deve essere specificamente prevista nel
provvedimento di incarico.
In sede di prima applicazione, per quanto riguarda gli incarichi in
essere, in presenza di situazioni di esubero
conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, con particolare
riferimento al triennio 2009/2011, nonché nei confronti di coloro
per i quali sia valutata negativamente, con adeguata e puntuale
documentazione, la consistenza e la qualità del servizio prestato,
l’Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto di
lavoro, dandone comunicazione all’interessato nei termini previsti
dall’art. 72, comma 11 e a condizione che siano state attivate le
procedure di garanzia previste dall’art. 37 del CCNL dell’
Area V.
Il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, con riferimento alla
mancata risoluzione del rapporto di lavoro per coloro
che abbiano maturato i quaranta anni di contributi, tiene conto
della consistenza di eventuali uffici dirigenziali vacanti
nell’ambito regionale, per i quali si dovrebbe far ricorso
all’istituto di reggenza, o delle particolari situazioni delle
istituzioni scolastiche interessate, che rendano opportuna la
continuità di direzione da parte degli attuali titolari, in ragione
della loro professionalità ed esperienza.
Adozione dei
provvedimenti
I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali e i dirigenti scolastici
adottano, nell’ambito delle rispettive competenze
i provvedimenti individuali, nel rispetto della normativa sopraccitata e
dei criteri generali determinati con la presente Direttiva.