PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECRETO
18 dicembre 2009, n. 206 Determinazione delle fasce
orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per
malattia. (10G0008) IL
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE Visto il decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni»; Visto l'articolo 69 del menzionato decreto, che ha introdotto l'articolo 55-septies
(Controlli sulle assenze) nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto in particolare il
comma 5 del predetto articolo 55-septies, il quale prevede che le fasce
orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere
effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega
di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
funzione pubblica al Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta; Ritenuto necessario, nel
determinare le fasce orarie di reperibilità dei lavoratori, tener conto
di situazioni particolari che rendono opportuno
giustificare l'esclusione dalla reperibilità stessa; Acquisito il parere del Consiglio di
Stato reso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli
atti normativi del 26 novembre 2009, n. 7186/09 del 10 dicembre
2009; Vista la comunicazione
effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi da parte del Dipartimento della
funzione pubblica con nota del 14 dicembre 2009, prot. n.
53210, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; Visto il parere espresso
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi con nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009; A
d o t t a il seguente decreto: Determinazione delle fasce
orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per
malattia. Art.
1 Fasce
orarie di reperibilità 1. In caso di assenza per
malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e
dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni
non lavorativi e festivi. Art.
2 Esclusioni
dall'obbligo di reperibilità 1. Sono
esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali
l'assenza e' etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti
circostanze: a)
patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b)
infortuni sul lavoro; c)
malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa
di servizio; d) stati
patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. 2. Sono
altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e' stata già effettuata la
visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 dicembre 2009 Il
Ministro: Brunetta Visto, il Guardasigilli:
Alfano Registrato alla Corte dei
conti il 14 gennaio 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 100 |