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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

DECRETO 18 dicembre 2009, n. 206

 

Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici

dipendenti in caso di assenza per malattia. (10G0008)

 

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

 

   Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante:

«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

   Visto l'articolo 69 del menzionato decreto, che ha introdotto

l'articolo 55-septies (Controlli sulle assenze) nel decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto in particolare il comma 5 del predetto articolo 55-septies,

il quale prevede che le fasce orarie di reperibilità del lavoratore,

entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di

controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione;

   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13

giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio

dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza

portafoglio On. Prof. Renato Brunetta;

Ritenuto necessario, nel determinare le fasce orarie di

reperibilità dei lavoratori, tener conto di situazioni particolari

che rendono opportuno giustificare l'esclusione dalla reperibilità

stessa;

  Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della

Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 novembre 2009, n.

7186/09 del 10 dicembre 2009;

Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi da

parte del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 14

dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

della legge n. 400 del 1988;

Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con

nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009;

 

A d o t t a

 

il seguente decreto:

 

Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici

dipendenti in caso di assenza per malattia.

 

Art. 1

 

Fasce orarie di reperibilità

 

1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei

dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i

seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di

reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

 

Art. 2

 

Esclusioni dall'obbligo di reperibilità

 

1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di

reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza e' etiologicamente

riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) infortuni sul lavoro;

c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di

servizio;

      d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di

invalidità riconosciuta.

 

      2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e'

stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi

indicato nel certificato.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

     Roma, 18 dicembre 2009

Il Ministro: Brunetta

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2010

Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 100