Nel trasmettere il D.M. in
oggetto, si rammenta, preliminarmente, che per il 2010, in virtù di
quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lettera
c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il
personale della scuola i requisiti minimi per l’accesso al trattamento
pensionistico, a decorrere dall’1.9.2010, sono di 59 anni di età
e di 36 anni di contribuzione, ancorché i requisiti prescritti vengano
maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per
l’attuazione del D.M. in oggetto, recante
disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2010,
nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la
trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione
contributiva.
A) Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.
Il predetto D.M. fissa, all’art. 1, il termine
finale del 16 gennaio 2010 per la presentazione, da parte di tutto il
personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per
compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal
servizio e di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 509, commi 2
e 3 del D.lvo n. 297 del 16 aprile 1994. Il
medesimo termine del 16 gennaio 2010 vale anche per coloro
che manifestino la volontà di cessare prima della data finale
prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le
predette domande valgono, per gli effetti, dall’1/9/2010. Entro la
medesima data del 16 gennaio 2010 gli interessati
hanno la facoltà di revocare le suddette istanze.
Immediatamente dopo la scadenza sopra indicata saranno disponibili per le
Istituzioni Scolastiche le funzioni informatiche per l’acquisizione
delle domande. Il termine del 16 gennaio 2010 deve essere osservato anche da coloro che chiedono la trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento
pensionistico, purchè ricorrano le
condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la
Funzione Pubblica. Tale richiesta va formulata con unica istanza,
nella quale gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la
cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso
fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part time (superamento del limite percentuale stabilito o
situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
Non appena ricevuta la comunicazione delle suddette circostanze ostative, la
scuola di titolarità provvederà all’inserimento della
cessazione al SIDI (nel caso, naturalmente, che l’interessato abbia optato per il pensionamento) in tempo utile per le
operazioni di mobilità.
Il personale docente, educativo ed A.T.A. deve
indirizzare tutte le istanze sopra richiamate, compresa l’eventuale
revoca delle medesime, alla Scuola di titolarità (tramite la scuola di
servizio se diversa da quella di titolarità).
Dopo il 16 gennaio 2010, le domande di cui trattasi, laddove non revocate entro la predetta data, dovranno tempestivamente
essere rimesse, da parte delle istituzioni scolastiche ai competenti Uffici
territoriali degli USR e alle sedi provinciali dell’Inpdap.
L’emissione di un provvedimento formale è richiesta nel caso in
cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, e cioè entro il
15 febbraio 2010, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento
della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso.
Gestione delle istanze
L’art. 2 del decreto ministeriale in oggetto
disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei
riguardi del personale dimissionario, perché privo dei requisiti
prescritti; l’accertamento di tale diritto, anche per il corrente anno
scolastico, è di competenza degli Uffici territoriali degli USR. In
considerazione di ciò, i capi dei suddetti Uffici vorranno comunicare
agli interessati il mancato conseguimento del diritto alla pensione non
appena questo venga accertato, e comunque non oltre
il 31 marzo 2010. Questi, entro 5 giorni dal
ricevimento della comunicazione, hanno la facoltà di ritirare la
domanda di dimissioni volontarie.
Si tenga presente che è necessario fornire alle scuole le informazioni
di cui sopra, per il personale docente, per grado di scuola, dando la
precedenza a quelle che, ai fini delle operazioni di movimento, hanno per
prime l’obbligo di comunicare i dati al sistema informativo. Si
precisa, altresì, che gli Uffici possono provvedere
all’inserimento dei dati degli interessati, da inviare all’I.N.P.D.A.P tramite il sistema
informatico, appena dispongono di tutti gli elementi necessari per la
definizione della posizione pensionistica e previdenziale degli stessi, senza
attendere la scadenza fissata per le operazioni di mobilità per ogni
ordine di scuola.
All’acquisizione delle cessazioni nel S.I.D.I., o alle eventuali cancellazioni in caso di
revoca delle dimissioni volontarie per mancata maturazione del diritto a
pensione, provvederanno le istituzioni scolastiche di titolarità di
ciascun interessato, cui si raccomanda la massima tempestività per
garantire la corretta acquisizione dei dati ai fini della determinazione
delle disponibilità di posti per le operazioni di mobilità. A
tale scopo entro il 15 febbraio 2010 dovranno essere completati tutti gli
inserimenti.
Dopo tale data, le funzioni di acquisizione al sistema saranno chiuse. Le
cessazioni non inserite saranno comunicate all’Ufficio territoriale,
che provvederà all’inserimento, qualora valuti positivamente le
motivazioni della mancata acquisizione nei termini. Per quanto riguarda il
trattamento di quiescenza per cessazioni dal servizio di altra tipologia, con
decorrenza diversa dal 1° settembre 2010 (decesso, decadenza,
licenziamento ecc….), per la valutazione a domanda di servizi e/o
periodi per la pensione e, infine, per quanto riguarda la liquidazione
dell’indennità di buonuscita (liquidazione
e riscatto), si rinvia integralmente alle istruzioni contenute nella C.M. n.
88 del 9 dicembre 2004.
B) Cessazione Dirigenti Scolastici dall’1.9.2010
La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal
C.C.N.L. 11/4/2006 dell’area V della dirigenza e, in particolare, dagli
artt. 27 e ss. che stabiliscono anche i tempi di
preavviso entro i quali presentare le domande. Per motivi organizzatori, ai
fini di una tempestiva individuazione dei posti vacanti per le assunzioni,
è opportuno, però, che anche il personale dirigente scolastico
osservi il termine del 16 gennaio per la presentazione delle istanze di cessazione.
Si ribadiscono alcune indicazioni in ordine alle
specifiche cause di cessazione.
Compimento del 65° anno di età: la risoluzione
del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della
condizione del limite massimo di età e viene
comunicata per iscritto dall’Ufficio Scolastico Regionale. La
cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi
della succitata condizione, sempre che l’interessato non abbia chiesto
di usufruire dei benefici di cui all’art. 509, commi 2
e 3 e 5 del D.l.vo 297/1994, in questo ultimo caso,
qualora ne ricorrano i presupposti , come indicati nella Direttiva del
Ministro n 94 del 4 dicembre 2009 , in corso di registrazione, relativamente
ai criteri di applicazione del c. 7 dell’art.72 della L. 133 del 6
agosto 2008.
Recesso del dirigente: per tale fattispecie l’art. 32, comma 2, del citato C.C.N.L. dispone la riduzione ad
un quarto dei termini di preavviso stabiliti dal comma 1 dello stesso
articolo. L’Ufficio territoriale competente accerterà la
sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico
e comunicherà agli interessati l’eventuale mancata maturazione
di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
In tale ultimo caso gli stessi hanno facoltà di ritirare la domanda di
dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione stessa.
Si ricorda che nella domanda di cessazione dovrà essere
indicato il c/c bancario o postale dove si desidera sia effettuato
il pagamento della pensione nel solo caso che questo sia diverso da quello
dove già viene accreditato lo stipendio.
Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente
circolare, che è diramata d’intesa con l’I.N.P.D.A.P.- Direzione Centrale
Trattamenti Pensionistici. Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
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