A seguito del parere favorevole espresso dal
comitato di settore il 16 gennaio 2009 sul testo dell'ipotesi di accordo
relativo al Ccnl del personale del comparto Scuola
per il biennio economico 2008-2009 e della certificazione positiva resa
dalla Corte dei conti il 21 gennaio 2009 sull'attendibilità dei costi
quantificati per l'accordo medesimo e sulla loro compatibilità con gli
strumenti di programmazione e bilancio, il giorno 23 gennaio 2009, alle ore
10, ha avuto luogo l'incontro tra:
– l'Aran nella persona del presidente
avv. Massimo Massella Ducci Teri
- firmato;
– ed i rappresentanti delle
seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali:
• per le Confederazioni sindacali:
– Cgil - non firmato
– Cisl - firmato
– Uil - firmato
– Confsal - firmato
– Cgu - firmato
• per le Organizzazioni sindacali di
categoria:
– Flc-Cgil - non firmato
– Cisl-Scuola - firmato
– Uil-Scuola - firmato
– Confsal-Snals - firmato
– Gilda-Unams - firmato
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto Scuola per il biennio economico 2008-2009.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO
Art. 1 - Durata e decorrenza del contratto
biennale
1. Il presente contratto biennale, relativo al comparto del
personale della scuola, concerne la parte economica e si riferisce al periodo
1° gennaio 2008-31 dicembre 2009.
Art. 2 - Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 78, comma 2, del Ccnl 29 novembre 2007 (tabella 2), come rideterminati dall’art. 3, comma 2, della sequenza
contrattuale dell’8 aprile 2008 (tabella 1), sono incrementati
delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate
nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle
misure e alle decorrenze stabilite nella tabella B.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico
previsto per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria.
4. Gli incrementi di cui al comma 1
comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale
prevista dall’art. 33, comma 1, del decreto legge
n. 185 del 29 novembre 2008.
Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi stipendiali di cui alla tabella A hanno effetto integralmente sulla 13ª
mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore
eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita, trattamento di fine rapporto, sull'equo
indennizzo e sull'assegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della
tabella A sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi
previsti al personale, comunque, cessato dal servizio con diritto a pensione
nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di
buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio.
Art. 4 - Fondo
dell’istituzione scolastica e nuovi parametri unitari di distribuzione
1. Le risorse di cui all’art. 84 del Ccnl 29 novembre 2007, per effetto della
riduzione prevista dall’art. 85, comma 3, destinata alla copertura dei
maggiori oneri derivanti dall’inclusione nella base di calcolo del
trattamento di fine rapporto degli elementi retributivi di cui agli artt. 56, comma 3, 82, comma 4 e 83, comma 3 del Ccnl 29 novembre 2007, sono quantificate, a decorrere
dall’1/1/2009, in 1.161,92 milioni di euro.
2. In relazione a quanto previsto dall’art. 85, comma 3, del Ccnl
29 novembre 2007, allo scopo di rendere compatibili le risorse di cui al comma 1
con la variazione dei punti di erogazione del servizio scolastico e
dell’organico di diritto del personale del comparto, a decorrere
dall’1/1/2009, i valori unitari annui al lordo degli oneri riflessi a
carico dell’Amministrazione, sono di seguito rideterminati:
• euro 4.056,00 per ciascun punto di erogazione del
servizio;
• euro 802,00 per ciascun addetto individuato dai decreti
interministeriali quale organico di diritto del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario;
• euro 857,00 ulteriori rispetto alla quota del precedente
alinea per ciascun addetto individuato dal decreto interministeriale, quale organico
di diritto del personale docente degli istituti
secondari di secondo grado.
3. I valori di cui al comma 2 si
applicano, nei limiti delle risorse complessive del fondo, ai parametri
individuati annualmente dal Ministero dell'istruzione, dell’università
e della ricerca nella pubblicazione della Direzione generale per gli studi e
la programmazione e per i sistemi informativi “sedi, alunni, classi,
dotazioni organiche del personale della scuola statale - situazione
dell’organico di diritto”.
4. In sede dei successivi rinnovi contrattuali sarà
verificata l’esatta consistenza della variazione dei punti di
erogazione del servizio e dell’organico di personale al fine di
recuperare, mediante l’innalzamento dei valori unitari di cui al comma 2, le eventuali economie derivanti dalla contrazione dei
parametri di cui al comma 3.
Art. 5 - Risorse posizioni economiche
personale Ata
1. Fermo restando il disposto del comma 7 dell’art. 50 del Ccnl 29/11/2007, le risorse di cui al comma 5 del medesimo
art. 50 non completamente utilizzate per effetto dello slittamento delle
procedure per l’attribuzione delle posizioni economiche per il
personale Ata, saranno utilizzate integralmente nel
prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro per il riconoscimento di
benefici economici una tantum destinati al personale
Ata.
Art. 6 - Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in
vigore le norme del Ccnl 29 novembre 2007, compatibilmente con le vigenti disposizioni
non derogabili.
2. Tutti gli articoli del Ccnl 29
novembre 2007 richiamati nel presente contratto si intendono
come modificati dalle successive sequenze contrattuali
dell’8 aprile 2008 e 25 luglio 2008.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti firmatarie del presente Ccnl
convengono sulla necessità di rivedere, nel prossimo rinnovo
contrattuale, l’attuale struttura della retribuzione allo scopo di
semplificarne il contenuto anche in relazione ai
diversi ambiti di intervento della contrattazione nazionale finalizzata alla
definizione delle componenti fisse della retribuzione e della contrattazione
integrativa volta a definire il salario accessorio per la valorizzazione
della qualità della prestazione lavorativa.
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