Si invia, per l’immediata affissione all’albo
dei rispettivi Uffici di competenza, il D.M.42 dell’8 aprile 2009,
concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie in
oggetto.
Unitamente al provvedimento sono allegati i seguenti atti:
- modello
1 (domanda di aggiornamento/permanenza conferma dell’iscrizione
con riserva o scioglimento della stessa, nonché scelta di
ulteriori tre Province);
- modello
2 (domanda di nuovo inserimento, nonchè
scelta di ulteriori tre Province);
- allegato
4 (diplomi di perfezionamento equiparati ai dottorati di ricerca);
- allegato
5 (riserve);
- allegato
6 (preferenze);
- allegato
A ai modelli 1 e 2 (priorità nell’assegnazione di sede -
legge n. 104/92).
- Allegato B (rinuncia
a posto di sostegno )
Il modello per la scelta della Provincia e delle sedi, ai
fini dell’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia, sarà presentato
successivamente.
Le domande di aggiornamento/permanenza e nuovo inserimento debbono
essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal 10
aprile 2009, data di pubblicazione dell’apposito avviso sulla Gazzetta
Ufficiale, pertanto entro l’11 maggio 2009. Si riassumono le
disposizioni più significative contenute nel
presente provvedimento, a seguito dell’emanazione della legge n. 169
del 30 ottobre 2008 (art. 5 bis ) e del Decreto-legge n.207 del 30 dicembre
2008, convertito dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009 (art.36, comma 1
bis), concernente la proroga dei termini previsti da disposizioni legislative
e disposizioni finanziarie urgenti.
- Il nuovo inserimento
nelle graduatorie ad esaurimento è
consentito solo per le categorie di personale docente elencate
nell’art.5bis della legge n. 169/08, richiamati negli artt. 4, 5,
7 e 8, che si inseriscono “ a pettine “, in base al proprio
punteggio. All’elenco si deve aggiungere il personale docente
beneficiario della sanatoria prevista dalla legge n. 14/09, art 36 bis, in quanto iscritti con riserva nelle
graduatorie ad esaurimento per aver partecipato ai corsi speciali
abilitanti, di cui al D.M. n. 85/05, senza il requisito di servizio.
- Per coloro che conseguono il diploma abilitante, di
sostegno o nella Didattica differenziata Montessori
dopo la scadenza dei termini, ma entro il 30 giugno, l’inserimento
avviene a pieno titolo, a condizione di produrre, entro la stessa data,
con modalità telematica, la dichiarazione sostitutiva
dell’avvenuto conseguimento. In caso contrario gli interessati
saranno inseriti con riserva in graduatoria.
- Tutti gli aventi
titolo debbono presentare domanda, sia per
permanere o aggiornare le graduatorie, sia per confermare
l’iscrizione con riserva, pena la cancellazione definitiva dalle
graduatorie medesime.
- Ai docenti,
già iscritti in graduatoria, è consentito, oltre ad
aggiornare la propria posizione nella Provincia di appartenenza, di
scegliere ulteriori tre sedi provinciali, ove collocarsi “in
coda“ ai docenti, già iscritti in graduatoria nel
precedente biennio, con il punteggio e tutte le altre
situazioni personali acquisiti nella provincia di appartenenza,
ad eccezione del titolo alla riserva dei posti.
L’aggiornamento delle graduatorie provinciali è disposto
dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale o dal Dirigente
dal medesimo delegato, cui rivolgere eventuali reclami.
L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato
in una Provincia comporta la cancellazione, con effetto immediato, dalla
medesima graduatoria delle altre tre Province. Peraltro, la rinuncia
alla proposta di assunzione a tempo indeterminato in una Provincia
consente di permanere nelle altre due sedi provinciali per il medesimo
posto o classe di concorso per il biennio 2009/11.
- Il personale
appartenente alle categorie riservatarie deve dichiarare, all’atto
del nuovo inserimento in graduatoria di essere iscritto negli elenchi
del collocamento obbligatorio; anche il personale già iscritto in
graduatoria, è tenuto alla medesima dichiarazione, a meno che non l’abbia già fatto in
occasione della prima inclusione in graduatoria o di precedente
aggiornamento.
