IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249, regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare
l’articolo 14, commi 1 e 2;
Visto il decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante la definizione delle
norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo
dell’istruzione a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e in particolare l’art. 11, commi 1,
2, 3;
Visto il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con
modificazioni dalla legge n. 176/2007, recante disposizioni urgenti per
assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007/2008, e in
particolare l’art. 1, comma 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
21 novembre 2007, n. 235, regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria;
Vista la nota del 31 luglio 2008 prot. n. 3602/PO avente per oggetto: D.P.R.
n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria;
Visto il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 che, all’art. 1, istituisce nella scuola l’insegnamento
“Cittadinanza e Costituzione”, e all’art. 2 introduce la
“valutazione del comportamento” degli studenti nelle scuole
secondarie di primo e di secondo grado;
Considerato che il comma 3
dell’art. 2 del predetto decreto legge n.
137/2008,
convertito dalla legge n. 169/2008, stabilisce che con
apposito decreto il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca individua i criteri di
valutazione del comportamento degli studenti inferiore alla sufficienza, vale
a dire inferiore a 6/10, nonché ulteriori modalità applicative
della nuova tipologia di valutazione;
Tenuto conto dei fenomeni di violenza, di bullismo e di offesa
alla dignità e al rispetto della persona, che si verificano
in maniera purtroppo ricorrente anche nelle istituzioni scolastiche e che
richiedono corresponsabilità educativa tra scuola, genitori e
territorio, nonché l’elaborazione ed il rispetto di norme
condivise;
Considerato che l’acquisizione,
da parte dei giovani, di una compiuta e consapevole cultura dei valori della
cittadinanza e della convivenza civile si esprime soprattutto nella pratica
di comportamenti coerenti, maturi e responsabili all’interno della
comunità di appartenenza;
Ravvisata l’urgenza di rendere più avvertita e
partecipata nelle giovani generazioni la sensibilità verso una piena
consapevolezza dei propri diritti e doveri scolastici;
Ritenuto, altresì, che le scuole secondarie di I e II
grado, nell’esercizio della loro funzione educativa e formativa, che
integra e sostiene l’azione educativa dei genitori, debbano poter
disporre anche di strumenti di valutazione del
comportamento degli studenti;
DECRETA
Art. 1 -
Finalità della valutazione del comportamento degli
studenti
1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui
all’art. 2 del decreto legge
1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie
finalità:
– accertare i livelli di apprendimento e
di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai
valori della cittadinanza e della convivenza civile;
– verificare la capacità di rispettare il complesso
delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione
scolastica;
– diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri
degli studenti all’interno della
comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il
corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei
propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle
libertà degli altri;
– dare significato e valenza educativa
anche al voto inferiore a 6/10.
2. La valutazione del comportamento non può mai essere
utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione
di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui
personalità, da parte degli studenti.
Art. 2 -
Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento
1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola
secondaria di primo grado e nella scuola secondaria
di secondo grado è espressa in decimi.
2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e
finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e
comprende anche gli interventi e le attività di carattere
educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in
questione viene espressa collegialmente dal
consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire
dall’anno scolastico 2008/2009, concorre, unitamente alla valutazione
degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.
3.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 2,
comma 3, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore
alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di
scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al
successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi.
4. La votazione insufficiente di cui al comma 3
del presente articolo può essere attribuita dal consiglio di classe
soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva
gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo
articolo 4.
Art. 3 - Criteri e modalità applicative della valutazione del
comportamento
1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente,
il consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso
dell’anno.
2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o
finale non può riferirsi ad un singolo
episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di
crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno
scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del
voto sul comportamento, il consiglio di classe tiene in debita evidenza e
considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel
corso dell’anno, in relazione alle finalità di cui
all’articolo 1 del presente decreto.
Art. 4 - Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione
insufficiente
1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo
3, la valutazione insufficiente del comportamento,
soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e
meditato giudizio del consiglio di classe, esclusivamente in presenza di
comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie
per le quali lo statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. n. 249/1998, come modificato dal D.P.R. n. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. n. 3602/PO del 31 luglio
2008 -
nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di
sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello
studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici
giorni (art. 4, commi 9, 9/bis e 9/ter dello
statuto).
2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a
dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio
finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in
materia di valutazione del comportamento, presuppone che il consiglio di
classe abbia accertato che lo studente:
a) nel corso dell’anno sia stato
destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma
precedente;
b) successivamente all'irrogazione
delle sanzioni di natura educativa e riparatoria
previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e
concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente
livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in
ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del
presente decreto.
3. Il particolare rilievo che una valutazione di
insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica
dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente
motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei consigli di classe sia
ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e
finale.
4.
In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione
scolastica e, pertanto, anche di quella relativa al
comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia
l’elaborazione del patto educativo di corresponsabilità, sia
l’informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in
merito alla condotta dei propri figli.
Art. 5 - Autonomia
scolastica
1. Ciascuna istituzione scolastica
autonoma, nel rispetto dei princìpi e dei
criteri di carattere generale previsti dal presente decreto e dalla normativa
vigente, può determinare, in sede di redazione del Piano
dell’offerta formativa, ulteriori criteri e iniziative finalizzate alla
prevenzione, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto,
dal patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze
della comunità scolastica e del territorio.
IL MINISTRO
Mariastella Gelmini
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