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FLC CGIL Contrattazione di scuola: linee guida 2011/2012 La contrattazione di
scuola su tutte le materie previste dall'art. 6 del CCNL/07 è pienamente
legittima ed esigibile. 19/09/2011 Contenuti Correlati Come accaduto lo scorso
anno, pubblichiamo le linee guida sulla contrattazione di
istituto, strumento utile per RSU e Dirigenti scolastici, alla luce degli interventi legislativi, confusi e lesivi delle prerogative sindacali oltre che
dell'autonomia scolastica, messi in campo in questi ultimi tre anni. La
stagione contrattuale nelle scuole si apre in una condizione molto difficile:
il blocco dei contratti nazionali ed il congelamento del salario accessorio
previsto dalla manovra 2010, è stato allungato fino al 2014. Ciò
significa che gli attuali contratti nazionali non saranno rinnovati prima del
2015. La contrattazione
integrativa, quindi, rappresenta in questa fase uno spazio contrattuale
fondamentale per tutelare i diritti dei lavoratori e il loro salario. Il Decreto 150/2009 e la contrattazione integrativa Gli elementi di
contraddizione e di illegittimità che abbiamo sollevato fin dalla
emanazione del DLgs 150/2009, e confermati dalla giurisprudenza, sono ancora
presenti e sono alla base dei tentativi del Ministro di forzare le norme
attraverso le molte circolari ministeriali emanate negli ultimi mesi. ·
il decreto 150/09 stabilisce che: "Per premiare il merito e il
miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del
contratto collettivo nazionale di lavoro". Stante il blocco dei contratti,
è del tutto evidente che questa previsione non è applicabile ·
la definizione da parte della Commissione nazionale per la valutazione (Civit) dei modelli di misurazione e di valutazione, allo
stato, non è stata effettuata nella scuola ·
non sono previsti nella legge gli organismi indipendenti di valutazione per
la scuola. Nonostante tutti gli
sforzi del Ministro per cercare di rendere applicabile la riforma epocale, è bene sottolineare che analogamente allo scorso anno, fintanto che non saranno rinnovati i contratti nazionali gran parte delle
disposizioni in essa contenute sono inapplicabili. Il Decreto legislativo correttivo n. 141/ 2011 Il ministro Brunetta
è così consapevole che il problema è la vigenza del
contratto nazionale e l'impossibilità di modificarlo che ha messo a
punto, nei mesi scorsi, un decreto correttivo. Il decreto correttivo n.
141/2011 pubblicato in GU nel mese di agosto essenzialmente interviene su: 1. art. 65 commi 1, 2, 3, 4
e 5 del DLgs n. 150/09, che viene interpretato retroattivamente 2. art. 19 commi 2, 3, 31
sempre del DLgs n. 150/09, dove si interviene con una norma transitoria. Vediamo in dettaglio gli
effetti di queste due norme. 1. L'interpretazione
retroattiva riguarda sia la contrattazione nazionale che integrativa. Infatti
si stabilisce che si applicano dalla tornata successiva a quella in corso
esclusivamente le disposizioni contenute nel decreto 150/09 relative al
procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali,
mentre le altre si applicano immediatamente. 2. si stabilisce che la
differenziazione retributiva prevista dall'art. 19 (classifica dei dipendenti)
si applica a partire dalla prossima tornata contrattuale (quindi dal 2015)
eccetto che in caso di eventuali economie aggiuntive. Il contenuto dell'intervento legislativo è quindi certamente pesantissimo
dal punto di vista del principio giuridico che vuole accreditare, ma assolutamente non risolutivo, anzi possiamo dire che è
praticamente nullo. Ancora sottolineiamo che
vi sono anche forti sospetti di illegittimità
costituzionale rispetto alla retroattività dei contenuti del decreto. In tal modo, infatti,
oltre a toccare diritti acquisiti che trovano la loro legittimazione dal CCNL,
si infrange un principio fondamentale che sta alla base del decreto 165/01: la
contrattualizzazione del rapporto di lavoro. Se vi sono materie delegate alla
contrattazione nazionale, solo da questa possono trarre legittimazione. Per la
FLC CGIL il decreto Brunetta su tanti aspetti è lesivo anche
dell'autonomia "nella scelta degli stili gestionali" e dunque della
stessa Costituzione (art. 5 C.). Il punto sulla contrattazione integrativa di scuola Vediamo adesso
perché nella scuola è pienamente esigibile la contrattazione
integrativa su tutte le materie di cui all'art. 6 del CCNL/07. Il salario accessorio Relazioni sindacali e organizzazione del lavoro docente e ATA Inoltre, nella scuola e
diversamente da altri comparti pubblici, ci sono anche altre norme da
rispettare come quelle sulle competenze degli organi collegiali (DLgs 297/94) e
quelle più recenti sull'autonomia scolastica (in particolare l'art. 16
comma 2 del DPR n. 275/99). La contrattazione di
scuola, a parte le modalità di esercizio dei diritti sindacali e la
sicurezza, si occupa sostanzialmente dei criteri per la mobilità interna
(tra i vari plessi e/o sedi), dei criteri di utilizzazione del personale,
dell'organizzazione dell'orario di lavoro, della ripartizione delle risorse
contrattuali e dei compensi del salario accessorio. Tutte materie che non
invadono né le competenze del collegio docenti, che ha la titolarità
su questioni didattiche e tecnico professionali né quelle del consiglio
d'istituto sul funzionamento della scuola intesa, se vogliamo, come ufficio e
cioè aspetti quali l'orario del servizio scolastico, il tempo scuola, il
calendario scolastico, ecc Tutto questo era
compatibile con il vecchio quadro normativo e lo rimane anche con il nuovo
perché sostanzialmente immutato. Per cui non vi è alcun conflitto
tra l'esigibilità della contrattazione di scuola per tutte le materie di
cui all'art. 6 del Ccnl/07, ed il decreto Brunetta. Certamente, in un
contesto di babele di norme recenti confuse e contraddittorie, il Ccnl rimane l'unico punto di riferimento certo. Solo
attraverso un patto di regole condivise e sottoscritte, il Dirigente scolastico
può contare su un consenso ampio delle varie componenti scolastiche,
concorrendo cosi al rispetto del principio costituzionale del "buon
andamento dei pubblici uffici", della scuola nel nostro caso (art. 97
della Costituzione). Assegnazioni a plessi del personale docente e ATA: l'intervento del MIUR La nostra iniziativa Il risultato dell'iniziativa politica della FLC CGIL è stato, nello
scorso anno, tangibile ed efficace: oltre il 90% dei contratti integrativi
firmati entro dicembre 2010, coerenti con il contratto nazionale. Tale risultato è
stato il frutto sia di una impostazione rigorosa sull'analisi sia del contenuto
del DLgs 150/2009 che del contratto nazionale sia di moltissime iniziative di
formazione/informazione dedicate a RSU e dirigenti scolastici. |