Le azioni di recupero delle carenze
formative degli allievi, previste dall'O.M. n. 92/2007 hanno comportato, nel
decorso anno scolastico 2007/2008, un significativo impegno professionale e
umano dei dirigenti e dei docenti delle scuole secondarie di 2° grado e
hanno fatto conseguire - nonostante le indubbie difficoltà di ordine
didattico e organizzativo - esiti complessivamente soddisfacenti (1). Al
tempo stesso, l’esperienza pregressa
può offrire anche utili spunti di riflessione ai fini della gestione
di tali azioni nell’anno scolastico corrente.
In proposito si rammenta come l’O.M. 5 novembre 2007, n.
92 detti puntuali disposizioni per il recupero
delle carenze formative, attraverso istruzioni operative e indicazioni
organizzative che restano tuttora valide.
La nota del direttore generale della Direzione
generale ordinamenti prot. n. 6163 del 4 giugno 2008 ha poi consentito di superare alcune
rigidità procedurali e metodologiche ancora presenti nell’O.M. n. 92/2007. Alle scuole, nell’ambito della loro autonomia,
erano cioè garantiti più ampi margini di discrezionalità
per i tempi e le modalità di realizzazione
delle iniziative di recupero. Restava e resta fermo,
naturalmente, il rispetto dei princìpi
generali e delle indicazioni normative contenute nel D.M. n. 80/2007.
Si ricordano quelle principali:
•
nella programmazione annuale di ogni consiglio di classe, sulla base degli
indirizzi generali forniti dal collegio dei docenti, sono previste - in forma
esplicita - tutte le iniziative promosse per sostenere e favorire
l’apprendimento di ciascun alunno;
•
tali iniziative vengono puntualmente comunicate ai
genitori degli allievi;
•
le iniziative in questione possono essere realizzate attraverso i modelli
didattici della flessibilità, ossia integrando opportunamente:
–
le indicazioni riportate dall’articolo 2,
comma 8 (2) dell’ordinanza ministeriale n. 92/2007;
– l’utilizzazione della quota del 20% prevista
dal D.M. n. 47 del 13 giugno 2006;
–
altre soluzioni didattiche autonomamente definite dai docenti del consiglio
di classe.
Tra le forme di supporto all’apprendimento va menzionata
la possibilità dell’istituzione del cosiddetto “sportello didattico”. In numerose situazioni esso è risultato piuttosto efficace perché:
•
ha consentito un più diretto rapporto docente-studente;
•
ha favorito un’attenzione più mirata nei confronti dei bisogni
cognitivi e metodologici del singolo allievo in difficoltà.
Ma va pure positivamente segnalata la
possibilità di programmare periodi di attività didattica
dedicati espressamente al recupero, al sostegno e al potenziamento. Essi
possono essere previsti secondo scadenze opportunamente
scaglionate e organizzati anche per temporanei gruppi classe. Tali
gruppi potranno, ad esempio, essere costituiti:
•
da studenti omogenei per le carenze dimostrate nelle
stesse discipline, provenienti da classi parallele;
•
da studenti con livelli di preparazione omogeneo,
provenienti da classi parallele, che necessitino di un’adeguata azione
di mantenimento;
•
da studenti con livelli di preparazione consolidata, provenienti da classi
parallele. Per essi può essere prevista una proficua azione di
approfondimento. Ma non va esclusa una loro funzione
di assistenza e di tutoraggio nei due gruppi classe precedenti.
Nello scorso anno scolastico non poche scuole hanno curato le
diverse forme di sostegno all’apprendimento sopra ricordate. E’,
comunque, ipotizzabile per l’a.s.
corrente una più limitata esigenza degli interventi di recupero in
sede di scrutini periodici e di fine anno previsti dall’articolo 2,
commi 5 e 6, dell’O.M. n. 92/2007 (3). Gli alunni che
stanno frequentando le rispettive classi, all’avvio delle lezioni,
avevano infatti, in linea di massima, le conoscenze
e le competenze richieste.
Il D.M. 22 maggio 2007, n. 42 prevede i criteri per
il reperimento delle risorse finanziarie necessarie nel caso
dell’attivazione di specifici corsi di
recupero.
Il consiglio di istituto, su proposta
del collegio dei docenti, con propria delibera, approva annualmente il piano
di fattibilità degli interventi di recupero sulla base:
•
della consistenza delle risorse a tal fine disponibili nel fondo di istituto;
•
delle erogazioni liberali di cui all'art. 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge n. 40 del 6
aprile 2007;
•
delle altre eventuali risorse provenienti da collaborazioni esterne
finalizzate a garantire nelle scelte la centralità dei bisogni
formativi dello studente.
In proposito si ribadisce
l’opportunità che in sede di contrattazione integrativa di
istituto le risorse destinate alle azioni di recupero e potenziamento abbiano
avuto un carattere di adeguata priorità (4).
Infine, come già indicato dall’articolo 11 dell’ordinanza ministeriale
n. 92/2007,
le scuole utilizzeranno per la realizzazione delle attività di
sostegno, recupero e potenziamento anche risorse attinte dal fondo per il
miglioramento dell’offerta formativa.
In sintesi, per il corrente a.s. 2008/2009 le istituzioni scolastiche possono avvalersi di:
a) fondi residui relativi alle risorse finanziarie assegnate
alle istituzioni scolastiche nell’anno decorso;
b) fondo di istituto secondo quanto
indicato all’art. 11 dell’O.M. n. 92/2007;
c) fondi per il miglioramento dell’offerta formativa;
d) risorse finanziarie aggiuntive, pari a 55 milioni di euro, in
corso di trasferimento a questo Ministero da parte del Ministero
dell’economia e finanze, che saranno quanto prima erogati
alle singole istituzioni scolastiche.
(1) I risultati nazionali sono consultabili in Servizio statistico
del Miur, Rilevazione sugli scrutini finali ed esami di
Stato conclusivi del I e II ciclo - A.s. 2007/2008,
settembre 2008,
www.pubblica.istruzione.it/dg_studieprogrammazione.
(2) “Nell'organizzazione delle attività di sostegno e
di recupero può essere adottata un’articolazione diversa da
quella per classe, che tenga conto degli obiettivi formativi che devono
essere raggiunti dagli studenti. Possono essere determinati calendari delle
lezioni che prevedano soluzioni flessibili e differenziate
nella composizione delle classi per far fronte sia alle necessità di
sostegno e recupero che a quelle di valorizzazione ed incremento delle
eccellenze. Le attività così organizzate rientrano nella
normale attività didattica e sono,
conseguentemente, computabili ai fini del raggiungimento del monte ore
annuale di lezioni previsto dal vigente ordinamento. Possono essere previsti
interventi per gruppi di studenti, omogenei per le carenze
dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi parallele. Il
docente incaricato di svolgere attività di recupero nei confronti di
alunni provenienti da classi diverse e con carenze
non omogenee si raccorda con i docenti della disciplina degli alunni del gruppo
affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi
dell’attività di recupero agli specifici bisogni formativi di
ciascun alunno”.
(3) Le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di attivare
gli interventi di recupero “per gli studenti che riportano voti di
insufficienza negli scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli di
classe deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe
successiva negli scrutini finali”.
(4) Il contratto collettivo nazionale Scuola - quadriennio
giuridico 2006-2009 - nell’articolo 88, comma 2, lettera c), prevede
che con il fondo di istituto sono retribuite anche “le ore aggiuntive
prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con
debito formativo”.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
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