- L’allegato 4 al D.M. elenca i 13 Diplomi di perfezionamento
equiparati ai Dottorati di ricerca, integrando l’allegato 4 al
precedente D.D.G. 16 marzo 2007.
- Il Direttore
dell’Ufficio scolastico regionale o il Dirigente dal medesimo
delegato, disporrà il depennamento dalle graduatorie esaurimento
dei nominativi di coloro che hanno avuto esito
sfavorevole di un ricorso pendente. Conservano, quindi, il diritto a
permanere con riserva nelle graduatorie, oltre a chi è in attesa
di sentenza, i docenti che non conseguono entro il 30 giugno il titolo
abilitante.
- Tutti i servizi svolti
contestualmente alla durata legale dei corsi abilitanti, ai quali si
attribuisce il bonus di 30 punti (SSIS -
Didattica della musica - COBASLID - laurea in Scienze della formazione
primaria, ai quali è stato aggiunto, per analogia, anche il
Diploma di II livello abilitante in educazione musicale), non sono
valutati, salvo quanto previsto nella nota 5 della Tabella, approvata
con D.M. n. 27/07.
- Solo i docenti che
hanno conseguito l’abilitazione o specializzazione per
attività di sostegno, ai sensi del D.M. n. 21/05, debbono essere nominati con priorità sui posti
di sostegno. Tutti gli altri specializzati nel sostegno possono chiedere
il depennamento dai relativi elenchi, esprimendo tale volontà nell’ apposita dichiarazione, di cui
all’allegato B.
- Per i diplomi
abilitanti all’insegnamento conseguiti all’estero e
riconosciuti dal MIUR la nuova normativa di riferimento è il
Decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007,che,
tra l’altro, prevede l’accertamento della conoscenza della
lingua nazionale da parte dell’Autorità governativa del
Paese ospitante, secondo modalità appositamente regolamentate.
Pertanto, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento,gli interessati debbono essere in
possesso, entro il 30 giugno 2009, del decreto di riconoscimento del
Direttore generale degli Ordinamenti scolastici, comprensivo
dell’accertamento linguistico, ottenuto nel periodo 1 luglio 2007
30 giugno 2009.
- L’art. 36, comma 1 bis, della citata legge n.14 del 27
febbraio 2009, prevede la validità dell’abilitazione
conseguita dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali abilitanti,
indetti con D.M. n. 85 del 18 novembre 2005, che abbiano maturato il
requisito di servizio di 360 giorni entro il 22 dicembre 2005, data di
scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione ai
suddetti corsi e che abbiano superato l’esame di Stato.
- Nelle premesse del
decreto ministeriale sono citate le due ordinanze cautelari del
Consiglio di Stato, n. 1525/09 e n.1524/09, concernenti i trasferimenti
“in coda” e il divieto di spostamento del bonus di 24 punti da un’abilitazione ad un’altra,
a cui l’Amministrazione non ha ritenuto di dare seguito, sia
perché non ha previsto l’istituto del trasferimento da una
provincia all’altra, sia per tutelare il più possibile le
posizioni del personale già inserito nelle graduatorie,
nell’ottica di esaurirle in tempi brevi, in vista del nuovo
sistema di reclutamento previsto dall’art. 2, comma 416, della
legge n.244/07.
- I titoli artistico-professionali debbono
essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o
attestazione. Per gli aspiranti che abbiano già presentato la
relativa certificazione o attestazione per l’iscrizione nelle
graduatorie di istituto, vale il riferimento
alla predetta documentazione e al relativo punteggio conseguito.
La valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle graduatorie ad esaurimento, distinte per l’insegnamento di
ciascuno strumento, sono effettuate dalla Commissione costituita ai
sensi dell’art.5, comma 4, del Regolamento sul conferimento delle
supplenze, di cui al D.M. 131 del 13 giugno 2007.
Si invitano
le SS.LL. a dare la massima diffusione al D.M.
allegato e ai chiarimenti contenuti nella presente nota, reperibili sul sito
Internet di questo Ministero (www.pubblica.istruzione.it) e sulla rete
Intranet.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
p.
IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente
f.to Giampaolo PILO
|